Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00922/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2022, proposto da
S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 2187/A1414C/2021 del 24.12.2021, avente ad oggetto “Approvazione dei saldi di produzione degli erogatori privati per l'anno 2020 e dei riconoscimenti dovuti in applicazione della normativa relativa all'emergenza Covid”;
- di tutti gli allegati al precitato provvedimento, nonché degli atti, provvedimenti e documenti presupposti, connessi e/o consequenziali e/o richiamati, anche se non conosciuti, e di tutti gli allegati ai medesimi espressamente inclusi, ove occorra e per quanto di interesse, nei sensi esplicitati nel ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La deducente S.A.A.P.A. S.p.A. (di seguito breviter anche solo SAAPA) in liquidazione è una società mista di diritto privato a prevalente capitale pubblico, autorizzata ad esercitare l’attività sanitaria ed accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale per l’erogazione di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero.
2. La presente impugnativa ha ad oggetto i saldi di produzione riconosciuti alla Società dalla Regione Piemonte per l’anno 2020, in applicazione della disciplina nazionale e regionale volta a contrastare la diffusione dell’epidemia da coronavirus COVID-19; secondo la deducente, l’assetto normativo applicabile alla fattispecie va ricostruito considerando i seguenti atti:
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2020, n. 20 di attivazione dell’Unità di Crisi per l’emergenza da Coronavirus COVID-19 (doc. 2 ricorrente);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2020, n. 3-1111 di approvazione della bozza di Protocollo d’intesa da sottoscrivere con le associazioni di categoria (AIOP/ARIS), nonché della bozza di contratto (schema tipo di contratto) tra le aziende sanitarie regionali ed i singoli erogatori privati accreditati e convenzionati con il S.S.R., tra i quali si annovera la stessa ricorrente, al fine di disciplinare le modalità con cui questi ultimi avrebbero potuto supportare le strutture pubbliche individuate, anche attraverso il trasferimento temporaneo e straordinario del proprio personale sanitario (doc. 3 ricorrente);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2020, n. 22-1133, titolata “Misure emergenziali per la fonte all'epidemia COVID-19. Modalità di attivazione di posti letto COVID in strutture private”, recante, in via d’urgenza e nei limiti della durata dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, una disciplina ad hoc per la definizione delle modalità di attivazione e messa a disposizione dei “posti letto COVID-19” presso strutture sanitarie private, accreditate o autorizzate ex art. 8 ter D.lgs. 502/1992, attraverso l’azione delle aziende sanitarie regionali (A.S.R.), in coordinamento con l’Unità di crisi regionale; tale atto prevede la formazione di appositi contratti ex art. 8 quinquies del D. Lgs.vo 502/1992, con riconoscimento di un finanziamento a funzione per realizzare interventi ad elevato grado di personalizzazione rivolti a far fronte all’emergenza pandemica, da erogarsi a cura delle A.S.L., a seguito di rendicontazione delle spese effettuare, nel limite del massimale pari al 15% delle prestazioni erogate (doc. 4 ricorrente);
- il D.L. n. 34 del 19.05.2020 e, in particolare, il relativo art. 4, attributivo, al comma 1, di una facoltà di riconoscimento regionale in favore delle “… strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19” , da determinarsi con successivo decreto secondo le modalità previste al successivo comma 2;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10 agosto 2020, n. 1-1881 di approvazione dello schema di contratto/accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 per l’anno 2020 (poi prorogato anche per gli anni successivi, stante il perdurare dell’emergenza pandemica), per l’acquisto di prestazioni sanitarie di ricovero in regime di acuzie, di ricovero in regime di post-acuzie e di specialistica ambulatoriale, in regime di lungodegenza e riabilitazione psichiatrica e per la Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS); allo schema di contratto sono allegati i budget 2020 assegnati agli erogatori privati accreditati, in ordine a ciascun setting assistenziale ed alle prestazioni sanitarie, con allocazione in favore di SAAPA di uno specifico budget per il “Ricovero post-acuzie” pari ad € 8.332.950 (doc. 5 ricorrente);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 27.11.2020, n. 13-2360 di approvazione dello schema tipo di “Addendum contrattuale” ad integrazione degli accordi già raggiunti con le strutture private) per le prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post-acuzie in favore di pazienti COVID positivi presso strutture private accreditate (doc. 6 ricorrente);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 01.12.2020, n. 5-2435 di aggiornamento delle regole di finanziamento per l’acquisto di prestazioni sanitarie da parte degli erogatori privati, a modifica ed integrazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1881 del 10.08.2020 (doc. 7 ricorrente).
3. Accanto alle previsioni normative e regolamentari sopra elencate, la Società esponente richiama il provvedimento dell’ASL TO4 denominato “Deliberazione del Commissario n. 1 del 08/01/2021” e titolato “Approvazione accordo ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/92 Struttura Ospedale di Settimo – S.A.A.P.A. per prestazioni di ricovero in post-acuzie e CAVS – anno 2020” , pubblicato in data 13.01.2021 e dichiarato immediatamente esecutivo a far data dal 23.01.2021; tale atto reca, in linea con i sovraordinati atti regionali, il riconoscimento in favore di SAAPA del budget per l’anno 2020 (€ 8.332.950 per ricoveri in post-acuzie di soggetti residenti in [...], oltre ad € 3.233.900 per le prestazioni CAVS) nonché l’approvazione dell’addendum integrativo al contratto tra la stessa Azienda sanitaria e la Società deducente (doc. 9 ricorrente) ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992, per l’erogazione di prestazioni di ricovero in posti letto dedicati a pazienti COVID-19, temporaneamente autorizzati in base al verbale approvato con Deliberazione del Commissario n. 1157 del 04.11.2020.
4. Parte deducente, in particolare, si sofferma sull’art. 7, comma 2, lett. a) del contratto originario, nonché sul punto 5 del citato addendum, poiché gli stessi, riconoscendole la qualità di “erogatore covid dedicato”, le riservano, senza distinzione tra setting assistenziale in acuzie e post-acuzie, la possibile “… remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza Covid 19 determinata con le modalità definite nel Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi ai sensi del comma 2, dell’art. 4, del D.L. 19/05/2020 n. 34 ed un incremento tariffario per le attività rese a pazienti covid 19 definito con il medesimo decreto…” .
5. Le risorse aggiuntive in questione sono state successivamente determinate con Decreto del Ministero della Salute (adottato in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 12.08.2021, titolato “Remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19”; al relativo art. 2 (rubricato Determinazione dell'incremento tariffario massimo di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a pazienti affetti da COVID-19) è stato stabilito che: “1. Le prestazioni di ricovero per acuti a pazienti affetti da COVID-19, indipendentemente dal codice DRG della dimissione finale, sono remunerate maggiorando l’ordinaria remunerazione di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2012 con l'incremento tariffario di cui al comma 2 del presente articolo. 2. L’incremento tariffario massimo, per ciascun episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, è pari a 3.713 euro se il ricovero è avvenuto esclusivamente in area medica e a 9.697 euro se il ricovero è transitato in terapia intensiva. In caso di dimissione del paziente per trasferimento tra strutture di ricovero e cura, l'incremento tariffario è ripartito tra le strutture in proporzione alla durata della degenza in ciascuna. 3. … 4. Le regioni e province autonome, nell'ambito degli importi di cui al comma 2, possono articolare l'incremento tariffario, per classi di erogatori, riconoscendo importi inferiori agli erogatori che presentano caratteristiche organizzative e di attività, definite nei piani adottati in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), del sopra citato decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, di minore complessità. 5. …” .
6. Con la gravata Determinazione Dirigenziale n. 2187 del 24.12.2021 (doc. 1 ricorrente) la Regione Piemonte ha dato attuazione alla disciplina statale di cui al citato Decreto del Ministero della Salute del 12.08.2021, riconoscendo maggiorazioni tariffarie ai ricoveri COVID-19 relativi a prestazioni in acuzie, nulla stanziando in favore della ricorrente, in quanto le cure dalla stessa erogate riguardavano differenti setting assistenziali.
7. Con ricorso notificato il 14.3.2022 e depositato il 7.4.2022 la Società ha quindi impugnato la Determinazione Dirigenziale n. 2187 del 24.12.2021, deducendo un’unica, composita censura rubricata “Violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 della L. 241/1990; Violazione delle norme di cui alla Deliberazione del Commissario n. 1 del 08/01/2021, al Contratto ed all’ADDENDUM sottoscritto da ASL TO-4 e S.A.A.P.A.; Eccesso di potere per: difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà estrinseca; Violazione del principio di proporzionalità, buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, legittimo affidamento e non discriminazione. Violazione dei principi di buona fede e correttezza” ; la doglianza si incentra sull’erroneità della scelta regionale, in quanto la stessa, riconoscendo importi aggiuntivi alle sole prestazioni Covid in acuzie, si porrebbe in distonia con la disciplina regionale antecedente, come trasfusa nelle previsioni di cui all’art. 7, comma 2, lett. a) del contratto sottoscritto da SAAPA con la ASL TO4, nonché nel punto 5 del relativo addendum; in particolare, la decisione gravata ignorerebbe la circostanza che il pregresso assetto regolativo attribuisse a ciascun “erogatore Covid dedicato” l’automatico diritto ad una remunerazione integrativa, a prescindere dalla riconducibilità delle prestazioni rese al setting assistenziale di acuzie; la Regione Piemonte avrebbe, inoltre, mal esercitato la discrezionalità conferitale dal Decreto del Ministero della Salute del 12.8.2021, poiché quest’ultimo, nel prevedere una facoltà di remunerazione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle rese in acuzie, avrebbe consentito di modulare il relativo quantum riconoscibile ma non di azzerarlo; infine, l’atto regionale gravato avrebbe leso il legittimo affidamento dell’operatore, apprezzabile, in ragione del citato, pregresso assetto di interessi, nel relativo elemento oggettivo, soggettivo e cronologico, cosicché l’atto gravato avrebbe violato anche i canoni di buona fede e correttezza imposti dall’art. 1337 c.c.
8. Si è costituita la Regione Piemonte, eccependo con la memoria depositata il 26.1.2026 l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione alla controinteressata Asl TO4; nel merito la parte pubblica ha dedotto l’infondatezza dell’impugnativa, rimarcando la piena coerenza della determinazione gravata con le regole e i principi contenuti nel Decreto del Ministero della Salute del 12.8.2021, cui rimandano anche il contratto e l’addendum agitati dalla ricorrente, seppure allo stesso antecedenti.
9. La Società ha replicato all’eccezione regionale deducendo che la natura pubblica della Asl ne impedisce la qualificazione in termini di controinteressata, insistendo per l’accoglimento nel merito del ricorso.
10. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato celebrata il 26.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. In via preliminare va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa regionale. Il Consiglio di Stato, Sezione V, con recente decisione n. 5182 del 13.06.2025, ha infatti chiarito che “la nozione (sostanziale) di controinteressato, per come individuata da dottrina e giurisprudenza, postula necessariamente che si tratti di un soggetto privato, escludendo che tale qualità possa essere rivestita da una pubblica amministrazione: come è noto, i due elementi con i quali si individua la qualità di controinteressato – per giurisprudenza troppo nota per richiedere specifici richiami in questa sede – sono l’essere indicato nel provvedimento impugnato (ovvero identificabile sulla base di esso) e l’essere titolare di un interesse qualificato alla sua conservazione, omologo e speculare rispetto all’interesse legittimo azionato dal ricorrente. (…) Se questa è la più convincente ricostruzione della figura di controinteressato, ne discende che il soggetto titolare di un interesse pubblico non potrà mai essere assimilato a tale figura soggettiva, ove anche il detto interesse pubblico si atteggiasse in termini “oppositivi” all’eventuale accoglimento dell’azione di annullamento proposta dal ricorrente: in tali ipotesi, o il soggetto in questione assumerà la veste di amministrazione resistente ai sensi dell’articolo 41, comma 2, c.p.a. (secondo la lettura ampliativa che della nozione dà la giurisprudenza, p.es. nei casi di parere vincolante o di conferenza di servizi), e allora sarà parte necessaria, oppure dovrà considerarsi portatore di un interesse – ancorché pubblico – solo indirettamente toccato dalla vicenda processuale, e quindi semmai legittimato a un intervento in giudizio ma giammai da evocare a pena di inammissibilità” . Applicando le divisate coordinate alla presente fattispecie, va rilevato che il corredo censorio ricorsuale si appunta sulla sola contestazione dei criteri generali contenuti nella determinazione regionale n. 2187 del 24.12.2021, con cui la Regione Piemonte ha approvato i saldi di produzione per l’anno 2020, cosicché gli accordi intercorsi tra l’operatore ricorrente e l’Azienda sanitaria TO4, peraltro riproduttivi dei modelli e dei budget approvati con atti regionali, sono agitati quali meri, trascurati elementi istruttori ovvero elementi sintomatici della sussistenza di un asserito affidamento tutelabile. In assenza, pertanto, di espresse domande volte a caducare i provvedimenti dell’Azienda sanitaria ovvero ad ottenere dalla stessa erogazioni e pagamenti, poiché l’impugnativa mira a demolire la cornice regolatoria posta a monte delle eventuali obbligazioni ricadenti sulle Aziende sanitarie regionali, deve ritenersi che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei soli confronti della Regione Piemonte.
12. Tanto premesso, la composita, dedotta doglianza è infondata nel merito alla luce delle considerazioni che seguono.
12.1. La Deliberazione della Giunta Regionale 10.08.2020, n. 1-1881 (doc. 5 ricorrente) riporta quale allegato A il testo dell’ “Accordo con gli erogatori privati sulle regole per l’annualità 2020 e sulla definizione delle linee di indirizzo per le annualità 2021 e 2022 a parziale rettifica ed integrazione dell’accordo del 10 dicembre 2019 recepito con dgr 31 gennaio 2020, n. 9-960” , il quale dà atto che “La Regione Piemonte ha previsto, per la tipologia di erogatore “COVID dedicato”, un finanziamento a funzione nel limite del 15% del valore di produzione delle prestazioni COVID, a seguito di specifica rendicontazione dei costi sostenuti. A livello nazionale è allo studio la determinazione di una specifica funzione assistenziale e un incremento tariffario da adottarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (art. 4, comma 2, del D.L. 19/05/2020, n. 34)” .
12.2. L’art. 7 del contratto tipo regionale di cui alla citata DGR 10.08.2020, n. 1-1881, poi riprodotto nell’accordo riportato nella Deliberazione commissariale dell’Asl TO4 n. 1 del 08/01/2021 (doc. 8 ricorrente), non prevede alcun automatico riconoscimento di risorse aggiuntive in guisa di “remunerazione di una specifica funzione assistenziale” , rimandando sul punto alla successiva regolamentazione statale: “2. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, salvo proroghe, agli Erogatori coinvolti nell’epidemia di COVID-19 si riconoscono le seguenti tariffe: a) EROGATORE COVID DEDICATO: la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 determinata con le modalità definite nel Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi del comma 2, dell’art. 4, del D.L. 19/05/2020, n. 34 ed un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID definito con il medesimo decreto, nel frattempo sono fatte temporaneamente salve le vigenti tariffe regionali e il finanziamento a funzione previsto con DGR 13 marzo 2020, n. 22-1133 (…)” ; la trascritta impostazione è confermata dal successivo addendum (doc. 9 ricorrente), a mente del quale: “5. richiamando l’art.7 dello schema del contratto per l’anno 2020 di cui alla DGR 10 agosto 2020, n. 1-1881, all’Erogatore si riconoscono le seguenti tariffe: EROGATORE COVID DEDICATO: la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza Covid 19 determinata con le modalità definite nel Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi ai sensi del comma 2, dell’art. 4, del D.L. 19/05/2020 n. 34 ed un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID 19 definito con il medesimo decreto, nel frattempo sono fatte 4 temporaneamente salve le vigenti tariffe regionali ed il finanziamento a funzione previsto con DGR 13 marzo 2020, n. 22-1133” .
12.3. Il Decreto del Ministero della Sanità del 12.08.2021, in attuazione dell’all'art. 4, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha successivamente stabilito le modalità di determinazione della citata, specifica funzione assistenziale e il pertinente incremento tariffario, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attribuendo risorse per la “remunerazione dei ricoveri ospedalieri per acuti di pazienti affetti da COVID-19” e consentendo solo in via eventuale al relativo art. 2, co. 4 che “4. Le regioni e province autonome, nell'ambito degli importi di cui al comma 2, possono articolare l'incremento tariffario, per classi di erogatori, riconoscendo importi inferiori agli erogatori che presentano caratteristiche organizzative e di attività, definite nei piani adottati in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), del sopra citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di minore complessità” .
12.4. La gravata Determinazione Dirigenziale n. 2187 del 24.12.2021, in sintonia con la disciplina regionale e statale sovraordinata, ivi espressamente richiamata, rappresenta che “con nota prot. n. 23003 del 22 giugno 2021, si è trasmesso alle aziende sanitarie il consuntivo dell’attività resa dalle strutture nel 2020, al fine della corresponsione delle somme spettanti, ad eccezione di: a) incremento tariffario per prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti rese a pazienti affetti da Covid e remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti ed alla gestione dell’emergenza Covid-19, previsti dall’art. 4 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, la cui applicazione era subordinata all’emanazione di un DM del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze; b) una tantum quale ristoro dei costi fissi fino al 90% del budget, ai sensi dell’art. 4, c. 5 bis e 5 ter del medesimo decreto, per quelle strutture per cui si era verificata una produzione inferiore a causa della sospensione di attività determinata dal Covid;” ; precisa che “… i riconoscimenti citati devono comunque essere subordinati alla verifica dell’equilibrio economico regionale;” ; espone che “sono pervenute rendicontazioni di importo superiore al massimo compatibile con le disponibilità di bilancio, oggetto di accantonamento (…), pur detratte le risorse già corrisposte quale finanziamento a funzione in applicazione delle D.G.R 13 marzo 2020, n. 22-1133, D.G.R. 27 novembre 2020 n. 13-2360, D.G.R. 28 maggio 2020 n. 25-3307” ; infine, stabilisce, che “verificata la possibilità di riconoscere l'incremento tariffario massimo per episodio di ricovero secondo le modalità di cui all'art. 2 del DM 12 agosto 2021, si è reso necessario elaborare i (…)criteri di abbattimento, illustrati alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in data 9 dicembre 2021, in considerazione delle risorse disponibili” meglio specificati nel prosieguo del provvedimento.
12.5. Orbene, dalla disamina complessiva degli atti citati emerge che la Regione Piemonte, per un verso, ha onorato gli impegni finanziari in favore della ricorrente scaturenti dalle DGR 13 marzo 2020 n. 22-1133 e 27 novembre 2020 n. 13-2360, individuando i pertinenti importi a copertura del previsto “finanziamento a funzione” (doc. 2 Regione), per altro verso ha impegnato le risorse disponibili a bilancio per la remunerazione delle prestazioni Covid in acuzie in ossequio al Decreto del Ministero della Salute del 12.8.2021, così esaurendo gli stanziamenti all’uopo disponibili (doc. 1 ricorrente).
12.6. Come correttamente dedotto dalla difesa pubblica, il decreto-legge 19.05.2020, n. 34, richiamando, all’art. 4, comma 1, i piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, demandava alla relativa disciplina attuativa l’individuazione degli incrementi tariffari per i soli posti letto di acuzie. In ogni caso, anche volendo ipoteticamente accogliere una lettura estensiva delle facoltà regionali discrezionalmente concesse dall’art. 2, co. 4 del Decreto del Ministero della Sanità del 12.08.2021, interpretandole come non riferite alle sole prestazioni Covid in acuzie, non residuavano, comunque, pertinenti spazi di bilancio. La ratio di tale scelta amministrativa riposava, pertanto, anche sulle viste valutazioni di carattere finanziario, ben esplicitate nel provvedimento gravato e costituenti una motivazione non illogica né contraddittoria. Il provvedimento qui in contestazione, inoltre, richiamando la DGR 10.08.2020, n. 1-1881, il cui allegato schema di contratto risulta, poi, riprodotto nelle pattuizioni tra SAAPA e l’Asl TO4, non risulta affetto neppure dalle lacune istruttorie agitate nel ricorso.
12.7. Invero, la Regione Piemonte, oltre a non essere tenuta, come visto, a riconoscere a monte le ulteriori maggiorazioni qui pretese dalla Società deducente, a ben vedere non aveva neppure assunto alcun pregresso impegno in tal senso, risultando precisato in ogni sede che il meccanismo di maggiorazione tariffaria legato all’emergenza pandemica era subordinato all’emanazione di un Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Non può ravvisarsi, pertanto, alcuna lesione a un preteso affidamento tutelabile né riscontrarsi la lamentata violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 c.c.
12.8. Alla Società ricorrente non è stato infine riconosciuto neppure il ristoro di cui all'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 perché non ne sussistevano i presupposti, in quanto, come emerge dall’Allegato A) alla determinazione impugnata, nonostante le riduzioni di attività determinate dalla pandemia da Covid 19, la relativa produzione è risultata maggiore al 90% del budget assegnato.
13. In conclusione il ricorso va respinto perché infondato.
14. La particolarità e la complessità della fattispecie trattata giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA CI, Presidente
Marco OS, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco OS | IA CI |
IL SEGRETARIO