Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3876/2024 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Annavittoria Parte_1
Banzi;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Annavittoria Banzi.
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“Accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la sig. ra ed il Signor in data 23.09.2001 trascritto Parte_1 Parte_2 all'ufficio di stato civile del predetto Comune atto n. 22 Parte 2 Serie A anno 2001 ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente l'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni
1. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e avrà la Per_1
residenza unitamente alla madre e alla sorella presso la casa familiare sita a CP_1
MA, Via Matteucci n. 16. I genitori provvederanno alla sua cura, educazione ed istruzione conservando rapporti significativi con la figlia e con parenti di ciascun ramo genitoriale. Prestano reciproco consenso per la figlia minore, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
- 1 -
Il padre potrà vedere la minore e tenerla con sé ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre, ed in particolare:
- durante la settimana, nei lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle ore 22.00 con possibilità di pernotto presso il padre e con l'impegno di quest'ultimo ad accompagnare la minore a scuola la mattina successiva;
il venerdì, a settimane alterne, nella settimana in cui la minore dovrà trascorrere il week-end con la madre, con la possibilità di pernotto presso il padre e con l'impegno dello stesso ad accompagnare la figlia a scuola la mattina successiva;
durante il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 16 del sabato sino alle ore 22 della domenica.
Dette condizioni di visita potranno variare in ragione delle esigenze di lavoro dei genitori e delle necessità, desideri ed esigenze di crescita della figlia, per favorire la sua partecipazione ad attività di aggregazione, ludiche e/o parascolastiche.
Durante le festività, le parti, previo accordo, potranno tenere la figlia minore alternando tra loro ogni anno i giorni del 24/12,25/12,26/12, il 31/12, il 1/1, 6/1 ed i giorni di Pasqua e
Pasquetta.
Entrambi avranno il diritto – dovere di tenere la figlia, relativamente alle vacanze estive, per quindici giorni, anche non consecutivi, previo accordo tra le parti.
2. La casa familiare sita in MA, Via Matteucci n. 16 è assegnata alla sig.ra Pt_1
con tutti gli arredi e vi abiterà unitamente alle figlie.
[...]
3. Il Sig. verserà mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, alla moglie, a Parte_2
titolo di concorso al mantenimento delle figlie, la somma complessiva di euro 1.200,00 (euro
600,00 cadauna). L'importo di tale assegno verrà annualmente rivalutato secondo gli indici
ISTAT. Entrambi i genitori sosterranno, nella misura del 50%, le spese straordinarie
(mediche, scolastiche, ludiche), che saranno necessarie per le figlie.
4. Il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di euro 200,00. Detto importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
5. Il Sig. è proprietario della casa familiare, sita a MA, Via Parte_2
Matteucci n. 16 giusto contratto di compravendita stipulato il 31.07.2001 Pubblico ufficiale
- 2 - Notaio sede Ancona Repertorio n. 278763 – compravendita Voltura n. Per_2
183369.1/2001 (DOC. 7-8). In quanto funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e delle questioni economiche insorte tra i coniugi, la casa coniugale, sita in MA via Matteucci n. 16, compresa di pertinenze ed arredi, costituita dai seguenti immobili:
Immobile A) – distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 17, mapp. 422 sub. 55-64, piano S1-
T, Cat. A/2, Cl. 3, vani 7,5 e rendita Catastale di euro 658,48;
Immobile B) – distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 17, mapp. 422 sub. 62, piano S1, Cat.
C/6, Cl. 3, consistenza 29 mq, rendita catastale di euro 85,37;
Immobile C) – distinto al Foglio 17, mapp. 422 sub. 68, piano T, Cat. C/6, Cl. 1, Sup Cat.
Mq 13, rendita catastale di euro 28,20; (DOC. 9-10: Visura catastale e ipotecaria) tutti costruiti giusto permesso di costruire Prot. N. 18 del 21.03.2000 – denuncia inizio attività n. 89 del 19.06.2001 e confinanti con proprietà , e Persona_3 Persona_4
e di proprietà del sig. viene come di Controparte_2 Persona_5 Parte_2
seguito trasferita:
- quanto alla nuda proprietà degli immobili sopra descritti, questa viene trasferita, senza corresponsione in denaro, alla figlia da parte del sig. quale CP_3 Parte_2 contratto a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c., con dichiarazione di volerne profittare di resa in calce al presente atto;
CP_3
- quanto al diritto di usufrutto sugli immobili sopra descritti, questo viene trasferito, senza corresponsione di denaro, alla sig.ra da parte del sig. con divieto Parte_1 Parte_2
di cessione a terzi del medesimo diritto di usufrutto. Quando le figlie e vranno CP_1 Per_1
raggiunto ciascuna la propria indipendenza economica, il diritto di usufrutto in capo alla sig.ra si estinguerà, consolidandosi la piena proprietà degli immobili de quibus Parte_1
in capo alla figlia . CP_1
- In entrambi i trasferimenti si rinuncia espressamente ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale;
- La parte cedente, in merito ai trasferimenti sopra indicati, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali (DOC. 7) sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile;
- Le parti riceventi, in proprio e come qui rappresentate, per quanto a loro personale conoscenza prendono atto di quanto sopra e ne danno conferma;
- 3 - Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari;
- Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;
- Al riguardo, le parti acquirenti, in proprio e come qui rappresentate, dichiarano di aver provveduto a far redigere l'attestato di prestazione energetica (APE) già versato in atti
(DOC. 14).
