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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 7051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7051 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
n. 3963/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 3963 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2023, riservato in decisione all'udienza del 31.03.2025 e vertente su: risarcimento del danno da circolazione stradale
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Scotto di Santolo (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Quarto (NA) alla C.F._2
Via S. D'Acquisto n. 3
ATTORE
E
n persona dei suoi legali rappresentanti p.t., nella qualità Controparte_1
di Impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Esposito (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta al Corso C.F._3
Trieste n. 98
CONVENUTA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 31.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice ha così concluso: “Che l'odierno istante si riporta integralmente al libello introduttivo e a tutti gli scritti difensivi, reietta ogni avversa istanza e deduzione e chiede termine per tentare una definizione bonaria e/o comunque introitare la causa a sentenza con i termini dell'art. 190 cpc”.
Parte convenuta, invece, ha così concluso: “L'Avv. Giuseppe Esposito, procuratore costituito nell'interesse della società , nella spiegata qualità, Controparte_1
dichiara espressamente di rassegnare le proprie conclusioni riportandosi a tutti i propri atti difensivi ed alle proprie eccezioni, di cui ne chiede l'integrale accoglimento, nonché al contenuto delle proprie memorie istruttorie depositate regolarmente nel fascicolo telematico e alle conclusioni rassegnate, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, di cui ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna tutto quanto ex avverso dedotto ed eccepito. Nel riportarsi nuovamente a tutti i propri scritti difensivi ed alle eccezioni e deduzioni di cui ai verbali di causa, nell'impugnare ancora una volta, per quanto di ragione, le dichiarazioni rese nel corso dell'espletata istruttoria, dall'unico teste indotto dalla parte istante, rileva l'infondatezza della domanda principale sulla base di fatti posti a fondamento della stessa e se ne contesta l'entità dichiarata ed il danno non patrimoniale ad esse conseguente. Tutto quanto sopra rilevato, si conclude affinché il Giudice adito Voglia dichiarare la improcedibilità della domanda per tutti quanti motivi fin qui esposti;
nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. Vinte spese e competenze. L'avv. Giuseppe Esposito impugna le avverse richieste e conclusioni e chiede assegnarsi la causa in decisone con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
pagina 2 di 9 per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
QUESTIONI DI RITO
Proponibilità della domanda
Va preliminarmente dichiarata la proponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143, 145 e 148, 283 co. 1 lett. a) e 287 d. lgs n. 209/2005.
Ed invero, parte attrice ha documentato di aver inviato alla convenuta compagnia assicurativa – in qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S. – nonché alla formale richiesta di CP_2
risarcimento danni (a mezzo pec datata 29.11.2022) conforme alle prescrizioni dell'art. 148 cod. ass. e, comunque, contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (cfr. principi esposti dalla Suprema Corte nelle pronunce n. 19354/16 e n.
32919/22).
Avendo riguardo alla data delle richieste risarcitorie e con riferimento a quella di proposizione del giudizio, inoltre, risulta rispettato lo spatium deliberandi previsto dal già citato art. 148 cod. ass.
Sempre in via preliminare, la domanda va, altresì, dichiarata procedibile, avendo parte attrice dato prova documentale di aver regolarmente inviato alla convenuta compagnia assicuratrice, con pec del 13.02.2023, l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro (cfr. all. all'atto di citazione).
MERITO DELLA CONTROVERSIA
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la Parte_1
quale impresa designata dal F.G.V.S., per ottenere il Controparte_3
risarcimento dei danni da lesioni personali subìte a seguito dell'incidente verificatosi in data 18.03.2021 in Quarto (NA), alla via Campana, a causa di un veicolo non identificato. In particolare, l'attore ha dedotto che il giorno 18.03.2021, alle ore 9:30
pagina 3 di 9 circa, mentre si trovava a bordo dello scooter Honda, tg. EK07063, fermo sul margine destro della carreggiata in via Campana all'altezza del ponte della Circumflegrea, ed era impegnato a parlare al telefono, veniva tamponato da un ciclomotore che procedeva ad elevata velocità. A seguito dell'impatto, il rovinava al suolo in uno al Pt_1
ciclomotore da lui condotto e subiva lesioni personali tali da richiedere il trasporto presso il P.S. del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.
Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_3
domanda perché infondata sia nell'an che nel quantum.
Va premesso che si verte, nel caso de quo, nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283, co. 1, lett. a) del decreto legislativo n. 209/2005 atteso che l'attore ha dedotto di aver subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da veicolo non identificato.
A questi fini (ma non solo) la legge n. 990 del 1969 (a mente dell'art. 19) ha previsto la costituzione, presso la CONSAP, di un “Fondo per le vittime della strada” CP_4
(FGVS), del quale Fondo l'impresa designata (individuata da apposito decreto ministeriale) è mandataria ex lege senza rappresentanza, assumendo in proprio l'obbligazione diretta nei confronti della vittima ed essendo detto FGVS soltanto tenuto a rifondere ad essa l'importo risarcitorio versato (cfr. Cass., 13 gennaio 2015, n. 274).
In simili fattispecie, come chiarito dalla Suprema Corte, sul danneggiato grava l'onere di provare: le modalità del sinistro;
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. in tema Cass. civ. n. 10484/2001; Cass. civ. n.
12304/2005).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che l'istante deve provare nella sua interezza il fatto generatore del danno lamentato, deve rilevarsi che, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, in caso di azione proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo pagina 4 di 9 non identificato può essere fornita mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (cfr. Cass. civ. n. 18532/2007). Ancora, la Suprema Corte ha altresì chiarito che, ai fini della prova della mancata identificazione del veicolo investitore, è sufficiente la dimostrazione che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr., tra le molte altre, Cass., 8 marzo 1990, n. 1860; Cass., 25 luglio 1995, n. 8086; Cass., 3 settembre 2007, n.
18532; Cass., 13 luglio 2011, n. 15367; Cass. 4 novembre 2014, n. 23434; Cass., 18 settembre 2015, n. 18308; Cass.20.09.2016 n. 23710).
Di qui, il principio — che si rinviene segnatamente nella sentenza n. 374/2015 - secondo cui, nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, l'obbligo risarcitorio sorge allorquando l'identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima. Sicché, il requisito per azionare la tutela disciplinata dall'art. 19, primo comma, lett. a), della legge n. 990 del
1969 risiede nella circostanza che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, né identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
E' evidente che il presupposto della non identificabilità del veicolo, siccome determinata da circostanze obiettive e non imputabili alla negligenza del danneggiato, esclude che quest'ultimo — onerato della prova dell'anzidetto presupposto - possa far agio su un mero stato di incertezza soggettiva, dovendo, dunque, il giudice del merito valutare la diligenza adoperata dal danneggiato ed implicata dalla norma alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità, ossia alla pagina 5 di 9 stregua del bonus pater familias ai sensi dell'art. 1176 c.c. (cfr. ancora Cass. n. 274 del
2015); ferma restando, ovviamente, l'impossibilità di esigere dalla vittima un onere di diligenza superiore alle sue forze obiettive o, comunque, un comportamento di onerosa e complessa attuazione, ad esempio mediante lo svolgimento di indagini particolarmente articolate e complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. Cass. 8 Marzo
1990, n. 1860).
Dunque, se certamente è vero che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione necessaria di proponibilità dell'azione di risarcimento esperita nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, potendo rilevare solo come mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 24449/2005;
Cass. civ. n. 23434/2014; Cass. civ. III sez., n. 23710/2016), va, altresì, ricordato che il danneggiato deve provare di aver fatto tutto il possibile per identificare il veicolo investitore, nelle circostanze di luogo e di tempo del caso concreto;
deduzione, quest'ultima, che dovrà essere supportata da un congruo ed appropriato corredo allegatorio e da prove certe e tranquillizzanti in ordine all'impossibilità obiettiva di giungere all'identificazione del responsabile tali da eliminare, così, qualsiasi dubbio in merito ad una eventuale condotta negligente posta in essere dallo stesso attore danneggiato. Infatti, solo la veridicità di una simile prospettazione, ove quanto allegato trovi effettivo riscontro probatorio, è in grado di soddisfare il profilo delle titolarità passiva sostanziale del rapporto giuridico in capo all'impresa designata per il F.G.V.S.
