Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7671 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
767 1/0 1 IN DE POPOL ITAI ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ntacimento dawn. SEZIONE SECONDA CIVILE Alcesto extracurattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente R.G.N. 8220/99 17658 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron. Rep. 5 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 27/03/01 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CA RO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARTELLI ROBERTO, CORTE SU ZONE giusta delega in atti;
Richients copia studio ricorrente Jal Sig IL SOLE 24 ORE contro 3.000 per diritti L 7 GIU 2001 COM. FAVRIA CANAVESE;
in persoiure die findeco pt. IL CANCELLERE - intimato 1 13000 CANCELLERIA avverso la sentenza n. 168/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 16/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2001 0 0 1 1 6 M S 535 udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco -1- } Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- FL - N SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il luglio 1988, OC PA conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, il Comune di Favria Canavese perché fosse condannato al risarcimento dei danni, che l'immobile di sua proprietà, in Favria Canave- se, via Genova n. 2, subiva da tempo a causa della comunale di fuoriuscita di acque dal collettore raccolta non funzionante. Il Comune di Favria Canavese si costituiva e resisteva alla domanda. All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Torino, con sentenza del 24 marzo/23 giugno 1995, condannava il Comune di Favria Cavanese al risarcimento dei danni nella misura di lire 26.896.100, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Entrambe le parti interponevano gravame: il Comune di Favria Cavanese, in via principale, e OC UA, in via incidentale. Con sentenza del 9 gennaio/16 febbraio 1998, la Corte d'appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame principale, respinto quello incidenta- le, riduceva la misura del risarcimento dei danni а lire 20.396.100, oltre interessi e rivalutazione 3 "F monetaria, e condannava OC PA а restituire al Comune di Favria Cavanese la maggior somma corrispostagli in esecuzione della pronuncia di primo grado. A motivo della decisione, segnatamente rilevava che, mentre l'entità del danno emergente (per spese necessarie alla eliminazione dei pregiudizi subiti dalla proprietà del PA) era pari a lire 16.896.100, così come liquidata dal giudice di primo grado in forza delle indicazioni rese dal consulente tecnico d'ufficio, il lucro cessante (per ridotta utilizzazione della proprietà del PA) doveva essere equitativamente liquidato in lire 3.500.000, in luogo della maggior somma di lire 10.000.000, che il giudice di primo grado aveva invece riconosciuto, considerando però impropriamente anche la ridotta utilizzabilità dei beni nel periodo di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Per la cassazione di tale sentenza, OC PA ha proposto ricorso in forza di un unico, articola- to motivo. Il Comune di Favria Cavanese, cui il ricorso è stato notificato il 2 aprile 1999, non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo, rubricato "violazione falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, erronea interpretazione delle risul- tanze istruttorie", il ricorrente si duole della liquidazione operata dalla Corte di merito con riguardo ai danni subiti dalla sua proprietà. In particolare, e con riguardo al danno per mancata utilizzazione dei locali, assume che la Corte di merito ha errato nel ritenere che il giudice di primo grado avesse equitativamente liquidato la maggior somma di lire 10.000.000, tenendo impro- priamente conto anche del periodo di intervenuta prescrizione del diritto, posto che il primo giudice aveva fatto riferimento all'epoca presunta dell'inizio degli eventi dannosi "ai fini della prova degli stessi, limitando poi la quantificazio- come peraltro chiarita nella sentenzane, stessa, al periodo pacificamente non prescritto, dunque tale somma di L. 10.000.000 è riferita solo ed esclusivamente al quinquennio antecedente la notifica dell'atto di citazione". Una liquidazione di tale voce di danno, diversa da quella operata dal giudice di primo grado, non 5 קו אז יויו avrebbe senso, secondo l'assunto del ricorrente, l'impossibilità"vista l'entità del danno e all'utilizzazione dei locali in questione per un quinquennio". Con riguardo alle altre voci di danno, invece, assume che esso ricorrente, con l'appello inciden- rilevato l'esiguità delle quantifica-tale, aveva zioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio, anche a fronte dell'inerzia prolungata del Comune, produttiva di ulteriore pregiudizio. Non si tratta, precisa il ricorrente, di una ulteriore domanda rispetto a quella già formulata in atto di citazione, trovando origine dal comples- so degli eventi denunciati;
è tuttavia un qualcosa di diverso rispetto al danno equitativo determinato soli dal Tribunale per il mancato utilizzo dei locali al piano terra, coinvolgendo l'intero immobile, sia pure in maniera indiretta, a fronte della situazione esistente al piano terreno, che ha portato un pregiudizio sia sotto il profilo strut- turale, e dunque con necessità di riparazione, che sotto il profilo della disponibilità dell'intero immobile, ai fini di una locazione o di una vendi- ta". Il motivo non ha pregio nelle sue diverse articola- zioni. Ed invero, quanto alla voce di danno per mancata utilizzazione di locali, esso motivo si sostanzia nella prospettazione dell'esposto errore interpre- tativo della sentenza di primo grado, che, al di là di ogni altra considerazione, non è dato valutare da questa Corte, posto che il ricorrente non ha precisato l'effettivo contenuto di quella sentenza, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui tale atto deve contenere in sé tutti gli elementi necessari per consentire il dovuto controllo della decisività degli elementi trascurati erroneamente valutati dal giudice di merito. Quanto alle ulteriori voci di danno, esso motivo è inconferente siccome non esprime alcuna specifica critica delle ragioni, che pure la sentenza impu- gnata ha adottato sul punto, né dà alcuna concreta indicazione e spiegazione degli eventuali errori di attività o di giudizio, in cui sarebbe incorso il giudice del merito, e, per i quali, appunto, consentito il ricorso per cassazione. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio キ di cassazione, non avendo svolto l'intimato alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 27.3.2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Drl cons. est. Il presidente Ставлю Собчитає Teruches hand thre CANCELLIERE C1 Valenia Neri 07 GIU.2001 M. 2 000 40 286000 Agenzia delle Entrate Iscritto a ruolo il 10-08 is Ufficio di Roma 2 Art. n. 16. 0