Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2007, n. 27777
CASS
Sentenza 6 giugno 2007

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In tema di giudizio abbreviato condizionato, la mancanza del consenso dell'imputato alla contestazione di un fatto nuovo non connesso integra un'ipotesi di nullità assoluta della sentenza di condanna "in parte qua" con conseguente impossibilità di ritenere sanata la stessa per effetto della mancanza di una tempestiva eccezione.

In tema di giudizio abbreviato condizionato alla richiesta dell'imputato di integrazione probatoria, ove il Pubblico Ministero contesti un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio e non connesso al reato originario, il consenso dell'imputato, quale presupposto affinché il giudice autorizzi detta contestazione, dev'essere formulato esplicitamente non potendo farsi derivare, dal mero silenzio, una presunzione di consenso, trattandosi di condizione espressamente richiesta dalla legge anche in relazione alla natura e alla peculiarità del rito abbreviato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2007, n. 27777
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27777
    Data del deposito : 6 giugno 2007

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