CASS
Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 4744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4744 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: CO GA s.r.l., con sede in ER (RM), in persona dell’amministratore unico sig. LO RT, e GO IN, rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati Franco Zambelli, IA TA e IO ET VE, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Barnaba Tortolini n. 13. Ricorrenti contro Provincia di Verona, in persona del dirigente del Servizio Avvocatura della Provincia di Verona Avv. Giancarlo Biancardi, giusto decreto presidenziale n. 13 del 14. 2. 2017, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Matteo Ceruti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni n. 268/A. Controricorrente e Comune di San NI OT. Intimato Civile Sent. Sez. 2 Num. 4744 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 15/02/2023 R.G. N. 36102/2019. 2 avverso la sentenza n. 3794 della Corte di appello di Venezia, depositata il 31. 10. 2019. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18. 11. 2022 dal consigliere relatore dott. IO Bertuzzi;
Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa Con sentenza n. 3794 del 31. 10. 2019 la Corte di appello di Venezia, riformando la decisione di primo grado, rigettò in parte l’opposizione proposta da GO IN e dalla s.r.l. CO GA avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Provincia di Verona aveva loro irrogato la sanzione di euro 11.026.162,60 per la violazione dell’art. 33 legge Regione Veneto n. 44 del 1982, per avere esportato, in assenza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava, mq. 829.033,63 di materiale ghiaioso estratto nel corso dei lavori di realizzazione di un impianto di acquacoltura in località Casette di Camacici, nel comune di San NI OT, rideterminando la sanzione nel minore importo di euro 5.054.015,40. A sostegno della conclusione accolta la Corte veneziana affermò che l’illecito contestato agli opponenti integrava la violazione di cui all’art. 33, comma 1, legge Regione Veneto n. 44 del 1982, che punisce chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione, e non, come ritenuto dal Tribunale, la sola violazione dell’art. 23, comma 4, legge Regione Veneto n. 19 del 1998, che vieta, nell’escavazione di nuovi impianti di acquacoltura, l’esportazione dei materiali di risulta;
che in tale senso deponeva l’art. 2 Legge Regione Veneto n. 44 del 1982, che, nel disporre che i lavori effettuati sul terreno ove sono in corso opere pubbliche e private non sono soggetti alla normativa in materia di cave, tuttavia qualifica come attività di cava e assoggetta alla relativa disciplina anche le attività di movimento terra e in particolare i miglioramenti fondiari posti in essere, anche in via secondaria, per utilizzazione dei materiali estratti a scopo industriale ed edilizio;
che, nella specie, era pacifico che il materiale di risulta fosse stato illecitamente esportato per essere R.G. N. 36102/2019. 3 commercializzato;
che per contro l’art. 23 legge Regione Veneto n. 19 del 1998, secondo l’interpretazione data anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 190 del 2001, nel vietare nelle nuove opere di acquacoltura la “ esportazione “ dei materiali di risulta, fa mero riferimento, senza ulteriori specificazioni, alla fuoriuscita degli stessi dal sito dei lavori, allo scopo, da un lato, di impedire che sia surrettiziamente svolta attività di cava senza autorizzazione, dall’altro per garantire l’immediato ripristino dei luoghi in caso di cessazione dell’attività di acquacoltura, senza sovrapporsi alla normativa in materia di cave;
che, pertanto, tra le due disposizioni sopra richiamate non esiste un rapporto di specialità, avendo esse ad oggetto fatti e quindi illeciti amministrativi diversi;
che, nella specie, la violazione contestata non si era estinta per prescrizione quinquennale, avendo essa natura di illecito di carattere permanente, i cui effetti durano fino a che non venga posto in essere un intervento di ripristino ambientale sull’area interessata dalla asportazione del materiale, tenuto altresì conto che l’attività illecita era proseguita fino al novembre 2004 ed il verbale di contestazione era stato notificato l’8. 5. 2009; che risultava altresì infondata l’eccezione di decadenza, per non essere stata la contestazione notificata al trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento, ai sensi dell’art. 14 legge n. 689 del 1981, tenuto conto che il suddetto termine decorre dal momento in cui l’amministrazione ha completato gli atti istruttori per l’accertamento e la valutazione della condotta ascritta all’interessato, che in caso di esercizio abusivo di cava a tal fine è necessaria un’attività accertativa ed estimativa della quantità del materiale abusivamente estratto, cui la legge commisura l’importo della sanzione, e che, ai fini dell’osservanza di detto termine, rileva l’attività compiuta dall’autorità competente, non la data in cui la stessa ha ricevuto notizia della violazione da altra autorità; che nella specie tale termine risultava rispettato, tenuto conto che gli accertamenti tecnici funzionali a quantificare l’importo della sanzione erano stati depositati il 19. 2. 2009 ed il verbale di contestazione notificato agli interessati l’8. 5. 2009; che, in relazione alla qualifica giuridica del fatto, l’ordinanza impugnata non si poneva in contrasto o in elusione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4691 del 2005, che si era pronunciata sulla R.G. N. 36102/2019. 4 impugnativa del provvedimento con cui il comune di San NI OT aveva ordinato alla società l’inibizione della asportazione del materiale, qualificando la condotta della stessa nell’ambito della attività edilizia anziché di quella estrattiva, atteso che il giudicato del giudice amministrativo aveva ad oggetto la legittimità di tale inibitoria, mentre l’ordinanza ingiunzione opposta verteva sull’esercizio del potere sanzionatorio di cui alla legge regionale n. 44 del 1982; che i vizi di procedura denunziati dagli opponenti-appellanti in via incidentale non costituivano causa di invalidità del provvedimento finale contestato, non avendo comunque pregiudicato il diritto di difesa;
che andava altresì esclusa la violazione dell’art. 15 legge n. 689 del 1981, per non avere l’amministrazione comunicato agli interessati il risultato delle analisi, dal momento che esse non si erano svolte su campioni;
che il tempo trascorso tra il conferimento dell’incarico al tecnico per l’esame dei materiali e il deposito della sua relazione non poteva considerarsi incongruo, in ragione della complessità delle indagini demandate;
che l’ordinanza ingiunzione era stata legittimamente emessa dal dirigente del Settore Ambiente della Provincia, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett. g), d.lgs. n. 267 del 2000, che devolve ai dirigenti degli enti locali la competenza ad irrogare sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale;
che non era invocabile da parte degli opponenti l’esimente della buona fede, atteso il carattere professionale della loro attività, la chiarezza del divieto di cui all’art. 23, comma 4, della legge regionale n. 19 del 1998 di esportazione dei materiali di risulta e che nessuna ambiguità era rinvenibile nel comportamento della pubblica amministrazione, che aveva adottato il provvedimento di interdizione dell’attività di asporto nell’aprile 2004. Per la cassazione di questa sentenza, notificata l’8. 11. 2019, con atto notificato il 29. 11. 2019, hanno proposto ricorso GO IN e la s.r.l. CO GA, affidandosi ad otto motivi. Resiste con controricorso la Provincia di Verona, mentre il comune di San NI OT non ha svolto attività difensiva. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe riassunte. R.G. N. 36102/2019. 5 Entrambe le parti hanno depositato memoria. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 23 legge Regione Veneto n. 19 del 1998, dell’art. 33 legge Regione veneto n. 44 del 1982, degli artt. 1 e 2 legge n. 689 del 1981, degli artt. 25 e 27 Cost., dell’art. 7 CEDU e dell’art. 2 preleggi cod. civ. Assume il ricorso che la Corte di appello ha errato nel sussumere il fatto contestato, consistito nell’avere “ esportato, in assenza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava, 829.033,63 mq. di materiale ghiaioso, estratti in conformità alla concessione di variante n. 25883/18454 del 26. 6. 2003 rilasciata dal Comune di San NI OT, nel corso dei lavori di realizzazione di un impianto di acquacoltura “, nell’ambito della previsione di cui all’art. 33 legge regionale n. 44 del 1982 in materia di cave, mentre avrebbe dovuto applicare, come aveva fatto il giudice di primo grado, l’art. 23, comma 4, legge regionale n. 19 del 1998. La condotta contestata, infatti, non è quella di estrazione di materiale di cava, ma di avere “ esportato “, nel corso dei lavori di realizzazione di un impianto di acquacoltura, il materiale residuo, cioè di averlo trasportato al di fuori del sito dei lavori. La Corte veneziana ha sovrapposto e confuso il termine “ esportazione “ con quello “ asportazione “, forzando il dato letterale della norma, in violazione dei principi di stretta legalità, tipicità e tassatività degli illeciti amministrativi. Sotto altro profilo, l’interpretazione accolta dal giudice a quo si pone in contrasto con l’art. 7 CEDU, atteso che la sanzione prevista dall’art. 33 citato e di fatto applicata ha un carattere afflittivo tale da equipararla a quelle penali, con applicazione quindi, in base alla giurisprudenza della Corte europea, di garanzie che invece nel caso di specie non sono state assicurate. Il secondo motivo del ricorso, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 23 legge Regione Veneto n. 19 del 1998, degli artt. 2 e 33 legge R.G. N. 36102/2019. 6 Regione Veneto n. 44 del 1982 e dell’art. 9 legge n. 689 del 1981, censura la sentenza impugnata per non avere ravvisato che la disposizione di cui all’art. 23 legge regionale n. 19 del 1998 ha carattere speciale rispetto alla fattispecie sanzionatoria prevista in materia di attività estrattiva dall’art. 33 legge regionale n. 44 del 1982, atteso che la prima, facendo riferimento alla esportazione del materiale di risulta nel corso dei lavori di realizzazione di impianti di acquacoltura, detta elementi concreti specializzanti la particolare fattispecie da esso sanzionata. L’interpretazione accolta dalla Corte non ha inoltre tenuto conto che l’art. 2, comma 4, legge regionale n. 44 del 1982 qualifica come attività di cava l’estrazione di materiali per scopi industriali o edilizi anche se secondari esclusivamente per le finalità programmatorie contemplate dalla legge e non già per qualificare la condotta posta in essere dal privato. Inoltre la stessa disposizione rimanda alle attività menzionate nel precedente comma 3, cioè ai movimenti di terra e, in particolare, ai miglioramenti fondiari, nel cui ambito non rientrano i lavori, regolarmente assentiti dal punto di vista edilizio, per la costruzione di opere private. Il precedente art. 2, comma 1, afferma che “ ai fini dell’applicazione delle norme contenute nella presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione di giacimenti formati dai materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 del RD 29.7. 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili “. Nel caso di specie, invece, l’escavo condotto dalla società CO GA si era svolto su un terreno non avente le caratteristiche di giacimento, essendo destinato ad ospitare l’impianto di acquacoltura. Gli elementi testuali di raffronto tra le diverse disposizioni delle due leggi avrebbe pertanto dovuto condurre a ravvisare tra le stesse un mero concorso apparente di norme, e di dare prevalenza alla previsione contenuta nella legge n. 19 del 1998, in quanto più confacente alla fattispecie concreta. I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente per la connessione obiettiva delle censure sollevate, sono infondati. Va in primo luogo esclusa la dedotta mancata corrispondenza del fatto materiale ascritto agli opponenti e la violazione loro contestata, prevista dall’art. 33 legge Regione Veneto n. 44 del 1982. Come risulta dalla sentenza R.G. N. 36102/2019. 