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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21218/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 21218/2023 promossa da:
• , nata in [...] il [...] Controparte_1
• nata in [...] il [...] CP_2 Parte_1
• nata in [...], il [...] Parte_2
• ato in Argentina il 13.02.2000 Parte_3
tutti rappresentati e difesi tanto congiuntamente, quanto disgiuntamente dagli Avv. Enrico
ROSTAN (C.F. pec: e C.F._1 Email_1
Erika DURANDO (C.F , pec: e C.F._2 Email_2
con studio in Pinerolo, via del Duomo n. 42;
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti ricorrenti “contrariis reiectis, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis dei ricorrenti: , n. a Santa Fe Controparte_1
(Argentina) il 10.8.1960, , n. a Santa Fe (Argentina) il 24.5.1990, Parte_4 [...]
, n. a Santa Fe (Argentina) il 22.10.1993, n. a Santa Fe Parte_2 Parte_3
(Argentina) il 13.2.2000, in quanto discendenti in linea retta del cittadino italiano Persona_1
e per l'effetto ordinare al , all'Ufficiale di Stato Civile competente e ad
[...] Controparte_3
ogni altra competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, registrazioni, annotazioni e comunicazioni di legge anche alle Autorità Consolari;
- in via istruttoria, ove necessario alla luce di eventuali difese avversarie, ordinare ex art. 210 cpc al Ministero degli
Affari Esteri Italiani e alla Rappresentanza Diplomatica e Consolare Italiana in Argentina l'esibizione delle certificazioni di mancata rinuncia della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti e dei loro ascendenti, oppure richiedere ex art. 213 cpc alle medesime Amministrazioni Pubbliche informazioni scritte relative a tali certificazioni;
- spese come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiano iure Controparte_3
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (o Persona_1
o ), nato a [...] il [...], figlio di e Persona_2 Per_1 Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 1), il quale, in data 07.10.1889, contraeva matrimonio con Controparte_4
(cfr. doc. in atti n. 2, o ), cittadina italiana, domiciliata in Controparte_5 CP_6
Italia all'epoca dei fatti, e dopo tale unione emigrava in Argentina.
Il predetto avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, quindi, non si è mai naturalizzato cittadino argentino, come si evince dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal Potere
Giudiziario della Nazione, Corte Nazionale Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di
Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano mai si naturalizzava: “CERTIFICO che presso il Registro Nazionale degli elettori, nel quale sono iscritti tutti
i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati oltre i diciotto anni, non è finora iscritto fu o o Persona_4 Persona_2
, nato l'[...] in [...]” (cfr. doc. in atti n. 3). Per_1
pagina 2 di 7 Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertarsi e dichiararsi la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il non si costituiva in giudizio e, stante la regolarità della notifica (come si Controparte_3
evince dai documenti depositati in data 9.12.24) viene pertanto dichiarata la sua contumacia.
Il Pubblico Ministero, in data 24.1.24, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con autorizzate note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 11.12.2024, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Si rileva, a riguardo, che la causa è stata iscritta a ruolo in data 6/10/2024.
Nel merito, ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, nata e coniugatasi prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948, e con una figlia nata in [...] anteriore all'entrata in vigore della stessa.
Va osservato che i ricorrenti deducevano quanto segue:
-l'avo (o o ) in data 07.10.1889 contraeva Persona_1 Persona_2 Per_1
matrimonio in Italia con la cittadina italiana (cfr. doc. in atti n. 2), e dopo Controparte_5
il matrimonio emigrava in Argentina, dove decedeva il 4.07.1932 (cfr. doc. in atti n. 7);
- da tale unione nasceva, in Argentina, nata in data [...] (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_5
- in data 9.9.1913, contraeva matrimonio con il cittadino argentino Persona_5 Per_6
(cfr. doc. in atti n. 5) e da tale unione nasceva, in Argentina, nato in
[...] Persona_7
data 18.10.1915 (cfr. doc. in atti n.6);
pagina 3 di 7 - in data 3.01.1957 contraeva matrimonio con la cittadina argentina Persona_7 [...]
(cfr. doc. in atti n. 8) e da tale unione nasceva il 10.08.1960 Persona_8 Controparte_1
, in Argentina (cfr. doc. in atti n. 9), odierna ricorrente
[...]
contraeva matrimonio con il cittadino argentino Controparte_1 [...]
in data 3.03.1989 (cfr. doc. in atto n. 10) e da tale unione nascevano tre figli: Persona_9 [...]
nata in [...] il [...]; nata in [...] il Parte_4 Parte_2
22.10.1993 e nato in [...] il [...] (cfr. doc. in atti nn. 11,12,13), tutti Parte_5
odierni ricorrenti.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato), e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Nel caso di specie, la cittadinanza italiana dell'avo (o o Persona_1 Persona_2
) nato a [...] veniva dimostrata sia dall'estratto dell'atto di nascita (cfr. doc. in Per_1
atti n. 1), sia dal certificato di morte (cfr. doc. in atti n7), nonché dal certificato di non naturalizzazione da cui risulta che non abbia mai rinunciato a tale cittadinanza (cfr.doc. in atti 3).