Inoltre, l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma, altresì, alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti pagina 6 di 9 sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Ciò chiarito, applicando i principi suesposti al caso sub judice, ritiene questo giudice che, in considerazione del contenuto del referto medico, delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nonché di tutta la documentazione depositata in atti, parte attrice non abbia sufficientemente ed adeguatamente provato il requisito dell'impossibilità oggettiva di identificazione del veicolo investitore;
condizione necessaria ed imprescindibile richiesta ai fini dell'applicabilità della disciplina del risarcimento del danno provocato da veicolo non identificato.
Ed invero, dalla testimonianza di , escusso all'udienza del Tes_1 Testimone_2
7.05.2024, si evince non solo che l'attore non ha perso i sensi a seguito dell'impatto tra i due veicoli (circostanza che, generalmente, indizia nel senso dell'impossibilità di identificazione del veicolo investitore), ma che lo stesso conducente del veicolo investitore è caduto al suolo. Infatti, il teste ha affermato: “[…] Ho visto un giovane con il casco in mano a bordo di un Honda SH che era fermo nei pressi del marciapiede sotto al ponte di cui ho parlato, allorquando è sopraggiunto un Beverly di colore scuro, blu o nero, con a bordo una sola persona che se non sbaglio indossava il casco. Tale scooter procedeva ad elevata velocità ed, in fase di sorpasso delle auto sul lato destro, ha colpito l'Honda SH sul lato sinistro facendo cadere a terra sul lato destro sia lo scooter che il conducente che è caduto sul marciapiede. Il malcapitato ha fatto due/tre capriole ed io mi sono avvicinato per soccorrerlo. Quando sono arrivato ho sentito che lamentava dolore alla spalla e alle gambe Preciso che anche il conducente del Beverly ha perso l'equilibrio dopo l'urto ed è caduto a terra a distanza di circa 10 - 15 metri dalla Honda”. Di conseguenza, l'attore o gli altri soggetti presenti al momento dell'impatto ben avrebbero potuto rilevare il numero di targa del veicolo investitore.
pagina 7 di 9 A ciò si aggiunga che l'attore non ha sporto denuncia-querela dopo il sinistro, pur avendo a disposizione un teste oculare (il AR , che ha assistito al sinistro Tes_2
e avrebbe potuto, unitamente alle circostanze di fatto raccontate dallo stesso attore, indirizzare la successiva attività investigativa diretta ad individuare l'autore del reato di omissione di soccorso. Dunque, se è vero che la preventiva denuncia (o querela) non costituisce condizione di proponibilità dell'azione, è altrettanto indiscutibile che la sua mancata proposizione rappresenta elemento di indubbia rilevanza nel valutare la diligenza del danneggiato nel consentire o, comunque, agevolare le ricerche e l'individuazione del responsabile del sinistro.
Inoltre, nel referto di pronto soccorso depositato in atti (cfr. all. atto di citazione) nella parte destinata alla descrizione della dinamica del fatto, si legge “Giunge in ps con mezzi propri accompagnato per riferito investimento stradale” senza, dunque, alcuna indicazione né della dinamica del sinistro né tanto meno dell'omissione di soccorso (che pure implicitamente indizia nel senso dell'impossibilità di riconoscimento del veicolo investitore).
Pertanto, per tutti i riferiti motivi suesposti, la domanda è infondata e va, quindi, rigettata.
La regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/22 (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00) in relazione a valori medi di riferimento ridotti alla metà, per la non particolare complessità della causa e per le quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda;
pagina 8 di 9 • condanna alla rifusione delle spese di costituzione e Parte_1
rappresentanza in favore della in persona dei suoi Controparte_1
legali rappresentanti p.t.; spese liquidate in complessivi euro 2.540,00 oltre al
15% per rimborso forfettario per spese generali ed IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Napoli, il 13.07.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 3963 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2023, riservato in decisione all'udienza del 31.03.2025 e vertente su: risarcimento del danno da circolazione stradale
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Scotto di Santolo (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Quarto (NA) alla C.F._2
Via S. D'Acquisto n. 3
ATTORE
E
n persona dei suoi legali rappresentanti p.t., nella qualità Controparte_1
di Impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Esposito (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta al Corso C.F._3
Trieste n. 98
CONVENUTA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 31.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice ha così concluso: “Che l'odierno istante si riporta integralmente al libello introduttivo e a tutti gli scritti difensivi, reietta ogni avversa istanza e deduzione e chiede termine per tentare una definizione bonaria e/o comunque introitare la causa a sentenza con i termini dell'art. 190 cpc”.
Parte convenuta, invece, ha così concluso: “L'Avv. Giuseppe Esposito, procuratore costituito nell'interesse della società , nella spiegata qualità, Controparte_1
dichiara espressamente di rassegnare le proprie conclusioni riportandosi a tutti i propri atti difensivi ed alle proprie eccezioni, di cui ne chiede l'integrale accoglimento, nonché al contenuto delle proprie memorie istruttorie depositate regolarmente nel fascicolo telematico e alle conclusioni rassegnate, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, di cui ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna tutto quanto ex avverso dedotto ed eccepito. Nel riportarsi nuovamente a tutti i propri scritti difensivi ed alle eccezioni e deduzioni di cui ai verbali di causa, nell'impugnare ancora una volta, per quanto di ragione, le dichiarazioni rese nel corso dell'espletata istruttoria, dall'unico teste indotto dalla parte istante, rileva l'infondatezza della domanda principale sulla base di fatti posti a fondamento della stessa e se ne contesta l'entità dichiarata ed il danno non patrimoniale ad esse conseguente. Tutto quanto sopra rilevato, si conclude affinché il Giudice adito Voglia dichiarare la improcedibilità della domanda per tutti quanti motivi fin qui esposti;
nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. Vinte spese e competenze. L'avv. Giuseppe Esposito impugna le avverse richieste e conclusioni e chiede assegnarsi la causa in decisone con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
pagina 2 di 9 per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
QUESTIONI DI RITO
Proponibilità della domanda
Va preliminarmente dichiarata la proponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143, 145 e 148, 283 co. 1 lett. a) e 287 d. lgs n. 209/2005.
Ed invero, parte attrice ha documentato di aver inviato alla convenuta compagnia assicurativa – in qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S. – nonché alla formale richiesta di CP_2
risarcimento danni (a mezzo pec datata 29.11.2022) conforme alle prescrizioni dell'art. 148 cod. ass. e, comunque, contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (cfr. principi esposti dalla Suprema Corte nelle pronunce n. 19354/16 e n.
32919/22).
Avendo riguardo alla data delle richieste risarcitorie e con riferimento a quella di proposizione del giudizio, inoltre, risulta rispettato lo spatium deliberandi previsto dal già citato art. 148 cod. ass.
Sempre in via preliminare, la domanda va, altresì, dichiarata procedibile, avendo parte attrice dato prova documentale di aver regolarmente inviato alla convenuta compagnia assicuratrice, con pec del 13.02.2023, l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro (cfr. all. all'atto di citazione).
MERITO DELLA CONTROVERSIA
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la Parte_1
quale impresa designata dal F.G.V.S., per ottenere il Controparte_3
risarcimento dei danni da lesioni personali subìte a seguito dell'incidente verificatosi in data 18.03.2021 in Quarto (NA), alla via Campana, a causa di un veicolo non identificato. In particolare, l'attore ha dedotto che il giorno 18.03.2021, alle ore 9:30
pagina 3 di 9 circa, mentre si trovava a bordo dello scooter Honda, tg. EK07063, fermo sul margine destro della carreggiata in via Campana all'altezza del ponte della Circumflegrea, ed era impegnato a parlare al telefono, veniva tamponato da un ciclomotore che procedeva ad elevata velocità. A seguito dell'impatto, il rovinava al suolo in uno al Pt_1
ciclomotore da lui condotto e subiva lesioni personali tali da richiedere il trasporto presso il P.S. del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.
Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_3
domanda perché infondata sia nell'an che nel quantum.
Va premesso che si verte, nel caso de quo, nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283, co. 1, lett. a) del decreto legislativo n. 209/2005 atteso che l'attore ha dedotto di aver subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da veicolo non identificato.
A questi fini (ma non solo) la legge n. 990 del 1969 (a mente dell'art. 19) ha previsto la costituzione, presso la CONSAP, di un “Fondo per le vittime della strada” CP_4
(FGVS), del quale Fondo l'impresa designata (individuata da apposito decreto ministeriale) è mandataria ex lege senza rappresentanza, assumendo in proprio l'obbligazione diretta nei confronti della vittima ed essendo detto FGVS soltanto tenuto a rifondere ad essa l'importo risarcitorio versato (cfr. Cass., 13 gennaio 2015, n. 274).
In simili fattispecie, come chiarito dalla Suprema Corte, sul danneggiato grava l'onere di provare: le modalità del sinistro;
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. in tema Cass. civ. n. 10484/2001; Cass. civ. n.
12304/2005).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che l'istante deve provare nella sua interezza il fatto generatore del danno lamentato, deve rilevarsi che, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, in caso di azione proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo pagina 4 di 9 non identificato può essere fornita mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (cfr. Cass. civ. n. 18532/2007). Ancora, la Suprema Corte ha altresì chiarito che, ai fini della prova della mancata identificazione del veicolo investitore, è sufficiente la dimostrazione che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr., tra le molte altre, Cass., 8 marzo 1990, n. 1860; Cass., 25 luglio 1995, n. 8086; Cass., 3 settembre 2007, n.
18532; Cass., 13 luglio 2011, n. 15367; Cass. 4 novembre 2014, n. 23434; Cass., 18 settembre 2015, n. 18308; Cass.20.09.2016 n. 23710).
Di qui, il principio — che si rinviene segnatamente nella sentenza n. 374/2015 - secondo cui, nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, l'obbligo risarcitorio sorge allorquando l'identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima. Sicché, il requisito per azionare la tutela disciplinata dall'art. 19, primo comma, lett. a), della legge n. 990 del
1969 risiede nella circostanza che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, né identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
E' evidente che il presupposto della non identificabilità del veicolo, siccome determinata da circostanze obiettive e non imputabili alla negligenza del danneggiato, esclude che quest'ultimo — onerato della prova dell'anzidetto presupposto - possa far agio su un mero stato di incertezza soggettiva, dovendo, dunque, il giudice del merito valutare la diligenza adoperata dal danneggiato ed implicata dalla norma alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità, ossia alla pagina 5 di 9 stregua del bonus pater familias ai sensi dell'art. 1176 c.c. (cfr. ancora Cass. n. 274 del
2015); ferma restando, ovviamente, l'impossibilità di esigere dalla vittima un onere di diligenza superiore alle sue forze obiettive o, comunque, un comportamento di onerosa e complessa attuazione, ad esempio mediante lo svolgimento di indagini particolarmente articolate e complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. Cass. 8 Marzo
1990, n. 1860).
Dunque, se certamente è vero che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione necessaria di proponibilità dell'azione di risarcimento esperita nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, potendo rilevare solo come mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 24449/2005;
Cass. civ. n. 23434/2014; Cass. civ. III sez., n. 23710/2016), va, altresì, ricordato che il danneggiato deve provare di aver fatto tutto il possibile per identificare il veicolo investitore, nelle circostanze di luogo e di tempo del caso concreto;
deduzione, quest'ultima, che dovrà essere supportata da un congruo ed appropriato corredo allegatorio e da prove certe e tranquillizzanti in ordine all'impossibilità obiettiva di giungere all'identificazione del responsabile tali da eliminare, così, qualsiasi dubbio in merito ad una eventuale condotta negligente posta in essere dallo stesso attore danneggiato. Infatti, solo la veridicità di una simile prospettazione, ove quanto allegato trovi effettivo riscontro probatorio, è in grado di soddisfare il profilo delle titolarità passiva sostanziale del rapporto giuridico in capo all'impresa designata per il F.G.V.S.
