Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/2011, n. 10663
CASS
Sentenza 13 maggio 2011

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Il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa, a carico della parte soccombente ed ex art. 91 cod. proc. civ., anche d'ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa; ne consegue che, ove il difensore di quest'ultima abbia omesso, come nella specie, di produrre la nota spese, prevista dall'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. ai fini del controllo di congruità ed esattezza della richiesta e di conformità alle tariffe professionali, il giudice deve provvedervi d'ufficio sulla base degli atti di causa.

In tema di appalto di opere pubbliche, qualora l'amministrazione richieda lavori diversi da quelli considerati in contratto, in variante dell'opera appaltata, per un importo superiore di oltre un quinto a quello stabilito, ai sensi dell'art. 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 All. F, è necessario un nuovo impegno di spesa ed un autonomo contratto, con cui si stabiliscano tipologie di opere e compensi spettanti all'appaltatore; né è sufficiente, a tale scopo, il richiamo ad una mera delibera di un organo interno della stessa P.A. (nella specie, la Giunta di un Comune) che manifesti la volontà della amministrazione di contrarre, in ciò non essendo ravvisabile alcun accordo fra le parti ex art. 1325 cod. civ., dovendo invece ricorrere, a pena di nullità ed improduttività di effetti, un atto promanante dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di esso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/2011, n. 10663
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10663
Data del deposito : 13 maggio 2011

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