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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/09/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel giudizio civile I grado iscritto al n. 3502/2024 Reg. Cont. promosso da
– rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Miccoli;
Parte_1
contro
– rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Calabrese;
Controparte_1
LA CAUSA
LA FASE PROCESSUALE SVOLTASI IN PRIMO GRADO ED IN APPELLO PRIMA DELLA
RIMESSIONE EX ART. 354 CPC AL GIUDICE QUI ADITO
La SI è proprietaria di un fabbricato sito in Laterza, alla Via Carducci n.
8. Nel 2018, Parte_1 sul suolo confinante, al civico n. 6, il GN costruiva un fabbricato, composto da Controparte_1 piano interrato e quattro piani fuori terra. Ritenendo che tale nuova costruzione violasse le distanze legali rispetto al proprio fabbricato, proponeva un'azione di accertamento tecnico preventivo dinanzi al
Tribunale di Taranto (R.g.n. 7108/2018) cui faceva seguire, in data 18.12.2019, giudizio di merito, nel quale, fra l'altro, rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale di Taranto, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, così decidere: “A) Preliminarmente: dichiarare ammissibile ed ammettere la relazione tecnica di ufficio redatta dal CTU nel contraddittorio delle parti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi dinanzi al Tribunale di Taranto avente R.G.:
n. 7108/2018 con conseguente acquisizione al giudizio di merito;
B) Nel merito: 1) accertare e dichiarare che nel realizzando fabbricato di sua proprietà sito in Via Carducci n. 6 Controparte_1 pagina 1 di 11 – Angolo Via Monte Sabotino – Laterza - rispetto alla confinante proprietà e fabbricato di Via
Carducci n. 8 – Laterza, della SI , ha posto in essere violazioni edilizie ed Parte_1 urbanistiche in materia di distanze dai confini e tra fabbricati nonché in materia di vedute, affacci e luci, secondo quanto emergerà dalla CT ad espletarsi nel corso del giudizio;
2) conseguentemente, in caso delle suddette accertate violazioni, condannare ad eseguire le opere e i lavori, Controparte_1 per come saranno analiticamente indicati dal CT nella redigenda relazione di perizia affinché la costruzione dell sia conforme alla legge in materia edilizia per distanze, luci, affacci e CP_1 vedute;
3) condannare in favore della SI , in caso di accertamento Controparte_1 Parte_1 delle lamentate violazioni, al risarcimento dei danni subiti, morale - da stress e da malessere per le limitazioni subite, e quindi al pagamento della somma di € 10.000,00 o in quella minore da quantificarsi in via equitativa da questo Tribunale;
4) condannare al pagamento in Controparte_1 favore della SI di tutte le spese e competenze legali, con gli accessori di legge (spese Parte_1 gen. - cap - iva), del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam ex art. 696 – 696 bis cpc con anche il pagamento/rimborso della somma di € 3.956,40 quale compenso corrisposto al
CT (coma da decreto di liquidazione del Presidente del 17.6.2019) nonché tutte le spese e competenze legali della intentata procedura di mediazione nonché del giudizio di merito con anche le spese generali, cap ed iva come per legge”.
Si costituiva il GN con comparsa di costituzione e risposta contestando il Controparte_1 fondamento delle domande e spiegando riconvenzionale: "A - IN VIA PRLIMINARE dichiarare legittima la realizzazione del fabbricato in corso di costruzione del convenuto sig. Controparte_1 poiché conforme alle norme urbanistico edilizie in materia di distanze dai confini e tra fabbricati, nonché in materia di vedute, affacci e luci;
B - e per l'effetto: I -RIGETTARE la domanda attrice in tutti i suoi capi, perché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi dedotti nel corpo del presente atto;
II - CONDANNARE l'attrice alla rimozione dei manufatti dalla medesima realizzati in quanto illegittimi, nonché al rispetto delle nome urbanistico edilizie in materia di vedute, affacci e luci, con l'adeguamento della proprietà della sig.ra alle dette prescrizioni;
III – CONDANNARE Parte_1
l'attrice al pagamento dei danni fisici (biologici e morali) subiti dal sig. a seguito Controparte_1 del comportamento perpetrato nei suoi confronti dalla sig.ra e quantificati prudentemente Parte_1 in € 10.000,00 ovvero in quella somma minore che il Giudice vorrà determinare in via equitativa;
IV -
CONDANNARE l'attrice al pagamento del danno patrimoniale, da ritardo, subito dal sig. CP_1
a seguito del comportamento perpetrato nei suoi confronti dalla sig.ra e
[...] Parte_1
pagina 2 di 11 quantificati in € 16.000,00 ovvero in quella somma minore che il Giudice vorrà determinare in via equitativa, per il ritardo nel completamento del fabbricato confinante con la SI;
IN Parte_1
VIA ISTRUTTORIA, per i motivi indicati in narrativa, si chiede sin da ora la verificazione della firma apposta dalla sig.ra sulla scrittura privata del 12.09.2018 - offerta in allegato al fascicolo Parte_1 di parte del procedimento di ATP che si deposita con la presente comparsa - con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e CPA come per legge".
In altri termini, il convenuto sosteneva di aver realizzato il proprio fabbricato nel rispetto delle norme edilizie e, in via riconvenzionale, chiedeva l'abbattimento delle strutture in cemento armato che ostruivano il “pozzo luce”, di proprietà della SI ma asservito alle comuni proprietà e avente Pt_1 appunto la finalità di apportare luce e aria agli ambienti, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del comportamento oppositivo tenuto dall'attrice.
La relazione del procedimento cautelare veniva acquisita e quindi disposta integrazione della CT.
Il giudizio di merito si concludeva con la sentenza n. 1854/2022 che così statuiva: “…respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) in accoglimento della domanda avanzata dall'attrice per quanto di ragione, accertata la violazione delle distanze legali nella costruzione del fabbricato realizzato dal convenuto al piano terra, lo condanna all'arretramento del fabbricato medesimo in una misura pari a cm. 49 all'interno del proprio fondo, avuto riguardo ai rilievi peritali sul tema specifico;
2) in accoglimento della riconvenzionale spiegata dal convenuto, accertata l'illegittimità della copertura del solaio pozzo luce realizzata dall'attrice, la condanna alla relativa rimozione, sempre con riferimento ai rilievi e agli accertamenti peritali;
3) rigetta le azioni risarcitorie reciprocamente intentate;
4) rigetta, egualmente, le ulteriore pretese riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta;
5)condanna parte convenuta alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano, in uno con la fase preventiva e già ridotte in frazione, in €
5.062,30, di cui € 1862,30 per borsuali, oltre RSG al 15%, nonchè IVA e CAp, se dovuti, come per legge, dichiarando la compensazione della quota residua. Così deciso, Taranto 26.6.2022.".
L'APPELLO E LA RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO EX ART. 354 CPC
La SI appellava la sentenza di primo grado, insistendo sull'accertamento delle Parte_1 violazioni urbanistiche commesse dal GN e chiedendo la riforma della sentenza nella CP_1
pagina 3 di 11 parte in cui accoglieva la riconvenzionale anche perché emessa "inutiliter data", per non essere stato disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del fratello, comproprietario Parte_2 delle opere condominiali. Rassegnava, pertanto, nel proprio atto di appello, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza n. 854/2022 emessa dal
Tribunale di Taranto in data 26.6.2022, pubblicata in data 28.6.2022 notificata in data 29.6.2022, rigettata ogni avversa eccezione, domanda e conclusione formulata dal convenuto, così decidere: “In via istruttoria […] -Nel merito, con espresso riferimento ai capi sub 1) e 2) della sentenza impugnata:
1) accertare e dichiarare che nel realizzando/realizzato fabbricato di sua proprietà Controparte_1 sito in Via Carducci n. 6 – Angolo Via Monte Sabotino – Laterza - rispetto alla confinante proprietà e fabbricato di Via Carducci n. 8 – Laterza, della SI , ha posto in essere violazioni Parte_1 edilizie ed urbanistiche in materia di distanze dai confini e tra fabbricati nonché in materia di vedute, affacci e luci;
2) conseguentemente, all'esito della istruttoria, condannare al Controparte_1 rispetto e applicazione delle distanze di cui alle NTE del Comune di Laterza per come evidenziate in corso di causa da parte attrice e pertanto condannare ad arretrare la sua Controparte_1 costruzione di mt 5,00 dal confine e di mt 10,00 dal fabbricato della , quindi ad una distanza Pt_1 maggiore di quella accertata in primo grado, salvo l'accertamento di ulteriori e diverse violazioni commesse da rispettare in materia di distanze, vedute, affacci e luci;
3) conseguentemente condannare ad eseguire le opere e i lavori accertandi nel corso del giudizio di appello affinché Controparte_1 la costruzione dell sia conforme alla legge in materia edilizia per distanze, luci, affacci e CP_1 vedute;
4) rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dall , di cui al capo sub 2) della CP_1 sentenza impugnata di cui se ne chiede la riforma, per le motivazioni di merito evidenziate nel corpo dell'atto oltre che emessa "inutiliter data" non avendo disposto processualmente il contraddittorio nei confronti di altro comproprietario delle opere condominiali, e quindi dichiararla Parte_2 priva di effetti giuridici, nulla e/o inesistente, per il mancato rispetto del principio del contraddittorio
5) condannare , in caso di accoglimento dell'appello, al pagamento integrale delle Controparte_1 spese e competenze del giudizio di primo grado, per come richieste nello stesso, in favore della SI
oltre le spese e competenze dell'appello con anche le spese generali, cap ed iva come per Parte_1 legge.”
Il GN si costituiva in giudizio chiedendo invece il rigetto dell'appello, proposto dalla CP_1 SI , e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna della controparte alle spese. Pt_1
pagina 4 di 11 All'esito del giudizio R.G.N. 313/2022, con sentenza n. 131/2024, pubblicata l'08.04.2024, mai notificata, la Corte d'Appello ha rimesso la causa innanzi a codesto Tribunale, ai sensi dell'art. 354
c.p.c. così disponendo: “Ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento dell'appello per quanto di ragione dichiara la nullità della sentenza appellata e rimette la causa dinanzi al giudice di primo grado Tribunale di Taranto;
2) compensa fra le parti la metà delle spese di lite del primo e secondo grado del giudizio;
condanna l'appellato a rifondare Controparte_1 all'appellante la restante metà delle spese di lite del primo grado che liquida in tale misura per esborsi in € 1.862,00 e per compenso in € 3.000,00, oltre accessori di legge, nonché la restante metà delle spese di lite del secondo grado, che liquida per esborsi in € 141,00 e per compenso in € 2.500,00, oltre accessori di legge”.
RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PRIMO GRADO
Entrambe le parti, successivamente al giudizio di primo grado, abbandonavano le reciproche richieste risarcitorie, non accolte, e insistevano nelle rispettive domande (principale/riconvenzionale), tese ad accertare le asserite reciproche violazioni in ambito edilizio-urbanistico. La SI , nel Pt_1 riassumere il giudizio innanzi al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c., e art. 125 disp.
Att. c.p.c., fra l'altro, rassegnava le seguenti conclusioni: “Stante l'intervenuta dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado con rimessione al primo giudice nonché l'acquiescenza fatta dalle parti ad alcuni capi della sentenza di primo grado in sede di appello, voglia l'On.le Tribunale di Taranto, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione ex adverso formulata dall' nella comparsa di CP_1 costituzione, così decidere: -A) Preliminarmente: nonostante la già dichiarata ammissione del procedimento di ATP da parte del G.I., si rinnova la richiesta di dichiarare ammissibile ed ammettere la relazione tecnica di ufficio redatta dal CTU nel contraddittorio delle parti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi dinanzi al Tribunale di Taranto avente R.G.: n. 7108/2018 con conseguente acquisizione al giudizio di merito;
-B) In via istruttoria […],; - C) Nel merito della domanda attrice: 1) accertare e dichiarare che nel realizzando/realizzato Controparte_1 fabbricato di sua proprietà sito in Via Carducci n. 6 – Angolo Via Monte Sabotino – Laterza - rispetto alla confinante proprietà e fabbricato di Via Carducci n. 8 – Laterza, della SI , ha Parte_1 posto in essere violazioni edilizie ed urbanistiche in materia di distanze dai confini e tra fabbricati nonché in materia di vedute, affacci e luci secondo quanto emergerà dalla CT ad espletarsi nel corso del giudizio;
2) conseguentemente, in caso delle suddette accertate violazioni da parte del CT, condannare al rispetto e applicazione delle distanze di cui alle NTE del Comune di Controparte_1
pagina 5 di 11 Laterza per come evidenziate in corso di causa da parte attrice e pertanto condannare CP_1
ad arretrare la sua costruzione di mt 5,00 dal confine e di mt 10,00 dal fabbricato della
[...] Pt_1 salvo l'accertamento di ulteriori e diverse violazioni commesse ed in ogni caso nel frattempo, sulla scorta dell'istruttoria già espletata, condannare , secondo quanto già accertato dal Controparte_1 predetto CTU della fase di ATP ad arretrare il proprio fabbricato, con riferimento al piano terra, di mt. 0,49 all'interno dello stesso per permettere alle finestre posizionate al piano terra di parte attrice di avere almeno 3,00 mt di normale libera;
3) conseguentemente condannare ad Controparte_1 eseguire le opere e i lavori di arretramento, per come prescritti dal CT anche in corso di causa, affinchè la costruzione dell'Apollinare sia conforme alla legge in materia edilizia per distanze, luci, affacci e vedute;
4) condannare , in ogni caso, all'integrale pagamento in favore Controparte_1 della SI di tutte le spese e competenze legali, con gli accessori di legge (spese gen. - Parte_1 cap - iva), del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam ex art. 696 – 696 bis cpc con anche il pagamento della somma di € 3.956,40 compenso corrisposto al CT (come da decreto di liquidazione del Presidente del 17.6.2019) nonché tutte le spese e competenze legali della intentata procedura di mediazione nonché del giudizio di merito con anche le spese generali, cap ed iva come per legge - Nel merito della domanda riconvenzionale di controparte: -1) preliminarmente accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda nonché la carenza di legittimazione attiva dell , già eccepita nel verbale di udienza del 17.9.2020, con riferimento alla domanda CP_1 formulata ex adverso nella comparsa di costituzione sub punto II); -2) in via subordinata, sempre con riferimento alla domanda formulata ex adverso nella comparsa di costituzione sub punto II), voglia rigettare la predetta domanda perchè infondata in punto di fatto e di diritto;
-3) in conseguenza del rigetto della domanda riconvenzionale, condannare per lite temeraria ad una Controparte_1 somma da determinarsi equitativamente dal Magistrato;
-4) condannare, anche con riferimento alla domanda riconvenzionale, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, quindi con CP_1 un incremento tariffario, in favore della SI ”. Parte_1
Il GN , preliminarmente, eccepiva la nullità della comparsa di costituzione e risposta in CP_1 riassunzione della SI per mancato rispetto dei termini a comparire concessi alla Pt_1 controparte;
la nullità della citazione per difetto di integrazione del contraddittorio della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, perché non avrebbe comunque ottemperato all'integrazione del contraddittorio nei confronti del GN fratello della SI e comproprietario Parte_2 Pt_1 di parte dell'immobile soggetto al presente giudizio, come da sentenza n. 131/2024 della Corte di pagina 6 di 11 Appello di Lecce - sez. Taranto. Proponeva inoltre querela di falso sul nuovo mandato per la riassunzione, ritenendo improbabile che la firma fosse stata apposta dalla SI , di salute Pt_1 malferma. Nel merito, riteneva infondata la domanda di controparte posto che nel corso dei giudizi di primo e secondo grado, era stata acclarato che l'area interna agli edifici di proprietà dei GNi Pt_1
e , ha natura di “pozzo luce” e, in ragione di ciò, le distanze legali del
[...] Controparte_1 fabbricato del GN , rispetto a quello della SI , sarebbero rispettate. Anzi, la CP_1 Pt_1 natura di “pozzo luce” della suddetta area interna è posta alla base della domanda spiegata dallo stesso
, che chiedeva l'abbattimento della copertura del pozzo luce, realizzata dalla SI CP_1 Pt_1 in violazione delle norme urbanistiche, e consistenti in travi di calcestruzzo in tutti gli interpiani del proprio fabbricato e travi in calcestruzzo di collegamento tra le strutture portanti, opere non presenti nel progetto di condono sottoposto all' ente competente, quindi abusive per tutte le argomentazioni già espresse negli atti e verbali di causa dello stesso . CP_1
All'udienza del 08.01.2025, parte convenuta insisteva nelle proprie difese, tranne che per la sollevata eccezione di nullità relativa alla vocatio in ius secondo il vecchio rito, alla quale rinunciava (“insiste sull'eccezioni preliminari fatta eccezione della nullità relativa al vecchio rito”), e chiedeva, contestualmente, la possibilità di integrare il contraddittorio nei confronti essendo Parte_2 stato il nuovo difensore del convenuto, impossibilitato a rispettare i termini ex articolo 163 c.p.c.
Il Giudice rilevava che “la mancata integrazione del contraddittorio riguardo alla domanda riconvenzionale nei confronti del litisconsorte pretermesso, potrebbe implicare l'estinzione della causa relativa alla predetta domanda, posto che risulterebbe l'inosservanza del termine perentorio ex art. 354 c.p.c.” e fissava, pertanto, udienza per la precisazione delle conclusioni, secondo il vecchio rito.
All'udienza del 19.03.2025, il convenuto formulava formale rinuncia alla propria domanda riconvenzionale (“In merito alla domanda riconvenzionale e al procedimento non riassunto nei termini vi è rinuncia alla stessa per la evidente improcedibilità. Pertanto, in relazione a tutte le altre eccezioni e deduzioni dell'intero procedimento chiede termine ex articolo 183 VI comma c.p.c. si oppone quindi acchè la causa venga riservata sulla procedibilità della domanda riconvenzionale ed insiste sul prosieguo con la richiesta di concessione dei termini sopra indicati”) cui si opponeva parte attrice che, invece, chiedeva che la causa fosse introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE NON RIASSUNTA
pagina 7 di 11 La rinunzia alla riconvenzionale (a rigore una contro domanda che ha carattere di autonomia rispetto alla domanda principale, ma vedi più avanti la statuizione del giudice di appello) da parte della parte convenuta in riassunzione avveniva solo dopo che il giudice decideva di fissare udienza di precisazione delle conclusioni proprio per verificare se fosse da ritenere estinta o meno perché tardivamente riassunta ex art. 354 cpc;
quindi tardivamente. Non solo, ma l'attore in riassunzione chiedeva che intervenisse comunque pronunzia in rito con l'estinzione del giudizio ad essa relativa (c.d. estinzione parziale). Senza contare che la rinunzia alla domanda interveniva, come vedremo, quando era già estinta. Stando così le cose si ritiene che debba comunque intervenire pronunzia giudiziale perché ricorre un interesse della parte attrice alla pronunzia sia pure in rito, che rileva quantomeno sul piano della regolamentazione delle spese del giudizio. Senza contare che non si verte in tema di rinunzia all'azione per la quale non occorre l'accettazione della controparte, e per la quale sarebbe stata necessaria la procura ad hoc (in sede di comparsa conclusionale la difesa convenuta per così dire rinunziava alla rinunzia). Può quindi esaminarsi la questione.
Deve ritenersi tardivamente riassunta ex art. 354 cpc la riconvenzionale, posto che veniva proposta con la comparsa di costituzione del 10-12-2024, mentre la sentenza d'appello n. 131/2024, all'esito del giudizio R.G.N. 313/2022, veniva pubblicata l'08.04.2024; ossia veniva proposta oltre i sei mesi della pubblicazione della sentenza, che rappresenta il termine entro il quale va posto in essere l'atto in parola quando, come nel caso in esame, non risulti notificata la sentenza di appello;
deve infatti ricordarsi che in materia da tempo la S.C. applica in via analogica il disposto del primo comma dell'art. 327:
“Indipendentemente dalla notificazione, l'appello… non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Deve quindi seguire l'estinzione parziale del giudizio avuto riguardo alla domanda spiegata dal convenuto.
Devono poi essere esaminati le altre questioni in rito.
SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI E PREGIUDIZIALI POSTE DAL CONVENUTO
L'eccezione di nullità della citazione, per mancato rispetto dei termini di comparizione, sollevata nell'atto difensivo, veniva successivamente abbandonata dal convenuto, all'udienza del 08.01.2025. In effetti, i termini di comparizione indicati nell'atto di comparsa in riassunzione proposto dalla SI
, risultano conformi alla disciplina previgente alla legge Cartabia, avuto riguardo al disposto ex Pt_1 art. 35, co. IV, DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149: “…4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura pagina 8 di 11 civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.
Per quanto concerne il dedotto accertamento della falsità della firma della SI sul mandato Pt_1 alle liti per la riassunzione, per effetto del quale veniva aperto apposito subprocedimento per querela di falso ( N. R.G. 3502-1/2024), si conferma quanto ivi deciso. Infatti, come precisato dalla difesa di parte attrice nell'udienza tenutasi il 09.01.2025, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza numero
1058 del 21 gennaio 2021 ha statuito che, ai fini della proposizione della querela di falso è necessario che la procura speciale alle liti sia idonea ad attribuire tale potere anche in via incidentale. Pertanto, rilevata la mancanza della predetta procura, va ribadita la inammissibile la domanda in parola e definito il subprocedimento (“Rilevata la mancanza della procura alle liti relativamente alla querela di falso, la dichiara inammissibile e dichiara definito questo subprocedimento”).
Quanto alla sollevata eccezione di nullità della citazione per difetto di integrazione del contraddittorio della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, perché l'attrice non avrebbe ottemperato all'integrazione del contraddittorio nei confronti del GN si osserva che Parte_2 effettivamente per i Giudici di Appello, “dalla classificazione del cortile come chiostrina è conseguita anche l'ulteriore statuizione, contenuta nella sentenza appellata, di rigetto della domanda dell'attrice ad accertare la non conformità del nuovo fabbricato al PRG – RE – NTE, in materia di distanze dal confine, di distanze tra fabbricati con pareti finestrate, di finestre, vedute e luci”, e che il predetto accertamento si “configura, pertanto, come presupposto di entrambe le domande, principale e riconvenzionale, comportante per ciò stesso un collegamento logico giuridico tra le stesse, che comporta la rimessione al primo giudice di entrambe le domande principale e riconvenzionale così come definite in ragione dell'impugnazione proposta”…”A detto accertamento ha diritto a partecipare, difendendosi pienamente sin da giudizio di primo grado . Alla luce di Parte_2 quanto statuito dalla Corte d'Appello anche la domanda principale doveva essere riassunta nei confronti di quest'ultimo.
Ci si deve allora chiedere, in primo luogo, se anche la domanda principale possa ritenersi estinta, perché non riassunta nei confronti anche di quest'ultima parte necessaria. Deve tuttavia affermarsi che ciò che conta per la tempestiva riassunzione della causa anche ai sensi dell'art. 354 è sufficiente che la domanda sia proposta nel termine perentorio - che come sopra si ricordava, in difetto di notifica della sentenza di appello, è rappresentato dai sensi mesi dalla sua pubblicazione - almeno nei confronti di una parte. Qualora sia pretermessa una parte, deve ritenersi che sia applicabile analogicamente l'art.
pagina 9 di 11 291 e quindi è fatto salvo il potere di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti della parte pretermessa. Così sul punto ad esempio la S.C. ( Cassazione civile sez. I - 11/03/2019, n.
6921): “La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291
c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso,
l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3
c.p.c.”. Per l'applicazione di analoga regola anche in tema di pretermissione occorsa in grado d'appello vedi l'art. 331 cpc.
Per di più nel caso in esame la difesa attrice in riassunzione sosteneva che non fosse gravata di questo onere, ma le parole spese dalla Corte d'Appello sul punto, e non impugnata, sono a dir poco eloquenti, come sopra si sottolineava, oltre che in questa sede vincolanti.
Deve quindi la causa rimettersi sul ruolo relativamente alla domanda principale.
Sulle spese relative alla estinzione parziale si deciderà in maniera unitaria con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Decidendo non definitivamente sulle domande proposte dalle parti, così provvede:
- dichiara l'estinzione parziale del processo con riguardo alla domanda riconvenzionale spiegata dal GN nel giudizio di primo grado R.G.N. 8456/2019 del Tribunale di Controparte_1
Taranto, ivi accolta e, successivamente, annullata in appello dalla sentenza n. 131/2024,
- in ordine alla domanda ivi spiegata dalla SI dispone che sia integrato il Parte_1 contraddittorio nei confronti del GN per l'udienza del 11-02-2026, ore 9,30 Parte_2
(nelle forme del rito previgente a quello Cartabia);
- Spese con la sentenza definitiva
TARANTO, 09-09-2025
pagina 10 di 11 Il Giudice, dott. Claudio Casarano
pagina 11 di 11