Sentenza 17 settembre 2003
Massime • 1
Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso si distingue dal reato di favoreggiamento personale, in quanto l'aiuto non solo è prestato ad uno o più partecipi mentre l'associazione è ancora in atto, ma è rivolto al singolo in quanto componente del gruppo criminale.(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la configurazione da parte del giudice di appello dell'ipotesi di concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa - anziché di favoreggiamento, come originariamente contestato - in riferimento alle condotte di alcuni agenti della polizia di Stato che, oltre ad aver ricevuto denaro in cambio della trasmissione di notizie riservate e dell'omissione di atti del loro ufficio, avevano aiutato i membri di due clan mafiosi, alcuni in stato di latitanza, ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa, informandoli delle specifiche operazioni di polizia svolte nei confronti degli affiliati alle organizzazioni).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2003, n. 40375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40375 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Pietro Antonio Sirena Presidente
1. Dott. Michele Besson Consigliere
2. Dott. OL Bottalico Consigliere
3. Dott. Carla Podo Consigliere
4. Dott. Giacomo Fumu Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ NC, US RA, AL PP, IA RE e GL ON;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 3 ottobre 2001. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. OL Bottalico;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giovanni Galati che ha concluso per l'annullamento della sentenza di I e II grado e la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Catania in subordine annullamento con rinvio della sentenza per carenza di motivazione;
Uditi i difensori Avv. Musco Enzo del Foro di Catania per US RA;
Avv. Frigo PP del foro di Brescia per US RA;
Avv. Armando Veneto di Palmi per AL PP;
Avv. Ruggeri Fosco foro di Catania per AL PP;
Avv. Pino Ernesto, Foro di Catania per IA RE e GL ON;
Avv. Managò Antonio, Foro di Reggio Calabria per ZZ IN. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti di RO AR, AL PP, GL ON, BA OL MA, IU PP, US RA, IA RE e ZZ IN veniva disposto il giudizio innanzi al Tribunale di Catania per rispondere:
"A) del reato di cui agli artt. 81 e 319 cod. pen., 7 D.L. n. 152/91 convertito nella legge n. 203/91 per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di Assistente della Polizia di Stato, e quindi di Pubblico Ufficiale, ricevuto denaro ed altre utilità per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, consistiti nell'aver fornito a componenti delle consorterie mafiose facenti capo a "N NT ed a IR PP inteso "Malpassotu" informazioni, che dovevano rimanere invece riservate, in ordine ad operazioni di polizia ed altre iniziative nei confronti degli affiliati alle predette organizzazioni, nonché nell'avere omesso di adottare nei confronti dei predetti, allorché venivano sorpresi in flagranza di reato o in stato di latitanza tutti quei provvedimenti che la loro qualità imponeva. Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di agevolare l'attività delle associazioni sopra indicate;
B) del reato di cui agli artt. 81 e 378 cod. pen., 7 D.L. n. 152/91 convertito nella legge n. 203/91 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aiutato componenti delle consorterie mafiose facenti capo a "N NT e IR PP inteso il "Malpassotu" ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa informandoli e delle investigazioni e delle operazioni di polizia che venivano effettuate nei confronti degli affiliati alle predette organizzazioni. Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di agevolare l'attività delle associazioni sopra indicate. In Catania e provincia sino al 1993".
