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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/07/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N° 961/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Valentina Vecchietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 961 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, promossa da:
P.IV , quale impresa nata dalla fusione per Controparte_1 P.IV_1 incorporazione de per atto a rogito notaio Dott. in data Controparte_2 Persona_1
31.12.2013, in qualità di impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della strada, con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia, , munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura Controparte_3 speciale del 17/02/2023 in autentica Notaio Dott. di Bologna, ai nn. Persona_2
97405/12540 di rep./racc., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Michele Dei ) del Foro di Siena, con Studio in Siena Via Camollia C.F._1
n.83, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Canducci Matteo C.F.
in Cesena (FC) Corte Don Giuliano Botticelli, 58, giusto mandato allegato C.F._2 all'atto di citazione
- attrice
Contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._3
Matteotti n. 23 - convenuto contumace
CONCLUSIONI: con “Note conclusive”, depositate in data 23 maggio 2025, la parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare il convenuto a rimborsare alla in p.l.r.p.t la somma di € 14.100,00 o Controparte_1 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese, compenso di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 24 aprile 2024, ritualmente notificato, l'attrice
[...]
nella qualità di impresa territorialmente designata per il Fondo di Garanzia Parte_1
Vittime della Strada (FG), evocava in giudizio , al fine di ottenerne la condanna al CP_4 pagamento della somma di € 13.900,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale regresso ex art. 292, comma 1°, D. Lgs. n° 209/2005, nonché vittoria di spese e competenze di causa.
La società attrice, quale FG, esponeva di aver provveduto, previa istruzione della pratica, alla liquidazione in via transattiva, tramite risarcimento dei danni sofferti dai danneggiati per la somma omnicomprensiva di € 13.900,00, del sinistro avvenuto il 11.04.2008, in Civitella di RO, tra il mezzo tg. BOF7921 (privo di copertura assicurativa) di proprietà di e condotto da CP_4
ed il mezzo tg. 6DK540EG di proprietà di e condotto Controparte_5 Controparte_6 da , incidente asseritamente occorso a causa della responsabilità esclusiva della Controparte_7 suddetta conducente . Controparte_5
Parte attrice, poi, argomentava circa il fondamento giuridico della propria domanda, ai sensi dell'art. 292, comma 1°, D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, concernente il diritto dell'impresa designata alla liquidazione dei sinistri per il FG ad agire in rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro per recuperare quanto pagato al terzo danneggiato, in virtù di una fattispecie non già di natura surrogatoria, bensì in forza della nascita di una obbligazione ex lege in capo allo stesso responsabile, i cui presupposti sarebbero: la responsabilità del veicolo non assicurato nella causazione del sinistro e il pagamento, a titolo di risarcimento del danno, effettuato dall'impresa designata.
Con decreto del 19 ottobre 2024, il G.I. dichiarava la contumacia del convenuto;
con CP_4 ordinanza depositata in data 21 maggio 2025, lo stesso G.I., previo rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, fissava l'udienza del 25 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine di 10 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive. Il 25 giugno 2025, in esito alla discussione orale, il G.I. si riservava il deposito della sentenza nei trenta giorni ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * * * * * * *
La domanda attorea, fondata sul combinato disposto dell'art art. 292, primo comma, del codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005) e dell'art. 283, primo comma, lett. b, in base al quale l'impresa designata per il Fondo di garanzia che, anche in via transattiva, abbia risarcito il danno causato dalla circolazione di un veicolo non coperto da assicurazione “ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”, è meritevole di accoglimento, per le ragioni illustrate di seguito.
Occorre premettere, allo scopo di fornire un inquadramento generale alla fattispecie per cui è causa, che l'azione di regresso ex art. 292, co. 1° cod. ass. è stata ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. Un., Sentenza del 07 luglio 2022, n. 21514 ) come azione speciale ed autonoma ex lege, estranea sia all'istituto della surrogazione che a quello del regresso tra coobbligati solidali, e ciò comporta da una parte l'applicazione del termine prescrizionale ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato anche in via transattiva e dall'altra che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili, ovvero quando vi siano più soggetti responsabili del sinistro legittimati passivamente all'azione recuperatoria dell'impresa designata come nel caso in cui il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, quest'ultima possa pretendere da uno qualsiasi dei responsabili l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 c.c. né l'art. 2055 c.c.
In particolare, l'art 292 cod. ass. prevede e disciplina due distinte azioni recuperatorie a favore dell'impresa designata: nel comma 1° è prevista l'azione di "regresso" dell'impresa designata nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese quando, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a), b) e d) cioè nei casi in cui il veicolo non sia stato identificato, sia privo di assicurazione e sia posto in circolazione prohibente domino;
mentre al comma 2° è prevista l'azione di "surrogazione” dell'impresa designata per l'importo pagato nei diritti dell'assicurato e del danneggiato nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta, con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei predetti.
