Art. 4.
I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:
a) titolo di studio;
b) benemerenze di guerra e di servizio di istituto;
c) titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari;
d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.
Per la valutazione dei titoli sopra indicati e' assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:
15 punti per i titoli di cui alla lettera a);
25 punti per i titoli cui alla lettera b);
60 punti per i titoli di cui alla lettera c);
10 punti per i titoli di cui alla lettera d).
Coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera c) sono dichiarati non idonei.
Ogni componente della commissione giudicatrice puo' disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), soltanto di un quinto del punto massimo, stabilito per ciascuno dei titoli stessi.
Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa.
I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:
a) titolo di studio;
b) benemerenze di guerra e di servizio di istituto;
c) titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari;
d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.
Per la valutazione dei titoli sopra indicati e' assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:
15 punti per i titoli di cui alla lettera a);
25 punti per i titoli cui alla lettera b);
60 punti per i titoli di cui alla lettera c);
10 punti per i titoli di cui alla lettera d).
Coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera c) sono dichiarati non idonei.
Ogni componente della commissione giudicatrice puo' disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), soltanto di un quinto del punto massimo, stabilito per ciascuno dei titoli stessi.
Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa.