TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13349 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67446/2022
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 30/09/2025, innanzi al giudice Alberto Cianfarini, chiamata la causa RG 67446/2022, sono comparsi:
- per la parte attrice;
Parte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
Il procuratore delle parti si riporta a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della udienza scritta pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone deposito al sistema informatico.
Il Giudice
Alberto Cianfarini
pagina 1 di 16 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Cianfarini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67446/2022 promossa da:
residente in [...], c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Nardo, c.f. C.F._1 [...]
– PEC: dall'avv. Serena C.F._2 Email_1 Dallatorre c.f. - PEC C.F._3 e dall'avv. c.f. Email_2 Parte_1 PEC , con domicilio C.F._4 Email_3 eletto presso lo studio dell'avv. Federica Scafarelliin Roma Via Borsi n. 4; parte attrice principale
, residente in Cadone-ghe (PD) Parte_2 CodiceFiscale_5 Negrisia n.8 c.f. , residente in Padova Controparte_2 C.F._6 via delle Rose n. 21 c.f. , residente in [...]2 difesi all'avv. Anna Nardo c.f. CodiceFiscale_2
– PEC: dall'avv. Serena Dallatorre c.f. Email_1
- PEC . it, con C.F._3 Ema_4 Email_5 domicilio eletto in Roma Via Borsi n. 4 presso l'avv. Parte_1 Altri attori intervenienti adesivi contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata
pagina 2 di 16 della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via San Martino della
Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
rappresentata e difesa ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale ), presso i cui uffici in P.IVA_1 Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata per legge (PEC:
FAX 0696514000); Email_6
, in persona del legale Controparte_5 rapp.te p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale ), presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è P.IVA_1 domiciliato per legge (PEC: FAX 0696514000); Email_6
parti convenute
Oggetto: azione di risarcimento danni per Crimini di guerra ex art. 43 D.L. 30 aprile
2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO
Parte attrice (seguita poi dall'intervento adesivo, di altre parti come sopra indicate) premetteva che era nato in [...] Persona_1
Croce (PD) il 7.06.1917, è deceduto in Padova il 14.09.2016 ed aveva avuto quattro figli, , e suoi eredi. dal luglio 1941 CP_1 CP_2 Pt_2 CP_3 Persona_1 all'agosto 1945 ha prestato servizio militare partecipando alla Seconda guerra mondiale e venendo poi deportato nei lager nazisti. era rientrato in Persona_1
Italia il 25 agosto del 1945 dopo la deportazione. nel 1941 veniva Persona_1 chiamato alle armi in fanteria per trasferirsi poi in marina nel Reggimento San Marco.
Successivamente agli eventi dell'8 settembre 1943 veniva fatto prigioniero dalle forze militari tedesche a Pola e quindi deportato. Egli era avviato ai lavori forzati nei lager.
Alla firma dell'armistizio dell'8 settembre 1943 si trovava a Pola, in Persona_1 quel periodo territorio italiano, con il grado di sottotenente al comando del suo reparto pagina 3 di 16 del Reggimento di Marina San Marco. La notizia della resa italiana era comunicata agli ufficiali il giorno 9 settembre 1943 ed il giorno 12 settembre 1943 tutti i militari italiani di stanza a Pola consegnarono le armi al comando tedesco e furono costretti a passare la notte sotto la sorveglianza delle truppe tedesche. Il 18 settembre 1943 furono imbarcati nella motonave Vulcania per il rientro al porto di Venezia dove passarono un'altra notte in attesa e il giorno 19 settembre 1945 sbarcarono e furono caricati sui carri bestiame che li portarono nei vari lager a cui erano destinati.
e i suoi ragazzi del San Marco dopo un viaggio di10 giorni, Persona_1 giunsero al primo campo di concentramento lo Stalag IA di Stablak, a pochi chilometri a sud di Konigsberg, Prussia Orientale, ora Kaliningrad nella Federazione Russa.
Dopo circa un mese venne trasferito allo Stalag 307 - Oflsg 77 di Persona_1
Deblin-Irena, in Polonia a circa 70 km a nord di Lublino e lì rimase sino al marzo
1944 quando venne trasferito allo Stalag VIC - Oflag 6 di Oberlangen in Germania a pochi chilometri a nord della città di Meppen dove rimase sino al settembre 1944 per infine essere trasferito allo Stalag XB - Oflag XA a Sandbostel nel nord della
Germania tra le città di Brema e Amburgo dove rimase prigioniero fino al novembre del 1944. L'ultimo campo di prigionia fu nell'Oflag 83 di Wietzendorf in Germania a sud di Amburgo. rimase rinchiuso in quest'ultimo stalag fino alla Persona_1 liberazione ad opera delle truppe inglesi avvenuta il 16 aprile 1945 con la liberazione definitiva il 20 aprile1945; il giorno 21 aprile 1945 fu trasferito Persona_1 insieme ad altri prigionieri italiani nella cittadina di Bergen dove le truppe inglesi avevano raccolto i prigionieri di altre nazionalità liberate dei campi.
Il 1° maggio 1945 dovette però rientrare insieme a tutti i prigionieri italiani nel campo di Wietzendorf e attendere ancora una volta il rimpatrio.
Il 18 agosto 1945 finalmente poté intraprendere il viaggio di ritorno che lo condusse a casa il 25 agosto 1945. Dagli eventi successivi all'8 settembre 1943, Persona_1 venne mantenuto in condizione di sostanziale schiavitù, privo dello status di pagina 4 di 16 prigioniero di guerra e delle relative garanzie assicurate dalla convenzione di Ginevra, nonché costretto a usuranti lavori non retribuiti, denutrito e in condizioni igieniche inaccettabili, privato della propria libertà personale;
solo a seguito dell'armistizio tra la
Germania e le forze alleate. riuscì a far ritorno a casa in condizioni Persona_1 psicofisiche e fisiche provate. La fase di prigionia era stata raccontata recentemente dal figlio in un libro. In data 24 febbraio 1994 con ordine 233/2 il Ministero Pt_2 della Difesa autorizzava a fregiarsi del distintivo d'onore per i Persona_1
Patrioti Volontari della Libertà essendo stato deportato nei lager e avendo rifiutato la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la resistenza, in data 1.02.1966 gli veniva conferita la merito di guerra per internamento in Germania.
Parte attrice domanda al ristoro del danno patrimoniale determinato nella mancata percezione di retribuzione a fronte del lavoro prestato durante il periodo di deportazione pari a circa 24 mesi da settembre 1943 all'agosto 1945 ed il ristoro del pregiudizio non patrimoniale consistente nelle sofferenze fisiche e psichiche subito durante la prigionia. , prima della guerra e della chiamata alle armi, Persona_1 svolgeva la professione di docente di scuola media;
sebbene la Convenzione di
Ginevra del 1929 prevedesse una retribuzione a favore dei prigionieri adibiti a lavori diversi dalla mera manutenzione dei campi che li ospitavano, non è mai stato riconosciuto tale beneficio, visto che non è mai stato riconosciuto come “prigioniero di guerra”. Concludevano chiedendo di dichiarare che la convenuta è responsabile civilmente per il danno patrimoniale e non patrimoniale che il signor
[...]
ha subito a causa della sua deportazione e detenzione nei campi di prigionia Per_1 come sopra descritto dall'8 settembre 1943 al 25 agosto 1945; accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. dello Stato convenuto per “crimini contro l'umanità”, consistiti nella deportazione, assoggettamento in stato di schiavitù ed ai lavori forzati di e per l'effetto condannare la medesima convenuta all'integrale Persona_1
pagina 5 di 16 risarcimento in favore degli eredi di di tutti i danni patrimoniali e Persona_1 non patrimoniali subiti, da quantificarsi in via equitativa, applicando i criteri di valutazione esposti in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese.
Analoga domanda era formulata dalle altre parti attrici intervenute.
La Germania non si costituiva.
Si costituiva la difesa erariale per entrambe le parti convenute, come sopra indicate, e concludeva chiedendo di: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché Controparte_5 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Germania e alla , erroneamente evocati in giudizio Controparte_4 nell'ambito della odierna controversia risarcitoria;
b) dichiarare la propria incompetenza per territorio;
c) in ogni caso, dichiarare tutte le domande formulate dalle odierne controparti infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Spese vinte.
All'udienza odierna la causa era posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulla scorta degli atti e delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti attrici, commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella fattispecie in esame
– allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
pagina 6 di 16 A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n. 238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957 “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale. Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di pagina 7 di 16 Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due
Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le
«violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di pagina 8 di 16 napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) nonché dalla
Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i pagina 9 di 16 prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla TE detentrice di impiegarli come lavoratori.
Inoltre, non appare condivisibile l'affermazione, che sembra emergere dal testo della citazione, secondo la quale ogni violazione della Convenzione di Ginevra assurga sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità.
Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato. L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n.
232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del
12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
pagina 10 di 16 Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative al de cuius degli attori alla luce delle allegazioni fornite. era nato il [...], è deceduto all'età di 99 anni in Persona_1
Padova il 14.09.2016. dal luglio 1941 all'agosto 1945 ha prestato Persona_1 servizio militare partecipando alla Seconda guerra mondiale.
è rientrato in Italia il 25 agosto del 1945 dopo la deportazione. Persona_1
E) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dagli attori, iure hereditatis, per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022, n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l.
20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra
e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
F) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta dagli attori è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra. Costituisce onere del danneggiato
(rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta
Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile.
pagina 11 di 16 Il travalicamento di tali limiti deve essere provato nel caso concreto non essendo sufficiente il mero inquadramento all'interno della categoria degli I.M.I. al fine di ritenere configurabile un crimine di guerra sottoposto in quanto tale alla giurisdizione del giudice italiano. Invero, il legislatore statale nell'istituire il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità di cui all'art. 43 del
D.L. n.36/2022 ha previsto quale necessario presupposto per il risarcimento la sussistenza di un accertamento giudiziale dei pregiudizi subiti in concreto dal soggetto di cui è causa, secondo le regole proprie del processo civile. Ne discende che non può dedursi in via presuntiva la sussistenza di un crimine di guerra in conseguenza del solo inquadramento del militare prigioniero nella categoria degli I.M.I. Dunque, non possono assurgere a criterio presuntivo per l'accertamento del fatto illecito oggetto del presente giudizio le ricerche realizzate dagli storici relativamente alle generali condizioni dei prigionieri italiani, rimanendo impregiudicato l'onere per l'attore di fornire elementi probatori specificatamente riferiti al soggetto che si assume essere vittima del crimine di guerra oggetto del giudizio.
Dunque, il giudice è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione unicamente qualora nel caso di specie a lui sottoposto sia stata fornita la prova della commissione di un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del singolo individuo della cui cattura e prigionia si tratta.
Tale prova non risulta essere stata fornita dalle parti attrici in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito
(segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno del militare italiano prigioniero). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della
Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli Internati
pagina 12 di 16 Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa.
Nel caso di specie, trattasi di militare dell'Esercito Italiano, il quale era stato catturato dalle Forze Armate Tedesche e, successivamente, sottoposto a lavori coatti. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
-belligeranti, la restrizione in prigionia da parte della forza nemica non costituisce un elemento di per sé sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c.
Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e, dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento. Tuttavia, le parti attrici non hanno prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
È onere, dunque, degli attori fornire la prova dei fatti costitutivi di tale responsabilità.
pagina 13 di 16 Nel presente giudizio non è stata prodotta alcuna documentazione medica quale prova del danno psicofisico subito dal de cuius.
In materia di onere probatorio relativo alla sofferenza morale, la Corte di cassazione ha recentemente precisato che, sebbene sia difficoltoso fornire una prova diretta e oggettiva del dolore interiore, il danneggiato deve comunque offrire elementi sufficientemente idonei a dimostrare l'esistenza e la gravità della sofferenza subita
(cfr. ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023). Tale onere probatorio non risulta soddisfatto in quanto non è stata allegata alcuna documentazione relativa alle eventuali gravi violazioni della Convenzione di Ginevra.
Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò condurrebbe alla configurabilità di un danno in re ipsa, in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Si richiama l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.2697
c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. La relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass.
n.28742/2018). Al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, invero, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei soldati tedeschi, delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni conseguenza ingiusti patiti dal militare in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subìto. Nessuno di tali elementi è stato provato in questo giudizio dagli attori.
pagina 14 di 16 L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 7.07.2020, n. 20442;
Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un., 29.07.2016, n. 15812; Cass.,
Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen., 14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti attrici, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla Corte di
Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
pagina 15 di 16 Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dagli attori, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 30.9.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
pagina 16 di 16
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 30/09/2025, innanzi al giudice Alberto Cianfarini, chiamata la causa RG 67446/2022, sono comparsi:
- per la parte attrice;
Parte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
Il procuratore delle parti si riporta a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della udienza scritta pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone deposito al sistema informatico.