7 impugnata e dallo stesso ricorso, la contestazione mossa agli opponenti ha avuto ad oggetto proprio la violazione di tale disposizione, cioè l’esercizio della attività di cava senza autorizzazione, sulla base dell’assunto che l’attività di estrazione del materiale nell’ambito dei lavori di installazione dell’impianto di acquacoltura, regolarmente assentito, fosse stata svolta dalla società al fine della commercializzazione del materiale estratto. La circostanza che lo scavo e l’estrazione del materiale fosse stato regolarmente assentito, al fine dell’esecuzione dell’impianto, non è d’altra parte rilevante, atteso che un’attività di scavo inizialmente ritenuta lecita, può ben assumere carattere di illecito, per le modalità in cui viene svolta, non giustificabili con l’esecuzione dell’opera specifica. Tale eventualità è del resto esplicitamente contemplata dall’art. 2 legge regionale n. 44 del 1998, che dopo avere precisato che: “ gli altri movimenti di terra e in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche “ (comma 3 ) R.G. N. 36102/2019. 8 R.G. N. 36102/2019. 9 l’art. 7 CEDU appare inammissibile, sia per la genericità dell’assunto, che non appare in nulla sostenuto da argomentazioni puntuali, sia in ragione della assoluta novità della questione, che non risulta sollevata nel giudizio di merito. Il ricorso infine non illustra quali conseguenze effettive concrete deriverebbero, nel caso di specie, dal riconosciuto carattere “ punitivo “ della sanzione. Il terzo motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 28 legge n. 689 del 1981, lamentando il rigetto del motivo di appello incidentale con cui gli opponenti avevano reiterato l’eccezione di prescrizione della pretesa punitiva. Si assume al riguardo che, anche a voler ritenere l’illecito contestato a carattere permanente, la Corte distrettuale non ha considerato che la permanenza era cessata in forza della inibitoria adottata dal comune di San NI OT con provvedimento del 30. 4. 2004, essendo poi l’attività contestata ripresa ad agosto dello stesso anno, a seguito della sentenza favorevole del Tar Veneto, sicché, in relazione comunque al periodo che dal giugno 2003 all’aprile 2004 la prescrizione quinquennale era maturata. Il motivo è inammissibile in quanto le argomentazioni sollevate non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, laddove ha affermato, in conformità con l’orientamento di questa Corte ( Cass. n. 5727 del 2015; Cass. n. 16666 del 2007 ), che la cessazione della permanenza dell’illecito di esercizio abusivo di attività di cava non si realizza al momento dell’interruzione della condotta illecita, ma solo con l’eliminazione dele sue conseguenze, vale a dire con il ripristino ambientale dell’area interessata dalla escavazione ed asportazione illecita dei materiali. Il quarto motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 14 legge n. 689 del 1981 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando il rigetto del motivo di appello incidentale con cui gli opponenti avevano reiterato l’eccezione di decadenza della pretesa punitiva, per essere R.G. N. 36102/2019. 10 stato il verbale di contestazione della violazione comunicato oltre 90 giorni dall’accertamento. Si assume al riguardo che il relativo capo della decisione è errato, perché non ha preso in considerazione che l’amministrazione aveva avuto piena contezza dell’infrazione già in occasione dell’emanazione, nell’aprile 2004, dell’ordine di inibizione all’esportazione. Anche questo motivo va dichiarato inammissibile in quanto non investe l’effettiva ratio della decisione impugnata, che ha respinto l’eccezione sollevata dagli opponenti sulla base della considerazione, anch’essa conforme al principio di diritto affermato da questa Corte in tema di applicazione dell’art. 14 legge n. 689 del 1981, secondo cui il termine iniziale previsto dall’art. 14 legge n. 689 del 1981 non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ( Cass. n. 27702 del 2019; Cass. n. 27405 del 2019; Cass. n. 7681 del 2014; Cass. n. 3043 del 2009 ). LL specifico, con riferimento all’esercizio della coltivazione di sostanze minerali di cava, è stato precisato che, tenuto anche conto che la sanzione pecuniaria è commisurata alla quantità del materiale abusivamente estratto, l'accertamento del fatto materiale integrante l'infrazione non può ritenersi completato con la generica constatazione dell'abusiva estrazione di materiale, ma soltanto con la esatta identificazione della tipologia del materiale estratto e la sua quantificazione ( Cass. n. 24258 del 2018; Cass. n. 3447 del 2007; Cass. n. 11464 del 2003 ). Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto che il termine di 90 giorni fosse stato rispettato, avendo l’amministrazione ricevuto la relazione del tecnico incaricato soltanto il 19. 2. 2009 e quindi notificato l’atto di contestazione della violazione l’8. 5. 2009. Merita aggiungere che rientra nelle competenze del giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato dall’amministrazione per l’accertamento della violazione, in rapporto alla maggiore o minore complessità del caso, e la presenza di ritardi ingiustificati da parte dell’amministrazione e che il relativo R.G. N. 36102/2019. 