Articolo 4 della Legge 29 marzo 1952, n. 523
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11 giugno 1952
Art. 4.
I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:
a) titolo di studio;
b) benemerenze di guerra e di servizio di istituto;
c) titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari;
d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.
Per la valutazione dei titoli sopra indicati e' assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:
15 punti per i titoli di cui alla lettera a);
25 punti per i titoli cui alla lettera b);
60 punti per i titoli di cui alla lettera c);
10 punti per i titoli di cui alla lettera d).
Coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera c) sono dichiarati non idonei.
Ogni componente della commissione giudicatrice puo' disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), soltanto di un quinto del punto massimo, stabilito per ciascuno dei titoli stessi.
Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa.
Entrata in vigore il 11 giugno 1952