TRIB
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2024, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di RR Annunziata, in funzione di giudice EL lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi ELla sezione lavoro, al n. 4062/ 2021
TRA
nato a [...] il Parte_1
22.05.1976 rappresentato e difeso dall'avv. CATINO ANTONIO unitamente all'avv.to FRANCESCO RUSSO con i quali elegge domicilio presso il primo in RR EL GR (NA) alla Via Cimaglia n.46, Ricorrente E
, nato a [...], il [...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv.to MALASOMMA ANTONIO MASSIMO con il quale elettivamente domicilia in VIA LIBERTA' 283 80055 PORTICI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il resistente chiedendo le differenze retributive come specificate nell'atto introduttivo. Il resistente si costituiva, chiedendo il rigetto EL ricorso per le ragioni di cui alla memoria difensiva e spiegando una domanda riconvenzionale, chiedendo, inoltre, una chiamata in causa.
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito EL deposito di note, in cui le parti hanno
1 insistito affinché la causa fosse decisa (la definizione ELla causa subiva un rallentamento a causa ELl'emergenza Covid 19 e ELla conseguente normativa). In via pregiudiziale va rilevato che nel ricorso in esame, sono sufficientemente dedotti gli elementi costitutivi ELla domanda, con particolare riguardo alle circostanze di fatto e ai dati normativi richiamati a fondamento ELla pretesa creditoria [cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' EL ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale ELl'oggetto ELla domanda e degli elementi di fatto e ELle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o EL tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo ELl'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' EL ricorso introduttivo per la errata indicazione EL contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione EL tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente”)]. Non deve, quindi, dichiararsi la nullità EL ricorso introduttivo (questione che come è noto deve essere esaminata anche d'ufficio). Appare opportuno premettere con riferimento al thema decidendum EL presente giudizio che è stata rigettata la domanda di chiamata in causa. Un'eventuale responsabilità di una società di fatto di altri soggetti, per ulteriori differenze retributive, non dovute dall'attuale resistente, dovrà in ipotesi essere fatta valere in un autonomo giudizio, nei confronti di soggetti diversi (non essendo nemmeno stata ritualmente allegata l'esistenza di un' unica realtà imprenditoriale). Oggetto EL presente giudizio è quindi solamente l'attività lavorativa asseritamente svolta per l'odierno resistente. Analogamente, la eventuale responsabilità solidale di soggetti terzi, per i crediti oggetto EL presente giudizio, anche in virtù dei complessi rapporti, anche societari eventualmente sussistenti, che potranno essere, in ipotesi, accertati in sede giudiziale, dovrà essere oggetto, eventualmente, di una separata azione. A questo punto appare opportuno esaminare le risultanze istruttorie. Il ricorrente in sede di interrogatorio formale ha Parte_1 dichiarato (cfr. verbale udienza EL 26/4/2023 ):”AdR sul capo 1 ELla memoria difensiva con riconvenzionale «Confermo di aver effettuato un colloquio con nell'anno 2006 Controparte_1 Contr presso l'officina di via Sciacca»; sul capo 6 ELla memoria
2 difensiva con riconvenzionale «Confermo di essere stato assunto nel Contr dicembre 2006» sul capo 7 ELla memoria difensiva con riconvenzionale «Non so se esisteva un'impresa familiare;
chi mi Contr dava ordini era » sul capo 8 ELla Controparte_1 memoria difensiva con riconvenzionale «Non conosco la
[...] Contr
»; sul capo 10 ELla memoria Parte_2 difensiva con riconvenzionale «Non sono mai stato pagato in Contr contanti»; sul capo 11 ELla memoria difensiva con riconvenzionale «Seguito le direttive di solo laddove Per_1
se si doveva allontanare;
comunque erano fratelli e _1 quindi seguivo le indicazioni di e;
Per_1 Parte_2 preciso inoltre che non so se nella vicina via Cupa Maresca vi era Contr un'altra ditta »; sul capo 12 ELla Parte_2 Contr memoria difensiva con riconvenzionale «Non è vero»; sul capo 13 ELla memoria difensiva con riconvenzionale «Nell'anno 2013 sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione dei locali di via
Sciacca ove svolgevo la mia attività; tali lavori si sono protratti per una settimana, ma io ho continuato a lavorare nei locali di fronte, siti a via Circumvallazione»; AdR sul capo 14 ELla memoria difensiva con riconvenzionale «Nel 2017 non ho percepito il TFR, né successivamente»;AdR sul capo 15 ELla memoria difensiva con riconvenzionale «Sono socio dalla costituzione ELla Parte_3
, avvenuta a mia memoria nel 2020; preciso inoltre che dopo
[...]
6-7 mesi circa dalla costituzione, se ben ricordo, la società ha iniziato ad operare in RR EL GR al C.so V. Emanuele».
Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza EL Testimone_1
26/4/2023 ):”… sono indifferente alle parti»; «Conosco le CP_2 parti in causa in quanto mio fratello ha lavorato Persona_2 per fino dal 2005//2006 sino al 2012, presso Controparte_1
l'officina di ricambio gomme di via Circumvallazione in RR EL GR»; A.d.R. «Io ho lavorato nel medesimo periodo alle dipendenze come addetta alle pulizie e varie incombenze a RR EL GR in via Circumvallazione» A.d.R. «Io dovevo andare a lavorare alle 8:30 e mio fratello mi accompagnava a quell'orario dovendo anch'egli lavorare nell'officina; due volte a settimana però mio fratello doveva recarsi al lavoro prima e pertanto non mi accompagnava in tali occasioni ed io dovevo prendere il treno per arrivare al lavoro» A.d.R. «Io passavo innanzi all'officina poco prima ELle 8.30 in quanto lavoravo poco più giù sulla medesima via ed in quelle occasioni vedevo il che lavorava Parte_1 con mio fratello che smontava e montava le ruote con mio fratello» ; A.d.R. «Io andavo una volta a settimana a lavorare anche di pomeriggio, e mio fratello, quando faceva la pausa pranzo, che non
3 so precisare quanto durava, mi accompagnava a casa ad Ercolano e poi mi riaccompagnava al lavoro dopo aver pranzato insieme, massimo il tutto per un'ora dalle 13:00 alle 14:00 circa»; A.d.R. «Per quello che ho potuto osservare in tali occasioni il sig. Parte_1
osservava il medesimo orario di lavoro di mio fratello,
[...] ed anche mio fratello mi ha confermato tale circostanza» Per_2
A.d.R. «Verso le 19.30 / 19.45, quando avevo finito di lavorare, quel giorno a settimana in cui lavoravo anche di pomeriggio, rientravo con mio fratello quando lui era libero, ma talvolta lui si tratteneva al lavoro anche oltre, fino alle 20.30 ed io me ne andavo prima;
in tali occasioni ho sempre visto il sig. lavorare» A.d.R. Pt_1
«Confermo che l'indirizzo ELla officina in cui lavorava mio fratello ed il sig. era in RR EL GR alla via Pt_1
Circumvallazione»; A.d.R. «Io il sabato ho lavorato solo sporadicamente e per un paio d'ore»; A.d.R. «Ho finito di lavorare per la sig.ra di via circumvallazione quando è deceduta circa una decina di anni fa»; A.d.R. «Ho lavorato anche ad agosto ed anche mio fratello lavorava ad agosto tranne che nei festivi;
ciò valeva anche per il sig. , e posso dirlo in quanto lo vedevo»;A.d.R. Pt_1 di parte resistente «Non so quanto venisse pagato il sig. ; Pt_1
So che attualmente il sig. lavora per »; Pt_1 _1
Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza EL Parte_2
26/4/2023 ):”… sono fratello EL resistente Parte_4
«Conosco il ricorrente dal 2006/2007 ed
[...] Parte_1 ero titolare ELla AM Gomme s.r.l., sita in RR EL GR alla via Cupa Maresca n.9 sita sulla strada parallela rispetto a quella ove è la ditta di mio fratello, a circa 100 mt»; A.d.R. «Soci ELla predetta s.r.l. siamo io ed i miei fratelli e _1
