TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 953/2024, avente ad oggetto
Separazione giudiziale e divorzio contenzioso, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], attualmente detenuto presso la Casa Parte_1
Circondariale San Daniele in Lanusei (NU) alla via Europa n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marilena Pani, presso lo studio della quale elegge domicilio in Cagliari, alla via Stanislao Caboni, n.
10;
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_1
in Loc. San Baronto alla Via Giugnano n. 54, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Cipollaro, presso lo studio del quale elegge domicilio in Certaldo, alla Via Venti Settembre n. 25;
Resistente
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 10.5.2024, premetteva di aver Parte_1
contratto matrimonio in Empoli (FI) il 31.7.1994 con;
Controparte_1 dall'unione nascevano le figlie (nata il [...]), Persona_1 [...]
(nata il [...]) e (nata il [...]), tutte Per_2 Persona_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il ricorrente rappresentava di essere detenuto presso la Casa Circondariale di
Lanusei in forza della sentenza n. 1441/2017 del 20.2.2017 della Corte di
Appello di Roma e di non avere contatti con le figlie.
L'affectio coniugalis veniva a cessare a causa dell'incompatibilità di carattere dei coniugi e anche della situazione di incarcerazione del ricorrente.
Il ricorrente domandava, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi nonché, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 13.6.2024, si costituiva in giudizio _1
, la quale rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta a cessare
[...] già dal 2007, di essere stata anch'essa condannata con sentenza del Tribunale di Viterbo del 30.6.2021 e di essere stata reclusa presso la Casa Circondariale di Sollicciano, con successivo affidamento ai servizi sociali e liberazione avvenuta in data 27.4.2024.
Quanto alle figlie, deduceva come entrambi i genitori avessero perso la potestà genitoriale sulle stesse, con conseguente loro affidamento, e come anche lei non avesse più contatti con loro.
Pertanto, la resistente domandava pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini, pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 16.7.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti insistevano nelle proprie domande e la causa veniva riservata in decisione in punto di status sulla separazione.
In data 17.7.2024, con sentenza n. 618/2024, il Tribunale di Pistoia, quindi, dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva sul ruolo, con separata ordinanza, per le ulteriori domande.
All'udienza del 18.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti insistevano nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 La causa veniva, allora, riservata in decisione.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Pertanto, va emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Empoli (FI) il 31.7.1994 dai coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Empoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 68, P. II, s. A, Anno 1994);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 953/2024, avente ad oggetto
Separazione giudiziale e divorzio contenzioso, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], attualmente detenuto presso la Casa Parte_1
Circondariale San Daniele in Lanusei (NU) alla via Europa n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marilena Pani, presso lo studio della quale elegge domicilio in Cagliari, alla via Stanislao Caboni, n.
10;
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_1
in Loc. San Baronto alla Via Giugnano n. 54, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Cipollaro, presso lo studio del quale elegge domicilio in Certaldo, alla Via Venti Settembre n. 25;
Resistente
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 10.5.2024, premetteva di aver Parte_1
contratto matrimonio in Empoli (FI) il 31.7.1994 con;
Controparte_1 dall'unione nascevano le figlie (nata il [...]), Persona_1 [...]
(nata il [...]) e (nata il [...]), tutte Per_2 Persona_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il ricorrente rappresentava di essere detenuto presso la Casa Circondariale di
Lanusei in forza della sentenza n. 1441/2017 del 20.2.2017 della Corte di
Appello di Roma e di non avere contatti con le figlie.
L'affectio coniugalis veniva a cessare a causa dell'incompatibilità di carattere dei coniugi e anche della situazione di incarcerazione del ricorrente.
Il ricorrente domandava, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi nonché, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 13.6.2024, si costituiva in giudizio _1
, la quale rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta a cessare
[...] già dal 2007, di essere stata anch'essa condannata con sentenza del Tribunale di Viterbo del 30.6.2021 e di essere stata reclusa presso la Casa Circondariale di Sollicciano, con successivo affidamento ai servizi sociali e liberazione avvenuta in data 27.4.2024.
Quanto alle figlie, deduceva come entrambi i genitori avessero perso la potestà genitoriale sulle stesse, con conseguente loro affidamento, e come anche lei non avesse più contatti con loro.
Pertanto, la resistente domandava pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini, pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 16.7.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti insistevano nelle proprie domande e la causa veniva riservata in decisione in punto di status sulla separazione.
In data 17.7.2024, con sentenza n. 618/2024, il Tribunale di Pistoia, quindi, dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva sul ruolo, con separata ordinanza, per le ulteriori domande.
All'udienza del 18.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti insistevano nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 La causa veniva, allora, riservata in decisione.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Pertanto, va emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Empoli (FI) il 31.7.1994 dai coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Empoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 68, P. II, s. A, Anno 1994);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3