Il Tribunale di Catania con sentenza in data 27 febbraio 1997 assolveva il IU, il BA ed il RO dai reati ascritti perché il fatto non sussiste;
inoltre dichiarava il AL, il GL, il US, il IA ed il ZZ responsabili del reato di cui al capo A), nonché del reato di cui agli artt. 110, 416 bis e 61 n. 9 cod. pen., così qualificata l'imputazione di cui al capo B) e ritenuta la continuazione, condannava il IA alla pena di anni sette di reclusione, il ZZ, il GL ed il AL alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ciascuno ed il US alla pena di anni cinque di reclusione, oltre alla interdizione dai pubblici uffici in perpetuo per IA, ZZ, GL e AL e per anni cinque per il US ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due per IA, ZZ, GL e AL e per un anno per US. Detta sentenza, appellata dal P.G. territoriale nei confronti di IU, BA e RO e da AL, GL, US, IA e ZZ veniva confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza in data 3 ottobre 2001, avverso la quale proponevano ricorso per Cassazione i difensori dei citati ZZ, US, AL, IA e GL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa di ZZ con il primo motivo ha dedotto "violazione artt. 606 b), 521 e 522 cod. proc. pen. per erronea applicazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza", assumendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente annoverato l'elemento psicologico tra gli elementi secondari, pur avendolo indicato tra quelli essenziali e quindi insuscettibili di immutazione;
e con il primo motivo aggiunto "violazione degli art. 521, 522, 604 e 606 lett. c) cod. proc. pen.", sostenendo che i giudici del merito non avrebbero potuto riqualificare il reato di cui all'art. 378 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. n.152/91 nel reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso ai sensi degli artt. 110 e 416 bis cod. pen. in quanto le due ipotesi delittuose previste dagli artt. 378 e 416 bis cod. pen. sono ipotesi di reato completamente diverse, per cui non era possibile ritenere di applicare il principio della continenza secondo il quale nella ipotesi più specifica rientrerebbe quella meno specifica;
che inoltre alcun rilievo poteva assumere il riferimento operato in sentenza al principio di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen. perché l'art. 416 bis cod. pen. non poteva ritenersi norma speciale rispetto all'art. 378 cod. pen., anzi era la norma di cui all'art. 378 cod. pen. ad avere "una portata più speciale" rispetto a quella di cui all'art. 416 bis cod. pen. donde non potrebbe mai ritenersi operante nella fattispecie il principio della cosiddetta "continenza"; che pertanto i giudici del merito non avrebbero potuto procedere alla riqualificazione del reato originariamente contestato nel reato di concorso in associazione a delinquere di stampo mafioso perché la pretesa diversità del fatto ben avrebbe potuto essere oggetto di contestazione suppletiva da parte del Pubblico Ministero nel corso del dibattimento di primo grado oppure ben poteva essere rilevata dal Giudice di primo grado in sede di delibazione, con le contestuali determinazioni del caso. La difesa del US con il primo motivo ha denunciato "nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen.", assumendo che la Corte di merito aveva ritenuto la validità giuridica della soluzione del giudice di primo grado con una motivazione che in punto di diritto prestava il fianco ad una serie di critiche e, dopo aver disquisito sulla nozione di fatto in generale, concludeva chiedendosi "come la Corte di Appello abbia potuto ritenere il concorso esterno in associazione mafiosa laddove tale figura giuridica, a fatica sopravvissuta ai molteplici attacchi subiti nel tempo da dottrina e giurisprudenza, ha ricevuto da ultimo" un disconoscimento da una sentenza della Sez. VI;
e con il primo motivo aggiunto "violazione dell'art. 516, 518, 519, 521 comma 2 e 522 cod. proc. pen. - nullità delle sentenze di primo grado e di grado di appello per mancanza di correlazione con l'imputazione. Violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione", deducendo che nel caso di specie ci si trovava quanto meno davanti ad un fatto diverso da quello originariamente contestato sia per la diversità dell'imputazione sia per le marcate differenze degli elementi strutturali dei reati e che il delitto di associazione per delinquere e il delitto di favoreggiamento potevano avere in comune soltanto la condotta, che era a forma libera per entrambe, ma non l'evento e giammai l'elemento psicologico, per cui sul piano processuale si era verificata la più evidente lesione del diritto di difesa.