- Ad ogni effetto di legge, le parti dichiarano, in via sostitutiva all'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione dei dati, che i presenti trasferimenti sono stati conclusi senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 s.s.c.c.
- La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dichiara e le parti acquirenti, in proprio e come qui rappresentate, ne prendono atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata del tecnico, qui allegata (DOC. n. 12);
- Con dichiarazione del 04.12.2024 il tecnico di parte, Ing. precisava Persona_6 che “la particella censita al fg 17 mappale 442 sub 55 corrisponde alla corte della particella censita al fg 17 mappale 442 sub 64 e che la stessa, il sub 55, non ha nessun valore economico
(DOC 15)
- I trasferimenti come qui effettuati sono esenti da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, anche in riferimento alla prole in quanto elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale. – Si rappresenta che i trasferimenti immobiliari qui attuati, come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso abbiano oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo;
-Tutti i trasferimenti immobiliari qui disposti devono considerarsi a carattere oneroso, anche se attuati senza corresponsione di controprestazione, e non donativo, in quanto rientranti
- 4 - nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
- Le parti si obbligano a tenere indenne ed esonerare il Cancelliere da ogni responsabilità derivante dall'adempimento di ogni obbligo burocratico, economico e fiscale o comunque connesso alla successiva trascrizione e alle ulteriori formalità di pubblicità immobiliare e di voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici.
- Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici. Si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il presente giudizio di divorzio, la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche copia della nota di trascrizione
(e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
Le spese del giudizio si intendono compensate tra le parti.”
All'udienza del 15.01.2025 entrambe le parti hanno ulteriormente dichiarato che:
“l'immobile presenta l'APE n. 20240918 – 042027 – 34477 valida sino al 18.09.2034 come risulta dalla documentazione depositata il 15.10.2024;
L'immobile presenta le seguenti iscrizioni e trascrizioni:
- Iscrizione del 12.09.2001 registro particolare 3436 registro generale 16862 pubblico ufficiale repertorio 279192 del 11.09.2001 – ipoteca volontaria derivante Parte_3
da concessione a garanzia di apertura di credito;
- Iscrizione del 07.08.2024 registro particolare 2448 registro generale 17555 – pubblico ufficiale Tribunale di Ancona repertorio 796 del 11.07.2024 ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo;
- Trascrizione del 13.09.2024 – registro particolare 14056 registro generale 19519 pubblico ufficiale Tribunale di Ancona repertorio 1997 del 31.05.2019 – atto tra vivi – verbale di separazione consensuale dei coniugi con assegnazione della casa familiare;
- Trascrizione del 07.10.2024 – registro particolare 15253 registro generale 21362 – pubblico ufficiale Tribunale di Ancona repertorio 5412 del 03.10.2024 – domanda giudiziale
– accertamento giudiziale sottoscrizione atti verbale”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 5 - 1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a MA (AN) il 23/09/2001.
2. Entrambi i coniugi e la figlia maggiorenne sono comparsi davanti al Giudice CP_3
delegato all'udienza del 15.01.2025.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. il quale in data 23.09.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 7914 del 06.06.2019 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 31.05.2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
5. Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
MA (AN) il 23.09.2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di MA al n. 22, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2001.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi delle due figlie (la primogenita è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la secondogenita è ancora minorenne).
A tal proposito va evidenziato che le parti hanno concordato il trasferimento in favore della figlia maggiorenne - la quale ha sottoscritto il ricorso, l'atto di integrazione e modifica CP_1
depositato il 10.01.2025 ed ha altresì partecipato all'udienza del 15.01.2025 dichiarando di accettare il trasferimento immobiliare alle condizioni indicate nel verbale di udienza - della nuda proprietà dell'immobile di proprietà del signor e già destinato ad Parte_2 abitazione familiare, e la costituzione del diritto di usufrutto sull'intero immobile in favore della signora fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle due Parte_1
figlie.
- 6 - I trasferimenti immobiliari si sono validamente perfezionati nell'ambito del presente procedimento, essendo state rispettate tutte le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione
(cfr. Cass. Sezioni Unite n. 21761/2021), considerato che:
- l'accordo divorzile è stato inserito nel verbale d'udienza del 15.01.2025, che è stato redatto da un ausiliario del giudice;
- come risulta dalla dichiarazione inserita nel fascicolo telematico il 03.12.2024, il cancelliere ha attestato che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1-bis.
Va poi dato atto che entrambe le parti beneficiarie del trasferimento immobiliare (la figlia rispetto alla nuda proprietà dell'immobile e la signora con riferimento al CP_1 Parte_1
diritto di usufrutto) sono consapevoli che il bene è gravato da alcune iscrizioni e trascrizioni, che sono state analiticamente riportate nel verbale d'udienza.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
i quali hanno contatto matrimonio a MA (AN) il 23/09/2001, Parte_2
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di MA (AN) al n. 22, parte
II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2001; recepisce gli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 7 -