11 apprezzamento, risolvendosi in un giudizio di fatto, non appare censurabile in sede di legittimità ( Cass. n. 27405 del 2019; Cass. n. 26734 del 2011 ). Il quinto motivo del ricorso, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 21 septies legge n. 241 del 1990, censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto, in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, efficacia di giudicato alla sentenza del Consiglio di Stato, che aveva ricondotto l’attività contestata alla società nell’ambito dell’attività edilizia, escludendo il suo inquadramento nell’ambito della attività estrattiva. Il motivo è infondato. L’efficacia di giudicato presuppone infatti, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., la identità del fatto accertato, oltre che delle parti tra cui il giudizio si è svolto. Nel caso di specie, come dedotto dalla controricorrente, il giudizio amministrativo ha avuto ad oggetto la legittimità del provvedimento del comune di San NI OT che, in ragione del divieto posto dal già citato art. 23 legge regionale n. 19 del 1998, inibiva alla società CO Antigua l’esportazione del materiale di scavo fuori del sito dei lavori. Il giudizio civile ha invece avuto ad oggetto il rapporto punitivo, cioè la sussistenza dell’illecito di esercizio abusivo di cava. Si è già rilevato che le due fattispecie sono diverse e quindi non sono tra loro sovrapponibili. Si osserva inoltre che le parti dei due giudizi non erano le stesse, atteso che il giudizio amministrativo si è svolto nei confronti del comune di San NI OT, mentre quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione ha visto come parte la provincia di Verona. Il sesto motivo del ricorso, che denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art 33 legge Regione Veneto n. 44 del 1982, lamenta che la Corte di appello abbia respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dagli opponenti, per essere stata l’ordinanza ingiunzione emessa dal dirigente del Settore Ambiente della Provincia, richiamando a sostegno la disposizione contenuta nell’art. 107, comma 3 lett. g), d.lgs. n. 267 del 2000, senza considerare che la legge n. 44 del 1982 attribuisce il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori al presidente R.G. N. 36102/2019. 12 della Provincia e che tale norma ha carattere di lex specialis, in quanto derogatrice rispetto alle difformi disposizioni della legge statale. Anche questo motivo è infondato. In tema di illeciti amministrativi il cui potere repressivo sia attribuito dalla legge agli enti locali, l'emissione della ordinanza ingiunzione rientra tra i compiti dei dirigenti di tale ente, ex art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, competenti per l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, ex artt. 97 e 108 del medesimo d.lgs. n. 267 ( Cass. n. 20523 del 2020; Cass. n. 13516 del 2012 ). Né può ritenersi che la legge n. 44 del 1982 deroghi a tale disposizione, essendo essa stata emanata in data anteriore alla legge di riforma degli enti locali. Il settimo motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 legge n. 689 del 1981, lamentando che la Corte di appello abbia escluso l’esimente della buona fede, trascurando di considerare che, al momento della condotta, gli opponenti non erano in grado di rappresentarsi la violazione della normativa in materia di esercizio di attività estrattiva, quantomeno in relazione all’attività posta in essere tra l’agosto ed il novembre 2004, dopo la sentenza del Tar Veneto che aveva escluso l’applicabilità del divieto sancito dall’art. 23, comma 4, legge regionale n. 19 del 1998 ed aveva per l’effetto generato l’affidamento in ordine alla liceità della condotta contestata. Il motivo, che in parte risulta assorbito dalle considerazioni sopra svolte circa la diversità e non sovrapponibilità degli illeciti previste dalle due leggi regionali citate, appare nella sostanza inammissibile, stante l’omessa indicazione da parte del ricorso degli ulteriori elementi di fatto desumibili dalla sentenza del Tar su cui la parte avrebbe fondato senza colpa il proprio affidamento circa la liceità della sua condotta. R.G. N. 36102/2019. 13 L’ottavo motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 15 e 16 legge n. 689 del 1981, dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la Corte lagunare non abbia dato ingresso alle censure che denunciavano vizi della procedura, con particolare riguardo alla tutela dei diritto degli interessati ad interloquire nell’accertamento tecnico, tenuto conto che i suoi risultati si erano dimostrati fallaci in giudizio, tanto che il giudicante aveva ridotto la sanzione di più della metà, con conseguente compromissione anche del diritto del sanzionato di accedere al beneficio della riduzione di terzo della sanzione inflitta. Si censura inoltre l’errore della Corte di appello che ha escluso l’obbligo dell’amministrazione di comunicare l’esito delle analisi, per non essersi svolte a campione, in contraddizione con quanto riportato dalla stessa sentenza, secondo cui “ la classificazione del materiale effettuata dal CTU si fonda sulle analisi dei campioni prelevati in sito “. Il motivo è inammissibile. La prima censura, che lamenta la mancata possibilità da parte degli opponenti di avvalersi del pagamento in misura ridotta, appare sostanzialmente nuovo, non risultando dalla lettura della sentenza e del ricorso che esso sia stato sollevato nei giudizi di merito. La seconda censura, che critica l’affermazione della Corte di appello che ha escluso la violazione dell’art. 15 legge n. 689 del 1981 in quanto, in sede amministrativa, l’esame del materiale di scavo non si era svolto a campioni, risulta invece inammissibile perché investe un accertamento di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità. Né può ravvisarsi nell’esposizione della sentenza alcuna contraddizione nella ricostruzione dei fatti, risultando l’affermazione sopra riferita all’attività svolta in sede amministrativa, laddove la successiva precisazione ha riguardo all’attività svolta, nel corso del giudizio, dal consulente tecnico d’ufficio, al fine di accertare il valore commerciale del materiale abusivamente estratto. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, comprensive del procedimento svoltosi dinanzi al giudice a quo sull’istanza avanzata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ., sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza. R.G. N. 36102/2019. 14 Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 novembre 2022.
Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa Con sentenza n. 3794 del 31. 10. 2019 la Corte di appello di Venezia, riformando la decisione di primo grado, rigettò in parte l’opposizione proposta da GO IN e dalla s.r.l. CO GA avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Provincia di Verona aveva loro irrogato la sanzione di euro 11.026.162,60 per la violazione dell’art. 33 legge Regione Veneto n. 44 del 1982, per avere esportato, in assenza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava, mq. 829.033,63 di materiale ghiaioso estratto nel corso dei lavori di realizzazione di un impianto di acquacoltura in località Casette di Camacici, nel comune di San NI OT, rideterminando la sanzione nel minore importo di euro 5.054.015,40. A sostegno della conclusione accolta la Corte veneziana affermò che l’illecito contestato agli opponenti integrava la violazione di cui all’art. 33, comma 1, legge Regione Veneto n. 44 del 1982, che punisce chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione, e non, come ritenuto dal Tribunale, la sola violazione dell’art. 23, comma 4, legge Regione Veneto n. 19 del 1998, che vieta, nell’escavazione di nuovi impianti di acquacoltura, l’esportazione dei materiali di risulta;
che in tale senso deponeva l’art. 2 Legge Regione Veneto n. 44 del 1982, che, nel disporre che i lavori effettuati sul terreno ove sono in corso opere pubbliche e private non sono soggetti alla normativa in materia di cave, tuttavia qualifica come attività di cava e assoggetta alla relativa disciplina anche le attività di movimento terra e in particolare i miglioramenti fondiari posti in essere, anche in via secondaria, per utilizzazione dei materiali estratti a scopo industriale ed edilizio;
che, nella specie, era pacifico che il materiale di risulta fosse stato illecitamente esportato per essere R.G. N. 36102/2019. 3 commercializzato;
che per contro l’art. 23 legge Regione Veneto n. 19 del 1998, secondo l’interpretazione data anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 190 del 2001, nel vietare nelle nuove opere di acquacoltura la “ esportazione “ dei materiali di risulta, fa mero riferimento, senza ulteriori specificazioni, alla fuoriuscita degli stessi dal sito dei lavori, allo scopo, da un lato, di impedire che sia surrettiziamente svolta attività di cava senza autorizzazione, dall’altro per garantire l’immediato ripristino dei luoghi in caso di cessazione dell’attività di acquacoltura, senza sovrapporsi alla normativa in materia di cave;
che, pertanto, tra le due disposizioni sopra richiamate non esiste un rapporto di specialità, avendo esse ad oggetto fatti e quindi illeciti amministrativi diversi;
che, nella specie, la violazione contestata non si era estinta per prescrizione quinquennale, avendo essa natura di illecito di carattere permanente, i cui effetti durano fino a che non venga posto in essere un intervento di ripristino ambientale sull’area interessata dalla asportazione del materiale, tenuto altresì conto che l’attività illecita era proseguita fino al novembre 2004 ed il verbale di contestazione era stato notificato l’8. 5. 2009; che risultava altresì infondata l’eccezione di decadenza, per non essere stata la contestazione notificata al trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento, ai sensi dell’art. 14 legge n. 689 del 1981, tenuto conto che il suddetto termine decorre dal momento in cui l’amministrazione ha completato gli atti istruttori per l’accertamento e la valutazione della condotta ascritta all’interessato, che in caso di esercizio abusivo di cava a tal fine è necessaria un’attività accertativa ed estimativa della quantità del materiale abusivamente estratto, cui la legge commisura l’importo della sanzione, e che, ai fini dell’osservanza di detto termine, rileva l’attività compiuta dall’autorità competente, non la data in cui la stessa ha ricevuto notizia della violazione da altra autorità; che nella specie tale termine risultava rispettato, tenuto conto che gli accertamenti tecnici funzionali a quantificare l’importo della sanzione erano stati depositati il 19. 2. 2009 ed il verbale di contestazione notificato agli interessati l’8. 5. 2009; che, in relazione alla qualifica giuridica del fatto, l’ordinanza impugnata non si poneva in contrasto o in elusione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4691 del 2005, che si era pronunciata sulla R.G. N. 36102/2019. 4 impugnativa del provvedimento con cui il comune di San NI OT aveva ordinato alla società l’inibizione della asportazione del materiale, qualificando la condotta della stessa nell’ambito della attività edilizia anziché di quella estrattiva, atteso che il giudicato del giudice amministrativo aveva ad oggetto la legittimità di tale inibitoria, mentre l’ordinanza ingiunzione opposta verteva sull’esercizio del potere sanzionatorio di cui alla legge regionale n. 44 del 1982; che i vizi di procedura denunziati dagli opponenti-appellanti in via incidentale non costituivano causa di invalidità del provvedimento finale contestato, non avendo comunque pregiudicato il diritto di difesa;
che andava altresì esclusa la violazione dell’art. 15 legge n. 689 del 1981, per non avere l’amministrazione comunicato agli interessati il risultato delle analisi, dal momento che esse non si erano svolte su campioni;
che il tempo trascorso tra il conferimento dell’incarico al tecnico per l’esame dei materiali e il deposito della sua relazione non poteva considerarsi incongruo, in ragione della complessità delle indagini demandate;
che l’ordinanza ingiunzione era stata legittimamente emessa dal dirigente del Settore Ambiente della Provincia, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett. g), d.lgs. n. 267 del 2000, che devolve ai dirigenti degli enti locali la competenza ad irrogare sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale;
