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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13028 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Vincenzo
Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 41892 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato alla Via Giuseppe Ferrari n. 2, presso e nello studio dell'Avv.
Marco Palandri che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione;
-Parte attrice -
CONTRO
( C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma,
Via Altiero Spinelli n. 30, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti conferita in data 22/10/2007 per atto Notaio di Roma (Rep. N. 151301), dall'Avv. Persona_1
Prof. Lucio Ghia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma – via delle
Quattro Fontane n. 10;
-Parte convenuta –
Oggetto: Intermediazione mobiliare.
CONCLUSIONI: come da verbale relativo all'udienza del giorno 11.11.24.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Il sig. con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Pt_1 dinnanzi il Tribunale di Roma, la per ivi Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni : “accertare e dichiarare la responsabilità della
n persona del legale rappresentante pro tempore dei fatti narrati in premessa CP_2
e per l'effetto condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, dall'attore, quantificati nella somma complessiva di €. 48.403,80 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali, la rivalutazione monetaria dal 26.01.2022 fino al soddisfo, nonché il danno da ritardo per il mancato impiego delle somme. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali ex art. 15 T.F.,
I.V.A. e C.A. da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
L'attore a sostegno della propria domanda allega di essersi trovato nell'impossibilità di vendere nr. 18 mila azioni dallo stesso detenute a causa del mancato CP_3 funzionamento dell'apposita App “BNL Trading” la cui quotazione, alla data del primo tentativo di vendita avvenuto il 26/1/22, era pari ad euro 2,0641 per azione e che a tale danno se ne aggiungerebbe un altro “come dimostrato dall'analoga operazione portata a buon fine dal c/c n. 14126137, con adeguata tempistica garantita dall'App funzionante,,
l'istante avrebbe potuto realizzare un ulteriore profitto di €.11.250,00.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Controparte_1 per eccepire la carenza di legittimazione attiva e contestare le avverse difese chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale, rigettare ogni avversa domanda, siccome inammissibile e/o infondata e comunque non provata, riconoscendo non dovuto alcun danno, anche ai sensi dell'art. 1227 primo e secondo comma c.c.; 2) in ogni caso, condannare l'attore al pagamento in favore della Banca convenuta delle spese di giudizio”.
All'udienza del 5.2.24 il Tribunale ritenuta la causa di natura documentale, non ammetteva i mezzi istruttori richiesti e rinviava all'udienza del 11.11.24 poi rinviata al
14.11.24, in occasione della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
In breve, sintesi l'attore sostiene di essere correntista BNL ed esperto operatore di trading tramite l'APP di trading online della stessa Banca, sostiene altresì di aver subito un danno pari al valore non realizzato per la vendita di n. 18.000 azioni tentata e non CP_3 riuscita in data 26.01.2022 al prezzo di €. 2,0641 per azione, asseritamente crollato nei Contr giorni seguenti ad €. 1,28 per azione. Sostiene che il reclamo alla veniva respinto Contr nonostante il riconoscimento che la stessa del disservizio della APP e che oltre al danno subito per la mancata realizzazione del controvalore della vendita, deve aggiungersi quello della perdita della chance di un ulteriore guadagno dal riacquisto del titolo per una nuova vendita dopo il rialzo effettivamente verificatosi. Contr Anzitutto come eccepito da deve ritenersi tardivo il deposito della seconda memoria istruttoria di parte attrice depositata solo in data 16.3.23 dovendosi computare nei termini ex art. 183/6 c.p.c. ( 30+30+20 ) il giorno iniziale del 15.1.23. Ne consegue che deve essere stralciata la seconda memoria istruttoria di e la documentazione Parte_1 ivi allegata. Contr La in via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione attiva in quanto l'attore non ha dimostrato l'effettiva titolarità delle azioni indicate nell'atto di citazione e nel merito chiede il rigetto della domanda non avendo il medesimo provato sia gli asseriti danni che il nesso causale con l'asserito malfunzionamento dell' . Parte_2
Tale eccezione risulta manifestamente infondata avendo parte convenuta implicitamente riconosciuto nelle proprie difese la titolarità della azioni in capo all'attore, inoltre tale eccezione, oltre ad essere sconfessata dalla documentazione in atti che attestano la titolarità dell'attore ( accreditamento, codici di accesso alla piattaforma di trading ecc..), non è stata neppure sollevata in sede di reclamo ante causam. Nel merito va osservato come è la convenuta stessa ad ammettere implicitamente che la mancata trasmissione dell'ordine ovvero l'impossibilità di inserire i decimali dopo la virgola sia dipesa da motivi tecnici che hanno materialmente impedito la trasmissione di ordini di vendita di strumenti finanziari su cui gravava un vincolo di indisponibilità dell'ordine in questione, con conseguente inadempimento delle obbligazioni poste a carico della banca.
Ora, alla stregua della ripartizione dell'onere probatorio, la S.C. ha graniticamente osservato che "in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri
d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta" (v. Cass. civ. n. 22147/2010); ed, ancora, "nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere
l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell'inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell'intermediario fornire
(art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore" (v. Cass. civ., n. 18039/2012).
Trasfondendo tali consolidati principi coerenti, del resto con la responsabilità da inadempimento contrattuale, nel caso di specie, risulta del tutto superfluo l'esame circa le cause del malfunzionamento del sistema informatico, posto che tale malfunzionamento non può che ricadere sull'intermediario che ha messo a disposizione il sistema operativo Contr del trading on line, a nulla rilevando quanto invocato da circa la presunta inerzia dell'attore e della possibilità di ricorrere alla piattaforma di trading online del sito bnl.it per effettuare le operazioni ineseguibili con la App durante il disservizio oppure ancora della possibilità dell'utente di avvalersi del servizio con l'operatore telefonico ( “i tabulati prodotti dimostrano che anche quest'ultimo tentativo fu esperito infruttuosamente con il farraginoso servizio telefonico”).
Del resto, la banca ben avrebbe potuto provare, mediante adeguata perizia di parte, che la mancata gestione dell'ordine era imputabile alla non corretta operatività da parte del cliente.
Nel caso de quo, invece, la banca ha stigmatizzato l'attività di inserimento degli ordini da parte del cliente, senza fornire alcuna plausibile ragione del rallentamento tecnico.
Ad avviso del giudicante, invece, tenuto conto della storicità degli inserimenti degli ordini e il numero dei tentativi dell'attore di risolvere la problematica con il centro assistenza, in assenza di alcuna indicazione tecnica puntuale, di alcun manuale operativo o di linee guida per l'operatività di trading on line ed in difetto di elementi istruttori testimoniali, la responsabilità del malfunzionamento non può che essere addebitata all'odierna parte convenuta.
In definitiva la banca deve ritenersi responsabile per i malfunzionamenti dell'app di trading, in quanto è tenuta a garantire la corretta funzionalità dei propri strumenti.
In ordine al quantum debeatur: va rilevato che l'attore nei propri scritti difensivi afferma solo di essersi trovato impossibilitato a vendere le 18 mila azioni in questione in CP_3 data 26.1.22 al prezzo di € 2,06 ciacuna ( v doc.6 ) e che la vendita delle predette azioni avrebbe comportato quei ricavi che avrebbero consentito le normali operazioni speculative riassunte nel documento 10, ma non ha allegato né dimostrato che la vendita successiva delle predette azioni ha comportato una remissione rispetto al realizzo che invece si sarebbe potuto ottenere ove le azioni fossero state vendute in quella data precedente ( 26.1.22). E dunque, nello specifico, devesi rilevare il difetto allegatorio in ordine agli specifici danni lamentati dall'attore, non avendo lo stesso tempestivamente specificato se e quando sarebbero state vendute le azioni per cui è causa ed a CP_3 quale prezzo, essendosi solo limitato a dedurre solo un mero danno eventuale, com'è noto non risarcibile.
Alla luce delle superiori osservazioni la domanda attrice va rigettata in punto quantum e quindi non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento di 48.403,66 euro a titolo di risarcimento danni da danno emergente.
Per lo stesso motivo, va rigettata la domanda di risarcimento danni per il malfunzionamento del sistema, risarcimento richiesto in forma equitativa. A quest'ultimo riguardo, anche a prescindere dalle superiori osservazioni, la domanda di risarcimento in via equitativa del danno da blocco sarebbe stata comunque da rigettare.
Invero si ribadisce che l'emersa lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa di un danno 'da blocco' del sistema
- non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità
(cfr. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013).
Atteso l'esito complessivo del giudizio, appare equo compensare per 2/3 le spese di lite, ponendo il residuo, liquidato in dispositivo, a carico della convenuta per il grado di soccombenza stante anche la sua mancata partecipazione nella procedura di mediazione.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente decidendo sulla causa n. 41892.22 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: rigetta la domanda attorea;
compensa per 2/3 le spese di lite e pone a carico della banca convenuta, per il grado di soccombenza, il residuo che liquida in 1.800,00 euro per compensi professionali e 518,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.
Così deciso in Roma in data 24/09/2025 .
