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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/03/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 06/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7527 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Bergantino Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco in carica Controparte_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: retribuzione di posizione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.9.2024, la dott.ssa – premesso di aver Parte_1
esercitato, dal 15.5.2018 al 23.8.2020, le funzioni di Segretaria Comunale per i Comuni di
Carlantino e nonché, dal 24.8.2020 al 13.9.2020, quelle di reggente Controparte_1
della predetta sede di – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, con decreto CP_1 sindacale n. 5 del 15.6.2018, le era stato conferito l'incarico di Responsabile del 1^ Settore -
Affari Generali, con decorrenza dal 15.6.2018; che, con successivo decreto sindacale n. 14 del
3.6.2019, era stato confermato il predetto incarico di Responsabile;
che essa istante aveva, quindi, ricoperto, presso il Comune di , sia il ruolo di Segretaria, sia Controparte_1
quello di Responsabile del 1^ Settore - Affari Generali, per il periodo dal 15.6.2018 al
13.9.2020, allorquando assunse l'incarico di Segretaria Comunale presso altra sede;
che, nei citati decreti sindacali, era stato espressamente richiamato l'art. 41, comma 4, del C.C.N.L. del 16.5.2001, laddove consente di incrementare la retribuzione di posizione dei Segretari
Comunali, riconoscendo una maggiorazione in caso di cumulo con l'incarico di responsabile di servizio, settore o area, unitamente al Contratto Collettivo Integrativo Decentrato del
22.12.2003 ed al C.C.N.L. dell'1.3.2011; che, inoltre, in detti decreti era stata prevista l'erogazione in suo favore della maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento, per tredici mensilità; che il , inutilmente CP_1 Controparte_1
compulsato in via stragiudiziale, non aveva inteso corrisponderle le somme dovute in forza dei suddetti decreti.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accertare
e dichiarare per i motivi tutti esposti in ricorso che la ricorrente per il periodo dal
15.06.2018 al 13.09.2020 ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile del 1° Settore – Affari
Generali (AA.GG.), presso il Comune di Castelnuovo della Daunia (FG);
2. Accertare e dichiarare per tutti i motivi sopra esposti il diritto della ricorrente dott.ssa al Parte_1
riconoscimento alla maggiorazione della retribuzione pari al 30% della retribuzione di posizione in godimento, per tredici mensilità, per il periodo dal 15.06.2018 al 13.09.2020, per un totale di €. 3.001,16, o in quello diverso che verrà accertato in corso di causa;
3. condannare il convenuto in persona del sindaco Controparte_2
pro-tempore a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 3.001,16 a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione, o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, per aver ricoperto anche il ruolo di Responsabile del 1° Settore –
Affari Generali (AA.GG.), presso il Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) nel periodo dal 15.06.2018 al 13.09.2020, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
Il ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva in Controparte_1
giudizio, restando definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 6.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, con decreto n. 5 del 15.6.2018, il Sindaco del CP_1
[...
aveva conferito all'odierna ricorrente l'incarico di Responsabile Controparte_1
del 1^ Settore – Affari Generali, con decorrenza dal 15.6.2018 (doc. 2).
Con successivo decreto n. 14 del 3.6.2019, era stato confermato l'incarico già attribuito alla dott.ssa (doc. 3). Pt_1
Nei suddetti decreti era stata prevista la corresponsione, in favore dell'odierna ricorrente, di una maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento, ai sensi dell'art. 2,
2 comma 2, del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato dei Segretari Comunali e
Provinciali, sottoscritto in data 22.12.2003.
2.2. Orbene, se il conferimento dell'incarico aggiuntivo può dirsi adeguatamente comprovato sulla scorta della produzione documentale innanzi richiamata, al pari della decisione del
Comune di erogare la maggiorazione retributiva, non altrettanto può dirsi circa l'ulteriore condizione – al cui verificarsi è parimenti subordinata l'insorgenza del diritto alla corresponsione dell'emolumento – integrata dalla disponibilità di risorse finanziarie in capo all'Ente locale.
Depone in tal senso l'univoco tenore letterale dell'art. 41, comma 4, del C.C.N.L. di settore, a mente del quale “Gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale”.
Come recentemente puntualizzato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lav., 23.1.2024, n. 2276), la presenza delle risorse disponibili, in base alla contrattazione collettiva, è parte integrante del fatto costitutivo del diritto fatto valere, rispetto al quale s'impone, a carico della parte attrice, quanto meno un onere di allegazione.
Sennonchè, nulla è stato dedotto in tal senso dall'odierna parte ricorrente.
A ciò si aggiunga che – come rimarcato dalla Suprema Corte nella pronuncia dianzi citata –
“la contrattazione decentrata non ha potere di prevedere compensi aggiuntivi in difformità rispetto a quanto previsto nel contratto nazionale principale. E, infatti, anche l'art. 1 dell'accordo del 22.12.2003 (accordo integrativo, ma anch'esso di livello nazionale) è molto chiaro nel ribadire che gli enti "possono corrispondere" tali compensi aggiuntivi - di cui si fissano le percentuali minime e massime di riferimento - solo "ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL" e "nell'ambito delle risorse disponibili"”.
2.3. Resta da precisare che non occorre sollevare la relativa questione ai sensi dell'art. 101
c.p.c., vertendosi – come detto – in ipotesi di omessa allegazione di un fatto costitutivo del diritto azionato.
Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “La locuzione "questione rilevata
d'ufficio", di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., deve intendersi riferita alle questioni - siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non potendo la parte attrice, che abbia errato nella definizione del "thema decidendum" o del "thema probandum" relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini, al
3 fine di chiedere prove o integrare le argomentazioni difensive, atteso che, diversamente e con specifico riferimento al processo del lavoro, la previsione di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. si troverebbe in aperta contraddizione con il sistema delle preclusioni assertive e probatorie fissato negli artt. 414 e 416 c.p.c.” (Cass. Sez. Lav. n. 35974/2021).
2.4. Da ultimo, non giovano alla prospettazione attorea le trattative intercorse in via stragiudiziale con l'Ente locale e sfociate nella predisposizione di una bozza di transazione (v. doc. 9).
Si è, infatti, affermato che le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, e non comportino, come nella specie, l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, non rappresentano riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art. 2944 c.c.
(Cass. n. 19802/2016; Cass. n. 18879/2015; Cass. n. 19872/2011; Cass. n. 6034/2008).
2.5. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, non sussiste, in definitiva, il diritto di credito vantato dalla parte ricorrente, sicchè il ricorso deve essere rigettato.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7527/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 06/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 06/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7527 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Bergantino Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco in carica Controparte_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: retribuzione di posizione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.9.2024, la dott.ssa – premesso di aver Parte_1
esercitato, dal 15.5.2018 al 23.8.2020, le funzioni di Segretaria Comunale per i Comuni di
Carlantino e nonché, dal 24.8.2020 al 13.9.2020, quelle di reggente Controparte_1
della predetta sede di – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, con decreto CP_1 sindacale n. 5 del 15.6.2018, le era stato conferito l'incarico di Responsabile del 1^ Settore -
Affari Generali, con decorrenza dal 15.6.2018; che, con successivo decreto sindacale n. 14 del
3.6.2019, era stato confermato il predetto incarico di Responsabile;
che essa istante aveva, quindi, ricoperto, presso il Comune di , sia il ruolo di Segretaria, sia Controparte_1
quello di Responsabile del 1^ Settore - Affari Generali, per il periodo dal 15.6.2018 al
13.9.2020, allorquando assunse l'incarico di Segretaria Comunale presso altra sede;
che, nei citati decreti sindacali, era stato espressamente richiamato l'art. 41, comma 4, del C.C.N.L. del 16.5.2001, laddove consente di incrementare la retribuzione di posizione dei Segretari
Comunali, riconoscendo una maggiorazione in caso di cumulo con l'incarico di responsabile di servizio, settore o area, unitamente al Contratto Collettivo Integrativo Decentrato del
22.12.2003 ed al C.C.N.L. dell'1.3.2011; che, inoltre, in detti decreti era stata prevista l'erogazione in suo favore della maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento, per tredici mensilità; che il , inutilmente CP_1 Controparte_1
compulsato in via stragiudiziale, non aveva inteso corrisponderle le somme dovute in forza dei suddetti decreti.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accertare
e dichiarare per i motivi tutti esposti in ricorso che la ricorrente per il periodo dal
15.06.2018 al 13.09.2020 ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile del 1° Settore – Affari
Generali (AA.GG.), presso il Comune di Castelnuovo della Daunia (FG);
2. Accertare e dichiarare per tutti i motivi sopra esposti il diritto della ricorrente dott.ssa al Parte_1
riconoscimento alla maggiorazione della retribuzione pari al 30% della retribuzione di posizione in godimento, per tredici mensilità, per il periodo dal 15.06.2018 al 13.09.2020, per un totale di €. 3.001,16, o in quello diverso che verrà accertato in corso di causa;
3. condannare il convenuto in persona del sindaco Controparte_2
pro-tempore a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 3.001,16 a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione, o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, per aver ricoperto anche il ruolo di Responsabile del 1° Settore –
Affari Generali (AA.GG.), presso il Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) nel periodo dal 15.06.2018 al 13.09.2020, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
Il ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva in Controparte_1
giudizio, restando definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 6.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, con decreto n. 5 del 15.6.2018, il Sindaco del CP_1
[...
