Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4748
CASS
Sentenza 15 febbraio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.

Commentario1

  • 1SPESE GIUDIZIALI: inammissibile il ricorso per cassazione contro i provvedimenti che non danno luogo a giudicato sul diritto
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 15 maggio 2023

    Il provvedimento con il quale il Tribunale, pronunciandosi ante causam in relazione a fattispecie regolata dalla legge n. 69 del 2009, rigetti il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare, ovvero dichiari la cessazione della materia del contendere e condanni il reclamante alle spese del giudizio, non ha natura di sentenza e, non essendo suscettibile di dare luogo alla cosa giudicata sul diritto a cautela del quale è stata esercitata la tutela cautelare, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Ne segue che la parte soccombente, qualora non abbia interesse all'introduzione del giudizio di merito, ma intenda soltanto conseguire una …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4748
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4748
Data del deposito : 15 febbraio 2023

Testo completo