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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/09/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5073/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5073/2024 V.G. promossa da: (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. SERAFINO TABANELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Cotignola (RA), via Rossini n. 28
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. EDLIRA MACE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Ravenna, via Comandini n. 13
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sottoscritte personalmente dalle parti e depositate telematicamente nella data del 26.03.2025. In data 25.02.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28.11.2024, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con rito Parte_2 concordatario a Cotignola (RA) in data 08.09.2007, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, all'atto n. 13, parte 2 s. A, anno 2007, che dall'unione era nata a [...] la figlia in data Controparte_1
21.07.2009, e che successivamente, venuta meno l'affectio coniugalis, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile tanto che addivenivano alla decisione di separarsi consensualmente. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e sua sostituzione con il deposito di note scritte, di pronunciare sentenza di omologa della separazione alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
il sig. ha già lasciato su accordo delle parti la casa famigliare e trasferita altrove la sua Pt_1 residenza;
2) la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore CP_1 importanza relative all'educazione, all'istruzione alla salute e alla residenza abituale della minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
3) La figlia minore manterrà la residenza presso la casa famigliare con diritto del padre di vedere e tenere con sé quando lo desidera, compatibilmente con gli eventuali impegni ed esigenze della CP_1 stessa, gli impegni lavorativi del padre e previo accordo tempestivo con la madre, fatto salvo, il diritto minimo garantito di vederla e tenerla con sé due giorni infrasettimanali, in particolare il martedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola (o per l'intera giornata nei periodi festivi o di vacanza) con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva, nella settimana in cui non rimane con il padre il fine settimana. Il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola CP_1 fino a lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, nonché il martedì dall'uscita dalla scuola con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva, nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre. CP_1
Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola fino all'inizio dell'anno scolastico successivo), fermo restando i pernotti di cui sopra, potrà passare con ciascun genitore tre settimane, anche CP_1 consecutive: periodi da concordarsi anno per anno almeno entro la fine di maggio. I suddetti periodi di visita - sia durante l'anno scolastico che nel corso delle ferie estive - potranno essere variati previo accordo tra i genitori, se giustificati da ragioni di salute e/o lavoro o impegni della ragazza, e comunque sempre comunicati tempestivamente. In relazione alle festività natalizie e pasquali i genitori si accorderanno di anno in anno previamente e comunque almeno 30 giorni prima delle festività circa i periodi e le giornate festive, avendo cura di alternarli (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo), compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno di essi e tenuto conto degli impegni e volontà della figlia. 4) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1 Parte_2 figlia e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima, l'importo mensile CP_1 pagina 2 di 5 di € 500,00, importo rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come elencate e secondo le modalità stabilite dal Protocollo vigente del Tribunale di Ravenna, che le parti dichiarano di ben conoscere. Ciascun genitore rimborserà la propria quota a chi l'avrà anticipata a fronte dell'esibizione della relativa documentazione giustificativa.
5) Le parti concordano affinché l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, erogato dall'Inps, relativamente a , venga corrisposto nella misura del 100% a favore della signora CP_1 Parte_2 quale genitore collocatario della minore.
6) Le parti dichiarano di percepire adeguati redditi propri e di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al mantenimento confermando di volere provvedere ciascuno con mezzi finanziari personali.
7) La casa coniugale sita in Cotignola (RA), via Gesuita 24 (Censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cotignola, Sezione Urbana, foglio 10, particella 497, Sub 1, P.T.1.2., Cat. A2, Classe 2, Vani 6,5, R.C. 671,39 (abitazione con corte), oltre al garage Particella 497, Sub. 2, P.T., Cat. C6, Classe 2, Mq 15, R.C. 47,26 (garage) e a parte della corte che circonda l'immobile citato, meglio descritta nell'allegato atto di compravendita, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di 50% ciascuno, verrà trasferita dal sig. alla sig.ra la quale lo accetta nello stato di fatto e di diritto Pt_1 Parte_2 in cui si trova l'immobile che lei ben conosce, pertanto ne diventerà esclusiva proprietaria, con atto notarile da sottoscrivere entro e non oltre due mesi dalla omologa della separazione consensuale. Il detto trasferimento viene attuato a fronte degli obblighi di solidarietà economica su di lui gravanti per legge, che si intendono così interamente assolti anche per gli anni a venire.
8) I coniugi dichiarano di aver già in precedenza definito e regolato ogni rapporto economico e/o patrimoniale tra di essi intercorrente, compresi quelli relativi ai depositi e conti correnti comuni o intestati ad entrambi ed ogni altro bene mobile o immobile, fatto salvo il trasferimento di cui al precedente punto 7);
9) I ricorrenti prestano sin d'ora, ove necessario, il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio propri e della minore.
10) Le spese legali sono compensate tra le parti”
Con decreto emesso in data 19.12.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 02.04.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 25.02.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note scritte depositate telematicamente in data 26.03.2025, le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano al Tribunale di pronunciare sentenza di omologa della separazione. Con ordinanza emessa in data 24.07.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da pagina 3 di 5 determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti, stante la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della figlia minore come disciplinato dalle norme positive. CP_1
La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio con rito concordatario a Parte_2
Cotignola (RA) in data 08.09.2007, con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 13, parte 2 s. A, anno 2007;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cotignola (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Sentenza redatta con la collaborazione della Gop, dott.ssa Paola Poli. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 29.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5073/2024 V.G. promossa da: (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. SERAFINO TABANELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Cotignola (RA), via Rossini n. 28
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. EDLIRA MACE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Ravenna, via Comandini n. 13
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sottoscritte personalmente dalle parti e depositate telematicamente nella data del 26.03.2025. In data 25.02.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28.11.2024, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con rito Parte_2 concordatario a Cotignola (RA) in data 08.09.2007, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, all'atto n. 13, parte 2 s. A, anno 2007, che dall'unione era nata a [...] la figlia in data Controparte_1
21.07.2009, e che successivamente, venuta meno l'affectio coniugalis, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile tanto che addivenivano alla decisione di separarsi consensualmente. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e sua sostituzione con il deposito di note scritte, di pronunciare sentenza di omologa della separazione alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
il sig. ha già lasciato su accordo delle parti la casa famigliare e trasferita altrove la sua Pt_1 residenza;
2) la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore CP_1 importanza relative all'educazione, all'istruzione alla salute e alla residenza abituale della minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
3) La figlia minore manterrà la residenza presso la casa famigliare con diritto del padre di vedere e tenere con sé quando lo desidera, compatibilmente con gli eventuali impegni ed esigenze della CP_1 stessa, gli impegni lavorativi del padre e previo accordo tempestivo con la madre, fatto salvo, il diritto minimo garantito di vederla e tenerla con sé due giorni infrasettimanali, in particolare il martedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola (o per l'intera giornata nei periodi festivi o di vacanza) con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva, nella settimana in cui non rimane con il padre il fine settimana. Il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola CP_1 fino a lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, nonché il martedì dall'uscita dalla scuola con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva, nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre. CP_1
Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola fino all'inizio dell'anno scolastico successivo), fermo restando i pernotti di cui sopra, potrà passare con ciascun genitore tre settimane, anche CP_1 consecutive: periodi da concordarsi anno per anno almeno entro la fine di maggio. I suddetti periodi di visita - sia durante l'anno scolastico che nel corso delle ferie estive - potranno essere variati previo accordo tra i genitori, se giustificati da ragioni di salute e/o lavoro o impegni della ragazza, e comunque sempre comunicati tempestivamente. In relazione alle festività natalizie e pasquali i genitori si accorderanno di anno in anno previamente e comunque almeno 30 giorni prima delle festività circa i periodi e le giornate festive, avendo cura di alternarli (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo), compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno di essi e tenuto conto degli impegni e volontà della figlia. 4) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1 Parte_2 figlia e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima, l'importo mensile CP_1 pagina 2 di 5 di € 500,00, importo rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come elencate e secondo le modalità stabilite dal Protocollo vigente del Tribunale di Ravenna, che le parti dichiarano di ben conoscere. Ciascun genitore rimborserà la propria quota a chi l'avrà anticipata a fronte dell'esibizione della relativa documentazione giustificativa.
5) Le parti concordano affinché l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, erogato dall'Inps, relativamente a , venga corrisposto nella misura del 100% a favore della signora CP_1 Parte_2 quale genitore collocatario della minore.
6) Le parti dichiarano di percepire adeguati redditi propri e di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al mantenimento confermando di volere provvedere ciascuno con mezzi finanziari personali.
7) La casa coniugale sita in Cotignola (RA), via Gesuita 24 (Censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cotignola, Sezione Urbana, foglio 10, particella 497, Sub 1, P.T.1.2., Cat. A2, Classe 2, Vani 6,5, R.C. 671,39 (abitazione con corte), oltre al garage Particella 497, Sub. 2, P.T., Cat. C6, Classe 2, Mq 15, R.C. 47,26 (garage) e a parte della corte che circonda l'immobile citato, meglio descritta nell'allegato atto di compravendita, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di 50% ciascuno, verrà trasferita dal sig. alla sig.ra la quale lo accetta nello stato di fatto e di diritto Pt_1 Parte_2 in cui si trova l'immobile che lei ben conosce, pertanto ne diventerà esclusiva proprietaria, con atto notarile da sottoscrivere entro e non oltre due mesi dalla omologa della separazione consensuale. Il detto trasferimento viene attuato a fronte degli obblighi di solidarietà economica su di lui gravanti per legge, che si intendono così interamente assolti anche per gli anni a venire.
8) I coniugi dichiarano di aver già in precedenza definito e regolato ogni rapporto economico e/o patrimoniale tra di essi intercorrente, compresi quelli relativi ai depositi e conti correnti comuni o intestati ad entrambi ed ogni altro bene mobile o immobile, fatto salvo il trasferimento di cui al precedente punto 7);
9) I ricorrenti prestano sin d'ora, ove necessario, il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio propri e della minore.
10) Le spese legali sono compensate tra le parti”
Con decreto emesso in data 19.12.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 02.04.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 25.02.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note scritte depositate telematicamente in data 26.03.2025, le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano al Tribunale di pronunciare sentenza di omologa della separazione. Con ordinanza emessa in data 24.07.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da pagina 3 di 5 determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti, stante la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della figlia minore come disciplinato dalle norme positive. CP_1
La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio con rito concordatario a Parte_2
Cotignola (RA) in data 08.09.2007, con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 13, parte 2 s. A, anno 2007;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cotignola (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Sentenza redatta con la collaborazione della Gop, dott.ssa Paola Poli. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 29.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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