Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2733/2024, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Gabriella Angela Massa e Francesco Sangiacomo
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], il [...], con gli Avv.ti CP C.F._2
Gabriella Angela Massa e Francesco Sangiacomo
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 4.12.2024.
Condizioni congiunte: “1. Il figlio minore è affidato ad entrambi i coniugi con affidamento ER
condiviso e con collocazione prevalente presso la casa della madre ove avrà la residenza. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo le decisioni più importanti
1
ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente dal genitore presso il quale il minore si troverà in quel momento a dimorare.
2. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola, nonché un giorno infrasettimanale che verrà concordato dai coniugi, tenuto conto delle esigenze del figlio. Il padre potrà, inoltre, tenere con sé il figlio durante le vacanze estive per un periodo di tre settimane anche non consecutive. Il figlio trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascuno dei genitori, salvo diversi accordi che gli stessi vorranno eventualmente assumere.
3. A titolo di contributo al mantenimento del figlio, il padre si obbliga a versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Il padre verserà, inoltre, alla madre la metà delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, ecc. in conformità a quanto disposto nel protocollo del Tribunale.
4. A definizione dei rapporti coniugali patrimoniali, si impegna a trasferire a , al prezzo di euro Parte_1 CP
75.000,00 la quota di metà dell'immobile già casa coniugale, sita in Alessandria, frazione
Mandrogne, strada Comunale Mandrogne di Mandrogne n. 8 lettera F, costituita da fabbricato di civile abitazione comprendente al piano terra ingresso, cucina, soggiorno, antibagno, bagno e locale caldaia;
al piano primo disimpegno, due camera e bagno;
al piano sottotetto corrispondenti locali, con scala di collegamento ai piani e annessa area urbana di pertinenza. L'immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Alessandria foglio 228, mappale 913 sub 1, p. t. 1-2, car. A/2, classe 4, vani 7,5, rendita cat. Euro 794,05. L'immobile di cui sopra è stato acquistato da per la quota di metà che si trasferirà con atto rogito notaio in data Parte_1 Per_2
17.9.2003 rep. 81173 racc. 16028. Il tutto salvi migliori indicazioni e dati catastali, l'errore o l'omissione di alcuno dei quali non potrà mai viziare l'atto notarile. Il trasferimento della proprietà dell'immobile verrà formalizzato avanti a Notaio scelto dal marito che si accollerà il relativo compenso;
in tale sede verrà versata alla moglie la somma di euro 75.000,00. I coniugi fin da ora dichiarano di voler usufruire dei vantaggi fiscali riconosciuti ai trasferimenti di proprietà tra i coniugi previsti dall'art. 19 Legge 6.3.1987 n. 74 s.m.i. e in particolere del trattamento fiscale di esenzione da ogni imposta di bollo, registro e ogni altra tassa, ai sensi della Legge di cui sopra e delle sentenze della Corte Costituzionale 176/1992 e 154/1999. L'atto notarile dovrà essere stipulato nel termine di tre mesi dal deposito della emananda sentenza. Quanto sopra stabilito è elemento essenziale e funzionale ai fini dell'accordo relativo alla regolamentazione di ogni rapporto inerente il presente giudizio di divorzio.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente
2 indipendenti, godendo di autonomi redditi propri e rinunciano ad ogni assegno e/o richiesta di carattere economico.
6. Con l'adempimento di quanto sopra pattuito e in particolare di quanto previsto al punto 4 che precede, i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere per ogni titolo o ragione, avendo definito in precedenza ogni rapporto di natura non personale.
7. Spese di lite interamente compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 12.11.2024, le parti hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno rappresentato che, dalla loro unione, è nato il figlio, (Alessandria, 16.2.2009). ER
2. All'udienza del 25.2.2025, la IG.ra ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, Parte_1
via Trotti, n. 77, sono in affitto, pago Euro 400,00 mensili, oltre alle spese. Sono proprietaria del 50% della casa coniugale oggetto dell'impegno alla vendita. Non sono proprietaria di altri immobili. Sono impiegata, presso BEVCO, con contratto a tempo determinato fino al
23.6.2025, con retribuzione per Euro 1.700,00 mensili netti circa. Non ho altri redditi, oltre a quello da lavoro. Ho un conto corrente, con circa Euro 40.000,00. Non ho investimenti, titoli altri valori. Non ci sono mai stati problemi di violenza. Io e mio figlio continueremo a vivere in affitto, la casa coniugale è una villetta troppo costosa e più scomoda. Con la somma che percepirò dalla vendita della casa acquisterò un'altra casa, così non pagherò più l'affitto”. Il
IG. ha dichiarato: “vivo a Mandrogne, nella casa coniugale. Ho 1/9 della CP casa di mio papà, che è mancato. Nessun'altro immobile. Sono impiegato presso Tecnofondi
S.p.A., con contratto a tempo indeterminato, per circa Euro 2.100,00 mensili netti. Non ho altri redditi, oltre a quello da lavoro. Non ho investimenti, titoli o altro. Ho un conto corrente con circa Euro 15.000,00. Non ci sono mai stati problemi di violenza”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, le condizioni congiunte di separazione sono state omologate con decreto in data 27.4.2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 20.11.2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse del figlio.
