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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2646 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
29.01.1970,
e
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._2
04.08.1968,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Silvano Dani
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Voglia il Tribunale adito
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra
e il Sig. in data 30.09.2006, nel Parte_1 CP_1
Comune di NE VI (VI), regolarmente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio di quel Comune, Atto n. 15, Parte 1, Anno 2006.
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NE VI (VI),
di procedere alla annotazione della sentenza e a provvedere alle ulteriori
incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000 n.396 e successive modificazioni.
3) Dichiarare che il Sig. è tenuto a corrispondere alla Sig.ra CP_1
la somma mensile di € 200,00 (duecento/00) a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento del figlio , fintantoché lo stesso non Per_1
diverrà economicamente autosufficiente, importo rivalutabile annualmente
secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo
bonifico bancario alle coordinate bancarie già note al Sig. CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, facendo a tal fine espresso riferimento
al Protocollo in essere presso il Tribunale di Vicenza.
2 4) L'Assegno Unico Universale per il figlio spetterà nella misura del Per_1
100% alla Sig.ra Parte_1
5) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di
non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento
personale l'uno dall'altro.
6) I coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto, anche economico e
patrimoniale, derivante dal rapporto di coniugio e di non avere più nulla a che
pretendere l'uno dall'altro, per qualsivoglia titolo o ragione, rinunciando ad ogni
e ulteriore pretesa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in NE VI (VI) in data
30.09.2006.
All'esito dell'udienza del 26.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 05.06.2008 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_1
somma mensile di euro 200,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
4 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in NE VI (VI) il 30.09.2006 alle condizioni in CP_1
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NE VI (VI) al n.
15, parte 1, anno 2006;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Presidente estensore
5 Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2646 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
29.01.1970,
e
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._2
04.08.1968,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Silvano Dani
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Voglia il Tribunale adito
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra
e il Sig. in data 30.09.2006, nel Parte_1 CP_1
Comune di NE VI (VI), regolarmente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio di quel Comune, Atto n. 15, Parte 1, Anno 2006.
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NE VI (VI),
di procedere alla annotazione della sentenza e a provvedere alle ulteriori
incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000 n.396 e successive modificazioni.
3) Dichiarare che il Sig. è tenuto a corrispondere alla Sig.ra CP_1
la somma mensile di € 200,00 (duecento/00) a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento del figlio , fintantoché lo stesso non Per_1
diverrà economicamente autosufficiente, importo rivalutabile annualmente
secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo
bonifico bancario alle coordinate bancarie già note al Sig. CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, facendo a tal fine espresso riferimento
al Protocollo in essere presso il Tribunale di Vicenza.
2 4) L'Assegno Unico Universale per il figlio spetterà nella misura del Per_1
100% alla Sig.ra Parte_1
5) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di
non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento
personale l'uno dall'altro.
6) I coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto, anche economico e
patrimoniale, derivante dal rapporto di coniugio e di non avere più nulla a che
pretendere l'uno dall'altro, per qualsivoglia titolo o ragione, rinunciando ad ogni
e ulteriore pretesa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in NE VI (VI) in data
30.09.2006.
All'esito dell'udienza del 26.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 05.06.2008 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_1
somma mensile di euro 200,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
4 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in NE VI (VI) il 30.09.2006 alle condizioni in CP_1
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NE VI (VI) al n.
15, parte 1, anno 2006;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Presidente estensore
5 Dott.ssa Elena Sollazzo
6