Anche la difesa del AL con il primo motivo ha lamentato "nullità ex art. 429, comma 2 e ex art. 522 cod. proc. pen.", rilevando che non vi era rapporto di continenza tra il reato contestato e quello ritenuto e riproponendo la questione della nullità del decreto di citazione per generica contestazione del fatto, senza proporre alcuna censura alla ritenuta tardiva proposizione della eccezione di nullità (v. pagg. 26 e 27 della sentenza impugnata); e con il primo motivo aggiunto "art. 606 cod. proc. pen. lett. c) in rel. art. 522 cod. proc. pen." in quanto la sentenza impugnata aveva compromesso il principio che obbliga l'organo giudicante ad astenersi dal dare una definizione giuridica difforme dal fatto oggetto di causa allorché lo stesso risultasse diverso da quello descritto nel decreto disponente il giudizio o da come eventualmente riqualificato nelle contestazioni suppletive, disciplinate dagli artt. 516 e segg. del codice di rito, dal momento che la Corte territoriale era pervenuta in modo arbitrario ad una pronuncia di condanna per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa nell'affermare che tra il reato previsto dall'art. 378 cod. pen. e quello di cui all'art. 416 bis cod. pen. intercorreva rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen.. Infine il difensore di IA e di GL con il primo motivo dei rispettivi ricorsi ha denunciato "inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 522 e 178, lett. b) e c)
cod. proc. pen.", lamentando che il fatto ritenuto in sentenza si trova rispetto a quello contestato in rapporto di incompatibilità sostanziale, per essersi realizzata una trasformazione di contenuti essenziali dell'addebito, e che il giudice aveva volontariamente omesso di trasmettere gli atti al P.M..
I motivi sopra esposti, tutti concernenti il difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, sono infondati. Invero la Corte di merito ha accertato in fatto la sussistenza dell'elemento, dall'esame delle singole posizioni, della "continuità e sistematicità dell'apporto soggettivo nei confronti delle associazioni per delinquere di stampo mafioso, apporto che è parcellato in costanti supporti informativi relativi ad operazioni di polizia, di notizie su eventi concernenti dichiarazioni di soggetti da cui proveniva l'individuazione di covi o di appartenenti alle organizzazioni predette, di copertura agevolante in topici momenti di ricerca per la cattura di membri (anche di spicco) delle stesse" (v. pag. 21 della sentenza impugnata).
Ora, il fatto posto a base della decisione non è diverso da quello contestato di cui al capo B dell'imputazione.
Infatti nella imputazione risulta contestato l'elemento "della continuità e sistematicità dell'apporto soggettivo" con l'indicazione della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. per aver posto in essere più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso;
così come è stato contestato l'aver agito allo scopo di agevolare due specifiche consorterie mafiose, quali quelle facenti capo rispettivamente a NI NT e IR PP inteso il "Malpassotu".
Pertanto va affermato che non sussiste il denunciato vizio di difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
Inoltre correttamente il giudice di merito ha qualificato il fatto, diversamente dalla qualificazione indicata nella imputazione, ai sensi degli artt. 110 e 416 bis cod. pen., quale concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, figura giuridica questa ancora una volta ribadita con la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29 del 30 ottobre 2002. Invero il delitto di favoreggiamento di cui all'art. 378 cod. pen., indicato nel capo di imputazione, prevede che l'aiuto sia prestato "dopo che fu commesso un delitto" e pertanto non poteva essere configurato nel caso in esame dal momento che l'aiuto è stato prestato quando l'associazione di tipo mafioso era ancora in atto. Inoltre nella succitata sentenza delle Sezioni Unite è stato posto in rilievo, nel tratteggiare la differenza tra il concorso esterno in associazione mafiosa ed il delitto di cui all'art. 378, 2° comma, cod. pen., che quest'ultima norma è pertinente "al rapporto tra l'agente e i singoli associati, senza alcuna interferenza con la tematica del concorso eventuale che configura una relazione tra esterno e gruppo nel suo complesso", e pertanto il favoreggiamento personale previsto, sia dal primo comma che dal secondo comma nella sua forma aggravata dall'art. 378 cod. pen. non poteva essere configurato nel caso di specie, in cui in fatto è stato accertato che l'aiuto era fornito all'associazione di tipo mafioso. Passando all'esame dei restanti motivi dei ricorsi, il difensore del ZZ con il secondo motivo ha dedotto "violazione artt. 606, lett. b) cod. proc. pen., 110 e 416 bis cod. pen. per inosservanza della legge penale sulle norme sul concorso di persone nel reato", lamentando che nel processo e nella motivazione della sentenza non vi era alcuna traccia della specifica finalità della condotta del ZZ - quella di voler contribuire alla realizzazione dei fini dell'associazione - e della consapevolezza;
e con il terzo motivo "violazione artt. 606, lett. e) cod. proc. pen. 416 bis e 110 cod. pen. per mancanza di motivazione in ordine alla qualità e finalità
del presunto contributo dato dall'imputato alla vita dell'associazione mafiosa".
Entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Invero la Corte di merito, dopo aver in via generale affermato che per la configurabilità sul piano soggettivo del concorso esterno nel delitto associativo era sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione (v. pag. 24), ha indicato le fonti di prova, riportando in sintesi le varie dichiarazioni - ed in particolare quelle di SA VE DI e DI PP - da cui ha desunto la coscienza e volontà di aiutare l'associazione mafiosa (v. pag. 37 e segg.). Inoltre la difesa del ZZ con il quarto motivo ha denunciato "violazione artt. 606, lett. e) cod. proc. pen., 416 bis per travisamento di fatti e mancanza di motivazione in ordine alla prova del reato di concorso esterno in associazione mafiosa", censurando l'assunto della credibilità dei collaboranti e indicando a sostegno altre emergenze processuali;
e con il secondo motivo aggiunto "violazione dell'art. 192 commi 2, 3 e 4 in violazione degli artt.110 e 416 bis e 319 cod. pen.", assumendo che la Corte di merito si era soffermata solamente in una elencazione acritica delle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia senza ponderare dei dati che apparivano di risolutiva importanza e, dopo aver riportato e commentato le varie dichiarazioni ed altre emergenze fattuali, che dalle plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non emergeva processualmente che il ZZ avesse dato un consapevole e causalmente idoneo contributo alla conservazione od al raggiungimento dell'associazione ed ancora alla realizzazione del programma criminoso della medesima.
Entrambi i motivi sono inammissibili. Invero essi prospettano una diversa valutazione delle risultanze processuali in contrapposizione a quella operata dal giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
Con il quinto motivo il difensore ha dedotto "violazione artt. 606 e) cod. proc. pen., 416 bis cod. pen. per mancanza di motivazione in ordine alla qualifica di mafiosità della contestata associazione a delinquere", sostenendo che la Corte di Appello non aveva preso in esame la doglianza relativa alla mancanza di prova che l'associazione avesse mai avuto tra le proprie finalità "il controllo e la gestione di attività produttiva anche mediante l'imposizione della propria esclusiva nella zona di azione". Anche tale motivo è manifestamente infondato per irrilevanza della questione, atteso che l'oggetto del processo non era quale tipo di associazione di tipo mafioso tra quelle indicate dall'art. 416 bis cod. pen. ricorresse nella specie, ma se l'imputato fosse o meno concorrente nelle due consorterie mafiose di cui alla contestazione. Con il sesto motivo lo stesso ricorrente ha denunciato "violazione artt. 606 lett. e) cod. proc. pen., 319 cod. pen. per mancanza di motivazione e travisamento dei fatti in ordine alla prova del reato di corruzione", assumendo che la difesa aveva creduto di dimostrare con i motivi di appello l'inattendibilità e la inverosomiglianza dalle accuse dei collaboranti, mentre la Corte aveva liquidato con poche righe di motivazione tutti i rilievi formulati nell'atto di appello per le pretese regalie in denaro, autovetture, materiali edili e prestazioni lavorative che al ZZ sarebbero state erogate dall'associazione mafiosa;
mentre il ZZ aveva acquistato il materiale per la costruzione della casetta ed aveva personalmente lavorato per la sua costruzione, così come aveva acquistato l'auto Volkswagen con denaro proveniente da un finanziamento a termine e la roulotte in contanti con soldi propri, del padre e dei fratelli.
La censura è inammissibile perché attiene a valutazione di merito, quale l'apprezzamento delle risultanze processuali, esulante dal sindacato di legittimità.
Con il settimo motivo lo stesso ricorrente ha lamentato "violazione artt. 606 b), 521, 522 cod. proc. pen., 61 n. 9 cod. pen. per erronea applicazione della legge penale in ordine alla correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza" in quanto la Corte di merito afferma la sussistenza dell'aggravante trascurando che il fatto costitutivo di essa non era stato mai contestato al ZZ. La censura è manifestamente infondata, atteso che il giudice di primo grado, nell'applicare l'aggravante di cui all'art. 61, n. 9 cod. pen. nel diversamente qualificare il fatto di cui al capo B)
dell'imputazione, aveva già posto in evidenza che dalla complessiva imputazione di cui ai capi A) e B) risultava contestato il fatto relativo a tale aggravante.
Pertanto il ricorso del ZZ va rigettato.
La difesa del US con il secondo motivo ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione", assumendo, dopo aver analizzato le dichiarazioni poste a base della affermata responsabilità del US, che il dato fattuale evidenziato dalla attenta lettura delle affermazioni dei collaboranti in cui si evidenziavano insanabili contraddizioni, in uno ad evidenti carenze sotto il profilo dei riscontri, veniva da osservare come le contraddizioni tra dichiaranti rese da più persone in ordine allo stesso fatto o alla stessa circostanza rilevavano come mancanza di riscontro.
Il motivo è inammissibile in quanto la censura si risolve in una valutazione delle risultanze processuali prospettata in contrapposizione a quella operata dalla Corte di merito, sottratta al sindacato di legittimità, in presenza di una congrua e coerente motivazione con la quale si dà conto della decisione adottata. Con il secondo motivo aggiunto la stessa difesa ha denunciato "violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art. 192 comma 3 e 4 cod. proc. pen. - erronea valutazione probatoria in ordine alla chiamata di correo. Violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. - mancanza e manifesta illogicità della motivazione - omesso esame dei motivi di appello in relazione alla richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'escussione di RC RE", esponendo le medesime considerazioni prospettate con il su esposto secondo motivo principale in ordine alla valutazione delle dichiarazioni poste a base della affermata responsabilità e poi lamentando la totale mancanza della motivazione in relazione alla richiesta rinnovazione del dibattimento per sentire RC RE.
Nella prima parte la censura è inammissibile in quanto costituisce una censura in fatto sottratta al sindacato di legittimità e nella seconda parte è infondata per avere la Corte di merito, dopo aver esposto le ragioni poste a base della conferma della responsabilità dichiarata in primo grado, ritenuto che non ricorrevano i presupposti per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale "potendosi pervenire alla decisione allo stato degli atti" (v. pag. 64), motivando in tal modo la ragione del rigetto dell'istanza. Con il terzo motivo aggiunto la difesa del US ha lamentato "violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 40, 43, 110, 416 bis, 81, 319 cod. pen., 7 Legge 203/91 - insussistenza dei reati di associazione di tipo mafioso e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, inconfigurabilità della ritenuta aggravante ad effetto speciale. Violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. - illogicità e contraddittorietà della motivazione", sostenendo che non era possibile parlare di concorrente esterno senza individuare il peculiare ruolo ricoperto dal ricorrente, cui invece viene attribuita una generica attività favoreggiatrice, che mancava del tutto la valutazione della condotta materiale ascrivibile al US a costituire un idoneo contributo e la indagine sull'elemento soggettivo del reato e cioè la verifica della consapevolezza di offrire un contributo;
che inoltre, in ordine al delitto di corruzione aggravata ex art. 7 Legge 203/91 di cui al capo A) della rubrica, le dichiarazioni accusatorie non erano idonee ad offrire una descrizione compiuta degli atti contrari ai doveri di ufficio, in relazione specialmente alle specifiche discolpe acquisite agli atti e la omessa individuazione delle utilità correlativamente percepite per il compimento degli atti infedeli;
che infine mancava la motivazione attinente alla sussistenza dell'aggravante ad effetti speciali di cui all'art. 7 legge 203/91, inapplicabile nei confronti di chi faccia parte dell'associazione.
Il motivo è inammissibile.
