Art. 14.
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge per l'anno finanziario 1978 possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge per l'anno finanziario 1978 possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.