Art. 15.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1954-55, la concessione della somma di un miliardo a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale".
Alla copertura dell'onere relativo sara' provveduto mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario predetto.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1954-55, la concessione della somma di un miliardo a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale".
Alla copertura dell'onere relativo sara' provveduto mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario predetto.