Il Giudice
Alberto Cianfarini
pagina 1 di 16 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Cianfarini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67446/2022 promossa da:
residente in [...], c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Nardo, c.f. C.F._1 [...]
– PEC: dall'avv. Serena C.F._2 Email_1 Dallatorre c.f. - PEC C.F._3 e dall'avv. c.f. Email_2 Parte_1 PEC , con domicilio C.F._4 Email_3 eletto presso lo studio dell'avv. Federica Scafarelliin Roma Via Borsi n. 4; parte attrice principale
, residente in Cadone-ghe (PD) Parte_2 CodiceFiscale_5 Negrisia n.8 c.f. , residente in Padova Controparte_2 C.F._6 via delle Rose n. 21 c.f. , residente in [...]2 difesi all'avv. Anna Nardo c.f. CodiceFiscale_2
– PEC: dall'avv. Serena Dallatorre c.f. Email_1
- PEC . it, con C.F._3 Ema_4 Email_5 domicilio eletto in Roma Via Borsi n. 4 presso l'avv. Parte_1 Altri attori intervenienti adesivi contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata
pagina 2 di 16 della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via San Martino della
Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
rappresentata e difesa ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale ), presso i cui uffici in P.IVA_1 Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata per legge (PEC:
FAX 0696514000); Email_6
, in persona del legale Controparte_5 rapp.te p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale ), presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è P.IVA_1 domiciliato per legge (PEC: FAX 0696514000); Email_6
parti convenute
Oggetto: azione di risarcimento danni per Crimini di guerra ex art. 43 D.L. 30 aprile
2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO
Parte attrice (seguita poi dall'intervento adesivo, di altre parti come sopra indicate) premetteva che era nato in [...] Persona_1
Croce (PD) il 7.06.1917, è deceduto in Padova il 14.09.2016 ed aveva avuto quattro figli, , e suoi eredi. dal luglio 1941 CP_1 CP_2 Pt_2 CP_3 Persona_1 all'agosto 1945 ha prestato servizio militare partecipando alla Seconda guerra mondiale e venendo poi deportato nei lager nazisti. era rientrato in Persona_1
Italia il 25 agosto del 1945 dopo la deportazione. nel 1941 veniva Persona_1 chiamato alle armi in fanteria per trasferirsi poi in marina nel Reggimento San Marco.
Successivamente agli eventi dell'8 settembre 1943 veniva fatto prigioniero dalle forze militari tedesche a Pola e quindi deportato. Egli era avviato ai lavori forzati nei lager.
Alla firma dell'armistizio dell'8 settembre 1943 si trovava a Pola, in Persona_1 quel periodo territorio italiano, con il grado di sottotenente al comando del suo reparto pagina 3 di 16 del Reggimento di Marina San Marco. La notizia della resa italiana era comunicata agli ufficiali il giorno 9 settembre 1943 ed il giorno 12 settembre 1943 tutti i militari italiani di stanza a Pola consegnarono le armi al comando tedesco e furono costretti a passare la notte sotto la sorveglianza delle truppe tedesche. Il 18 settembre 1943 furono imbarcati nella motonave Vulcania per il rientro al porto di Venezia dove passarono un'altra notte in attesa e il giorno 19 settembre 1945 sbarcarono e furono caricati sui carri bestiame che li portarono nei vari lager a cui erano destinati.
e i suoi ragazzi del San Marco dopo un viaggio di10 giorni, Persona_1 giunsero al primo campo di concentramento lo Stalag IA di Stablak, a pochi chilometri a sud di Konigsberg, Prussia Orientale, ora Kaliningrad nella Federazione Russa.
Dopo circa un mese venne trasferito allo Stalag 307 - Oflsg 77 di Persona_1
Deblin-Irena, in Polonia a circa 70 km a nord di Lublino e lì rimase sino al marzo
1944 quando venne trasferito allo Stalag VIC - Oflag 6 di Oberlangen in Germania a pochi chilometri a nord della città di Meppen dove rimase sino al settembre 1944 per infine essere trasferito allo Stalag XB - Oflag XA a Sandbostel nel nord della
Germania tra le città di Brema e Amburgo dove rimase prigioniero fino al novembre del 1944. L'ultimo campo di prigionia fu nell'Oflag 83 di Wietzendorf in Germania a sud di Amburgo. rimase rinchiuso in quest'ultimo stalag fino alla Persona_1 liberazione ad opera delle truppe inglesi avvenuta il 16 aprile 1945 con la liberazione definitiva il 20 aprile1945; il giorno 21 aprile 1945 fu trasferito Persona_1 insieme ad altri prigionieri italiani nella cittadina di Bergen dove le truppe inglesi avevano raccolto i prigionieri di altre nazionalità liberate dei campi.
Il 1° maggio 1945 dovette però rientrare insieme a tutti i prigionieri italiani nel campo di Wietzendorf e attendere ancora una volta il rimpatrio.
Il 18 agosto 1945 finalmente poté intraprendere il viaggio di ritorno che lo condusse a casa il 25 agosto 1945. Dagli eventi successivi all'8 settembre 1943, Persona_1 venne mantenuto in condizione di sostanziale schiavitù, privo dello status di pagina 4 di 16 prigioniero di guerra e delle relative garanzie assicurate dalla convenzione di Ginevra, nonché costretto a usuranti lavori non retribuiti, denutrito e in condizioni igieniche inaccettabili, privato della propria libertà personale;
solo a seguito dell'armistizio tra la
Germania e le forze alleate. riuscì a far ritorno a casa in condizioni Persona_1 psicofisiche e fisiche provate. La fase di prigionia era stata raccontata recentemente dal figlio in un libro. In data 24 febbraio 1994 con ordine 233/2 il Ministero Pt_2 della Difesa autorizzava a fregiarsi del distintivo d'onore per i Persona_1
Patrioti Volontari della Libertà essendo stato deportato nei lager e avendo rifiutato la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la resistenza, in data 1.02.1966 gli veniva conferita la merito di guerra per internamento in Germania.
Parte attrice domanda al ristoro del danno patrimoniale determinato nella mancata percezione di retribuzione a fronte del lavoro prestato durante il periodo di deportazione pari a circa 24 mesi da settembre 1943 all'agosto 1945 ed il ristoro del pregiudizio non patrimoniale consistente nelle sofferenze fisiche e psichiche subito durante la prigionia. , prima della guerra e della chiamata alle armi, Persona_1 svolgeva la professione di docente di scuola media;
sebbene la Convenzione di
Ginevra del 1929 prevedesse una retribuzione a favore dei prigionieri adibiti a lavori diversi dalla mera manutenzione dei campi che li ospitavano, non è mai stato riconosciuto tale beneficio, visto che non è mai stato riconosciuto come “prigioniero di guerra”. Concludevano chiedendo di dichiarare che la convenuta è responsabile civilmente per il danno patrimoniale e non patrimoniale che il signor
[...]
ha subito a causa della sua deportazione e detenzione nei campi di prigionia Per_1 come sopra descritto dall'8 settembre 1943 al 25 agosto 1945; accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. dello Stato convenuto per “crimini contro l'umanità”, consistiti nella deportazione, assoggettamento in stato di schiavitù ed ai lavori forzati di e per l'effetto condannare la medesima convenuta all'integrale Persona_1
pagina 5 di 16 risarcimento in favore degli eredi di di tutti i danni patrimoniali e Persona_1 non patrimoniali subiti, da quantificarsi in via equitativa, applicando i criteri di valutazione esposti in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese.
Analoga domanda era formulata dalle altre parti attrici intervenute.
La Germania non si costituiva.
Si costituiva la difesa erariale per entrambe le parti convenute, come sopra indicate, e concludeva chiedendo di: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché Controparte_5 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Germania e alla , erroneamente evocati in giudizio Controparte_4 nell'ambito della odierna controversia risarcitoria;
b) dichiarare la propria incompetenza per territorio;
c) in ogni caso, dichiarare tutte le domande formulate dalle odierne controparti infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Spese vinte.
