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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/05/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.347/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
nato in [...] l'[...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...]. Parte_2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. ROA' MARIA CRISTINA del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a LAS VEGAS-NEVADA (USA) in data 26/10/2008;
• hanno avuto e minorenni. Per_1 Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse delle figlie, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio Parte_1 Parte_2
contratto a LAS VEGAS il 26/10/2008, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di SANREMO, anno 2009, parte 2, serie C, atto n. 38), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e potranno fissare la loro residenza ove riterranno opportuno, per il che, sin d'ora si prestano reciproco assenso al rilascio dei passaporti e/o di altri documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio, ciò anche per le figlie minori.
2) La casa di abitazione coniugale di Sanremo, V.le Carducci n. 83, di proprietà del sig.
resta a lui assegnata con i mobili e gli arredi che la corredano;
la sig.ra Pt_1 Pt_2
dichiara di aver asportato ogni suo bene personale dal suddetto immobile;
il sig. Pt_1
2 continuerà a corrisponde il mutuo contratto per l'acquisto del suddetto immobile in via esclusiva ed esonerando da ogni responsabilità la moglie che ne è garante;
3) la sig.ra trasferirà la residenza propria e delle figlie minori in altra abitazione già Pt_2
reperita in Sanremo via Duca degli Abruzzi n. 44, per la quale corrisponderà un canone mensili di € 1.020,00, comprese le spese di condominio;
4) Le figlie minori e resteranno affidate congiuntamente ai genitori che ne Per_1 Per_2
cureranno mantenimento, educazione ed istruzione, impegnandosi a concordare tra loro le decisioni di maggiore interesse per le stesse relativamente alla residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute, decisioni che saranno prese tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni delle minori;
le decisioni ordinarie, afferenti la vita quotidiana verranno assunte autonomamente dal genitore che ne avrà di volta in volta la custodia temporanea;
5) Il padre vedrà e terrà con sé le figlie a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera, nonché dal suo rientro dal lavoro uno o più giorni la settimana con pernotto presso di lui, giorni da concordare con la madre e con le stesse minori.
Le minori avranno comunque libero accesso alla casa paterna, potendovisi recare anche allorché il padre si trovasse assente per motivi di lavoro.
Il padre terrà con sé le minori per almeno quindici giorni durante le sue ferie lavorative e così farà la madre. I genitori si impegnano a comunicare entro il 31.05 di ogni anno il periodo di vacanze prescelto.
Ogni 2/3 anni il padre potrà portare con sé le figlie in Australia e tenerle quindi per più lunghi periodi, compatibilmente con gli impegni scolastici delle ragazze. Le spese di viaggio e soggiorno per tali vacanze saranno a suo carico esclusivo.
A Natale e a Pasqua si seguirà la regola dell'alternanza, suddividendo equamente tra i genitori le giornate di vacanza scolastica. In particolare nel periodo natalizio, una settimana sarà trascorsa con il padre ed una con la madre, così che entrambi, ad anni alterni possano trascorrere il Natale o il Capodanno con le figlie. Stessa alternanza si seguirà per il periodo pasquale, alternando tra loro le giornate di Pasqua e Pasquetta.
5) Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento delle figlie minori Pt_1
corrispondendo alla sig.ra mediante bonifico bancario alle coordinate a lui note, Pt_2
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 1.800,00, pari ad € 900,00 a figlia, somma stabilita considerando le spese alloggiative della madre.
Detta somma sarà soggetta ad aumento ISTAT annuale, là dove positivo.
Saranno ripartite secondo i criteri sotto indicati e in ragione del 70% a carico del padre e del
3 30% a carico della madre, le spese accessorie, per i minori individuate come da elencazione, non esaustiva, che segue:
. spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche, farmaci e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o private purchè per finalità non solamente estetiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero erogati con tempi di attesa non ragionevoli;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritti dallo specialista.
. spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche per finalità esclusivamente estetiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali, fisioterapiche o psicoterapici;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici o fitoterapici.
. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, abbigliamento per lo svolgimento di attività fisica a scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dalla residenza a scuola;
e) assicurazione scolastica.
. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie presso istituti pubblici dopo il 1° anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria e spese di viaggio per raggiungerla.
. spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
4 b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare, tornei o concorsi e quelle per raggiungere le sedi di gioco);
d) spese per attività ludiche o ricreative (es. pittura, recitazione, boy-scout);
e) viaggi e vacanze;
f) acquisto cellulare;
g) corsi di informatica;
h) spese per conseguimento patente di guida, acquisto e manutenzione di un mezzo di trasporto ( compreso bollo ed assicurazione).
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore: per quanto possibile i giustificativi dovranno riferirsi alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso, salvo per le spese mediche indifferibili ed urgenti. Il conguaglio avverrà con cadenza mensile e non potrà in alcun modo essere detratto quanto dovuto dall'assegno di mantenimento.
Il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nell'immediatezza o al massimo entro una settimana. Il silenzio sarà inteso come assenso.
La detrazione fiscale delle spese straordinarie sarà operata dalla madre, stante che il padre non presenta dichiarazione dei redditi in Italia.
6) L'assegno unico per figli a carico sarà a beneficio esclusivo della sig.ra Pt_2
7) I coniugi danno atto di essere autosufficienti ed in grado di provvedere al proprio mantenimento. Dichiarano di aver diviso quanto oggetto della comunione familiare, e di non aver alcuna pretesa da avanzare reciprocamente.
8) Al fine di regolamentare i propri rapporti patrimoniali, le parti danno atto di essere nudi comproprietari di un immobile ad uso abitativo sito in Sanremo, via Dante Alighieri n .
156, in. 21, censito al F 31 map. 2033 sub 26, categoria A3, classe 4, di vani 5; usufruttuaria del suddetto immobile è la sig.ra , madre della sig.ra Persona_3 Pt_2
Quest'ultima riconosce che il sig. tanto per l'acquisto del suddetto appartamento Pt_1
quanto per vicende legate alla successione del di lei padre, ha anticipato per suo conto la somma di € 55.00,00 di cui la stessa si riconosce debitrice nei suoi confronti. Si impegna pertanto, nel momento in cui l'immobile sarà venduto, allorché cesserà l'usufrutto materno, avendo già i coniugi deciso che al verificarsi di tale evento la casa sarà posta in vendita, ad attribuire al sig. la maggior quota di € 55.000,00 sul ricavato. Pt_1
5 Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di SANREMO, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 12/05/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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