Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02116/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01291/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2018, proposto da
“Risto & Disco S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Carlo Tangari, Fabio Saverio Romito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RO UA Marra in Lecce, piazza Mazzini, 72;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'atto Div. PAS – Cat. 23/2018 del 4.8.2018, notificato in pari data, con cui il Questore della Provincia di Lecce ha diffidato la ricorrente, “ titolare di licenza per discoteca rilasciata dal Comune di Gallipoli in data 17 maggio 2018 ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. da esercitare all'interno dell'immobile denominato PRAJA, sito a Gallipoli alla S.P. n. 200, Km 2,00 – Località Li Foggi ”, ad adottare tutte le cautele ritenute necessarie ed indicate nel Protocollo di Intesa siglato con la Prefettura di Lecce il 5.8.2017 per la sicurezza nei locali di intrattenimento, attuativo dell'Accordo Quadro Nazionale del 21.6.2016, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, comprese - ove occorra - le segnalazioni dei Carabinieri di Gallipoli del 2 e 3 agosto 2018 richiamate nel predetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza in data 12.10.2022 parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
RO Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO