TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5217/2024 del Ruolo Generale, vertente tra nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo nella piazza Federico C.F._1
Chopin n. 13 presso lo studio dell'avvocata Claudia Spotorno che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. - Sede di Palermo - in
[...] P.IVA_1
persona del suo Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro- CP_2
tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Cacioppo giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo - Persona_1
Rep. 711, Racc. n. 551- registrata in Palermo il 18.12.2018, Repertorio n° 711,
Raccolta n° 551 Registrata il 19.12.2018, al n.ro 16336 Serie 1T, depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 28.12.2018 con il n° 1/2018
Resistente Oggetto: Indennizzo da malattia professionale
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 24.01.2025 – AI SENSI
DELL'ART. 429 CPC - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Compensa tra le parti le spese di lite pone le spese di ctu a carico dell' e le liquida con separato decreto;
CP_1
pone i compensi relativi alla difesa di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, a carico dello Stato e le liquida con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 04.04.2024, premesso di avere Parte_1
lavorato, con le mansioni di sabbiatore, verniciatore e pulitore di cisterne per ditte operanti nell'indotto Fincantieri - sede di Palermo – dall'1.8.1980 al 31.12.2009, denunciava di aver contratto una pneumopatia professionale correlata all'inalazione delle sostanze chimiche, gas e polveri sottili derivanti dall'amianto, presenti nell'ambiente di lavoro.
Assumeva di avere fatto istanza all' per il riconoscimento di malattia CP_1
professionale alla quale l'Istituto non aveva dato riscontro.
Proposto ricorso in via amministrativa, l' aveva escluso la presenza di CP_1
malattia.
Da qui il presente giudizio chiedendo di accertare e dichiarare di essere affetto della denunziata malattia professionale e di avere riportato un grado di inabilità pari o superiore al 6%, con conseguente diritto al relativo indennizzo in capitale o
– nel caso di punteggio pari o superiore al 16% - alla rendita.
Chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento della relativa somma CP_1
dovuta. Si costituiva in giudizio l' che non contestava il rischio di esposizione CP_1
all'amianto ma chiedeva il rigetto della domanda confermando le valutazioni medico-legali espresse in via amministrativa.
All'udienza di discussione il ricorrente, attesa la mancata contestazione in merito alla malattia professionale denunciata, insisteva nella richiesta di ctu per la valutazione del danno.
Disposto in conformità, la causa veniva istruita mediante ctu medico legale affidata al Dott. specialista in malattie dell'apparato respiratorio. Persona_2
Quindi, all'udienza di oggi le parti precisavano le conclusioni e la causa viene decida come in epigrafe.
* * *
Il ricorso non può essere accolto.
Premesso che è incontestata l'esposizione all'amianto, il CTU tuttavia, esaminata la documentazione prodotta e sottoposto a visita il ricorrente, ha così relazionato:
“L'esame della documentazione sanitaria (una spirometria di base e due esami
TC del torace) ed il quadro clinico rilevato portano alle seguenti conclusioni:
Soggetto di anno 62 che riferisce una sintomatologia prevalentemente caratterizzata da dispnea da sforzo, obeso (BMI 31, obesità di I grado); presenta un quadro (TC del torace) di enfisema centro-lobulare e para-settale limitato ad alcune aree polmonari, con stie disventilatoria basali (alquanto tipiche dei soggetti obesi) e due puntiformi calcificazioni al lobo superiore sinistro;
con un esame spirometrico, non attendibile per difetti di esecuzione, che comunque orienta per un deficit misto (ostruttivo-restrittivo) di grado moderato e compatibile con una broncopatia cronica in soggetto obeso.
Nel caso in esame non sono rilevabili i segni radiologici e clinici tipici dell'asbestosi".
Ha pertanto concluso: "Nel caso oggetto della presente consulenza non sono rilevabili i segni anatomici e funzionali respiratori che possano fare affermare la presenza di malattia asbesto correlata". Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato, è pienamente condiviso da questo Tribunale, essendo immune da vizi e conforme alla documentazione in atti.
Alla luce di ciò, il ricorso va respinto.
Attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, esse vanno compensate tra le parti.
Le spese di ctu vengono poste a carico dell' e si liquidano con separato CP_1
decreto.