Inoltre, l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma, altresì, alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti pagina 6 di 9 sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Ciò chiarito, applicando i principi suesposti al caso sub judice, ritiene questo giudice che, in considerazione del contenuto del referto medico, delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nonché di tutta la documentazione depositata in atti, parte attrice non abbia sufficientemente ed adeguatamente provato il requisito dell'impossibilità oggettiva di identificazione del veicolo investitore;
condizione necessaria ed imprescindibile richiesta ai fini dell'applicabilità della disciplina del risarcimento del danno provocato da veicolo non identificato.
Ed invero, dalla testimonianza di , escusso all'udienza del Tes_1 Testimone_2
7.05.2024, si evince non solo che l'attore non ha perso i sensi a seguito dell'impatto tra i due veicoli (circostanza che, generalmente, indizia nel senso dell'impossibilità di identificazione del veicolo investitore), ma che lo stesso conducente del veicolo investitore è caduto al suolo. Infatti, il teste ha affermato: “[…] Ho visto un giovane con il casco in mano a bordo di un Honda SH che era fermo nei pressi del marciapiede sotto al ponte di cui ho parlato, allorquando è sopraggiunto un Beverly di colore scuro, blu o nero, con a bordo una sola persona che se non sbaglio indossava il casco. Tale scooter procedeva ad elevata velocità ed, in fase di sorpasso delle auto sul lato destro, ha colpito l'Honda SH sul lato sinistro facendo cadere a terra sul lato destro sia lo scooter che il conducente che è caduto sul marciapiede. Il malcapitato ha fatto due/tre capriole ed io mi sono avvicinato per soccorrerlo. Quando sono arrivato ho sentito che lamentava dolore alla spalla e alle gambe Preciso che anche il conducente del Beverly ha perso l'equilibrio dopo l'urto ed è caduto a terra a distanza di circa 10 - 15 metri dalla Honda”. Di conseguenza, l'attore o gli altri soggetti presenti al momento dell'impatto ben avrebbero potuto rilevare il numero di targa del veicolo investitore.
pagina 7 di 9 A ciò si aggiunga che l'attore non ha sporto denuncia-querela dopo il sinistro, pur avendo a disposizione un teste oculare (il AR , che ha assistito al sinistro Tes_2
e avrebbe potuto, unitamente alle circostanze di fatto raccontate dallo stesso attore, indirizzare la successiva attività investigativa diretta ad individuare l'autore del reato di omissione di soccorso. Dunque, se è vero che la preventiva denuncia (o querela) non costituisce condizione di proponibilità dell'azione, è altrettanto indiscutibile che la sua mancata proposizione rappresenta elemento di indubbia rilevanza nel valutare la diligenza del danneggiato nel consentire o, comunque, agevolare le ricerche e l'individuazione del responsabile del sinistro.
Inoltre, nel referto di pronto soccorso depositato in atti (cfr. all. atto di citazione) nella parte destinata alla descrizione della dinamica del fatto, si legge “Giunge in ps con mezzi propri accompagnato per riferito investimento stradale” senza, dunque, alcuna indicazione né della dinamica del sinistro né tanto meno dell'omissione di soccorso (che pure implicitamente indizia nel senso dell'impossibilità di riconoscimento del veicolo investitore).
Pertanto, per tutti i riferiti motivi suesposti, la domanda è infondata e va, quindi, rigettata.
La regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/22 (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00) in relazione a valori medi di riferimento ridotti alla metà, per la non particolare complessità della causa e per le quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda;
pagina 8 di 9 • condanna alla rifusione delle spese di costituzione e Parte_1
rappresentanza in favore della in persona dei suoi Controparte_1
legali rappresentanti p.t.; spese liquidate in complessivi euro 2.540,00 oltre al
15% per rimborso forfettario per spese generali ed IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Napoli, il 13.07.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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