Sentenza 6 giugno 2007
Massime • 2
In tema di giudizio abbreviato condizionato, la mancanza del consenso dell'imputato alla contestazione di un fatto nuovo non connesso integra un'ipotesi di nullità assoluta della sentenza di condanna "in parte qua" con conseguente impossibilità di ritenere sanata la stessa per effetto della mancanza di una tempestiva eccezione.
In tema di giudizio abbreviato condizionato alla richiesta dell'imputato di integrazione probatoria, ove il Pubblico Ministero contesti un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio e non connesso al reato originario, il consenso dell'imputato, quale presupposto affinché il giudice autorizzi detta contestazione, dev'essere formulato esplicitamente non potendo farsi derivare, dal mero silenzio, una presunzione di consenso, trattandosi di condizione espressamente richiesta dalla legge anche in relazione alla natura e alla peculiarità del rito abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2007, n. 27777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27777 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 06/06/2007
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 908
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 22253/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL AT, N. IL 31/08/1969;
avverso SENTENZA del 18/02/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. SENATORE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI SA veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto per rispondere del reato di lesioni personali colpose commesso, secondo la contestazione, con violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di ET VA e ET RI. Nel corso dell'udienza del 10 marzo 2003, il difensore dell'imputato, in virtù di procura conferitagli da quest'ultimo, chiedeva il rito abbreviato condizionato all'esame delle parti lese;
Il Giudice accoglieva la richiesta di rito abbreviato quale formulata dalla difesa. Il P.M. chiedeva l'integrazione del capo di imputazione, originariamente relativo al solo reato di lesioni personali colpose, contestando ulteriormente il reato di omissione di soccorso ai sensi dell'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, perché il LI aveva omesso di fermarsi e prestare soccorso alle persone rimaste ferite in conseguenza dell'incidente. Il difensore chiedeva termine a difesa. Dopo numerosi rinvii - anche finalizzati all'esame delle parti lese poi mai presentatesi in udienza nonostante la precisazione del giudice di interpretare come tacita remissione della querela l'eventuale assenza delle parti lese medesime - il G.U.P. pronunciava declaratoria di improcedibilità relativamente al reato di lesioni personali colpose per difetto di querela (sul rilievo dell'inosservanza delle formalità previste per la regolarità della querela), e condannava il LI, per il reato di omissione di soccorso, alla pena ritenuta di giustizia con la diminuente prevista per la scelta del rito.
A seguito di rituale gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Firenze confermava l'impugnata decisione.
Quanto alle doglianze dedotte con l'atto di appello, la Corte distrettuale disattendeva l'eccezione sollevata dall'appellante il quale aveva dedotto la nullità dell'impugnata sentenza, quanto alla condanna per il delitto di omissione di soccorso, per l'asserita violazione dell'art. 423 c.p.p., comma 2: aveva rilevato la difesa, a fondamento del proprio assunto al riguardo, che il P.M. aveva integrato l'imputazione con la contestazione suppletiva, ed il procedimento era proseguito con il rito abbreviato, in mancanza del consenso dell'imputato, concludendosi con la sentenza di condanna per il reato oggetto della contestazione suppletiva. La Corte territoriale motivava la decisione al riguardo, sottolineando che la nullità dedotta rientrava nel novero di quelle a regime intermedio, ed evidenziando, in proposito, quanto segue: a) alcuna obiezione era stata sollevata dal difensore di fiducia presente in udienza, il quale, a fronte della contestazione suppletiva ad opera del P.M., si era limitato a chiedere un termine a difesa;
b) all'imputato era stato notificato il verbale dell'udienza nel corso della quale il P.M. aveva contestato l'ulteriore reato di omissione di soccorso;
c) l'imputato nulla aveva poi eccepito in proposito;
d) pertanto, doveva ritenersi intervenuta una implicita formulazione di consenso da parte dell'imputato. Per quel che riguarda il merito, la Corte stessa riteneva provata la colpevolezza del LI, tenendo conto anche di dichiarazioni rese dal LI stesso la cui utilizzabilità era stata contestata dall'appellante in quanto asseritamene derivante dall'art. 63 c.p.p., comma 1. Ha proposto ricorso per Cassazione il LI, tramite il difensore, reiterando l'eccezione di nullità già sottoposta al vaglio della Corte d'Appello e da questa rigettata come innanzi ricordato, e denunciando vizio motivazionale e violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità, sul rilievo che i giudici del merito avrebbero tenuto conto, ai fini dell'affermazione di colpevolezza, di dichiarazioni autoindizianti dell'imputato, da ritenersi invece inutilizzabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la censura in rito, di cui al primo motivo di ricorso, relativa all'eccepita nullità con riferimento alla condanna inflitta al LI dal Tribunale per il reato di cui all'art. 189 C.d.S., e confermata dalla Corte d'Appello con la sentenza impugnata.
Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati. Nel caso in esame il giudizio di primo grado si era svolto dinanzi al Tribunale con le forme del rito abbreviato condizionato, giusta richiesta in tal senso avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 438 c.p.p., comma 5, accolta dal giudice, a nulla rilevando, ai fini del rito prescelto, che poi, in concreto, non era stato possibile procedere alla integrazione probatoria richiesta dall'imputato, a causa della mancata comparizione delle parti lese al cui esame la richiesta di rito abbreviato era stata subordinata. Dagli atti risulta che: a) il P.M. aveva contestato, in assenza dell'imputato, l'ulteriore reato di omissione di soccorso;
b) il relativo verbale di udienza era stato notificato all'imputato; c) il difensore nulla aveva eccepito limitandosi a richiedere un termine a difesa.
Ciò premesso, occorre innanzi tutto inquadrare nei corretti parametri normativi la questione.
Trattandosi di rito abbreviato condizionato, il primo punto di riferimento è l'art. 438 c.p.p., comma 5, il quale prevede - in deroga a quanto stabilito dall'art. 441 c.p.p., comma 1, in forza del quale nel giudizio abbreviato ordinario non sono applicabili gli artt. 422 e 423 c.p.p - che è fatta salva l'applicabilità dell'art.423 c.p.p.; dunque, nel caso in cui il P.M. proceda alle contestazioni di cui all'art. 423 c.p.p., comma 1 - e ciò deve ritenersi ammissibile anche prima dell'inizio dell'attività di integrazione probatoria - l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. Nel caso in esame, il P.M. ha proceduto ad una contestazione diversa da quelle di cui all'art. 423 c.p.p., comma 1, posto che il reato di omissione di soccorso non poteva ritenersi in vincolo di continuazione con il reato di lesioni colpose, ne' si verteva in ipotesi di reati commessi con una sola azione od omissione. Conseguentemente, bisogna considerare, quali riferimenti normativi, lo stesso art. 438 c.p.p., comma 5, e l'art. 423 c.p.p., comma 2, avendo il P.M. contestato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio. Nella concreta fattispecie, quindi, ai fini della regolarità procedurale, sarebbero stati necessari l'autorizzazione del giudice (che vi è stata) e - per espressa previsione dell'art. 423 c.p.p., comma 2 - il consenso dell'imputato. Orbene, ritiene il Collegio, come enunciazione di principio di diritto, che tale consenso debba essere formulato esplicitamente, non potendo ritenersi possibile far derivare, dal mero silenzio dell'imputato (pur informato con la notifica del verbale di udienza perché non presente), una presunzione di consenso, trattandosi di condizione espressamente richiesta dalla legge. Nè appare condivisibile la tesi secondo cui si verterebbe in ipotesi di nullità a regime intermedio, con la conseguenza che, non avendo il difensore dell'imputato sollevato eccezione alcuna dopo la contestazione da parte del P.M. del nuovo reato (limitandosi a richiedere un termine a difesa), la nullità stessa sarebbe risultata sanata ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2. Il divieto di applicabilità dell'art. 423 c.p.p. (oltre che dell'art. 422 c.p.p.) sancito dall'art. 441 c.p.p. per il rito abbreviato ordinario, e la necessità di un consenso esplicito per l'applicabilità dell'art. 423 c.p.p., comma 2, nel caso di rito abbreviato condizionato (per il combinato disposto di cui all'art.438 c.p.p., comma 5, e all'art. 423 c.p.p.), devono ritenersi strettamente collegati alla natura ed alla peculiarità del rito abbreviato, avendo l'imputato rinunziato al dibattimento sulla base degli atti assunti e dovendo il giudice decidere allo stato degli atti. Non si spiegherebbero altrimenti le disposizioni di cui all'artt. 438 c.p.p., comma 5, e all'art. 441 c.p.p., comma 5, laddove, nelle ipotesi di rito abbreviato condizionato ovvero di integrazione istruttoria disposta dal giudice di ufficio (vale a dire in quei casi caratterizzati da una sorta di acquisizioni probatorie "in itinere", nei quali la situazione probatoria non è quindi cristallizzata e limitata a quanto acquisito con le indagini), la contestazione di un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio è ammessa, stante il richiamo all'art. 423 c.p.p., "se vi è il consenso dell'imputato" (art. 423 c.p.p., comma 2). Di tal che, non sembra in sintonia con la logica e con la peculiarità del giudizio abbreviato - che, giova ricordarlo, può essere richiesto solo personalmente o a mezzo di procuratore speciale - ritenere che nel giudizio abbreviato condizionato (o con integrazione probatoria disposta dal giudice di ufficio), debba considerarsi poi legittima una sentenza di condanna, pronunciata per un reato che (in relazione ad un fatto non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio) abbia formato oggetto di contestazione suppletiva in assenza dell'imputato, senza che sia stato neanche acquisito il consenso di quest'ultimo e per il solo fatto dell'acquiescenza del difensore. Il convincimento di questo Collegio trova fondamento normativo, e quindi inequivoco elemento di conforto, nella disposizione di cui all'art. 441 bis c.p.p., comma 2, laddove è stabilito che, nel caso di contestazioni suppletive previste dall'art. 423 c.p.p., comma 1, da parte del P.M., nelle ipotesi di cui all'art. 438 c.p.p., comma 5, e all'art. 441 c.p.p., comma 5, (vale a dire quelle ipotesi connotate da acquisizioni probatorie "in itinere", secondo il concetto sopra ricordato), "la volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'art. 438 c.p.p., comma 3" (e cioè personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
con sottoscrizione autenticata nelle forme previste dall'art. 583 c.p.p., comma 3): non si comprende per quale ragione, nel caso di contestazione suppletiva di cui all'art. 423 c.p.p., comma 2 - vale a dire nel caso di contestazione addirittura di un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio (per il quale si debba procedere di ufficio) - potrebbe essere ritenuta sufficiente una presunzione di consenso dell'imputato (non presente alla contestazione, ed informato con avviso cartolare) desumibile dal suo silenzio e dall'acquiescenza del difensore.
D'altra parte, detta interpretazione si pone in collegamento armonico anche con la disciplina stabilita dal codice di rito per l'analoga ipotesi della contestazione suppletiva nel giudizio ordinario: l'art.518 c.p.p. stabilisce infatti che, nel caso in cui nel corso del dibattimento risulti a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio, e per il quale si debba procedere di ufficio, il P.M. procede nelle forme ordinarie, con la possibilità per il giudice (nella norma è indicato "il presidente") di autorizzare la contestazione nella medesima udienza, ove il P.M. ne faccia richiesta, ma a condizione che vi sia il consenso dell'imputato presente (e non ne derivi pregiudizio per la speditezza del procedimento).
Il giudice di primo grado ha dunque errato (errar in procedendo) nel dare seguito alla richiesta del P.M. di contestazione suppletiva dell'ulteriore reato di omissione di soccorso, pronunciando sentenza di condanna in ordine a tale reato, con conseguente nullità della sentenza sul punto: in mancanza del consenso (esplicito) dell'imputato il P.M. avrebbe dovuto avviare "ex novo" l'azione penale per detto reato (ed ovviamente, alla luce di quanto sopra esposto, la conclusione non sarebbe stata diversa ove il giudizio fosse stato celebrato con il rito abbreviato non condizionato, stante il divieto di applicabilità degli artt. 422 e 423 c.p.p. stabilito dall'art. 441 c.p.p., comma 1). L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe le ulteriori censure. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio relativamente al reato di cui all'art. 189 C.d.S. - il che comporta "ex se", quale logica conseguenza, l'annullamento senza rinvio, in ordine al medesimo reato, anche della sentenza di primo grado - con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente al reato di cui all'art. 189 C.d.S., e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2007