La fattispecie in esame - relativa ad un sinistro cagionato da un veicolo non assicurato - rientra nella previsione dell'art. 292, comma 1° cod. ass., ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex lege all'impresa designata nei confronti dei responsabili per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese.
Il S.C., pronunciandosi a Sezioni Unite, in occasione dell'arresto sopra citato, ha innanzitutto precisato che, se da una parte il dato letterale, ovvero l'uso dei sintagmi “azione di regresso” e “azione di surrogazione”, non è significativo, in quanto non è del tutto infrequente che il legislatore utilizzi termini aventi un significato giuridico ben preciso in modo improprio ed atecnico;
dall'altra, la scelta del legislatore di qualificare diversamente le azioni previste nei due commi dell'art. 292 cod. ass. è sicuramente indicativa di una chiara volontà di disciplinare e connotare in modo non identico le due diverse fattispecie, contraddistinte da una innegabile differenza.
Le Sezioni Unite hanno rilevato, altresì, in via sistematica, che, in adempimento dell'obbligo assunto in base all'art. 9 della Convenzione europea relativa all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di autoveicoli, è stato istituito presso l' Controparte_8 un FG per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o natanti
[...] assoggettati a obbligo di assicurazione: a) quando il sinistro fosse stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) quando il veicolo o natante fosse risultato non assicurato;
c) quando l'impresa assicuratrice che aveva emesso la polizza, si fosse trovata al momento del sinistro in stato di liquidazione coatta, o vi fosse stata posta successivamente;
che il FG, attualmente costituito presso la è alimentato prevalentemente dai contributi versati Controparte_9 dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria;
che il fine di tale contribuzione è solidaristico;
che tale carattere solidaristico non esclude né limita in alcun modo la natura risarcitoria e non già indennitaria della prestazione garantita dall'intervento del FG;
e, infine, che il carattere solidaristico dell'obbligazione posta ex lege in capo dell'impresa designata conforma nettamente la natura e la disciplina dell'azione prevista dall'art. 292, comma 1° cod. ass., che risultano del tutto peculiari, atteso che all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata.
In esito a tale percorso argomentativo, le Sezioni Unite, pertanto, hanno qualificato l'azione prevista dall'art. 292, comma 1° cod. ass., come accennato in precedenza, come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato;
trattasi, a giudizio della Suprema Corte, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata nell'interesse uni-soggettivo di un terzo in sostituzione del responsabile civile e, di conseguenza, le caratteristiche di specialità dell'azione non consentono di parificare la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato.
La già richiamata atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) e quella ex lege del FG (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima, comporta che l'impresa designata può agire nei confronti dei responsabili per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nell'ipotesi, tra cui rientra quella in esame, di danno cagionato da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, anche nel caso di risarcimento in esito ad una transazione. Ne deriva che l'impresa designata - in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo) - può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, atteso che non si applica né l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c..; che in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili l'altro è tenuto per l'intero; e infine, che l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto dell'azione ma un mero presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata dagli asseriti responsabili, i quali sono in grado di eccepire il cattivo pagamento effettuato dall'impresa designata, come fatto idoneo a paralizzare la pretesa azionata.
È necessario evidenziare ancora una volta che nella prospettiva dell'azione autonoma nascente ex lege, la responsabilità civile del sinistro, pur non rientrando tra i fatti costitutivi del diritto di regresso, che consistono nell'assenza di copertura assicurativa e nell'avvenuto pagamento (anche in via transattiva), è, nondimeno, da considerarsi un “presupposto” dell'azione, con la duplice conseguenza che il convenuto può eccepire in giudizio il “cattivo pagamento” dell'impresa e che l'esclusione della responsabilità determina il rigetto della domanda di regresso (cfr. Cass., Ord. 27 agosto 2020, n.
17893, che equipara l'illecito a una condicio facti dell'obbligazione dell'impresa designata). In relazione alla fattispecie oggetto di causa, ciò comporta una precisa conseguenza, anche alla luce dei principi richiamati dal S.C. nella già citata sentenza a S.U. 7 luglio 2022, n. 21514 (in particolare il seguente: “i caratteri di autonomia e specificità ex lege propri di tale azione comportano come conseguenza che l'illecito costituisce il "presupposto" e non il fatto costitutivo del regresso che può essere azionato ove ricorrano i seguenti elementi: la richiesta del danneggiato, la scopertura assicurativa e il pagamento dell'indennizzo, anche in via transattiva”); ovvero che la società attrice nel presente giudizio non ha l'onere di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, secondo le regole ordinarie in materia di allegazione e prova, poiché l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma solamente un presupposto.
Tale regula iuris rileva specificamente ai fini della decisione del caso oggetto del presente giudizio, anche per escludere l'applicabilità della presunzione di pari responsabilità di cui al 2° co. dell'art. 2054 c.c. Si veda a tale proposito Cass., 29 marzo 2017, n. 8159, con riferimento all'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato, nella quale il S. C. ha ritenuto che, in quanto oggetto del giudizio non è il risarcimento del danno sulla base dell'accertamento delle responsabilità, ma la particolare azione di rivalsa che spetta all'impresa designata che ha pagato nei confronti del danneggiante, (in quel caso proprietario di veicolo privo di assicurazione), il concorso avrebbe potuto rilevare, ma avrebbe dovuto essere dedotto con apposita eccezione di parte, con cui il convenuto avrebbe ampliato il thema decidendum, al fine di contestare un eventuale cattivo pagamento effettuato dall'assicuratore, il quale, prima di pagare, avrebbe dovuto far valere il concorso di colpa poi dimostrato dal convenuto: “Quanto al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento del concorso di colpa in capo al danneggiato, la sentenza resiste alle censure nella sua ratio decidendi secondo la quale, in questo particolare caso, il concorso di colpa non era rilevabile anche d'ufficio, ma doveva formare oggetto di una eccezione propria, da proporre nel rispetto dei termini di legge e delle preclusioni operanti, in quanto oggetto del giudizio non è il risarcimento del danno sulla base dell'accertamento delle responsabilità, ma la particolare azione di rivalsa che spetta all'impresa designata che ha pagato nei confronti del danneggiante, proprietario di veicolo privo di assicurazione: il concorso avrebbe potuto rilevare ma avrebbe dovuto essere dedotto, per contestare un eventuale cattivo pagamento effettuato dall'assicuratore il quale, prima di pagare, avrebbe dovuto far valere il concorso di colpa, con apposita eccezione di parte che avrebbe ampliato il thema decidendum”.
Si veda anche Cassazione civile sez. III, 11/04/2025, n. 9491, ud. 27/03/2025, a conferma dell'orientamento teso a considerare non strettamente necessaria la ricostruzione precisa della dinamica del sinistro, attribuendo al convenuto in regresso (che nel caso di specie è il proprietario del veicolo, rimasto contumace) il compito di paralizzare l'azione di rivalsa, facendo valere in via di eccezione un eventuale concorso di colpa del danneggiato o la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c.: “l'azione recuperatoria ex art. 292, primo comma, cod. ass. non richiede la contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, tema che semmai è affidato all'onere del convenuto di introdurre in giudizio quale eccezione volta a paralizzare la domanda, costituendo pur sempre quella responsabilità presupposto (ma non oggetto) della domanda. Se così è - e non v'è motivo di discostarsi dal dictum del massimo consesso di questa Corte
- ne discende, nella specie, che infondatamente la Corte di merito, confermando sul punto la valutazione del primo giudice, ha ritenuto carenti le allegazioni assertive contenute nella domanda introduttiva sol perché in essa non si dava alcun conto della dinamica del sinistro e delle ragioni per le quali se ne assumeva la responsabilità del convenuto, trattandosi di contenuto non necessario della domanda ed essendo per essa piuttosto necessarie e sufficienti le allegazioni relative alla esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio, contenuto la cui presenza nell'atto introduttivo è, nella specie, espressamente attestata nella sentenza impugnata”
Occorre evidenziare che, in osservanza del principio di diritto sopra citato, questo Tribunale ritiene, quantomeno, di dover valutare in maniera assai meno stringente l'attività assertiva e probatoria posta in essere dalla società attrice, rispetto a ciò che sarebbe necessario in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del sinistro, al fine di giudicare superata la presunzione di pari responsabilità fra i due conducenti prevista dall'art. 2054 c.c.
I documenti versati in atti provano pienamente l'occorrenza del sinistro, la mancanza di copertura assicurativa del veicolo di proprietà del convenuto (cfr. doc. n. 2 di parte attrice) e l'avvenuto pagamento (cfr. quietanze di cui al doc. n. 5 di parte attrice, per rispettivamente euro 9.900,00 ed euro 4.000,00). In merito alla esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e la precisa attribuzione delle responsabilità, esiti non strettamente necessari ai fini dell'accoglimento della domanda attorea nell'ambito della fattispecie per cui è causa, per i motivi già illustrati in precedenza, si può osservare che il verbale di polizia (cfr. doc. n. 2 di parte attrice) quanto meno consente di ricostruire genericamente una plausibile violazione del codice della strada a carico della conducente del veicolo di proprietà dell'odierno convenuto, dalla cui manovra incauta, in violazione dell'obbligo di dare precedenza in uscita da un'area privata, sarebbe scaturito l'incidente in argomento. In particolare, dalla lettura del succitato verbale prodotto da parte attrice, si evince che gli agenti della Polizia municipale, intervenuti sul luogo del sinistro (in località Cusercoli, nel comune di Civitella dl
RO sulla S.P.4 all'altezza del Km 68 * 400), sono riusciti a ricostruire parzialmente la dinamica del sinistro, grazie ai rilievi delle tracce lasciate sulla sede stradale dai veicoli coinvolti, giungendo alla verosimile conclusione secondo cui, poiché l'urto si è prodotto al centro della carreggiata, “oltre le linea di mezzeria all'interno della corsia impegnata dalla condotta dal , è presumibile Pt_2 CP_7 che il veicolo di proprietà del convenuto abbia effettuato una manovra improvvisa, immettendosi nella sede stradale uscendo dall'area di servizio in direzione di Santa Sofia, in dispregio delle norme dell'art 145 del C.d.S. in materia di dare precedenza, cosa che non avrebbe permesso alla auto condotta dal che stava procedendo in direzione di Santa Sofia, di evitare la collisione. È vero CP_7 che dal verbale predetto si evince anche che la mancanza di tracce di frenata del veicolo riferibile al proprietario e al conducente danneggiati rende impossibile risalire ad una eventuale velocità pericolosa dello stesso, e quindi non è da escludersi teoricamente l'eventuale sussistenza di un concorso di colpa a carico del ma l'assenza di qualsivoglia attività difensiva del convenuto, CP_7 rimasto contumace, volta a far valere in via di eccezione tale eventualità per allargare il thema decidendum, e per tale via contestare l'ammontare del pagamento, non consente a questo Giudice, alla luce di quanto già diffusamente argomentato in punto di diritto, di ritenere insuperata nel caso di specie la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 2° co. c.c.
A tale proposito non sarà superfluo aggiungere che, nel rispetto del principio di buona fede, l'attrice, prima di intraprendere la presente causa, ha chiesto al convenuto mediante la lettera di intimazione all'adempimento inviata da (cfr. doc. n. 6 di parte attrice) di comunicare eventuali CP_10 circostanze e fatti in ordine alla sussistenza della propria responsabilità, in grado di escludere o modificare il diritto di credito vantato nei suoi confronti dalla stessa attrice: l'inerzia del convenuto in tale frangente, rafforzata dalla sua contumacia nella sua qualità di convenuto in regresso, rende ancora più pregnante l'esigenza di non oberare l'impresa designata di eccessivi oneri probatori, seguendo pedissequamente gli insegnamenti della Suprema Corte in tema di oneri di allegazione e prova in materia di esercizio del diritto di rivalsa di cui all'art. 292, 1° co. cod. ass..
Qualora l'attrice avesse pagato, ignorando eventuali ragioni ostative tempestivamente comunicate dal convenuto, o quantomeno intrapreso il presente giudizio malgrado la ricezione delle richieste delucidazioni in ordine a fatti idonei ad escludere o attenuare la responsabilità dello stesso, senza neppure effettuare ulteriori approfondimenti in tale direzione, ciò avrebbe potuto indurre questo
Tribunale a compiere un tentativo teso a mitigare, nel caso in esame, le conseguenze più sfavorevoli al convenuto in regresso sul punto della distribuzione dell'onere probatorio, che derivano dai prevalenti (e già abbondantemente esaminati) indirizzi emersi nella giurisprudenza di legittimità nel caso di esercizio dell'azione di cui all'art. 292 1° co., cod. ass.. La perdurante inerzia del convenuto ha esonerato questo Giudice da tale sforzo.
In punto di quantificazione del danno, come rilevato da parte attrice, il risarcimento danni effettuato dal FG risulta liquidato secondo i criteri di cui al D. Lgs. n°209/2005 (applicazione della franchigia di €500,00), in osservanza degli opportuni principi di congruità e proporzionalità, stante la prova documentale del sinistro e la stima del danno anche a mezzo della relazione medico legale in ordine ai pregiudizi subiti dal (cfr. doc. n. 3 di parte attrice) e del preventivo relativo al costo della CP_7 riparazione dei danni occorsi al veicolo di proprietà del (cfr. doc. n. 4 di parte attrice), CP_6 liquidati in via transattiva rispettivamente con il pagamento di euro 4.000,00 ed euro 9.900,00.
In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, questo Tribunale deve dichiarare la piena sussistenza del diritto di rivalsa ex art. 292 1° co. cod. ass. in capo alla società attrice per l'intero ammontare e, per l'effetto, condannare la parte convenuta a pagare in favore della stessa società attrice la somma pari a € 13.900,00, oltre gli interessi legali dal giorno del pagamento fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza. La quantificazione del compenso è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm., aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori medi, per un ammontare pari a € 5.077,00. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie.
