Sentenza 10 dicembre 2018
Massime • 1
Sussiste la legittimazione alla costituzione di parte civile di un'associazione che avanzi "iure proprio" una pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse che, in base alle previsioni statutarie, costituisce ragione istituzionale della propria esistenza; ma il riconoscimento del diritto al risarcimento è subordinato alla dimostrazione da parte dell'ente, secondo le ordinarie regole civilistiche, della sussistenza del danno in concreto e della sua derivazione dall'illecito contestato. (Fattispecie in tema di tentata estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure l'annullamento, da parte del giudice d'appello, delle statuizioni risarcitorie adottate dal giudice di primo grado sulla base dell'astratta considerazione delle ripercussioni che la condotta dell'imputato avrebbe potuto determinare nel territorio ove l'associazione svolgeva la sua attività).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2018, n. 10215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10215 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2018 |
Testo completo
1 0215-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sent. n. 350 GIOVANNA VERGA - Presidente - P.U. 10.12.2018 SERGIO BELTRANI - Consigliere - R.G.N. 32375/2018. Consigliere - VITTORIO PAZIENZA Rel. Consigliere- GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI ANTONIO SARACO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OM ED, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 3335 della Corte d'appello di Messina del 20.10.2017 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 10 dicembre 2018 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 20 ottobre 2017 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il 18 gennaio 2017 dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha revocato le statuizioni civili in favore della A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA, L.A.C.A.I. e Associazione Antiracket ed Antiusura di Terme Vigliatore "Fonte di Libertà". Ha confermato nel resto la sentenza di condanna di IS GE alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 12 sexies D.L. 306/1992 e 110, 81 cpv, 56, 629 c.p. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di OM ED, presidente dell'Associazione Antiracket ed Antiusura di Terme Vigliatore "Fonte della Libertà", deducendo l'inosservanza degli artt. 185 c.p. e 539 c.p.p. nonché vizi di motivazione, per avere la Corte d'appello annullato le statuizioni civili disposte in primo grado, erroneamente ritenendo che l'associazione anzidetta non avesse subito danno, pur essendo l'ente portatore, sulla base del proprio Statuto, dell'interesse alla lotta contro le estorsioni nel territorio. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. Deve premettersi che questa Corte (Sez. 5, n. 1819 del 27/10/2016, Rv. 269124) ha già avuto modo di affermare che la legittimazione alla costituzione di parte civile di una persona giuridica, che invoca un danno, è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati, ma il riconoscimento del diritto al risarcimento è comunque subordinato alla dimostrazione da parte dell'ente, secondo le ordinarie regole civilistiche, dell'effettiva esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale, subito in concreto e derivante dall'illecito contestato. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha annullato la condanna dell'imputato al risarcimento del danno nei confronti dell'Associazione Antiracket ed Antiusura di Terme Vigliatore "Fonte della Libertà", avendo ritenuto che difettasse non solo "la prova di un danno arrecato dal fatto descritto al capo b)", ossia dal delitto di tentata estorsione, ma anche "la deduzione di fatti valutabili a questo fine". Siffatte argomentazioni non prestano il fianco a rilievi censori. Non vi è dubbio che, come sottolineato dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn, Rv. 261110) e ricordato dal ricorrente, è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, anche non riconosciuta, che avanzi, iure proprio, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello Statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente. Non è altresì revocabile in dubbio che l'Associazione ricorrente, sulla base del suo Statuto, è portatrice dell'interesse alla lotta contro le estorsioni nel territorio e ha la legittimazione processuale a costituirsi parte civile per il dedotto danno alla libera iniziativa economica (v. atto di costituzione di parte civile). 2 Ciò in quanto la legittimazione all'azione civile nel processo penale, al pari della legittimazione ad agire nel processo civile, va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dall'effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni;
questione, quest'ultima, attinente al giudizio di merito sulla fondatezza della domanda risarcitoria o restitutoria avanzata ai sensi dell'art. 185 cod. pen.. La giurisprudenza di legittimità civile è infatti ferma nel ritenere che la legittimazione ad agire concetto diverso dalla titolarità del diritto sostanziale, oggetto del processo. La prima si valuta sulla base della prospettazione della parte e mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato non appartiene all'attore; la titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda, sicché i due regimi giuridici sono diversi (v. S.U., 2951 del 16/2/2016, Rv. 638371). L'Associazione ricorrente, tuttavia, al fine di poter ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, avrebbe dovuto rigorosamente allegare e provare la sussistenza dell'effettiva lesione alla sua sfera giuridica, secondo le consuete regole civilistiche regolanti la materia e dettate, più in particolare, dagli artt. 2043 e 1223 cod. civ., così come richiamate dall'art. 185 cod. pen.. Di contro, la predetta Associazione, nell'atto di costituzione ha fatto riferimento agli interessi tutelati sulla base del proprio Statuto e alle lesioni in astratto derivabili dai reati di estorsione e di usura ma, in primo luogo, non ha supportato tali affermazioni con altri elementi di valutazione, idonei a dar conto dell'esistenza di una lesione, in concreto, del diritto tutelato e del nesso causale tra tale pregiudizio e il delitto tra privati, commesso nella specifica collettività cittadina di cui essa rappresentante. In secondo luogo, avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza in concreto del danno quale conseguenza eziologicamente ricollegabile alla commissione del reato ascritto all'imputato, e ciò ove pure per la sua quantificazione il giudice penale avesse rinviato al giudice civile. Tali conclusioni sono in linea con l'orientamento espresso anche dal giudice civile (v. Sez. 6 - 3, n. 7594 del 28/03/2018, Rv. 648443), secondo cui, in materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione compatibile con l'assenza di fisicità del titolare di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine. Tale pregiudizio, però, in quanto costituente "danno conseguenza", non può 3 ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Si è ritenuto, infatti, che l'ormai consolidato orientamento (a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008 n. 26972) esclude la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy o di equa riparazione per durata irragionevole del processo) sia infine che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, tra cui, ad es., il diritto all'immagine di una persona giuridica. Ciò in quanto con il superamento della teoria del c.d. danno evento, il danno risarcibile "nella sua attuale ontologia giuridica segnata dalla norma dell'art. 2043 c.c. ..non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione" (in questi termini Cass. civ. n. 16133 del 15.7.2014). Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e prova, sebbene a tale ultimo fine possano utilizzarsi le presunzioni semplici. Nel caso in esame, quindi, gli oneri di specifica deduzione e di prova non sono stati soddisfatti dall'Associazione ricorrente, così che si appalesa corretto l'epilogo decisorio della Corte d'appello. D'altra parte, il giudice di primo grado era pervenuto alla condanna al risarcimento del danno, senza però adeguatamente considerare le deduzioni dell'Associazione e limitandosi ad affermare che essa era stata lesa dalla condotta del IS "per le ripercussioni che la stessa ha potuto determinare nel territorio di riferimento", senza indicare quali fossero tali ripercussioni e il nesso eziologico tra queste ultime e il delitto. Deve precisarsi che nemmeno il rilievo su cui ha fatto leva il ricorrente, relativo alla possibilità di rimettere le parti dinanzi al giudice civile, vale a superare le precedenti argomentazioni, giacché la rimessione al giudice civile per la determinazione del quantum presuppone innanzitutto che il danno sussista nell'an e sia, come tale, provato. Solo a seguito del raggiungimento della prova sull'an del pregiudizio non patrimoniale, il giudice penale potrà rimetterne la quantificazione al giudice civile. In definitiva il ricorso va rigettato e a tale declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 10 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Giovanna Verga un 2. R. DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 MAR. 2019 IL CANCELLIERE 4 Claudia Pianelli 5