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. (o Persona_1 Per_2
o ) non è stato naturalizzato cittadino argentino né ha mai rinunciato
[...] Per_1
volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola alla figlia Persona_5
pagina 4 di 7 Riguardo all'assenza di interruzioni della catena di trasmissione della cittadinanza, è necessario richiamare la prima disciplina in materia nel nostro ordinamento, dettata con la L. n. 555/1912, rubricata “Sulla cittadinanza”. La predetta fissava due criteri:
- l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del figlio del solo cittadino italiano (art. 1 co, 1);
- la perdita della cittadinanza da parte della cittadina italiana a seguito del matrimonio con cittadino straniero (art. 10, co. 3).
Dunque, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna sarebbe stata preclusa in virtù delle leggi dell'epoca ai sensi degli artt. 1, c. 1 e 10, c. 3, della L. 555/1912.
A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, però, tali norme sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale come segue:
- l'art. 10, c. 3, L. 13 giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede “che la donna cittadina, che si marita ad uno straniero, perde, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per effetto del matrimonio a lei si comunichi” (Corte costituzionale, sent. n. 87/1975);
- l'art. 1, c. 1, L. 13 giugno 1912 n. 555 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita (oltre il figlio di padre cittadino) anche il figlio di madre cittadina (Corte costituzionale, sent. n 30/1983).
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 ("E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina") e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
pagina 5 di 7 Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità degli articoli citati, da parte del Giudice delle leggi con le summenzionate pronunce, tali norme devono intendersi non più vigenti nel nostro ordinamento nella parte in cui limitavano al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli e sancivano la perdita della cittadinanza italiana per la donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero anteriore al 1° gennaio 1948, comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza.
Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, oggi è possibile ritenere che Persona_5
nata in data [...] dai cittadini italiani (o o ) e Persona_1 Persona_2 Per_1
non ha perso automaticamente la cittadinanza italiana a seguito Controparte_5 dell'unione coniugale con il cittadino argentino trasmettendola al figlio a Persona_6
e da questo a tutti gli altri discendenti, come sopra enucleati. Persona_7
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione veniva risolto definitivamente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4466 del 2009, le quali hanno affermato che “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
pagina 6 di 7 Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nata in [...] il [...]; Controparte_1 Parte_4
nata in [...] il [...]; nata in [...], il
[...] Parte_2
22.10.1993; nato in [...] il [...] stante la sussistenza dei CP_2 Parte_3
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Torino, 11/12/2024.
Il Giudice unico
Dott.ssa Alessandra Aragno
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 21218/2023 promossa da:
• , nata in [...] il [...] Controparte_1
• nata in [...] il [...] CP_2 Parte_1
• nata in [...], il [...] Parte_2
• ato in Argentina il 13.02.2000 Parte_3
tutti rappresentati e difesi tanto congiuntamente, quanto disgiuntamente dagli Avv. Enrico
ROSTAN (C.F. pec: e C.F._1 Email_1
Erika DURANDO (C.F , pec: e C.F._2 Email_2
con studio in Pinerolo, via del Duomo n. 42;
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti ricorrenti “contrariis reiectis, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis dei ricorrenti: , n. a Santa Fe Controparte_1
(Argentina) il 10.8.1960, , n. a Santa Fe (Argentina) il 24.5.1990, Parte_4 [...]
, n. a Santa Fe (Argentina) il 22.10.1993, n. a Santa Fe Parte_2 Parte_3
(Argentina) il 13.2.2000, in quanto discendenti in linea retta del cittadino italiano Persona_1
e per l'effetto ordinare al , all'Ufficiale di Stato Civile competente e ad
[...] Controparte_3
ogni altra competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, registrazioni, annotazioni e comunicazioni di legge anche alle Autorità Consolari;
- in via istruttoria, ove necessario alla luce di eventuali difese avversarie, ordinare ex art. 210 cpc al Ministero degli
Affari Esteri Italiani e alla Rappresentanza Diplomatica e Consolare Italiana in Argentina l'esibizione delle certificazioni di mancata rinuncia della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti e dei loro ascendenti, oppure richiedere ex art. 213 cpc alle medesime Amministrazioni Pubbliche informazioni scritte relative a tali certificazioni;
- spese come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiano iure Controparte_3
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (o Persona_1
o ), nato a [...] il [...], figlio di e Persona_2 Per_1 Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 1), il quale, in data 07.10.1889, contraeva matrimonio con Controparte_4
(cfr. doc. in atti n. 2, o ), cittadina italiana, domiciliata in Controparte_5 CP_6
Italia all'epoca dei fatti, e dopo tale unione emigrava in Argentina.
Il predetto avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, quindi, non si è mai naturalizzato cittadino argentino, come si evince dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal Potere
Giudiziario della Nazione, Corte Nazionale Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di
Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano mai si naturalizzava: “CERTIFICO che presso il Registro Nazionale degli elettori, nel quale sono iscritti tutti
i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati oltre i diciotto anni, non è finora iscritto fu o o Persona_4 Persona_2
, nato l'[...] in [...]” (cfr. doc. in atti n. 3). Per_1
pagina 2 di 7 Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertarsi e dichiararsi la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il non si costituiva in giudizio e, stante la regolarità della notifica (come si Controparte_3
evince dai documenti depositati in data 9.12.24) viene pertanto dichiarata la sua contumacia.