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: accerta e dichiara la sussistenza del diritto di regresso ex art. 292, 1° co., cod. ass. in capo a
[...] in relazione a tutte le circostanze meglio dettagliate in parte motiva;
Controparte_1 condanna conseguentemente a rimborsare a per i CP_4 Controparte_1 titoli meglio dettagliati in narrativa, la somma di € 13.900,00, oltre interessi legali dalla messa in mora all'effettivo saldo;
condanna a rifondere le spese di lite di come liquidate CP_4 Controparte_1 in parte motiva, oltre IV CPA e 15%Spese Generali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, 17 luglio 2025
Il Giudice
Valentina Vecchietti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Valentina Vecchietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 961 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, promossa da:
P.IV , quale impresa nata dalla fusione per Controparte_1 P.IV_1 incorporazione de per atto a rogito notaio Dott. in data Controparte_2 Persona_1
31.12.2013, in qualità di impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della strada, con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia, , munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura Controparte_3 speciale del 17/02/2023 in autentica Notaio Dott. di Bologna, ai nn. Persona_2
97405/12540 di rep./racc., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Michele Dei ) del Foro di Siena, con Studio in Siena Via Camollia C.F._1
n.83, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Canducci Matteo C.F.
in Cesena (FC) Corte Don Giuliano Botticelli, 58, giusto mandato allegato C.F._2 all'atto di citazione
- attrice
Contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._3
Matteotti n. 23 - convenuto contumace
CONCLUSIONI: con “Note conclusive”, depositate in data 23 maggio 2025, la parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare il convenuto a rimborsare alla in p.l.r.p.t la somma di € 14.100,00 o Controparte_1 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese, compenso di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 24 aprile 2024, ritualmente notificato, l'attrice
[...]
nella qualità di impresa territorialmente designata per il Fondo di Garanzia Parte_1
Vittime della Strada (FG), evocava in giudizio , al fine di ottenerne la condanna al CP_4 pagamento della somma di € 13.900,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale regresso ex art. 292, comma 1°, D. Lgs. n° 209/2005, nonché vittoria di spese e competenze di causa.
La società attrice, quale FG, esponeva di aver provveduto, previa istruzione della pratica, alla liquidazione in via transattiva, tramite risarcimento dei danni sofferti dai danneggiati per la somma omnicomprensiva di € 13.900,00, del sinistro avvenuto il 11.04.2008, in Civitella di RO, tra il mezzo tg. BOF7921 (privo di copertura assicurativa) di proprietà di e condotto da CP_4
ed il mezzo tg. 6DK540EG di proprietà di e condotto Controparte_5 Controparte_6 da , incidente asseritamente occorso a causa della responsabilità esclusiva della Controparte_7 suddetta conducente . Controparte_5
Parte attrice, poi, argomentava circa il fondamento giuridico della propria domanda, ai sensi dell'art. 292, comma 1°, D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, concernente il diritto dell'impresa designata alla liquidazione dei sinistri per il FG ad agire in rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro per recuperare quanto pagato al terzo danneggiato, in virtù di una fattispecie non già di natura surrogatoria, bensì in forza della nascita di una obbligazione ex lege in capo allo stesso responsabile, i cui presupposti sarebbero: la responsabilità del veicolo non assicurato nella causazione del sinistro e il pagamento, a titolo di risarcimento del danno, effettuato dall'impresa designata.
Con decreto del 19 ottobre 2024, il G.I. dichiarava la contumacia del convenuto;
con CP_4 ordinanza depositata in data 21 maggio 2025, lo stesso G.I., previo rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, fissava l'udienza del 25 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine di 10 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive. Il 25 giugno 2025, in esito alla discussione orale, il G.I. si riservava il deposito della sentenza nei trenta giorni ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
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La domanda attorea, fondata sul combinato disposto dell'art art. 292, primo comma, del codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005) e dell'art. 283, primo comma, lett. b, in base al quale l'impresa designata per il Fondo di garanzia che, anche in via transattiva, abbia risarcito il danno causato dalla circolazione di un veicolo non coperto da assicurazione “ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”, è meritevole di accoglimento, per le ragioni illustrate di seguito.
Occorre premettere, allo scopo di fornire un inquadramento generale alla fattispecie per cui è causa, che l'azione di regresso ex art. 292, co. 1° cod. ass. è stata ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. Un., Sentenza del 07 luglio 2022, n. 21514 ) come azione speciale ed autonoma ex lege, estranea sia all'istituto della surrogazione che a quello del regresso tra coobbligati solidali, e ciò comporta da una parte l'applicazione del termine prescrizionale ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato anche in via transattiva e dall'altra che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili, ovvero quando vi siano più soggetti responsabili del sinistro legittimati passivamente all'azione recuperatoria dell'impresa designata come nel caso in cui il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, quest'ultima possa pretendere da uno qualsiasi dei responsabili l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 c.c. né l'art. 2055 c.c.
In particolare, l'art 292 cod. ass. prevede e disciplina due distinte azioni recuperatorie a favore dell'impresa designata: nel comma 1° è prevista l'azione di "regresso" dell'impresa designata nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese quando, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a), b) e d) cioè nei casi in cui il veicolo non sia stato identificato, sia privo di assicurazione e sia posto in circolazione prohibente domino;
mentre al comma 2° è prevista l'azione di "surrogazione” dell'impresa designata per l'importo pagato nei diritti dell'assicurato e del danneggiato nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta, con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei predetti.