3 5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, IG.ri e CP
, i quali hanno celebrato matrimonio, ad Alessandria, il 2.6.2004; Parte_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1. Il figlio minore ER
è affidato ad entrambi i coniugi con affidamento condiviso e con collocazione prevalente presso la casa della madre ove avrà la residenza. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo le decisioni più importanti in materia di salute, istruzione ed educazione, in accordo tra loro e nella considerazione e rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio . Per le decisioni quotidiane e/o di ordinaria ER
amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente dal genitore presso il quale il minore si troverà in quel momento a dimorare.
2. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola, nonché un giorno infrasettimanale che verrà concordato dai coniugi, tenuto conto delle esigenze del figlio. Il padre potrà, inoltre, tenere con sé il figlio durante le vacanze estive per un periodo di tre settimane anche non consecutive. Il figlio trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascuno dei genitori, salvo diversi accordi che gli stessi vorranno eventualmente assumere.
3. A titolo di contributo al mantenimento del figlio, il padre si obbliga a versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Il padre verserà, inoltre, alla madre la metà delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, ecc. in conformità a quanto disposto nel protocollo del Tribunale.
4. A definizione dei rapporti coniugali patrimoniali, Parte_1
si impegna a trasferire a , al prezzo di euro 75.000,00 la quota di
[...] CP metà dell'immobile già casa coniugale, sita in Alessandria, frazione Mandrogne, strada
Comunale Mandrogne di Mandrogne n. 8 lettera F, costituita da fabbricato di civile abitazione comprendente al piano terra ingresso, cucina, soggiorno, antibagno, bagno e locale caldaia;
al piano primo disimpegno, due camera e bagno;
al piano sottotetto corrispondenti locali, con scala di collegamento ai piani e annessa area urbana di pertinenza. L'immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Alessandria foglio 228,
4 mappale 913 sub 1, p. t. 1-2, car. A/2, classe 4, vani 7,5, rendita cat. Euro 794,05.
L'immobile di cui sopra è stato acquistato da per la quota di metà che si Parte_1
trasferirà con atto rogito notaio in data 17.9.2003 rep. 81173 racc. 16028. Il tutto Per_2 salvi migliori indicazioni e dati catastali, l'errore o l'omissione di alcuno dei quali non potrà mai viziare l'atto notarile. Il trasferimento della proprietà dell'immobile verrà formalizzato avanti a Notaio scelto dal marito che si accollerà il relativo compenso;
in tale sede verrà versata alla moglie la somma di euro 75.000,00. I coniugi fin da ora dichiarano di voler usufruire dei vantaggi fiscali riconosciuti ai trasferimenti di proprietà tra i coniugi previsti dall'art. 19 Legge 6.3.1987 n. 74 s.m.i. e in particolere del trattamento fiscale di esenzione da ogni imposta di bollo, registro e ogni altra tassa, ai sensi della Legge di cui sopra e delle sentenze della Corte Costituzionale 176/1992 e 154/1999. L'atto notarile dovrà essere stipulato nel termine di tre mesi dal deposito della emananda sentenza. Quanto sopra stabilito è elemento essenziale e funzionale ai fini dell'accordo relativo alla regolamentazione di ogni rapporto inerente il presente giudizio di divorzio.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, godendo di autonomi redditi propri e rinunciano ad ogni assegno e/o richiesta di carattere economico.
6. Con l'adempimento di quanto sopra pattuito e in particolare di quanto previsto al punto 4 che precede, i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere per ogni titolo o ragione, avendo definito in precedenza ogni rapporto di natura non personale.
7. Spese di lite interamente compensate”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 18 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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