Articolo 2 della Legge 22 febbraio 1982, n. 44
Articolo 1Articolo 3
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26 febbraio 1982
Art. 2.
All' articolo 12-bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 , e' aggiunto al primo comma il seguente periodo: "Con la stessa pena e' punito chiunque viene trovato in possesso dei predetti buoni senza averne titolo o in numero superiore a quello consentito dalle vigenti disposizioni".
Entrata in vigore il 26 febbraio 1982
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