La fattispecie in esame - relativa ad un sinistro cagionato da un veicolo non assicurato - rientra nella previsione dell'art. 292, comma 1° cod. ass., ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex lege all'impresa designata nei confronti dei responsabili per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese.
Il S.C., pronunciandosi a Sezioni Unite, in occasione dell'arresto sopra citato, ha innanzitutto precisato che, se da una parte il dato letterale, ovvero l'uso dei sintagmi “azione di regresso” e “azione di surrogazione”, non è significativo, in quanto non è del tutto infrequente che il legislatore utilizzi termini aventi un significato giuridico ben preciso in modo improprio ed atecnico;
dall'altra, la scelta del legislatore di qualificare diversamente le azioni previste nei due commi dell'art. 292 cod. ass. è sicuramente indicativa di una chiara volontà di disciplinare e connotare in modo non identico le due diverse fattispecie, contraddistinte da una innegabile differenza.
Le Sezioni Unite hanno rilevato, altresì, in via sistematica, che, in adempimento dell'obbligo assunto in base all'art. 9 della Convenzione europea relativa all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di autoveicoli, è stato istituito presso l' Controparte_8 un FG per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o natanti
[...] assoggettati a obbligo di assicurazione: a) quando il sinistro fosse stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) quando il veicolo o natante fosse risultato non assicurato;
c) quando l'impresa assicuratrice che aveva emesso la polizza, si fosse trovata al momento del sinistro in stato di liquidazione coatta, o vi fosse stata posta successivamente;
che il FG, attualmente costituito presso la è alimentato prevalentemente dai contributi versati Controparte_9 dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria;
che il fine di tale contribuzione è solidaristico;
che tale carattere solidaristico non esclude né limita in alcun modo la natura risarcitoria e non già indennitaria della prestazione garantita dall'intervento del FG;
e, infine, che il carattere solidaristico dell'obbligazione posta ex lege in capo dell'impresa designata conforma nettamente la natura e la disciplina dell'azione prevista dall'art. 292, comma 1° cod. ass., che risultano del tutto peculiari, atteso che all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata.
In esito a tale percorso argomentativo, le Sezioni Unite, pertanto, hanno qualificato l'azione prevista dall'art. 292, comma 1° cod. ass., come accennato in precedenza, come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato;
trattasi, a giudizio della Suprema Corte, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata nell'interesse uni-soggettivo di un terzo in sostituzione del responsabile civile e, di conseguenza, le caratteristiche di specialità dell'azione non consentono di parificare la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato.
La già richiamata atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) e quella ex lege del FG (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima, comporta che l'impresa designata può agire nei confronti dei responsabili per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nell'ipotesi, tra cui rientra quella in esame, di danno cagionato da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, anche nel caso di risarcimento in esito ad una transazione. Ne deriva che l'impresa designata - in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo) - può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, atteso che non si applica né l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c..; che in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili l'altro è tenuto per l'intero; e infine, che l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto dell'azione ma un mero presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata dagli asseriti responsabili, i quali sono in grado di eccepire il cattivo pagamento effettuato dall'impresa designata, come fatto idoneo a paralizzare la pretesa azionata.
È necessario evidenziare ancora una volta che nella prospettiva dell'azione autonoma nascente ex lege, la responsabilità civile del sinistro, pur non rientrando tra i fatti costitutivi del diritto di regresso, che consistono nell'assenza di copertura assicurativa e nell'avvenuto pagamento (anche in via transattiva), è, nondimeno, da considerarsi un “presupposto” dell'azione, con la duplice conseguenza che il convenuto può eccepire in giudizio il “cattivo pagamento” dell'impresa e che l'esclusione della responsabilità determina il rigetto della domanda di regresso (cfr. Cass., Ord. 27 agosto 2020, n.
17893, che equipara l'illecito a una condicio facti dell'obbligazione dell'impresa designata). In relazione alla fattispecie oggetto di causa, ciò comporta una precisa conseguenza, anche alla luce dei principi richiamati dal S.C. nella già citata sentenza a S.U. 7 luglio 2022, n. 21514 (in particolare il seguente: “i caratteri di autonomia e specificità ex lege propri di tale azione comportano come conseguenza che l'illecito costituisce il "presupposto" e non il fatto costitutivo del regresso che può essere azionato ove ricorrano i seguenti elementi: la richiesta del danneggiato, la scopertura assicurativa e il pagamento dell'indennizzo, anche in via transattiva”); ovvero che la società attrice nel presente giudizio non ha l'onere di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, secondo le regole ordinarie in materia di allegazione e prova, poiché l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma solamente un presupposto.