; A.d.R. «il sig. conosce la Per_1 Parte_1 da me amministrata srl in quanto dopo l'orario Parte_2 di lavoro con si occupava di riparazioni meccaniche _1 nella detta officina di via Cupa Maresca» A.d.R. «Preciso che la ditta di è stata Parte_2 _1 _1 organizzata come impresa familiare sino all'anno 2016 e ELla quale facevamo parte io e » A.d.R. «La ditta Parte_5 individuale di segue un orario di lavoro che va dalle _1
8:30, ma i dipendenti arrivano tra le 9:00 e le 9:30, poi alle 13:00 c'è una pausa pranzo ELla durata di due ore e l'officina riapre alle 15:00 per chiudere alle 19;30, ma alle 19:00 i dipendenti vanno via;
questo orario lo seguiva anche il sig. il quale talvolta Pt_1 chiedeva un permesso in più» A.d.R. «Attualmente c'è un giudizio di sfratto in corso tra le medesime parti, perché il ricorrente abita in un appartamento di proprietà di mio fratello » A.d.R. _1
4 «Preciso che il sig. nell'anno 2017 ha ricevuto una parte Pt_1 EL TFR maturato e lo chiese in contanti perché aveva problemi familiari e la moglie lo aveva cacciato di casa;
nel 2017, dopo la cessazione ELl'impresa familiare, io ho lavorato quale dipendente ELla ditta individuale »; A.d.R. «Nella s.r.l. di cui ero amministratore lavoravano , e CP_3 CP_4 [...]
, e ed erano Parte_6 Parte_7 Controparte_5 questi ultimi che dirigevano i dipendenti quando non c'ero né io né i miei fratelli e » A.d.R. «Il Sig veniva Per_1 _1 Pt_1 pagato in contanti, con assegno e con bonifico, ed in contanti sino al 2018, ma ha sempre firmato le buste paga»; A.d.R. «Il ricorrente ha iniziato a lavorare con ed i figli di quest'ultimo dal 2018 e Per_1 diceva ai clienti che stavamo aprendo una succursale ed ha trasportato clienti presso un altro punto vendita e diceva che le gomme erano state traportate presso altro punto vendita» A.d.R. «il montava e smontava le gomme e sistemava le gomme in Pt_1 officina»; A.d.R. «Le gomme rifornite alla ditta individuale, e pari a sette/otto unità giornaliere, venivano scaricate esclusivamente da o da me o anche al fine di controllarne la _1 Per_1 corrispondenza alla merce ordinata»; A.d.R. «il TFR è stato corrisposto alla mia presenza nel 2017 non ricordo quando neanche la stagione e sono stati versati da in tre tranches ed il _1
ha firmato una ricevuta dopo aver ricevuto le tre tranches;
Pt_1 non so se è stata mai fatta una busta paga per tali importi corrisposti né se sono stati mai riportati nella Certificazione Unica, perché non mi occupo ELla contabilità ELla ditta, affidata allo studio «Ricordo che presso la ditta Parte_8 CP_2 individuale ha lavorato nel medesimo periodo in cui ha lavorato il sig e quest'ultimo Pt_1 Controparte_6 CP_7 per un breve periodo;
nessun altro a mia memoria»; CP_2
« non ha mai lavorato per la ditta Persona_2 _1
».
[...]
Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza Testimone_2 EL 26/4/2023 )… sono nipote EL resistente , Controparte_1 ovvero figlia EL fratello »; A.d.R. «Sono socia ELla Per_1
AM Car Service s.r.l. di cui è socio il ricorrente»; A.d.R. «Pendono dei giudizi tra e mio padre Controparte_1 per questioni diverse»; A.d.R. «Ho conosciuto Parte_5 il ricorrente da quando ha iniziato a lavorare, nel 2006, a fine anno, per la ditta di AM NC sita in RR EL GR con sede in via Circumvallazione e con il locale di fronte a via Sciacca»; A.d.R. «Il ricorrente ha svolto mansioni di montaggio e smontaggio gomme, gonfiaggio, bucatura e foratura e poi equilibratura e
5 convergenza;
posso dire questo perché la mia famiglia da generazioni si occupa di gomme e quindi ne mastico abbastanza;
io passavo in officina quasi quotidianamente : spesso quando uscivo da scuola, dal 2007 al 2010, stavo lì tutti i pomeriggi e mi fermavo all'incirca alle 14:30 o alle 17:30 a seconda ELl'orario di uscita, per un paio d'ore; anche nel periodo in cui ho frequentato il liceo, dal 2010 al 2015, mi fermavo con i medesimi orari presso l'officina per un paio d'ore; l'officina era anche un punto di ritrovo per i miei amici in quanto ci vedevamo lì ove vi era un muretto presso cui ci riunivamo»; A.d.R. «tra la fine EL 2015 ed inizio EL 2016 mi sono trasferita per studio a Siena ed ho vissuto lì per circa 5 anni;
in ogni caso essendo la mia famiglia rimasta a torre, tornavo con cadenza mensile o una volta ogni due settimane a RR EL GR ed ovviamente l'officina era il primo punto dove mi fermavo al mio arrivo;
in tutte queste occasioni ho sempre visto il;
A.d.R. Pt_1
«Nell'officina, presso entrambi i locali di via Sciacca e di via Circumvallazione, durante il periodo dal 2007 al 2020 circa, oltre mio padre ed i fratelli e ed il _1 Parte_2 ricorrente, vi era fino al 2011-2012 vi era un ragazzo che si chiamava , e poi altri due ragazzi di cui non ricordo il nome in Per_3 quanto non erano fissi, ed inoltre tra il 2011-12 vi era al lavoro e sino al 2019 circa;
» A.d.R. CP_7 Controparte_6
«All'officina alle 14:30 capitava che stessero già lavorando i dipendenti»: A.d.R. «Quando mi intrattenevo per quell'ora, alle 19:30 vedevo che erano di solito ancora lì i dipendenti» A.d.R. «Il sabato l'officina era aperta per metà giornata ed i dipendenti lavoravano sino alle 13:00 se ben ricordo;
posso riferirlo perché l'ho visto e perché mio padre seguiva i medesimi Per_1 orari»A.d.R. «Nulla so in ordine alla pendenza di giudizi tra la e la ditta individuale AM Francesca Parte_3
e la AM Gomme s.r.l.»; A.d.R. «Ad agosto l'officina è stata sempre aperta, tranne i festivi;
dal 2015 se non erro, l'officina rimaneva chiusa nella settimana a cavallo di ferragosto;
tutti lavoravano presso l'officina quando era aperta e solo quando era chiusa, come ho detto, si godeva di ferie;
tanto posso dirlo perché io mi recavo solo una settimana in vacanza ad agosto e ricordo che nel 2015, la mia prima vacanza con amici, ad agosto è coincisa con la chiusura ELla officina» A.d.R. «è capitato EL tutto occasionalmente di recarmi di mattina in officina, ed ho sempre visto le medesime persone di cui ho riferito sopra;
poteva capitare che passassi per le 9.00 o per le 11:30». Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza EL Parte_6
14/06/2023 )…AdR sui capi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ELla memoria
6 difensiva EL resistente “Nulla so in quanto all'epoca avevo circa 16 anni e non mi occupavo ELle questioni lavorative di mio padre” AdR sul capo 8 “è vero” AdR sul capo 9 “il ricorrente veniva verso le 8.45 – 9:00 e fino alle 12:30-13:00, allorquando andava a casa e poi riprendeva verso le 15:30-16:00, fino alla chiusura alle 19:00- 19:15” AdR sul capo 10 “Nulla so”;AdR sul capo 11 “Che io sappia il ricorrente non ha lavorato presso la
[...]
; AdR sul capo 12 “Nulla so” AdR sul Parte_9 capo 13 “Per un paio di mesi prima ELl'estate 2013, l'officina di mio padre è stata interessata da lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto i pavimenti e le finestre” AdR di parte ricorrente “Specifico che la struttura coinvolta dai lavori era quella di via Sciacca, e per il periodo dei lavori è rimasta chiusa, mentre i locali di via Contr Circumvallazione che si trovano di fronte, sono rimasti aperti” sul capo 14 “è vero il ricorrente ha ricevuto in contanti in tre tranche la somma complessiva di euro 13.000,00 in due tranche di
5.000,00 ed una da 3.000,00 euro, ed in quelle occasioni ero presente io, mio zio e mio padre;
non ricordo né Pt_2 _1 il periodo né i mesi in cui è avvenuto perché le dazioni non sono avvenute con scadenza fissa, ricordo solo che è avvenuto nell'anno 2017; ricordo che in quelle occasioni il ricorrente ha sottoscritto per ogni dazione una quietanza”; AdR sul capo 15 “è vero, il ricorrente è socio ELla ” AdR sui capi 16 e 17 “ è vero Parte_3 posso dire che dei clienti sono venuti a dirci che il diceva Pt_1 loro di andare anche dall'altra officine perché era sempre la stessa azienda, ma non ricordo i nomi di questi clienti, né so dire quanti me lo hanno riferito”; AdR sul capo 18 “so che il ricorrente ha mandato dei certificati medici” AdR “non ricordo quando l'officina di mio padre chiudeva ad agosto;
so che mio padre si prendeva pochi giorni;
io ad agosto vado in vacanza per una settimana”. Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza EL CP_7
10/04/2024)“Non ho rapporti di parentela con nessuna ELle parti”. A.d.R. EL resistente “Ho una causa di lavoro in corso contro il sig.
ed il fratello , che erano i Controparte_1 Parte_2 miei titolari, e preciso che ho denunziato in sede penale _1
per un'aggressione subita dallo stesso, inoltre ho subito
[...] un'iniziativa da parte di una finanziaria che voleva pignorarmi lo stipendio ma ho fatto opposizione vittoriosa” A.d.R. “Ho iniziato a lavorare per dal 2011 /2012 per sei anni, di Controparte_1 cui sei-sette mesi al nero, e poi sono stato assunto da
[...]
, senza soluzione di continuità fino a quattro / cinque Parte_2 anni fa circa;
non ricordo con precisione la data di inizio e fine rapporto di lavoro ma posso reperirla dalle buste paga” A.d.R.
7 “Preciso che in tutto il periodo lavorativo sopradetto, lavoravo alcune volte presso la sede di Via Circumvallazione e altre presso la sede di via Sciacca, entrambe in RR EL GR, e site l'una di fronte all'altra” A.d.R. “Dichiaro che sono stato aggredito, nel 2016 con larga approssimazione, da e dopo Controparte_1 sono andato all'ospedale e successivamente all'Ispettorato EL Lavoro dove ho presentato le mie dimissioni per giusta causa” A.d.R. “Conosco il in quanto lavorava con me presso le Pt_1 due sedi ELla ditta resistente e che riconosco nella foto esibitami e prodotta in atti al n.12 EL fascicolo di parte ricorrente” A.d.R.
“Confermo che il ricorrente già lavorava quando io ho iniziato a lavorare e quando è terminato il mio rapporto lui lavorava ancora” A.d.R. si occupava di convergenza, Parte_1 equilibratura, sostituzione e montaggio di pneumatici, e si occupava di sistemare gli pneumatici nei depositi e si occupava pure di meccanica leggera, come sostituzioni ammortizzatori, braccetti, freni, dischi, frizione e cambio olio e riparava i motorini;
faceva di tutto e di più” A.d.R. “la ditta apriva alle 8.30 ma stava Pt_1 già dentro, perché quando arrivavo io alle 8:30, stava facendo meccanica leggera, e ciò posso dire perché attendevo fuori l'apertura, ma ciò capitava non sempre, qualche volta” A.d.R.
