Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6511 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19183/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Gennaro Alfano, presso il cui studio in Napoli alla via Risorgimento n. 69 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonia Fornaro, presso il cui studio in Roma alla Via della Giuliana n. 32 elettivamente domicilia;
Appellata costituita
E
Controparte_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8.8.2022, proponeva, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Napoli, opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 071/2022/0064035801/000 dell'importo di € 31.757,40, notificatagli dall' in data 22.7.2022, emessa a fronte del mancato Controparte_3
pagamento di verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada elevati dalla nell'anno 2017. Controparte_2
L'opponente eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della cartella di pagamento impugnata, causata dal difetto di notifica di tutti i sottesi verbali di accertamento, con
1
Eccepiva, altresì, la nullità/inesistenza formale della notificazione della cartella impugnata per difetto di motivazione ed omessa indicazione degli elementi identificativi, in violazione degli art. 7, 16 e 17, L. 212/2000 e art. 8, d.Lgs 32/2001, per violazione dello Statuto del Contribuent, per mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento, per violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 3, 4° co., L. 241/90 e dell'art. 7,
L. 212/2000 per non essere presente nell'atto impugnato l'organo competente presso cui proporre opposizione, per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, per l'illegittimità delle maggiorazioni di cui all'art. 27 L. 689/81.
Si costituiva l' eccependo la propria carenza di Controparte_3
legittimazione passiva in ordine alla notifica dei verbali presupposti di competenza esclusiva dell'Ente impositore.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, tenuto conto della valida notifica della cartella di pagamento, con esclusione del maturarsi della prescrizione.
In subordine, chiedeva di essere manlevata dall'eventuale condanna alle spese.
La non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 12609/2024, pubblicata in data 20.5.2024, il Giudice di Pace di Napoli, qualificava la domanda come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Nel rilevare che la sanzione pecuniaria era superiore nel massimo ad € 15.493,00, come prescritto dall'art. 6 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 150/2011, dichiarava la propria incompetenza per valore, assegnando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi a codesto Tribunale, individuato come Ufficio Giudiziario competente, e compensava le spese di lite fra le parti.
Con atto di citazione notificato in data 10.9.2024, ha provveduto Parte_1
a riassumere il giudizio, riproponendo le medesime contestazioni già sollevate dinanzi al giudice di prime cure.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda e, per l'effetto, di condannare le parti convenute al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l' che ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
della riassunzione del giudizio per tardività, deducendo che la sentenza è stata depositata
2 dal GDP di Napoli in data 20.5.2024, mentre la citazione in riassunzione è stata notificata telematicamente a mezzo PEC solo in data 10.9.2024, ovvero oltre il termine decadenziale di 3 mesi assegnato nel dispositivo della sentenza.
In particolare, l'opposto ha dedotto che in primo grado la domanda era CP_4
stata proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e che per tale tipologia di controversia non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini. Al riguardo, ha dedotto che in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d.
30 Gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della Legge 7 Ottobre 1969 n. 742, richiamata l'ordinanza n. 11780 del 18 giugno 2020 della Corte di Cassazione, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile.
Da ciò ha dedotto l'inammissibilità della riassunzione del giudizio per intempestività, tenuto conto che l'atto di citazione in riassunzione avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il 20.8.2024.
L'agente per la riscossione ha eccepito, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva per avere meramente attivato in executivis il ruolo esattoriale iscritto dall'ente impositore Ha, quindi, declinando il contraddittorio sulle ragioni Controparte_2
pregresse la stessa iscrizione al ruolo e riguardanti la fondatezza e la legittimità del titolo esecutivo sotteso o la sua valida notificazione, ritenendole eccezioni e responsabilità esclusive dell'ente creditore, e non del Concessionario che non può e non deve svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore.
Nel merito, ha dedotto di aver validamente notificato all'opponente la cartella di pagamento impugnata, con esclusione del maturarsi della prescrizione, anche in virtù della disciplina emergenziale COVID-19, di cui all'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del d.l. 18/2020.
L' ha concluso per il rigetto della domanda perché Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.
3 In subordine, in caso di accoglimento dell'opposizione, ha chiesto di essere manlevata dalla eventuale condanna alle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la non si è costituita in Controparte_2
giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Preso atto delle note in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, la causa è stata assegnata in decisione.
La domanda è fondata e, dunque, deve essere accolta.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione dell' in Controparte_1 ordine all'inammissibilità della riassunzione perché tardiva.
Al riguardo, con sentenza del 29 gennaio 2021, n. 2145, le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione, affrontando il tema dell'applicabilità o meno della c.d. sospensione feriale dei termini processuali operante dal 1 al 31 Agosto di ogni anno, prevista dall'art. 3 della legge 742/1969, hanno chiarito che: “Con la stessa coerenza e con specifico riferimento alle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni per sanzioni non afferenti a materia di lavoro, si è affermato che l'esclusione della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per le controversie di lavoro non dipende dal rito da cui la causa è disciplinata, ma si riferisce alla sua natura e che, pertanto, le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione emesse in diversa materia, sebbene regolate dal rito del lavoro ex D.Lgs. n. 150 del 2011, restano soggette alla sospensione feriale dei termini (Cass. n. 8673/2018, cit. in materia di assunzione e disciplina del lavoro subordinato;
Cass. 10/05/2017, n. 11478, e Cass. 22/02/2017, n.
4652, in tema di violazioni al codice della strada)”.
Pertanto, nel caso di specie, pur trattandosi di procedimento ex art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011, dal momento che lo stesso attiene a violazioni al codice della strada, ai fini dell'accertamento della tempestività della citazione in riassunzione del giudizio, occorre prendere in considerazione anche la citata sospensione feriale dei termini processuali.