aveva conferito all'odierna ricorrente l'incarico di Responsabile Controparte_1
del 1^ Settore – Affari Generali, con decorrenza dal 15.6.2018 (doc. 2).
Con successivo decreto n. 14 del 3.6.2019, era stato confermato l'incarico già attribuito alla dott.ssa (doc. 3). Pt_1
Nei suddetti decreti era stata prevista la corresponsione, in favore dell'odierna ricorrente, di una maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento, ai sensi dell'art. 2,
2 comma 2, del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato dei Segretari Comunali e
Provinciali, sottoscritto in data 22.12.2003.
2.2. Orbene, se il conferimento dell'incarico aggiuntivo può dirsi adeguatamente comprovato sulla scorta della produzione documentale innanzi richiamata, al pari della decisione del
Comune di erogare la maggiorazione retributiva, non altrettanto può dirsi circa l'ulteriore condizione – al cui verificarsi è parimenti subordinata l'insorgenza del diritto alla corresponsione dell'emolumento – integrata dalla disponibilità di risorse finanziarie in capo all'Ente locale.
Depone in tal senso l'univoco tenore letterale dell'art. 41, comma 4, del C.C.N.L. di settore, a mente del quale “Gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale”.
Come recentemente puntualizzato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lav., 23.1.2024, n. 2276), la presenza delle risorse disponibili, in base alla contrattazione collettiva, è parte integrante del fatto costitutivo del diritto fatto valere, rispetto al quale s'impone, a carico della parte attrice, quanto meno un onere di allegazione.
Sennonchè, nulla è stato dedotto in tal senso dall'odierna parte ricorrente.
A ciò si aggiunga che – come rimarcato dalla Suprema Corte nella pronuncia dianzi citata –
“la contrattazione decentrata non ha potere di prevedere compensi aggiuntivi in difformità rispetto a quanto previsto nel contratto nazionale principale. E, infatti, anche l'art. 1 dell'accordo del 22.12.2003 (accordo integrativo, ma anch'esso di livello nazionale) è molto chiaro nel ribadire che gli enti "possono corrispondere" tali compensi aggiuntivi - di cui si fissano le percentuali minime e massime di riferimento - solo "ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL" e "nell'ambito delle risorse disponibili"”.
2.3. Resta da precisare che non occorre sollevare la relativa questione ai sensi dell'art. 101
c.p.c., vertendosi – come detto – in ipotesi di omessa allegazione di un fatto costitutivo del diritto azionato.
Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “La locuzione "questione rilevata
d'ufficio", di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., deve intendersi riferita alle questioni - siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non potendo la parte attrice, che abbia errato nella definizione del "thema decidendum" o del "thema probandum" relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini, al
3 fine di chiedere prove o integrare le argomentazioni difensive, atteso che, diversamente e con specifico riferimento al processo del lavoro, la previsione di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. si troverebbe in aperta contraddizione con il sistema delle preclusioni assertive e probatorie fissato negli artt. 414 e 416 c.p.c.” (Cass. Sez. Lav. n. 35974/2021).
2.4. Da ultimo, non giovano alla prospettazione attorea le trattative intercorse in via stragiudiziale con l'Ente locale e sfociate nella predisposizione di una bozza di transazione (v. doc. 9).
Si è, infatti, affermato che le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, e non comportino, come nella specie, l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, non rappresentano riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art. 2944 c.c.
(Cass. n. 19802/2016; Cass. n. 18879/2015; Cass. n. 19872/2011; Cass. n. 6034/2008).
2.5. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, non sussiste, in definitiva, il diritto di credito vantato dalla parte ricorrente, sicchè il ricorso deve essere rigettato.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7527/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 06/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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