“avevamo mezz'ora di pausa, almeno i primi due / tre anni in cui ho lavorato io, e poi siamo passati ad un'ora di pausa, il cui orario era variabile” A.d.R. “la sera non c'era un orario preciso di fine lavoro;
alle 19;30 l'officina chiudeva al pubblico ma noi lavoravamo fino alle 21;00, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato fino alle 17:00;” A.d.R. “inizialmente avevamo tutti due giorni di ferie ad agosto a cavallo EL 15, poi dopo un paio d'anni da quando ho iniziato, avevamo una settimana di calendario sempre ad agosto ed a cavallo EL 15” A.d.R. “I festivi in rosso sul calendario non lavoravamo” A.d.R. “Le direttive al le dava sia Pt_1 Pt_2 che , sia , tutti fratelli;
Controparte_1 Parte_5 preciso che chi aveva la direzione di tutto era Controparte_1 che dava disposizioni di carattere generale a tutti quanti, ivi compreso il , in quanto capoofficina, e e Pt_1 Pt_2 Per_1 davano singole direttive ai dipendenti;
preciso che queste direttive non avevano un particolare oggetto, ma potevano essere date dall'uno o dall'altro per qualsiasi questione”. Tanto premesso, con particolare riferimento all'orario di lavoro straordinario, appare opportuno sottolineare che, anche nel caso di specie, la prova testimoniale deve essere valutata con particolare cautela. Infatti, fra l'altro i testi escussi hanno dato ELle versioni dei fatti non coincidenti (cfr. l' istruttoria riportata supra in particolare le
8 dichiarazioni di , , Testimone_1 Parte_2 Parte_6
e e non sempre
[...] Testimone_2 CP_7 hanno assistito in via continuativa (cfr. anche la deposizione di
[...]
all'espletamento ELla prestazione o hanno cause Testimone_2 pendenti o altri tipi di rapporti. Innanzitutto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato appare sostanzialmente pacifica, non essendo, quindi, necessario soffermarsi su questo profilo, che, comunque, emerge dalla documentazione depositata e dall'istruttoria espletata. Ovviamente l'accertamento ELla sussistenza di un rapporto subordinato è limitato all'attività svolta per l'odierno resistente, con particolare riferimento all'orario espletato, come appresso specificato. Orbene in base all'istruttoria espletata ed ai documenti depositati è emersa un' attività lavorativa svolta dall'odierno ricorrente, con inquadramento nella 5° categoria EL CCNL applicabile dal 01.12.2006 al 27.03.2020, godendo di una settimana di ferie nel periodo di ferragosto. Si dovrà inoltre ritenere che l'odierno ricorrente non abbia lavorato 2 mesi nel 2013 (cfr. la deposizione di
). Si deve, infatti, ritenere raggiunta la prova, in base Parte_6 all' istruttoria testimoniale espletata, che l'odierno ricorrente si occupasse, in maniera prevalente, EL montaggio e ELlo smontaggio ELle gomme e alle attività collegate, mansioni riconducibili alla 5° categoria EL CCNL applicabile. Al riguardo non risulta, fra l'altro, verosimile, l'allegazione EL resistente che il ricorrente, nel lungo periodo di lavoro espletato, abbia svolto mansioni inferiori alla predetta 5° categoria. Si deve quindi concludere che si tratti di un lavoratore che sulla base di precise indicazioni esegua interventi di normale difficoltà su complessivi o loro parti (riparazione o riattivazione di guasti a carattere ricorrente o comunque di lieve entità). Con riferimento all'orario di lavoro deve considerarsi raggiunta una prova sufficiente ELlo svolgimento ELl'orario normale di lavoro (cfr. anche Cass. 2033/00: Il rapporto di lavoro subordinato, in assenza ELla prova di un rapporto "part - time", nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed e' onere EL datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata ELl'orario di lavoro ordinario, fornire la prova ELla consensuale riduzione ELla prestazione lavorativa.”). Fra l'altro lo svolgimento di un orario di lavoro normale non è specificamente contestato, in modo idoneo dal resistente (non potendosi tuttavia affermare che lo stesso “confessi” un orario superiore, dato che le espressioni “mai prima” e “non poteva certamente lavorare oltre” non implicano necessariamente che gli orari indicati venissero sempre rispettati integralmente). Si
