Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 15. (Accertamenti mediante analisi di campioni)
Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'articolo 17 sara' altresi' fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.
Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'articolo 17 sara' altresi' fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.
Commentari • 18
- 1. Le sanzioni amministrative. La giurisprudenza delle Sezioni Civili della Corte di CassazioneGioacchino De Filippis · https://www.filodiritto.com/ · 7 giugno 2008 · 4.871715
[…] La sentenza n. 12693, occupandosi, invece, dell'istituto dell'analisi su campione previsto dall'art. 15 legge n. 689 del 1981, ha enucleato il principio secondo cui il mancato esercizio della facoltà di richiedere la revisione dei risultati delle analisi, con lettera raccomandata, da parte dell'interessato rende incontestabili i risultati medesimi. […]
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Giurisprudenza • 389
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3870Provvedimento: […] b) tale decisione, con la quale è stata (fra l'altro) ritenuta la violazione del procedimento amministrativo (ex art. 15 legge 689/1981) e l'insussistenza del difetto di autorizzazione allo scarico, ha efficacia di giudicato ex art. 324 c.p.c.. Con il secondo motivo, il ricorrente ribadisce il “contrasto tra la pronuncia impugnata e il giudicato formatosi sulla sentenza n.Leggi di più...
- giudicato·
- contributo unificato·
- giurisdizione civile·
- violazione art. 18 legge 689/1981·
- concorso di illeciti·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- violazione art. 15 legge 689/1981·
- violazione art. 133 d.lgs. 152/2006·
- errore scusabile·
- autorizzazione allo scarico