che non era invocabile da parte degli opponenti l’esimente della buona fede, atteso il carattere professionale della loro attività, la chiarezza del divieto di cui all’art. 23, comma 4, della legge regionale n. 19 del 1998 di esportazione dei materiali di risulta e che nessuna ambiguità era rinvenibile nel comportamento della pubblica amministrazione, che aveva adottato il provvedimento di interdizione dell’attività di asporto nell’aprile 2004. Per la cassazione di questa sentenza, notificata l’8. 11. 2019, con atto notificato il 29. 11. 2019, hanno proposto ricorso GO IN e la s.r.l. CO GA, affidandosi ad otto motivi. Resiste con controricorso la Provincia di Verona, mentre il comune di San NI OT non ha svolto attività difensiva. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe riassunte. R.G. N. 36102/2019. 5 Entrambe le parti hanno depositato memoria. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 23 legge Regione Veneto n. 19 del 1998, dell’art. 33 legge Regione veneto n. 44 del 1982, degli artt. 1 e 2 legge n. 689 del 1981, degli artt. 25 e 27 Cost., dell’art. 7 CEDU e dell’art. 2 preleggi cod. civ. Assume il ricorso che la Corte di appello ha errato nel sussumere il fatto contestato, consistito nell’avere “ esportato, in assenza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava, 829.033,63 mq. di materiale ghiaioso, estratti in conformità alla concessione di variante n. 25883/18454 del 26. 6. 2003 rilasciata dal Comune di San NI OT, nel corso dei lavori di realizzazione di un impianto di acquacoltura “, nell’ambito della previsione di cui all’art. 33 legge regionale n. 44 del 1982 in materia di cave, mentre avrebbe dovuto applicare, come aveva fatto il giudice di primo grado, l’art. 23, comma 4, legge regionale n. 19 del 1998. La condotta contestata, infatti, non è quella di estrazione di materiale di cava, ma di avere “ esportato “, nel corso dei lavori di realizzazione di un impianto di acquacoltura, il materiale residuo, cioè di averlo trasportato al di fuori del sito dei lavori. La Corte veneziana ha sovrapposto e confuso il termine “ esportazione “ con quello “ asportazione “, forzando il dato letterale della norma, in violazione dei principi di stretta legalità, tipicità e tassatività degli illeciti amministrativi. Sotto altro profilo, l’interpretazione accolta dal giudice a quo si pone in contrasto con l’art. 7 CEDU, atteso che la sanzione prevista dall’art. 33 citato e di fatto applicata ha un carattere afflittivo tale da equipararla a quelle penali, con applicazione quindi, in base alla giurisprudenza della Corte europea, di garanzie che invece nel caso di specie non sono state assicurate. Il secondo motivo del ricorso, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 23 legge Regione Veneto n. 19 del 1998, degli artt. 2 e 33 legge R.G. N. 36102/2019. 6 Regione Veneto n. 44 del 1982 e dell’art. 9 legge n. 689 del 1981, censura la sentenza impugnata per non avere ravvisato che la disposizione di cui all’art. 23 legge regionale n. 19 del 1998 ha carattere speciale rispetto alla fattispecie sanzionatoria prevista in materia di attività estrattiva dall’art. 33 legge regionale n. 44 del 1982, atteso che la prima, facendo riferimento alla esportazione del materiale di risulta nel corso dei lavori di realizzazione di impianti di acquacoltura, detta elementi concreti specializzanti la particolare fattispecie da esso sanzionata. L’interpretazione accolta dalla Corte non ha inoltre tenuto conto che l’art. 2, comma 4, legge regionale n. 44 del 1982 qualifica come attività di cava l’estrazione di materiali per scopi industriali o edilizi anche se secondari esclusivamente per le finalità programmatorie contemplate dalla legge e non già per qualificare la condotta posta in essere dal privato. Inoltre la stessa disposizione rimanda alle attività menzionate nel precedente comma 3, cioè ai movimenti di terra e, in particolare, ai miglioramenti fondiari, nel cui ambito non rientrano i lavori, regolarmente assentiti dal punto di vista edilizio, per la costruzione di opere private. Il precedente art. 2, comma 1, afferma che “ ai fini dell’applicazione delle norme contenute nella presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione di giacimenti formati dai materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 del RD 29.7. 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili “. Nel caso di specie, invece, l’escavo condotto dalla società CO GA si era svolto su un terreno non avente le caratteristiche di giacimento, essendo destinato ad ospitare l’impianto di acquacoltura. Gli elementi testuali di raffronto tra le diverse disposizioni delle due leggi avrebbe pertanto dovuto condurre a ravvisare tra le stesse un mero concorso apparente di norme, e di dare prevalenza alla previsione contenuta nella legge n. 19 del 1998, in quanto più confacente alla fattispecie concreta. I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente per la connessione obiettiva delle censure sollevate, sono infondati. Va in primo luogo esclusa la dedotta mancata corrispondenza del fatto materiale ascritto agli opponenti e la violazione loro contestata, prevista dall’art. 33 legge Regione Veneto n. 44 del 1982. Come risulta dalla sentenza R.G. N. 36102/2019. 7 impugnata e dallo stesso ricorso, la contestazione mossa agli opponenti ha avuto ad oggetto proprio la violazione di tale disposizione, cioè l’esercizio della attività di cava senza autorizzazione, sulla base dell’assunto che l’attività di estrazione del materiale nell’ambito dei lavori di installazione dell’impianto di acquacoltura, regolarmente assentito, fosse stata svolta dalla società al fine della commercializzazione del materiale estratto. La circostanza che lo scavo e l’estrazione del materiale fosse stato regolarmente assentito, al fine dell’esecuzione dell’impianto, non è d’altra parte rilevante, atteso che un’attività di scavo inizialmente ritenuta lecita, può ben assumere carattere di illecito, per le modalità in cui viene svolta, non giustificabili con l’esecuzione dell’opera specifica. Tale eventualità è del resto esplicitamente contemplata dall’art. 2 legge regionale n. 44 del 1998, che dopo avere precisato che: “ gli altri movimenti di terra e in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche “ (comma 3 ) R.G. N. 36102/2019. 8 R.G. N. 36102/2019. 9 l’art. 7 CEDU appare inammissibile, sia per la genericità dell’assunto, che non appare in nulla sostenuto da argomentazioni puntuali, sia in ragione della assoluta novità della questione, che non risulta sollevata nel giudizio di merito. Il ricorso infine non illustra quali conseguenze effettive concrete deriverebbero, nel caso di specie, dal riconosciuto carattere “ punitivo “ della sanzione. Il terzo motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 28 legge n. 689 del 1981, lamentando il rigetto del motivo di appello incidentale con cui gli opponenti avevano reiterato l’eccezione di prescrizione della pretesa punitiva. Si assume al riguardo che, anche a voler ritenere l’illecito contestato a carattere permanente, la Corte distrettuale non ha considerato che la permanenza era cessata in forza della inibitoria adottata dal comune di San NI OT con provvedimento del 30. 4. 2004, essendo poi l’attività contestata ripresa ad agosto dello stesso anno, a seguito della sentenza favorevole del Tar Veneto, sicché, in relazione comunque al periodo che dal giugno 2003 all’aprile 2004 la prescrizione quinquennale era maturata. Il motivo è inammissibile in quanto le argomentazioni sollevate non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, laddove ha affermato, in conformità con l’orientamento di questa Corte ( Cass. n. 5727 del 2015; Cass. n. 16666 del 2007 ), che la cessazione della permanenza dell’illecito di esercizio abusivo di attività di cava non si realizza al momento dell’interruzione della condotta illecita, ma solo con l’eliminazione dele sue conseguenze, vale a dire con il ripristino ambientale dell’area interessata dalla escavazione ed asportazione illecita dei materiali. Il quarto motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 14 legge n. 689 del 1981 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando il rigetto del motivo di appello incidentale con cui gli opponenti avevano reiterato l’eccezione di decadenza della pretesa punitiva, per essere R.G. N. 36102/2019. 10 stato il verbale di contestazione della violazione comunicato oltre 90 giorni dall’accertamento. Si assume al riguardo che il relativo capo della decisione è errato, perché non ha preso in considerazione che l’amministrazione aveva avuto piena contezza dell’infrazione già in occasione dell’emanazione, nell’aprile 2004, dell’ordine di inibizione all’esportazione. Anche questo motivo va dichiarato inammissibile in quanto non investe l’effettiva ratio della decisione impugnata, che ha respinto l’eccezione sollevata dagli opponenti sulla base della considerazione, anch’essa conforme al principio di diritto affermato da questa Corte in tema di applicazione dell’art. 14 legge n. 689 del 1981, secondo cui il termine iniziale previsto dall’art. 14 legge n. 689 del 1981 non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ( Cass. n. 27702 del 2019; Cass. n. 27405 del 2019; Cass. n. 7681 del 2014; Cass. n. 3043 del 2009 ). LL specifico, con riferimento all’esercizio della coltivazione di sostanze minerali di cava, è stato precisato che, tenuto anche conto che la sanzione pecuniaria è commisurata alla quantità del materiale abusivamente estratto, l'accertamento del fatto materiale integrante l'infrazione non può ritenersi completato con la generica constatazione dell'abusiva estrazione di materiale, ma soltanto con la esatta identificazione della tipologia del materiale estratto e la sua quantificazione ( Cass. n. 24258 del 2018; Cass. n. 3447 del 2007; Cass. n. 11464 del 2003 ). Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto che il termine di 90 giorni fosse stato rispettato, avendo l’amministrazione ricevuto la relazione del tecnico incaricato soltanto il 19. 2. 2009 e quindi notificato l’atto di contestazione della violazione l’8. 5. 2009. Merita aggiungere che rientra nelle competenze del giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato dall’amministrazione per l’accertamento della violazione, in rapporto alla maggiore o minore complessità del caso, e la presenza di ritardi ingiustificati da parte dell’amministrazione e che il relativo R.G. N. 36102/2019. 11 apprezzamento, risolvendosi in un giudizio di fatto, non appare censurabile in sede di legittimità ( Cass. n. 27405 del 2019; Cass. n. 26734 del 2011 ). Il quinto motivo del ricorso, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 21 septies legge n. 241 del 1990, censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto, in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, efficacia di giudicato alla sentenza del Consiglio di Stato, che aveva ricondotto l’attività contestata alla società nell’ambito dell’attività edilizia, escludendo il suo inquadramento nell’ambito della attività estrattiva. Il motivo è infondato. L’efficacia di giudicato presuppone infatti, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., la identità del fatto accertato, oltre che delle parti tra cui il giudizio si è svolto. Nel caso di specie, come dedotto dalla controricorrente, il giudizio amministrativo ha avuto ad oggetto la legittimità del provvedimento del comune di San NI OT che, in ragione del divieto posto dal già citato art. 23 legge regionale n. 19 del 1998, inibiva alla società CO Antigua l’esportazione del materiale di scavo fuori del sito dei lavori. Il giudizio civile ha invece avuto ad oggetto il rapporto punitivo, cioè la sussistenza dell’illecito di esercizio abusivo di cava. Si è già rilevato che le due fattispecie sono diverse e quindi non sono tra loro sovrapponibili. Si osserva inoltre che le parti dei due giudizi non erano le stesse, atteso che il giudizio amministrativo si è svolto nei confronti del comune di San NI OT, mentre quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione ha visto come parte la provincia di Verona. Il sesto motivo del ricorso, che denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art 33 legge Regione Veneto n. 44 del 1982, lamenta che la Corte di appello abbia respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dagli opponenti, per essere stata l’ordinanza ingiunzione emessa dal dirigente del Settore Ambiente della Provincia, richiamando a sostegno la disposizione contenuta nell’art. 107, comma 3 lett. g), d.lgs. n. 267 del 2000, senza considerare che la legge n. 44 del 1982 attribuisce il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori al presidente R.G. N. 36102/2019. 12 della Provincia e che tale norma ha carattere di lex specialis, in quanto derogatrice rispetto alle difformi disposizioni della legge statale. Anche questo motivo è infondato. In tema di illeciti amministrativi il cui potere repressivo sia attribuito dalla legge agli enti locali, l'emissione della ordinanza ingiunzione rientra tra i compiti dei dirigenti di tale ente, ex art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, competenti per l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, ex artt. 97 e 108 del medesimo d.lgs. n. 267 ( Cass. n. 20523 del 2020; Cass. n. 13516 del 2012 ). Né può ritenersi che la legge n. 44 del 1982 deroghi a tale disposizione, essendo essa stata emanata in data anteriore alla legge di riforma degli enti locali. Il settimo motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 legge n. 689 del 1981, lamentando che la Corte di appello abbia escluso l’esimente della buona fede, trascurando di considerare che, al momento della condotta, gli opponenti non erano in grado di rappresentarsi la violazione della normativa in materia di esercizio di attività estrattiva, quantomeno in relazione all’attività posta in essere tra l’agosto ed il novembre 2004, dopo la sentenza del Tar Veneto che aveva escluso l’applicabilità del divieto sancito dall’art. 23, comma 4, legge regionale n. 19 del 1998 ed aveva per l’effetto generato l’affidamento in ordine alla liceità della condotta contestata. Il motivo, che in parte risulta assorbito dalle considerazioni sopra svolte circa la diversità e non sovrapponibilità degli illeciti previste dalle due leggi regionali citate, appare nella sostanza inammissibile, stante l’omessa indicazione da parte del ricorso degli ulteriori elementi di fatto desumibili dalla sentenza del Tar su cui la parte avrebbe fondato senza colpa il proprio affidamento circa la liceità della sua condotta. R.G. N. 36102/2019. 13 L’ottavo motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 15 e 16 legge n. 689 del 1981, dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la Corte lagunare non abbia dato ingresso alle censure che denunciavano vizi della procedura, con particolare riguardo alla tutela dei diritto degli interessati ad interloquire nell’accertamento tecnico, tenuto conto che i suoi risultati si erano dimostrati fallaci in giudizio, tanto che il giudicante aveva ridotto la sanzione di più della metà, con conseguente compromissione anche del diritto del sanzionato di accedere al beneficio della riduzione di terzo della sanzione inflitta. Si censura inoltre l’errore della Corte di appello che ha escluso l’obbligo dell’amministrazione di comunicare l’esito delle analisi, per non essersi svolte a campione, in contraddizione con quanto riportato dalla stessa sentenza, secondo cui “ la classificazione del materiale effettuata dal CTU si fonda sulle analisi dei campioni prelevati in sito “. Il motivo è inammissibile. La prima censura, che lamenta la mancata possibilità da parte degli opponenti di avvalersi del pagamento in misura ridotta, appare sostanzialmente nuovo, non risultando dalla lettura della sentenza e del ricorso che esso sia stato sollevato nei giudizi di merito. La seconda censura, che critica l’affermazione della Corte di appello che ha escluso la violazione dell’art. 15 legge n. 689 del 1981 in quanto, in sede amministrativa, l’esame del materiale di scavo non si era svolto a campioni, risulta invece inammissibile perché investe un accertamento di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità. Né può ravvisarsi nell’esposizione della sentenza alcuna contraddizione nella ricostruzione dei fatti, risultando l’affermazione sopra riferita all’attività svolta in sede amministrativa, laddove la successiva precisazione ha riguardo all’attività svolta, nel corso del giudizio, dal consulente tecnico d’ufficio, al fine di accertare il valore commerciale del materiale abusivamente estratto. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, comprensive del procedimento svoltosi dinanzi al giudice a quo sull’istanza avanzata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ., sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza. R.G. N. 36102/2019. 14 Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 novembre 2022.