9 deve ritenere, inoltre, provato che l'odierno ricorrente abbia goduto solo di una settimana di ferie annue, nel periodo di ferragosto (cfr. in merito, in particolare, la deposizione di , Testimone_2 che non sembra sul punto aver trovato un'idonea smentita, nell'istruttoria espletata), risultando, quindi, il relativo credito per ferie e permessi non goduti. Con riferimento a tutte le altre richieste di lavoro straordinario anche festivo si deve ritenere che non sia stata raggiunta, nel presente giudizio, una prova sufficiente ELlo stesso, prova che, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale a cui si aderisce (cfr. anche Cass. 1389/03) deve essere maggiormente rigorosa. Con riferimento al perceptum deve innanzitutto considerarsi quanto indicato nelle buste paga, poiché dall'istruttoria non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la loro valenza probatoria. Con riferimento ai periodi non coperti dalle stesse viceversa occorre avere riguardo a quanto il ricorrente ammette di aver ricevuto nei conteggi depositati. Infatti nessun altro elemento in ordine ai pagamenti effettuati (salvo quanto si preciserà subito appresso), per i predetti periodi, in relazione ai quali come è noto l'onere ELla prova (trattandosi di fatti estintivi) gravava sul resistente in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., è emerso dalla istruttoria, potendosi viceversa attribuire valenza lato sensu confessoria alle allegazioni EL ricorrente, il quale ricorrente ammette appunto di aver ricevuto le somme di cui ai conteggi allegati al ricorso. Al riguardo, in base alla scrittura versata in atti, deve ritenersi versata anche la somma di euro 13000,00 a titolo di TFR. La stessa, infatti, se non può assurgere al valore di transazione o rinuncia, vista la sua formulazione, può viceversa assumere il valore di quietanza. Le contestazioni mosse in relazione al predetto pagamento, infatti, appaiono generiche e non idonee. Con riferimento alla determinazione EL “quantum” dovuto si devono recepire i conteggi effettuati dal C.T.U., in relazione all'ipotesi sopra prospettata Gli stessi infatti appaiono il frutto di una corretta elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo.
Al ricorrente dovrà quindi essere corrisposta la somma indicata in dispositivo a titolo di differenze retributive. Con riferimento alla domanda riconvenzionale fondata su un'asserita attività di concorrenza sleale da parte ELl'odierno ricorrente, è superfluo rilevare che l'onere ELla prova ELla stessa gravava sul resistente. Al riguardo si deve, innanzitutto, rilevare che la prova testimoniale appare inutilizzabile nella parte in cui i testi fanno riferimento a
10 circostanze dichiarate da altri soggetti, di cui non riferiscono le generalità.
Orbene a prescindere da ogni considerazione sulla specificità ELla domanda riconvenzionale proposta, comunque la stessa non è stata provata in modo idoneo. Infatti le deposizioni testimoniali sotto questo profilo appaiono generiche, non si danno, fra l'altro indicazioni sulle generalità, dei clienti che sarebbero stati sviati dal ricorrente, nè sufficienti indicazioni sulle circostanze di tempo nelle quali sarebbe avvenuto lo sviamento di clientela (è superfluo sottolineare, inoltre, che una minima partecipazione azionaria non è idonea, di per sé, ad integrare una fattispecie di concorrenza sleale). La domanda riconvenzionale deve quindi essere rigettata. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese EL giudizio debbono essere compensate per un terzo ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., in considerazione ELla parziale soccombenza, e poste a carico EL resistente per la restante parte. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di RR Annunziata in composizione monocratica in persona EL dott. Giovanni Favi – Giudice EL lavoro - definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) condanna , al pagamento ELla somma di € Controparte_1
75.547,48 di cui euro 4343,55 a titolo di TFR, al lordo ELle ritenute, nei confronti di , oltre accessori Parte_1 ex art. 429 c.p.c., dal giorno ELla maturazione EL diritto fino all'effettivo soddisfo, rigettando per il resto il ricorso;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta;
c) pone definitivamente le spese ELla CTU contabile, liquidate come da separato decreto, a carico EL resistente;
d) compensa le spese di giudizio in ragione di un terzo e le pone per la restante parte a carico EL resistente liquidando le stesse in € 4240,00 (2/3 di € 6360,00), comprensivi di spese generali al 15%, oltre accessori come per legge con attribuzione per distrazione;
e) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. RR Annunziata, li 11/11/2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
11