Il Pubblico Ministero, in data 24.1.24, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con autorizzate note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 11.12.2024, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Si rileva, a riguardo, che la causa è stata iscritta a ruolo in data 6/10/2024.
Nel merito, ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, nata e coniugatasi prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948, e con una figlia nata in [...] anteriore all'entrata in vigore della stessa.
Va osservato che i ricorrenti deducevano quanto segue:
-l'avo (o o ) in data 07.10.1889 contraeva Persona_1 Persona_2 Per_1
matrimonio in Italia con la cittadina italiana (cfr. doc. in atti n. 2), e dopo Controparte_5
il matrimonio emigrava in Argentina, dove decedeva il 4.07.1932 (cfr. doc. in atti n. 7);
- da tale unione nasceva, in Argentina, nata in data [...] (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_5
- in data 9.9.1913, contraeva matrimonio con il cittadino argentino Persona_5 Per_6
(cfr. doc. in atti n. 5) e da tale unione nasceva, in Argentina, nato in
[...] Persona_7
data 18.10.1915 (cfr. doc. in atti n.6);
pagina 3 di 7 - in data 3.01.1957 contraeva matrimonio con la cittadina argentina Persona_7 [...]
(cfr. doc. in atti n. 8) e da tale unione nasceva il 10.08.1960 Persona_8 Controparte_1
, in Argentina (cfr. doc. in atti n. 9), odierna ricorrente
[...]
contraeva matrimonio con il cittadino argentino Controparte_1 [...]
in data 3.03.1989 (cfr. doc. in atto n. 10) e da tale unione nascevano tre figli: Persona_9 [...]
nata in [...] il [...]; nata in [...] il Parte_4 Parte_2
22.10.1993 e nato in [...] il [...] (cfr. doc. in atti nn. 11,12,13), tutti Parte_5
odierni ricorrenti.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato), e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Nel caso di specie, la cittadinanza italiana dell'avo (o o Persona_1 Persona_2
) nato a [...] veniva dimostrata sia dall'estratto dell'atto di nascita (cfr. doc. in Per_1
atti n. 1), sia dal certificato di morte (cfr. doc. in atti n7), nonché dal certificato di non naturalizzazione da cui risulta che non abbia mai rinunciato a tale cittadinanza (cfr.doc. in atti 3).
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. (o Persona_1 Per_2
o ) non è stato naturalizzato cittadino argentino né ha mai rinunciato
[...] Per_1
volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola alla figlia Persona_5
pagina 4 di 7 Riguardo all'assenza di interruzioni della catena di trasmissione della cittadinanza, è necessario richiamare la prima disciplina in materia nel nostro ordinamento, dettata con la L. n. 555/1912, rubricata “Sulla cittadinanza”. La predetta fissava due criteri:
- l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del figlio del solo cittadino italiano (art. 1 co, 1);
- la perdita della cittadinanza da parte della cittadina italiana a seguito del matrimonio con cittadino straniero (art. 10, co. 3).
Dunque, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna sarebbe stata preclusa in virtù delle leggi dell'epoca ai sensi degli artt. 1, c. 1 e 10, c. 3, della L. 555/1912.
A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, però, tali norme sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale come segue:
- l'art. 10, c. 3, L. 13 giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede “che la donna cittadina, che si marita ad uno straniero, perde, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per effetto del matrimonio a lei si comunichi” (Corte costituzionale, sent. n. 87/1975);
- l'art. 1, c. 1, L. 13 giugno 1912 n. 555 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita (oltre il figlio di padre cittadino) anche il figlio di madre cittadina (Corte costituzionale, sent. n 30/1983).
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 ("E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina") e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
pagina 5 di 7 Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità degli articoli citati, da parte del Giudice delle leggi con le summenzionate pronunce, tali norme devono intendersi non più vigenti nel nostro ordinamento nella parte in cui limitavano al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli e sancivano la perdita della cittadinanza italiana per la donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero anteriore al 1° gennaio 1948, comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza.
Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, oggi è possibile ritenere che Persona_5
nata in data [...] dai cittadini italiani (o o ) e Persona_1 Persona_2 Per_1
non ha perso automaticamente la cittadinanza italiana a seguito Controparte_5 dell'unione coniugale con il cittadino argentino trasmettendola al figlio a Persona_6
e da questo a tutti gli altri discendenti, come sopra enucleati. Persona_7
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione veniva risolto definitivamente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4466 del 2009, le quali hanno affermato che “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
pagina 6 di 7 Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nata in [...] il [...]; Controparte_1 Parte_4
nata in [...] il [...]; nata in [...], il
[...] Parte_2
22.10.1993; nato in [...] il [...] stante la sussistenza dei CP_2 Parte_3
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Torino, 11/12/2024.
Il Giudice unico
Dott.ssa Alessandra Aragno
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