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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 406/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
Il giudice Matteo Marini,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F. ; Parte_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è un consumatore e che sono state esaminate le seguenti clausole contrattuali: n. 3 e 5;
dato atto che esse, almeno a seguito di un esame sommario, non hanno carattere vessatorio;
INGIUNGE A
- c.f. Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso:
1.- la somma di € 18451,08;
2.- gli interessi come da domanda;
3.- le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compe- tenze professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole indicate in motivazione.
Pistoia, 31 marzo 2025.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
Il giudice Matteo Marini,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F. ; Parte_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è un consumatore e che sono state esaminate le seguenti clausole contrattuali: n. 3 e 5;
dato atto che esse, almeno a seguito di un esame sommario, non hanno carattere vessatorio;
INGIUNGE A
- c.f. Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso:
1.- la somma di € 18451,08;
2.- gli interessi come da domanda;
3.- le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compe- tenze professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole indicate in motivazione.
Pistoia, 31 marzo 2025.
Il giudice
Dott. Matteo Marini