Rigetto
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/07/2025, n. 6419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6419 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06419/2025REG.PROV.COLL.
N. 07133/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7133 del 2024, proposto dai signori MI ME, PP AR e RD LU ZZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Atella, il Comune di Ripacandida e il Comune di Ruvo del Monte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Tobia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Basilicata, l’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, non costituiti in giudizio;
nei confronti
dei signori PP TO SC, MI TO HI, TR MI, AN CC Bochicchio, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 389 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Comuni di Atella, Ripacandida e Ruvo del Monte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I tre odierni appellanti signori ME, AR e ZZ hanno ricoperto la carica di sindaco rispettivamente dei Comuni di Ruvo del Monte, Ripacandida e Atella sino al maggio 2023; in tale veste, sono stati nominati nel Consiglio direttivo del Parco Naturale Regionale del Vulture nel corso del 2022.
I suddetti hanno impugnato in prime cure:
- con ricorso introduttivo (articolato in quattro motivi), il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata del 21 novembre 2023 che, sulla scorta di delibera della Comunità del Parco assunta alla luce dell’esito delle elezioni amministrative nei tre Comuni, ha nominato i nuovi Sindaci dei tre Comuni in parola, ossia rispettivamente i signori MI, HI e SC, nel Consiglio direttivo dell’Ente Parco regionale del Vulture in sostituzione dei ricorrenti;
- con motivi aggiunti (a loro volta articolati in tre nuovi motivi, oltre alla sostanziale riproposizione dei motivi I e IV del ricorso introduttivo), le note del sindaco del Comune di Atella e dei vice-sindaci dei Comuni di Ruvo del Monte e Ripacandida, che hanno designato i sindaci dei medesimi Comuni quali componenti del medesimo Consiglio direttivo.
2. Con la sentenza impugnata il T.a.r. ha respinto il ricorso con l’onere delle spese (quantificate in € 1.500,00 a favore di ciascuna parte costituita), sostenendo che:
A) RICORSO INTRODUTTIVO
I e IV motivo: i contestati provvedimenti non hanno portata sanzionatoria, ma “ costituiscono espressione del generale potere di (ri)designazione, da parte dei Sindaci pro tempore dei Comuni interessati, dei rappresentanti dell’Ente civico presso “enti, aziende ed istituzioni” (in specie, presso il Consiglio direttivo dell’Ente Parco), contemplato dai commi 8 e 9 dell’art. 50 del T.U.E.L., tanto più che lo Statuto dell’Ente parco impone che i componenti del Consiglio direttivo siano <<idonei a garantire la rappresentatività di tutti i comuni dell’area del Parco>> ” (si richiama, sul punto, la sentenza del medesimo T.a.r. n. 145/2006, non impugnata);
II motivo: “ la presupposta delibera della Comunità del Parco non è viziata da conflitto di interessi (per la partecipazione al voto dei Sindaci dei Comuni interessati, designati nel Consiglio direttivo del Parco), in quanto è lo stesso Statuto a legittimare la loro partecipazione al voto, quali componenti di diritto dell’organo assembleare ”; peraltro, “ emerge dagli atti che i voti espressi nella Comunità del Parco dai rappresentanti dei Comuni rappresentano pedissequo recepimento delle presupposte designazioni nelle quali è stata vincolativamente trasfusa la volontà dei singoli Enti civici ”;
III motivo: “l’invocato art. 9 dello Statuto si limita a prescrivere che la convocazione d’urgenza della Comunità del Parco debba avvenire con un preavviso di almeno 24 ore, in specie rispettato, non richiedendo altresì – come sostenuto nel gravame - che, nel medesimo termine, debba essere resa disponibile la documentazione di supporto alle proposte iscritte all’ordine del giorno dell’assemblea ”; peraltro, “ i ricorrenti non sono legittimati a far valere vizi procedurali direttamente lesivi di un munus – quello di componenti della Comunità del Parco - di cui non sono investiti ”;
B) MOTIVI AGGIUNTI:
I motivo aggiunto: si deve escludere che “ il potere di (ri)designazione sub iudice, radicato nei commi 8 e 9 dell’art. 50 del T.U.E.L., richieda di necessità l’espressa revoca dei nominati ormai privi del requisito di rappresentatività dell’Ente civico di riferimento, essendo essa immanente alla nomina dei nuovi rappresentanti. Sotto altro profilo, inoltre, non vi è dimostrazione alcuna che l’esercizio di detto potere sia avvenuto in difformità agli indirizzi dei Consiglio comunali interessati, tenuto anche conto del carattere strettamente fiduciario delle nomine in questione ”;
II motivo aggiunto: “ l’omessa indicazione del legittimo impedimento del sindaco o di una delega specifica, nonché delle sottese motivazioni, non configurano l’ipotizzato vizio di incompetenza per la circostanza che il vice sindaco sostituisce il sindaco (in caso di assenza o di impedimento, non necessitanti formale certificazione) con una supplenza generale che si estende a tutti gli atti propri di quest'ultimo … inoltre, dall’inosservanza del termine per la designazione previsto dal comma 9 dell’art. 50 T.U.E.L. non è possibile farsi discendere effetti decadenziali, ben potendo l’adempimento avvenire anche in data successiva (purché prima dell’insediamento dell’organo munito del potere sostitutivo) ”;
III motivo aggiunto: “ la presupposta delibera della Comunità del Parco ha attestato il possesso, in capo ai nominati, dei prescritti requisiti, non essendo le censure sul punto del tutto generiche oltreché sprovviste di specifici riscontri ”.
3. Gli originari ricorrenti hanno radicato appello, riproponendo criticamente i motivi di prime cure e sostenendo, in particolare, che:
- “ nessuna delle previsioni statutarie, al di fuori di quella dell’art. 19, prevede la possibilità di rimuovere e di sostituire i componenti del Consiglio Direttivo, i quali, pertanto, una volta designati dalla Comunità del Parco e nominati dal Presidente della Giunta Regionale, devono poter restare in carica per cinque anni, fino all’insediamento dei loro successori (art. 15) ”; del resto, “ l’inscindibile connessione tra la carica elettiva nell’ente locale e quella nell’ente parco è prevista soltanto per la Comunità del Parco, di cui fanno parte i “Sindaci pro tempore” dei Comuni che compongono il territorio del Parco (art. 6 Statuto; art. 8 L.R. 28/2017), sicché solo in tale ipotesi la cessazione della carica sindacale comporta il subentro dell’amministratore successivamente eletto ”;
- i Consigli comunali dei tre Comuni non avrebbero indicato, come causa di revoca dell’incarico di componente del Consiglio direttivo, il mero mutamento della persona fisica investita della carica di sindaco (ovvero, in altra prospettiva, la cessazione dalla relativa carica);
- il potere esercitato sarebbe proprio del sindaco e non potrebbe essere esercitato dal vice-sindaco; nel caso del Comune di Atella, il potere sarebbe oltretutto stato esercitato tardivamente, essendo già decorso il termine di quarantacinque giorni stabilito dall’art. 50, comma 9, d.lgs. n. 267 del 2000, avente, in tesi, carattere perentorio.
Si sono costituiti in resistenza i Comuni di Atella, Ripacandida e Ruvo del Monte, che hanno, tra l’altro, riproposto l’eccezione di irricevibilità già svolta in prime cure.
4. Il ricorso, trattato ed introitato in decisione alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, non merita accoglimento.
Il Collegio segue l’ordine dei motivi articolati dagli odierni appellanti all’atto del radicamento del contenzioso, la cui infondatezza (per le ragioni di cui infra ) rende superfluo lo scrutinio dell’eccezione di rito avanzata dai Comuni resistenti.
4.1. I e IV motivo del ricorso introduttivo di prime cure (esaminabili congiuntamente).
La ratio insita nello statuto del Parco è tutta protesa a garantire la costante rappresentatività dei relativi organi, ivi incluso il Consiglio direttivo, essendo incongruo che restino a gestire il Parco soggetti ormai privi di alcuna rappresentatività del territorio.
Fondamento testuale di tale approdo esegetico è, del resto, costituito:
- dall’art. 6, che prescrive che la Comunità del Parco (organo assembleare di carattere consultivo e propositivo) è composta, tra l’altro, dai sindaci (evidentemente in carica) dei Comuni nel cui territorio insiste il Parco;
- dall’art. 11, che lega indissolubilmente la qualità di componente della Comunità del Parco all’attualità del mandato amministrativo;
- dall’art. 12, che prescrive che il Consiglio Direttivo (organo di gestione) è composto, tra l’altro, “ da nove componenti designati dalla Comunità del Parco, idonei a garantire la rappresentatività di tutti i Comuni dell’area Parco ”;
In particolare, da tale ultima disposizione si evince che:
- da un lato, il Consiglio non è ( recte , non deve essere) un puro organo di individui, ma è ( recte , deve essere) sempre funzionalmente connesso al territorio, in quanto deve essere costantemente idoneo ad assolvere la propria missione statutaria di “ garantire la rappresentatività di tutti i Comuni dell’area Parco ”;
- dall’altro, i sindaci cessati dalla carica, in quanto per tabulas non più rappresentativi delle comunità locali interessate dal Parco, hanno de facto perso un requisito legittimante richiesto dallo statuto per (continuare a) far parte del Consiglio.
Tale esegesi trova conforto anche in una prospettiva procedurale.
L’art. 14, infatti, stabilisce che “ I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati su designazione dei rappresentanti dei Comuni in seno alla Comunità del Parco ”.
Orbene, il potere della Comunità del Parco di procedere alla designazione originaria dei componenti del Consiglio non può non ricomprendere, alla luce del principio della necessaria rappresentatività del territorio che il Consiglio deve sempre garantire, anche la (minore) facoltà di attendere ad una nuova designazione dei componenti del Consiglio in corso di consiliatura (ferma, anche per i nuovi nominati, la scadenza quinquennale dell’organo computata ab initio , come nella specie correttamente disposto nel decreto regionale impugnato).
Sotto altro profilo, siffatta natura del potere in parola, che non costituisce atto di secondo grado né, tanto meno, ha carattere implicitamente sanzionatorio, esclude che fosse necessaria la comunicazione di avvio.
Inoltre, è inconferente il – pur suggestivo – richiamo all’art. 19 dello Statuto, riferito all’ipotesi della decadenza dei componenti del Consiglio: mentre questa disposizione attiene a fattispecie in cui il singolo componente perda il proprio munus per cause in vario modo legate alla condotta istituzionale, propria o dell’organo tutto (assenza ingiustificata, motivata mozione di sfiducia, dimissione della maggioranza dei componenti stessi, difficoltà di funzionamento del Consiglio, gravi violazioni di legge da parte del medesimo), la vicenda per cui è causa afferisce alla diversa ipotesi in cui la Comunità, preso atto dell’esito delle elezioni amministrative e, in particolare, del mutamento della persona del sindaco di uno dei Comuni del Parco, provvede conseguentemente alla nomina nel Consiglio del nuovo sindaco, al fine di garantire la più volte richiamata rappresentatività del Consiglio stesso.
4.2. II motivo del ricorso introduttivo di prime cure.
La partecipazione alla deliberazione della Comunità del Parco da parte dei nuovi sindaci dei tre Comuni non solo non costituisce un fatto patologico (quale espressione di una situazione di conflitto di interessi), ma, al contrario, rientra nella fisiologia dell’operato dell’organo assembleare, che per statuto è costituito dal vertice amministrativo degli Enti territoriali coinvolti dal Parco, al precipuo e specifico fine di dare voce e rilievo istituzionale, nell’ambito della vita del Parco, alle collettività territoriali interessate dallo stesso.
Per altro verso, la nomina in Consiglio non è funzionale ad un interesse privato e personale dei designati uti singuli , ma, di contro, li grava di un munus nell’interesse della collettività locale che rappresentano.
4.3. III motivo del ricorso introduttivo di prime cure.
Gli appellanti non hanno titolo a lamentare l’assunta violazione di prerogative dei componenti della Comunità.
In disparte tale dirimente considerazione, correttamente il T.a.r. ha rilevato che l’art. 9 dello Statuto, nella specie, non è stato violato, giacché, al comma 7, prescrive soltanto che “ L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta ”.
4.4. I motivo del ricorso per motivi aggiunti.
Il potere nella specie esercitato non reca (né segue a) una previa ed implicita revoca dei precedenti componenti; al contrario, tale revoca costituisce una mera conseguenza di fatto ( sub specie di cessazione dall’incarico) della nuova nomina.
Né risulta che i rispettivi Consigli comunali si siano espressi in maniera difforme dal decreto qui impugnato.
4.5. II motivo del ricorso per motivi aggiunti.
Il vice-sindaco, come tale, sostituisce il sindaco, in caso di assenza o impedimento, in tutti gli atti di competenza di questi, quale forma di strutturale e generale supplenza istituzionale, funzionale ad evitare un vacuum nell’esercizio dei poteri: ciò nel precipuo interesse pubblico della continuità dell’azione amministrativa.
Il decorso del termine di cui all’art. 50, comma 9, d.lgs. n. 267 del 2000 (impregiudicata la questione della sua applicabilità nella presente vicenda) non determina decadenza dal potere.
4.6. III motivo del ricorso per motivi aggiunti.
La censura circa il difetto, in capo ai nominati, dei “ requisiti di comprovata esperienza in materia amministrativa e di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale ” è generica e priva di elementi concreti (di carattere anche solo meramente indiziario) atti a suffragarla.
5. L’appello, pertanto, va integralmente respinto.
Le spese del grado possono compensarsi, alla luce della particolarità della controversia e della novità delle sottese questioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere, Estensore
PP Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Lamberti | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO