Sentenza 23 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2018, n. 7297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7297 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 5396-2012 proposto da: DI IZ [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI
191, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO SALMERI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
2017 contro 4517 POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585; - intimata - Nonché da: POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAllINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dallavvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;
- con troricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DI IZ [...];
- intimato -
avverso la sentenza n. 131/2011 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 18/02/2011 r.g.n. 461/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso principale, assorbimento dell'incidentale; udito l'Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega verbale Avvocato LUIGI FIORILLO. R.G. n. 05396/2012 Fatti di causa 1. Con la sentenza del 18.2.1011 la Corte di appello di Catanzaro rigettava l'appello proposto da DI IO (dichiarando assorbito quello incidentale delle Poste) avverso la sentenza del Tribunale dì Locri del 2.5.2007 con la quale era stata accolta l'eccezione sollevata da Poste di risoluzione per mutuo consenso in ordine ai rapporti di lavoro a termine intercorso tra le parti nel settembre 1997 e dal 3.8.1998 al 30. 9.1998, sottoscritti tra le Poste e l'DI, di cui quest'ultimo aveva chiesto per plurìmì motivi la conversione in un rapporto a tempo indeterminato.
2. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale ha osservato (premesso che la domanda era stata limitata al solo contratto dal 3.8.1998 al 30.9.1998) che il lavoratore aveva impugnato il contratto solo dopo sei anni dalla sua cessazione, che inoltre il rapporto era durato solo due mesi (il precedente un solo mese e che comunque era passato un anno tra il primo contratto ed il secondo), che non erano intervenute altre offerte di contratti a termine da parte delle Poste e che pertanto- tenuto conto anche delle brevità della durata dell'ultimo contratto- non poteva ingenerarsi nessun affidamento ragionevole sulla durata della prestazione, tutti elementi che esaminati congiuntamente ben potevano interpretarsi come una volontà di non voler proseguire il rapporto.
3. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'DI con un motivo di ricorso corredato da memoria;
si sono costituite le Poste con controricorso che hanno proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo corredato da memoria. Questa Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza dopo l'iniziale fissazione in udienza camerale (in ordine alla quale il P.G. ha depositato requisitoria scritta con la quale si chiede la rimessione della questione alle SSUU oppure la trattazione in pubblica udienza). Ragioni della decisione R.G. n. 053962012 4. Con il motivo proposto del ricorso principale si allega l'omessa, carente ed illogica motivazione circa un fatto decisivo per la controversia in relazione agli artt. 115, 116 cod. civ. proc., 1418, 1419, 1422. 2727, 2729 e 2697 cod. civ. : la decisione impugnata non era coerente con la giurisprudenza consolidata di legittimità che ritiene che il mero decorso del tempo non sia idoneo a dimostrare il disinteresse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto. Gli altri elementi indicati non erano comunque idonei a dimostrare lo scioglimento del rapporto per mutuo consenso.
5. Preliminarmente va rigettata l'eccezione delle Poste circa la nullkiel ricorso per mancanza di valida procura in quanto la procura è a margine del ricorso in cassazione e quindi (alla luce della giurisprudenza di legittimità che si condivide e cui si intende dare continuità) dimostra dì per sé l'intenzione di voler impugnare in specifico la sentenza di appello peraltro indicata proprio nella prima pagina del ricorso ( cfr. cass. n. 11741/2007) .
6. Il motivo non appare fondato e pertanto si deve rigettare del ricorso principale. Invero questa Corte in una recente decisione è tornata ad esaminare la questione dell'accertamento da parte del Giudice di merito dell'ipotesi di scioglimento consensuale del rapporto ed ha ribadito che II in tema di prova presuntiva del mutuo consenso tacito, spetta innanzi tutto al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche circa l'esistenza ignota di una comune volontà risolutoria;
inoltre compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire R.G. n. 0539b2012 una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, al contrario, all'inesistenza dì uno scioglimento del contratto per mutuo consenso" (cfr. cass. n. 29781/2017 che si condivide in ordine a tale ricostruzione della configurazione di un mutuo consenso nello scioglimento dì un rapporto a tempo determinato con clausola nulla del termine ). Pertanto spetta al Giudice del merito selezionare gli elementi ritenuti pertinenti ed il collegamento tra questi, la loro forza" indìzìarìa" etc., come da regole di ordine generale. Tuttavia emerge da questa approfondita ricostruzione della questione qui in esame che comunque, in via di principio, devofie- sussistere un di elementi non essendo sufficiente, per iper-consolidata giurisprudenza di questa Corte , il mero dato dell'inerzia del lavoratore per un certo periodo di tempo di per sé idoneo a dimostrare ex se la volontà di non volere il proseguimento del rapporto ( per tutte cass. n. 20704/2015; cass. n. 1789/2014). Nel caso in esame, però, la Corte di appello ha esposto altri elementi per valutare il comportamento del lavoratore e la complessiva vicenda. Posto che la motivazione della sentenza impugnata appare congrua e logicamente motivata sulla base di plurimi, obiettivi, elementi (tra cui anche la brevissima durata del rapporto non seguito da altri contratti per cui non poteva farsi alcun affidamento su continuità del rapporto che si aggiungono all'abnorme inerzia del lavoratore di ben sei anni ) deve confermarsi l'impugnata sentenza con il rigetto del ricorso. Il ricorso incidentale sostanzialmente condizionato è assorbito con il rigetto di quello principale. Le spese di lite- liquidate come al dispositivo- seguono la soccombenza.
PQM
R.G. n. 0534/2012 Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Condanna parte ricorrente in via principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Così deciso in Roma il 16.11.2017 Il Consigliere est.