Orbene, dato che la sentenza di prime cure è stata depositata in data 20.5.2024 e che la citazione in riassunzione del giudizio è stata notificata telematicamente a mezzo PEC in data 10.9.2024, la riassunzione del giudizio deve ritenersi proposta entro il termine ultimo del 20.9.2024 (tenuto conto della sospensione feriale) ovvero entro il termine decadenziale di 3 mesi previsto dall'art. 50 c.p.c.
Chiarita l'ammissibilità della domanda, occorre precisare che l'opposizione spiegata da deve essere scissa e riqualificata sotto un duplice profilo Parte_1
processuale a seconda delle eccezioni mosse con l'atto di citazione.
4 Invero, l'eccezione relativa al difetto di notifica dei verbali di contravvenzione presupposti alla cartella di pagamento impugnata n. 071/2022/0064035801/000, di cui la contribuente dichiara di aver avuto conoscenza, per la prima volta, con la ricezione della cartella di pagamento stessa, dà luogo ad un'ipotesi di opposizione in funzione c.d.
"recuperatoria'' ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure.
La stessa deve, invero, anche ritenersi ammissibile dal momento che l'atto di citazione è stato tempestivamente notificato in data 8.8.2022, ovvero entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della contestata cartella di pagamento pervenuta il 22.7.2022.
Quanto, invece alle eccezioni di nullità/illegittimità formale della cartella impugnata, le stesse costituiscono un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c.
Orbene, in merito al primo profilo, la domanda avanzata ai sensi degli artt. 6 e 7, D. Lgs.
n. 150/2011 è meritevole di accoglimento.
Alla fattispecie in esame, appare decisamente opportuno applicare il granitico orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo il quale: “Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte. S'impone tuttavia un'ulteriore precisazione, che serve a chiarire un punto non affrontato nei precedenti giurisprudenziali su citati come espressione dell'orientamento qui preferito, e che involge anche una questione terminologica.
L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione
“recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può “recuperare” tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale
5 (riguardanti, perciò, il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale
(riguardanti, perciò, la pretesa sanzionatoria). Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se
l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. Questa considerazione consente di superare la perplessità, fatta propria dall'ordinanza di rimessione, dell'idoneità della notificazione della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. È sufficiente al
“recupero” di che trattasi il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi. Infatti, se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»” (Cass. sent. n. 22080 del 22.9.2017).
Alla luce della suddetta massima di diritto, risulta dunque, necessario accertare se le sanzioni amministrative sottese all'atto esattoriale, siano state o meno validamente notificate all'opponente, la cui sorte determina l'ammissibilità o meno della stessa opposizione in relazione alla contestazione di validità o meno della formazione dei titoli
6 esecutivi. In altre parole, qualora i verbali di contravvenzione sono stati regolarmente notificati, e non opposti illo tempore nei 30 giorni, i titoli esecutivi si sono formati e cristallizzati, escludendo ogni forma di contestazione nel merito e nella forma, implicando il rigetto della domanda;
mentre, d'altro canto, se i verbali di accertamento non sono stati validamente notificati, la pretesa sanzionatoria è da estinguersi, determinando quale effetto collaterale la nullità ex tunc dell'intero procedimento attivato in executivis dal Concessionario delegittimato ab origine a procedere con l'esecuzione forzata in assenza di valido titolo esecutivo.
Nel caso de quo, è incontestabile il fatto che la in qualità di Ente Controparte_2
impositore, sebbene regolarmente citata, ha scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che, pertanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla legittimità o meno della propria pretesa creditoria ovvero alla esistenza e relativa notifica dei verbali di contravvenzione di propria competenza sottesi alla cartella di pagamento n. 071/2022/0064035801/000, tempestivamente impugnata.
Pertanto, in difetto di prova di tali atti esecutivi, l'ente impositore non poteva recuperare, mediante procedimento esattoriale, un credito erariale inesistente, e, in ogni caso, mai provato.
L'art. 201, co. 5 C.d.S. sancisce - infatti - che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (ex multis vd.
Cass. civ., SS.UU., sent. n. 22080/2017 cit.).
Va da sé, inoltre, che la nullità dell'atto prodromico comporta la conseguenziale nullità degli atti immediatamente successivi ad esso correlati, in tal caso cartella di pagamento n.
071/2022/0064035801/000, per insanabile vizio della procedura azionata in executivis dall' . Controparte_5
Tale è il principio di diritto contenuto nella sentenza del 25 luglio 2007, n. 16412, resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, in cui viene tassativamente stabilito che: "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto
7 costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valuta-zione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità
-interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione.
L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore".
Tanto premesso, devono ritenersi completamente assorbite le eccezioni sollevate ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Va, altresì, disattesa la richiesta dell' di essere Controparte_3 manlevata dall'eventuale condanna alle spese in caso di accoglimento della domanda.
In ossequio al principio della solidarietà, la stessa è parimenti responsabile anche in ordine al governo delle spese di lite, di concerto con l'Ente impositore, il quale ne risponde nei rapporti interni con l'Agente della riscossione.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione Civile, con l'ordinanza n. 7716/2022, ha affermato il seguente principio di diritto: “Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' che all'ente Controparte_1 impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto –nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione– dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza,
8 è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione”.
In definitiva, la domanda è fondata e va accolta.
All'opponente va dunque riconosciuto il favore delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 , tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta in riassunzione da Parte_1 nei confronti di e così
[...] Controparte_1 Controparte_2 provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.
071/2022/0064035801/000, dichiarando estinta la portante pretesa creditoria;
b) condanna le parti convenute al pagamento, in solido, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfertario nella misura del
15%, con attribuzione in favore dell'avv.to Gennaro Alfano dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, lì 27.6.2025
Il giudice dott.ssa Manuela TA
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