Attesa l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a carico dello Stato, si pongono a carico di quest'ultimo i compensi di difesa del ricorrente che si liquidano con separato decreto.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 24.01.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5217/2024 del Ruolo Generale, vertente tra nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo nella piazza Federico C.F._1
Chopin n. 13 presso lo studio dell'avvocata Claudia Spotorno che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. - Sede di Palermo - in
[...] P.IVA_1
persona del suo Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro- CP_2
tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Cacioppo giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo - Persona_1
Rep. 711, Racc. n. 551- registrata in Palermo il 18.12.2018, Repertorio n° 711,
Raccolta n° 551 Registrata il 19.12.2018, al n.ro 16336 Serie 1T, depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 28.12.2018 con il n° 1/2018
Resistente Oggetto: Indennizzo da malattia professionale
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 24.01.2025 – AI SENSI
DELL'ART. 429 CPC - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Compensa tra le parti le spese di lite pone le spese di ctu a carico dell' e le liquida con separato decreto;
CP_1
pone i compensi relativi alla difesa di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, a carico dello Stato e le liquida con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 04.04.2024, premesso di avere Parte_1
lavorato, con le mansioni di sabbiatore, verniciatore e pulitore di cisterne per ditte operanti nell'indotto Fincantieri - sede di Palermo – dall'1.8.1980 al 31.12.2009, denunciava di aver contratto una pneumopatia professionale correlata all'inalazione delle sostanze chimiche, gas e polveri sottili derivanti dall'amianto, presenti nell'ambiente di lavoro.
Assumeva di avere fatto istanza all' per il riconoscimento di malattia CP_1
professionale alla quale l'Istituto non aveva dato riscontro.
Proposto ricorso in via amministrativa, l' aveva escluso la presenza di CP_1
malattia.
Da qui il presente giudizio chiedendo di accertare e dichiarare di essere affetto della denunziata malattia professionale e di avere riportato un grado di inabilità pari o superiore al 6%, con conseguente diritto al relativo indennizzo in capitale o
– nel caso di punteggio pari o superiore al 16% - alla rendita.
Chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento della relativa somma CP_1
dovuta. Si costituiva in giudizio l' che non contestava il rischio di esposizione CP_1
all'amianto ma chiedeva il rigetto della domanda confermando le valutazioni medico-legali espresse in via amministrativa.
All'udienza di discussione il ricorrente, attesa la mancata contestazione in merito alla malattia professionale denunciata, insisteva nella richiesta di ctu per la valutazione del danno.
Disposto in conformità, la causa veniva istruita mediante ctu medico legale affidata al Dott. specialista in malattie dell'apparato respiratorio. Persona_2
Quindi, all'udienza di oggi le parti precisavano le conclusioni e la causa viene decida come in epigrafe.
* * *
Il ricorso non può essere accolto.
Premesso che è incontestata l'esposizione all'amianto, il CTU tuttavia, esaminata la documentazione prodotta e sottoposto a visita il ricorrente, ha così relazionato:
“L'esame della documentazione sanitaria (una spirometria di base e due esami
TC del torace) ed il quadro clinico rilevato portano alle seguenti conclusioni:
Soggetto di anno 62 che riferisce una sintomatologia prevalentemente caratterizzata da dispnea da sforzo, obeso (BMI 31, obesità di I grado); presenta un quadro (TC del torace) di enfisema centro-lobulare e para-settale limitato ad alcune aree polmonari, con stie disventilatoria basali (alquanto tipiche dei soggetti obesi) e due puntiformi calcificazioni al lobo superiore sinistro;
con un esame spirometrico, non attendibile per difetti di esecuzione, che comunque orienta per un deficit misto (ostruttivo-restrittivo) di grado moderato e compatibile con una broncopatia cronica in soggetto obeso.
Nel caso in esame non sono rilevabili i segni radiologici e clinici tipici dell'asbestosi".
Ha pertanto concluso: "Nel caso oggetto della presente consulenza non sono rilevabili i segni anatomici e funzionali respiratori che possano fare affermare la presenza di malattia asbesto correlata". Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato, è pienamente condiviso da questo Tribunale, essendo immune da vizi e conforme alla documentazione in atti.
Alla luce di ciò, il ricorso va respinto.
Attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, esse vanno compensate tra le parti.
Le spese di ctu vengono poste a carico dell' e si liquidano con separato CP_1
decreto.
Attesa l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a carico dello Stato, si pongono a carico di quest'ultimo i compensi di difesa del ricorrente che si liquidano con separato decreto.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 24.01.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente