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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/04/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5328/2018 R.G., avente ad oggetto “azione ex art. 191 c.c.”
tra
(c.f.: , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 (BR) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. A. Galante, presso il cui studio a Lecce, in via Dei Palumbo n.55, è elettivamente domiciliata;
attrice e
(c.f.: ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Assunta Miglietta, presso il cui studio a Trepuzzi, in via Andrano n.8, è elettivamente domiciliato;
convenuto
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione del 03 aprile 2018, notificato il 13 dicembre 2018, Parte_1
ha citato in giudizio , dal quale è separata consensualmente con decreto
[...] Parte_2 di omologa del 14.12.2007 e legalmente divorziata dal 09.06.2016, chiedendo che venisse accertato che nel corso del matrimonio i coniugi hanno edificato, con apporto di entrambi, gli immobili identificati in Catasto al fg. 31 part. 468 sub. 10-11, nonché eseguito lavori sulla casa coniugale e sulla sala da ballo, entrambe di proprietà del convenuto;
che venisse dichiarato il proprio diritto a vedersi corrispondere dal convenuto il 50% del valore edificativo relativo ai predetti immobili, costruiti sull'area sovrastante l'officina di proprietà del convenuto, il 50% delle somme spese per la loro edificazione, il 50% del maggior valore acquisito dagli immobili ristrutturati in costanza di matrimonio o delle somme spese a tal titolo, nonché il 50% delle somme cadute in comunione de residuo, depositate presso la BPP di Cellino San Marco.
1 In particolare, ha aggiunto che, per eseguire i lavori di edificazione dei due immobili e provvedere alla ristrutturazione della sala da ballo ed all'ampliamento della casa coniugale, i due hanno contratto un mutuo bancario di 50.000.000,00 lire presso la BPP, garantito anche dalla sottoscrizione della moglie. Ha sottolineato, inoltre, che il convenuto, oltre a non versare regolarmente l'assegno di mantenimento da tempo, circostanza per la quale pende una procedura esecutiva nei suoi confronti, ha ceduto con un supposto atto di vendita simulato alla sua attuale compagna, la nuda proprietà di uno degli appartamenti sopra citati, costruiti, a suo dire, Per_1 da entrambi in costanza di matrimonio.
Con comparsa dell'1 marzo 2019, lo OZ si è costituito in giudizio, eccependo la prescrizione dei diritti di credito pretesi, a causa della decorrenza del termine decennale per esperimento della domanda giudiziale, nonché l'infondatezza di tutte le pretese vantate dalla
In particolare, ha rilevato che, secondo il disposto dell'art. 191 c.c. nonché in base a Parte_1 giurisprudenza consolidata, la comunione tra i coniugi si scioglie alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, omologato: nel caso di specie, l'azione attorea sarebbe stata esercitata con citazione notificata il 13.12.2018 decorsi ormai dieci anni dal decreto di omologa intervenuto in data 14.12.2007.
All'udienza di prima comparizione dell'11 aprile 2019, su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, con rinvio al 12 settembre 2019 per l'esame delle determinazioni in merito e delle richieste istruttorie avanzate dalle parti. È stata dunque ammessa la prova orale e avanzata la richiesta di informazioni ex art. 213 cpc nei confronti della
[...]
presso la filiale di San Pietro Vernotico, sull'esistenza di mutui contratti da Controparte_1
e nel periodo compreso tra il 1986 ed il 2006, sui movimenti bancari del Parte_1 Pt_2 convenuto dal 2006 al 2009, nonché sull'esistenza di un saldo attivo alla data di scioglimento della comunione, con rinvio per l'interrogatorio formale al 06 dicembre 2019. Nelle more, la BPP ha dichiarato l'insussistenza di rapporti commerciali delle parti presso la filiale di cui all'ordinanza predetta, cui ha fatto seguito istanza di integrazione del provvedimento giudiziale nei confronti della filiale di Cellino San Marco, adempiuta con informativa bancaria del 12.02.2020. A seguito di numerosi rinvii dovuti all'emergenza Covid-19, nelle more la procedura è stata assegnata alla dott.ssa quale componente dell'Ufficio del Processo, che ha esperito Parte_3 l'interrogatorio formale delle parti all'udienza dell'1 dicembre 2021, con successivi rinvii per l'esame dei testi ammessi. All'udienza del 4 novembre 2022, su richiesta del procuratore dell'attrice, è stata disposta una c.t.u. al fine di stimare il valore dei beni immobili edificati e l'incremento di valore di quelli ristrutturati, quantificando la relativa spesa sostenuta. Preso atto del regolare deposito della consulenza tecnica da parte dell'ausiliario, all'udienza del 13 settembre 2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 5 luglio 2024. Con successiva trasmissione degli atti di causa a Codesto giudicante, con verbale di udienza a trattazione scritta del
12 luglio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti di termine per note conclusive.
L'eccezione sollevata dal convenuto, relativa alla decorrenza del termine decennale per l'esperimento della domanda giudiziale, è fondata e merita di essere accolta. Le pretese avanzate da parte attrice, derivanti da obbligazioni contratte in costanza di matrimonio, costituiscono un diritto di credito, soggetto pertanto all'ordinario termine di prescrizione decennale che, ai sensi dell'art. 191 cc, decorre dal momento dello scioglimento della comunione, ovvero “…nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei
2 coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”. Il decreto di omologa, nel caso de quo, è intervenuto in data 14.12.2007 e dunque l'azione è stata esercitata oltre il termine decennale ordinariamente previsto.
La genesi di tale definizione nell'ampia categoria dei diritti di credito deriva dall'architettura stessa in cui viene inserito il regime dei rimborsi e delle restituzioni previsto dall'art. 192 c.c., che si pone come obiettivo quello di disciplinare gli effetti giuridici dello scioglimento della comunione legale ricostruendo la consistenza del patrimonio dei coniugi e ciò sotto il duplice profilo della individuazione delle somme oggetto dell'azione e della decorrenza del momento a partire dal quale tali somme possono essere richieste. Sotto il primo profilo, dalla lettura combinata con l'art. 186 c.c., è possibile includere, da un lato, tutte le somme spese dal coniuge, con esclusione delle obbligazioni contratte nell'interesse della comunione e della famiglia, che dovranno essere invece sopportate da entrambi i coniugi poiché rientranti in quel concetto di comunione di interessi e volontà proprie del vincolo matrimoniale;
dall'altro, i frutti civili derivanti da beni appartenuti ad uno solo dei coniugi, rientranti nella comunione per espressa previsione dell'art. 177, lett. b), c.c., che allo scioglimento di questa, ove non consumati, costituiscono la cosiddetta “comunione de residuo”. Somme, queste ultime, che, secondo quanto dichiarato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 15889 del 2022, che ha attentamente esaminato la questione relativa alla natura creditizia o reale dei diritti derivanti dalla comunione de residuo, devono essere senza dubbio inquadrate nella prima categoria: “Ad avviso della Corte la questione oggetto dell'ordinanza di rimessione deve quindi essere decisa optando per la tesi della natura creditizia del diritto sui beni oggetto della comunione de residuo, riconoscendo un diritto di compartecipazione sul piano creditizio, pari alla metà dell'ammontare del denaro o dei frutti oggetto di comunione de residuo, ovvero del controvalore dei beni aziendali e degli eventuali incrementi, al netto delle passività”.
Sotto il secondo profilo poi deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 191 c.c., il diritto al rimborso delle predette somme sorge al momento dello scioglimento della comunione che, nel caso della separazione personale dei coniugi, coincide con il momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Al proposito, a nulla vale l'eccezione sollevata dal convenuto secondo cui la comunione legale si tramuta in comunione ordinaria al momento dello scioglimento, confondendo il concetto di regime patrimoniale con quello di patrimonio, con tutte le conseguenze derivanti. È pur vero, infatti, che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., prodottosi il quale i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge può liberamente disporre della propria quota, ma ciò attiene solo al piano degli effetti patrimoniali e non anche a quello della natura dei diritti derivanti in capo ai singoli coniugi, che deve essere più coerentemente valutato per stabilire la correttezza della domanda.
Posta la natura creditizia dei diritti vantati dall'attrice e lo scioglimento della comunione come termine a quo per richiederne la restituzione, in assenza di una specifica previsione normativa in tema di prescrizione dei predetti crediti, deve concludersi per l'applicazione del termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. Né può eccepirsi l'applicazione della sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 1, poiché, come affermato dalla Cassazione con la recente ordinanza n. 32212/2022 deve “prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi, tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione
3 dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post- matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare
l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza.” (ex multis, Cass. n. 7981/2014).
Alla luce delle considerazioni che precedono, rilevata la natura del credito vantato dall'attrice, considerato che lo scioglimento del vincolo matrimoniale è intervenuto con decreto di omologa del 14.12.2007, l'azione promossa con atto di citazione del 13.12.2018 deve considerarsi prescritta e l'attrice decaduta da ogni diritto per decorrenza del termine decennale di prescrizione.
Considerata la peculiarità della quaestio iuris oggetto dell'eccezione che definisce il giudizio, appare congruo compensare integralmente fra le parti le spese di lite. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5328/2018 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda proposta da per intervenuta prescrizione;
Parte_1
compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
pone le spese di c.t.u. definitivamente in capo a . Parte_1
Così deciso in Brindisi in data 16 aprile 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
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