Tale regula iuris rileva specificamente ai fini della decisione del caso oggetto del presente giudizio, anche per escludere l'applicabilità della presunzione di pari responsabilità di cui al 2° co. dell'art. 2054 c.c. Si veda a tale proposito Cass., 29 marzo 2017, n. 8159, con riferimento all'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato, nella quale il S. C. ha ritenuto che, in quanto oggetto del giudizio non è il risarcimento del danno sulla base dell'accertamento delle responsabilità, ma la particolare azione di rivalsa che spetta all'impresa designata che ha pagato nei confronti del danneggiante, (in quel caso proprietario di veicolo privo di assicurazione), il concorso avrebbe potuto rilevare, ma avrebbe dovuto essere dedotto con apposita eccezione di parte, con cui il convenuto avrebbe ampliato il thema decidendum, al fine di contestare un eventuale cattivo pagamento effettuato dall'assicuratore, il quale, prima di pagare, avrebbe dovuto far valere il concorso di colpa poi dimostrato dal convenuto: “Quanto al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento del concorso di colpa in capo al danneggiato, la sentenza resiste alle censure nella sua ratio decidendi secondo la quale, in questo particolare caso, il concorso di colpa non era rilevabile anche d'ufficio, ma doveva formare oggetto di una eccezione propria, da proporre nel rispetto dei termini di legge e delle preclusioni operanti, in quanto oggetto del giudizio non è il risarcimento del danno sulla base dell'accertamento delle responsabilità, ma la particolare azione di rivalsa che spetta all'impresa designata che ha pagato nei confronti del danneggiante, proprietario di veicolo privo di assicurazione: il concorso avrebbe potuto rilevare ma avrebbe dovuto essere dedotto, per contestare un eventuale cattivo pagamento effettuato dall'assicuratore il quale, prima di pagare, avrebbe dovuto far valere il concorso di colpa, con apposita eccezione di parte che avrebbe ampliato il thema decidendum”.
Si veda anche Cassazione civile sez. III, 11/04/2025, n. 9491, ud. 27/03/2025, a conferma dell'orientamento teso a considerare non strettamente necessaria la ricostruzione precisa della dinamica del sinistro, attribuendo al convenuto in regresso (che nel caso di specie è il proprietario del veicolo, rimasto contumace) il compito di paralizzare l'azione di rivalsa, facendo valere in via di eccezione un eventuale concorso di colpa del danneggiato o la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c.: “l'azione recuperatoria ex art. 292, primo comma, cod. ass. non richiede la contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, tema che semmai è affidato all'onere del convenuto di introdurre in giudizio quale eccezione volta a paralizzare la domanda, costituendo pur sempre quella responsabilità presupposto (ma non oggetto) della domanda. Se così è - e non v'è motivo di discostarsi dal dictum del massimo consesso di questa Corte
- ne discende, nella specie, che infondatamente la Corte di merito, confermando sul punto la valutazione del primo giudice, ha ritenuto carenti le allegazioni assertive contenute nella domanda introduttiva sol perché in essa non si dava alcun conto della dinamica del sinistro e delle ragioni per le quali se ne assumeva la responsabilità del convenuto, trattandosi di contenuto non necessario della domanda ed essendo per essa piuttosto necessarie e sufficienti le allegazioni relative alla esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio, contenuto la cui presenza nell'atto introduttivo è, nella specie, espressamente attestata nella sentenza impugnata”
Occorre evidenziare che, in osservanza del principio di diritto sopra citato, questo Tribunale ritiene, quantomeno, di dover valutare in maniera assai meno stringente l'attività assertiva e probatoria posta in essere dalla società attrice, rispetto a ciò che sarebbe necessario in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del sinistro, al fine di giudicare superata la presunzione di pari responsabilità fra i due conducenti prevista dall'art. 2054 c.c.
I documenti versati in atti provano pienamente l'occorrenza del sinistro, la mancanza di copertura assicurativa del veicolo di proprietà del convenuto (cfr. doc. n. 2 di parte attrice) e l'avvenuto pagamento (cfr. quietanze di cui al doc. n. 5 di parte attrice, per rispettivamente euro 9.900,00 ed euro 4.000,00). In merito alla esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e la precisa attribuzione delle responsabilità, esiti non strettamente necessari ai fini dell'accoglimento della domanda attorea nell'ambito della fattispecie per cui è causa, per i motivi già illustrati in precedenza, si può osservare che il verbale di polizia (cfr. doc. n. 2 di parte attrice) quanto meno consente di ricostruire genericamente una plausibile violazione del codice della strada a carico della conducente del veicolo di proprietà dell'odierno convenuto, dalla cui manovra incauta, in violazione dell'obbligo di dare precedenza in uscita da un'area privata, sarebbe scaturito l'incidente in argomento. In particolare, dalla lettura del succitato verbale prodotto da parte attrice, si evince che gli agenti della Polizia municipale, intervenuti sul luogo del sinistro (in località Cusercoli, nel comune di Civitella dl
RO sulla S.P.4 all'altezza del Km 68 * 400), sono riusciti a ricostruire parzialmente la dinamica del sinistro, grazie ai rilievi delle tracce lasciate sulla sede stradale dai veicoli coinvolti, giungendo alla verosimile conclusione secondo cui, poiché l'urto si è prodotto al centro della carreggiata, “oltre le linea di mezzeria all'interno della corsia impegnata dalla condotta dal , è presumibile Pt_2 CP_7 che il veicolo di proprietà del convenuto abbia effettuato una manovra improvvisa, immettendosi nella sede stradale uscendo dall'area di servizio in direzione di Santa Sofia, in dispregio delle norme dell'art 145 del C.d.S. in materia di dare precedenza, cosa che non avrebbe permesso alla auto condotta dal che stava procedendo in direzione di Santa Sofia, di evitare la collisione. È vero CP_7 che dal verbale predetto si evince anche che la mancanza di tracce di frenata del veicolo riferibile al proprietario e al conducente danneggiati rende impossibile risalire ad una eventuale velocità pericolosa dello stesso, e quindi non è da escludersi teoricamente l'eventuale sussistenza di un concorso di colpa a carico del ma l'assenza di qualsivoglia attività difensiva del convenuto, CP_7 rimasto contumace, volta a far valere in via di eccezione tale eventualità per allargare il thema decidendum, e per tale via contestare l'ammontare del pagamento, non consente a questo Giudice, alla luce di quanto già diffusamente argomentato in punto di diritto, di ritenere insuperata nel caso di specie la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 2° co. c.c.
A tale proposito non sarà superfluo aggiungere che, nel rispetto del principio di buona fede, l'attrice, prima di intraprendere la presente causa, ha chiesto al convenuto mediante la lettera di intimazione all'adempimento inviata da (cfr. doc. n. 6 di parte attrice) di comunicare eventuali CP_10 circostanze e fatti in ordine alla sussistenza della propria responsabilità, in grado di escludere o modificare il diritto di credito vantato nei suoi confronti dalla stessa attrice: l'inerzia del convenuto in tale frangente, rafforzata dalla sua contumacia nella sua qualità di convenuto in regresso, rende ancora più pregnante l'esigenza di non oberare l'impresa designata di eccessivi oneri probatori, seguendo pedissequamente gli insegnamenti della Suprema Corte in tema di oneri di allegazione e prova in materia di esercizio del diritto di rivalsa di cui all'art. 292, 1° co. cod. ass..
Qualora l'attrice avesse pagato, ignorando eventuali ragioni ostative tempestivamente comunicate dal convenuto, o quantomeno intrapreso il presente giudizio malgrado la ricezione delle richieste delucidazioni in ordine a fatti idonei ad escludere o attenuare la responsabilità dello stesso, senza neppure effettuare ulteriori approfondimenti in tale direzione, ciò avrebbe potuto indurre questo
Tribunale a compiere un tentativo teso a mitigare, nel caso in esame, le conseguenze più sfavorevoli al convenuto in regresso sul punto della distribuzione dell'onere probatorio, che derivano dai prevalenti (e già abbondantemente esaminati) indirizzi emersi nella giurisprudenza di legittimità nel caso di esercizio dell'azione di cui all'art. 292 1° co., cod. ass.. La perdurante inerzia del convenuto ha esonerato questo Giudice da tale sforzo.
In punto di quantificazione del danno, come rilevato da parte attrice, il risarcimento danni effettuato dal FG risulta liquidato secondo i criteri di cui al D. Lgs. n°209/2005 (applicazione della franchigia di €500,00), in osservanza degli opportuni principi di congruità e proporzionalità, stante la prova documentale del sinistro e la stima del danno anche a mezzo della relazione medico legale in ordine ai pregiudizi subiti dal (cfr. doc. n. 3 di parte attrice) e del preventivo relativo al costo della CP_7 riparazione dei danni occorsi al veicolo di proprietà del (cfr. doc. n. 4 di parte attrice), CP_6 liquidati in via transattiva rispettivamente con il pagamento di euro 4.000,00 ed euro 9.900,00.
In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, questo Tribunale deve dichiarare la piena sussistenza del diritto di rivalsa ex art. 292 1° co. cod. ass. in capo alla società attrice per l'intero ammontare e, per l'effetto, condannare la parte convenuta a pagare in favore della stessa società attrice la somma pari a € 13.900,00, oltre gli interessi legali dal giorno del pagamento fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza. La quantificazione del compenso è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm., aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori medi, per un ammontare pari a € 5.077,00. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie.
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: accerta e dichiara la sussistenza del diritto di regresso ex art. 292, 1° co., cod. ass. in capo a
[...] in relazione a tutte le circostanze meglio dettagliate in parte motiva;
Controparte_1 condanna conseguentemente a rimborsare a per i CP_4 Controparte_1 titoli meglio dettagliati in narrativa, la somma di € 13.900,00, oltre interessi legali dalla messa in mora all'effettivo saldo;
condanna a rifondere le spese di lite di come liquidate CP_4 Controparte_1 in parte motiva, oltre IV CPA e 15%Spese Generali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, 17 luglio 2025
Il Giudice
Valentina Vecchietti