IL Giudice
Dott. Vincenzo Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Vincenzo
Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 41892 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato alla Via Giuseppe Ferrari n. 2, presso e nello studio dell'Avv.
Marco Palandri che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione;
-Parte attrice -
CONTRO
( C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma,
Via Altiero Spinelli n. 30, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti conferita in data 22/10/2007 per atto Notaio di Roma (Rep. N. 151301), dall'Avv. Persona_1
Prof. Lucio Ghia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma – via delle
Quattro Fontane n. 10;
-Parte convenuta –
Oggetto: Intermediazione mobiliare.
CONCLUSIONI: come da verbale relativo all'udienza del giorno 11.11.24.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Il sig. con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Pt_1 dinnanzi il Tribunale di Roma, la per ivi Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni : “accertare e dichiarare la responsabilità della
n persona del legale rappresentante pro tempore dei fatti narrati in premessa CP_2
e per l'effetto condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, dall'attore, quantificati nella somma complessiva di €. 48.403,80 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali, la rivalutazione monetaria dal 26.01.2022 fino al soddisfo, nonché il danno da ritardo per il mancato impiego delle somme. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali ex art. 15 T.F.,
I.V.A. e C.A. da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
L'attore a sostegno della propria domanda allega di essersi trovato nell'impossibilità di vendere nr. 18 mila azioni dallo stesso detenute a causa del mancato CP_3 funzionamento dell'apposita App “BNL Trading” la cui quotazione, alla data del primo tentativo di vendita avvenuto il 26/1/22, era pari ad euro 2,0641 per azione e che a tale danno se ne aggiungerebbe un altro “come dimostrato dall'analoga operazione portata a buon fine dal c/c n. 14126137, con adeguata tempistica garantita dall'App funzionante,,
l'istante avrebbe potuto realizzare un ulteriore profitto di €.11.250,00.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Controparte_1 per eccepire la carenza di legittimazione attiva e contestare le avverse difese chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale, rigettare ogni avversa domanda, siccome inammissibile e/o infondata e comunque non provata, riconoscendo non dovuto alcun danno, anche ai sensi dell'art. 1227 primo e secondo comma c.c.; 2) in ogni caso, condannare l'attore al pagamento in favore della Banca convenuta delle spese di giudizio”.
All'udienza del 5.2.24 il Tribunale ritenuta la causa di natura documentale, non ammetteva i mezzi istruttori richiesti e rinviava all'udienza del 11.11.24 poi rinviata al
14.11.24, in occasione della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
In breve, sintesi l'attore sostiene di essere correntista BNL ed esperto operatore di trading tramite l'APP di trading online della stessa Banca, sostiene altresì di aver subito un danno pari al valore non realizzato per la vendita di n. 18.000 azioni tentata e non CP_3 riuscita in data 26.01.2022 al prezzo di €. 2,0641 per azione, asseritamente crollato nei Contr giorni seguenti ad €. 1,28 per azione. Sostiene che il reclamo alla veniva respinto Contr nonostante il riconoscimento che la stessa del disservizio della APP e che oltre al danno subito per la mancata realizzazione del controvalore della vendita, deve aggiungersi quello della perdita della chance di un ulteriore guadagno dal riacquisto del titolo per una nuova vendita dopo il rialzo effettivamente verificatosi. Contr Anzitutto come eccepito da deve ritenersi tardivo il deposito della seconda memoria istruttoria di parte attrice depositata solo in data 16.3.23 dovendosi computare nei termini ex art. 183/6 c.p.c. ( 30+30+20 ) il giorno iniziale del 15.1.23. Ne consegue che deve essere stralciata la seconda memoria istruttoria di e la documentazione Parte_1 ivi allegata. Contr La in via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione attiva in quanto l'attore non ha dimostrato l'effettiva titolarità delle azioni indicate nell'atto di citazione e nel merito chiede il rigetto della domanda non avendo il medesimo provato sia gli asseriti danni che il nesso causale con l'asserito malfunzionamento dell' . Parte_2
Tale eccezione risulta manifestamente infondata avendo parte convenuta implicitamente riconosciuto nelle proprie difese la titolarità della azioni in capo all'attore, inoltre tale eccezione, oltre ad essere sconfessata dalla documentazione in atti che attestano la titolarità dell'attore ( accreditamento, codici di accesso alla piattaforma di trading ecc..), non è stata neppure sollevata in sede di reclamo ante causam. Nel merito va osservato come è la convenuta stessa ad ammettere implicitamente che la mancata trasmissione dell'ordine ovvero l'impossibilità di inserire i decimali dopo la virgola sia dipesa da motivi tecnici che hanno materialmente impedito la trasmissione di ordini di vendita di strumenti finanziari su cui gravava un vincolo di indisponibilità dell'ordine in questione, con conseguente inadempimento delle obbligazioni poste a carico della banca.
Ora, alla stregua della ripartizione dell'onere probatorio, la S.C. ha graniticamente osservato che "in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri
d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta" (v. Cass. civ. n. 22147/2010); ed, ancora, "nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere
l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell'inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell'intermediario fornire
(art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore" (v. Cass. civ., n. 18039/2012).
Trasfondendo tali consolidati principi coerenti, del resto con la responsabilità da inadempimento contrattuale, nel caso di specie, risulta del tutto superfluo l'esame circa le cause del malfunzionamento del sistema informatico, posto che tale malfunzionamento non può che ricadere sull'intermediario che ha messo a disposizione il sistema operativo Contr del trading on line, a nulla rilevando quanto invocato da circa la presunta inerzia dell'attore e della possibilità di ricorrere alla piattaforma di trading online del sito bnl.it per effettuare le operazioni ineseguibili con la App durante il disservizio oppure ancora della possibilità dell'utente di avvalersi del servizio con l'operatore telefonico ( “i tabulati prodotti dimostrano che anche quest'ultimo tentativo fu esperito infruttuosamente con il farraginoso servizio telefonico”).
Del resto, la banca ben avrebbe potuto provare, mediante adeguata perizia di parte, che la mancata gestione dell'ordine era imputabile alla non corretta operatività da parte del cliente.
Nel caso de quo, invece, la banca ha stigmatizzato l'attività di inserimento degli ordini da parte del cliente, senza fornire alcuna plausibile ragione del rallentamento tecnico.
Ad avviso del giudicante, invece, tenuto conto della storicità degli inserimenti degli ordini e il numero dei tentativi dell'attore di risolvere la problematica con il centro assistenza, in assenza di alcuna indicazione tecnica puntuale, di alcun manuale operativo o di linee guida per l'operatività di trading on line ed in difetto di elementi istruttori testimoniali, la responsabilità del malfunzionamento non può che essere addebitata all'odierna parte convenuta.
In definitiva la banca deve ritenersi responsabile per i malfunzionamenti dell'app di trading, in quanto è tenuta a garantire la corretta funzionalità dei propri strumenti.
In ordine al quantum debeatur: va rilevato che l'attore nei propri scritti difensivi afferma solo di essersi trovato impossibilitato a vendere le 18 mila azioni in questione in CP_3 data 26.1.22 al prezzo di € 2,06 ciacuna ( v doc.6 ) e che la vendita delle predette azioni avrebbe comportato quei ricavi che avrebbero consentito le normali operazioni speculative riassunte nel documento 10, ma non ha allegato né dimostrato che la vendita successiva delle predette azioni ha comportato una remissione rispetto al realizzo che invece si sarebbe potuto ottenere ove le azioni fossero state vendute in quella data precedente ( 26.1.22). E dunque, nello specifico, devesi rilevare il difetto allegatorio in ordine agli specifici danni lamentati dall'attore, non avendo lo stesso tempestivamente specificato se e quando sarebbero state vendute le azioni per cui è causa ed a CP_3 quale prezzo, essendosi solo limitato a dedurre solo un mero danno eventuale, com'è noto non risarcibile.
Alla luce delle superiori osservazioni la domanda attrice va rigettata in punto quantum e quindi non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento di 48.403,66 euro a titolo di risarcimento danni da danno emergente.
Per lo stesso motivo, va rigettata la domanda di risarcimento danni per il malfunzionamento del sistema, risarcimento richiesto in forma equitativa. A quest'ultimo riguardo, anche a prescindere dalle superiori osservazioni, la domanda di risarcimento in via equitativa del danno da blocco sarebbe stata comunque da rigettare.
Invero si ribadisce che l'emersa lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa di un danno 'da blocco' del sistema
- non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità
(cfr. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013).
Atteso l'esito complessivo del giudizio, appare equo compensare per 2/3 le spese di lite, ponendo il residuo, liquidato in dispositivo, a carico della convenuta per il grado di soccombenza stante anche la sua mancata partecipazione nella procedura di mediazione.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente decidendo sulla causa n. 41892.22 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: rigetta la domanda attorea;
compensa per 2/3 le spese di lite e pone a carico della banca convenuta, per il grado di soccombenza, il residuo che liquida in 1.800,00 euro per compensi professionali e 518,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.
Così deciso in Roma in data 24/09/2025 .
IL Giudice
Dott. Vincenzo Giuliano