All'udienza odierna la causa era posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulla scorta degli atti e delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti attrici, commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella fattispecie in esame
– allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
pagina 6 di 16 A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n. 238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957 “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale. Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di pagina 7 di 16 Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due
Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le
«violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di pagina 8 di 16 napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) nonché dalla
Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i pagina 9 di 16 prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla TE detentrice di impiegarli come lavoratori.
Inoltre, non appare condivisibile l'affermazione, che sembra emergere dal testo della citazione, secondo la quale ogni violazione della Convenzione di Ginevra assurga sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità.
Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato. L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n.
232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del
12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
pagina 10 di 16 Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative al de cuius degli attori alla luce delle allegazioni fornite. era nato il [...], è deceduto all'età di 99 anni in Persona_1
Padova il 14.09.2016. dal luglio 1941 all'agosto 1945 ha prestato Persona_1 servizio militare partecipando alla Seconda guerra mondiale.
è rientrato in Italia il 25 agosto del 1945 dopo la deportazione. Persona_1
E) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dagli attori, iure hereditatis, per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022, n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l.
20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra
e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
F) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta dagli attori è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra. Costituisce onere del danneggiato
(rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta
Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile.
pagina 11 di 16 Il travalicamento di tali limiti deve essere provato nel caso concreto non essendo sufficiente il mero inquadramento all'interno della categoria degli I.M.I. al fine di ritenere configurabile un crimine di guerra sottoposto in quanto tale alla giurisdizione del giudice italiano. Invero, il legislatore statale nell'istituire il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità di cui all'art. 43 del
D.L. n.36/2022 ha previsto quale necessario presupposto per il risarcimento la sussistenza di un accertamento giudiziale dei pregiudizi subiti in concreto dal soggetto di cui è causa, secondo le regole proprie del processo civile. Ne discende che non può dedursi in via presuntiva la sussistenza di un crimine di guerra in conseguenza del solo inquadramento del militare prigioniero nella categoria degli I.M.I. Dunque, non possono assurgere a criterio presuntivo per l'accertamento del fatto illecito oggetto del presente giudizio le ricerche realizzate dagli storici relativamente alle generali condizioni dei prigionieri italiani, rimanendo impregiudicato l'onere per l'attore di fornire elementi probatori specificatamente riferiti al soggetto che si assume essere vittima del crimine di guerra oggetto del giudizio.
Dunque, il giudice è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione unicamente qualora nel caso di specie a lui sottoposto sia stata fornita la prova della commissione di un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del singolo individuo della cui cattura e prigionia si tratta.
Tale prova non risulta essere stata fornita dalle parti attrici in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito
(segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno del militare italiano prigioniero). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della
Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli Internati
pagina 12 di 16 Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa.
Nel caso di specie, trattasi di militare dell'Esercito Italiano, il quale era stato catturato dalle Forze Armate Tedesche e, successivamente, sottoposto a lavori coatti. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
-belligeranti, la restrizione in prigionia da parte della forza nemica non costituisce un elemento di per sé sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c.
Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e, dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento. Tuttavia, le parti attrici non hanno prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
È onere, dunque, degli attori fornire la prova dei fatti costitutivi di tale responsabilità.
pagina 13 di 16 Nel presente giudizio non è stata prodotta alcuna documentazione medica quale prova del danno psicofisico subito dal de cuius.
In materia di onere probatorio relativo alla sofferenza morale, la Corte di cassazione ha recentemente precisato che, sebbene sia difficoltoso fornire una prova diretta e oggettiva del dolore interiore, il danneggiato deve comunque offrire elementi sufficientemente idonei a dimostrare l'esistenza e la gravità della sofferenza subita
(cfr. ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023). Tale onere probatorio non risulta soddisfatto in quanto non è stata allegata alcuna documentazione relativa alle eventuali gravi violazioni della Convenzione di Ginevra.
Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò condurrebbe alla configurabilità di un danno in re ipsa, in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Si richiama l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.2697
c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. La relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass.
n.28742/2018). Al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, invero, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei soldati tedeschi, delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni conseguenza ingiusti patiti dal militare in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subìto. Nessuno di tali elementi è stato provato in questo giudizio dagli attori.
pagina 14 di 16 L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 7.07.2020, n. 20442;
Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un., 29.07.2016, n. 15812; Cass.,
Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen., 14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti attrici, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla Corte di
Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
pagina 15 di 16 Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dagli attori, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 30.9.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
pagina 16 di 16