Invero la censura relativa alla inidoneità delle dichiarazioni accusatorie in ordine agli atti contrari ai doveri di ufficio costituisce una censura in fatto esulante dal giudizio di legittimità.
Nel resto la censura è manifestamente infondata per avere la Corte di merito analiticamente indicato i contributi forniti dal US all'associazione mafiosa e successivamente riassunti a pag. 63 della sentenza impugnata ed enunciato il giudizio complessivo - riferito a tutti gli imputati - sulla continuità e sistematicità dell'apporto soggettivo nei confronti delle associazioni mafiose - giudizio desunto dall'esame "delle singole posizioni di cui infra" - a pag. 21 della stessa sentenza, riportando per intero nella prima parte dei "motivi della decisione" di questa sentenza;
così come si rinviene a pag. 64 della sentenza impugnata la motivazione attinente all'aggravante di cui all'art. 7 Legge 203/91. Pertanto il ricorso del US va rigettato.
La difesa del AL con il secondo motivo ha dedotto "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale", assumendo che il concorso esterno, a fatica sopravvissuto ai molteplici attacchi subiti nel tempo da parte di dottrina e giurisprudenza, aveva ricevuto da ultimo ulteriore clamoroso disconoscimento dalla sentenza in data 23/1/2001 dalla sez. VI di questa Corte;
che inoltre vi era contrasto fra l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13/5/91 e la posizione di componente esterno ad associazione mafiosa;
e con il secondo motivo aggiunto "art. 606 cod. proc. pen. lett. b) in relazione art. 110, 416 bis cod. pen." in quanto la figura del concorso in associazione mafiosa appare di dubbia configurabilità poiché frutto di una vera e propria forzatura dei principi generali del nostro codice penale in tema di concorso di persone.
Entrambi i motivi sono infondati.
Invero con sentenza n. 29 del 30 ottobre 2002 e depositata il 31 maggio 2003 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, proprio in risoluzione del contrasto insorto con la sentenza 21/9/2000 dep. 23/1/2001 della Sez. VI, citata dal ricorrente, ha affermato che "devesi, a giudizio della Corte, confermare il principio secondo il quale in tema di associazione di tipo mafioso è configurabile il concorso esterno" (v. pag. 52) e non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale recente pronuncia.
Inoltre per il reato di cui al capo B) dell'imputazione, così come diversamente qualificato ai sensi degli artt. 110, 416 bis e 61 n. 9 cod. pen., non è stata applicata l'aggravante di cui all'art. 7 Legge 203/91 per essere stato utilizzato il fatto contestato di cui al citato art. 7 come elemento per integrare l'ipotesi del concorso esterno.
Con il terzo motivo la difesa del AL ha denunciato "Difetto di motivazione ex art. 192 - contraddittorietà", sostenendo che la Corte aveva omesso di indicare le prove o gli indizi che corroboravano la chiamata di correo;
che la sentenza si componeva di affermazioni apodittiche riportanti le dichiarazioni di alcuni pentiti, contrastanti tra loro o de relato e tutte sempre prive di riscontri;
che inoltre il vizio emergeva ancora dalla scelta di attribuire credibilità ad un teste che non poteva entrare in contrasto con la motivata valutazione dei dati processuali o con la logica, pur avendo la difesa sottolineato nel corso degli anni l'inattendibilità dei collaboranti e la mancanza di autonomia delle loro dichiarazioni;
che infine emergevano dal confronto fra il giudizio sul AL e quello di altri imputati assolti - IU, BA e RO - dati inquietanti in relazione alle propalazioni che assumevano differente valenza.
Con il terzo motivo aggiunto la stessa difesa ha dedotto "art. 606 cod. proc. pen., lett. B), E), in relazione art. 192 cod. proc. pen.", lamentando che l'estrema gravità dell'insufficienza motivazionale dimostrata dai giudici del merito si coglieva in tutta la sua pienezza nel momento in cui la responsabilità penale del ricorrente si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni di collaboranti di giustizia;
che la responsabilità del AL si fondava solo su inaccettabili deduzioni e "sentito dire" che come tali non potevano fare ingresso in alcun impianto motivazionale di una sentenza senza subire la più rigorosa delle censure;
che la Corte di Appello di Catania aveva dimostrato di ignorare le doglianze dell'odierno ricorrente circa l'inattendibilità dei dichiaranti.
Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto essi attengono a valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione ampia e coerente con la quale la Corte di Appello ha esposto le ragioni poste a base della confermata responsabilità del ricorrente.
Con il quarto motivo la medesima difesa ha denunciato "Inosservanza, erronea applicazione della legge penale - art. 319 cod. pen." per apoditticità dell'affermazione secondo cui il AL aveva ricevuto denaro o altra utilità e perché nel corso della perquisizione domiciliare nulla era stato trovato che potesse far risalire all'illecito.
Anche il quarto motivo è inammissibile nella prima parte perché manifestamente infondato, atteso che la Corte di merito ha elencato gli elementi di prova in ordine alla ricezione di denaro e di un bracciale in oro;
e nella seconda parte perché il mancato rinvenimento di alcunché costituisce un mero argomento in ordine alla valutazione della prova e pertanto attiene ad una valutazione di merito esulante dal giudizio di legittimità.
Pertanto anche il ricorso del AL va rigettato.
Il difensore del IA e del GL con il secondo motivo dei rispettivi ricorsi ha dedotto "Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, anche in relazione ai motivi di impugnazione (art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen.)", ribadendo la contraddizione interna all'area dei collaboranti e che le propalazioni a carico dei due ricorrenti non costituivano chiamate di correo, bensì chiamate in reità, per cui la formulazione del giudizio di attendibilità doveva essere più rigoroso.
Il secondo motivo comune ai due ricorrenti è inammissibile in quanto si risolve in una valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità.
Lo stesso difensore con il terzo motivo dei ricorsi del IA e del GL ha denunciato "Erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt.110 e 416 bis cod. pen.) - Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, anche in relazione ai motivi di impugnazione (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 416 bis cod. pen.)",
sostenendo che: 1) non era configurabile il concorso esterno in associazione mafiosa, tant'è che la sua configurabilità era stata fantasia in dottrina che in giurisprudenza di dibattiti che non sono stati sospinti neanche dall'intervento della Suprema Corte con la sent. SS.UU. 5/10/1994, Demitry;
2) non manifestamente infondata era la questione sull'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis cod. pen. - nella parte in cui consente la configurabilità del cosiddetto concorso esterno nella associazione mafiosa - nella interpretazione datane dall'univoca giurisprudenza di legittimità successiva alla pronunzia delle Sezioni Unite datata 5 ottobre 1994, ric. Demitry, per violazione dei principi di stretta legalità, di determinatezza e di tassatività della fattispecie incriminatrice, nonché di personalità della responsabilità penale sanciti rispettivamente dagli artt. 25 e 27 Cost.; 3) nel caso di specie non era configurabile il concorso esterno per mancanza di prova della stabile disponibilità a commettere attività illecite a favore della consorteria mafiosa ed altresì la prova della consapevolezza in capo al reo della indisponibilità dell'aiuto prestato in favore della "societas scleris".
Il terzo motivo identico per entrambi i ricorrenti è infondato per i primi due profili ed inammissibili per il terzo.
Invero, come sopra già esposto, con sentenza n. 29 del 30 ottobre 2002 e depositata il 21 maggio 2003 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno ribadito il principio secondo cui in tema di associazione di tipo mafioso è configurabile il concorso esterno. E con la stessa sentenza le SS.UU. hanno escluso che attraverso il meccanismo degli artt. 110 e 416 bis cod. pen. resti violato il principio di tassatività o determinatezza della fattispecie penale in quanto "il grado di determinatezza, nel caso dell'art. 416 bis, è tutto sommato raggiunto, perché il legislatore, lungi dal limitarsi a rimandare ad un generico concetto di consorteria mafiosa, individua condotte sufficientemente tipizzate (quelle di cui al primo e al secondo comma della disposizione), onde la vocazione estensiva propria della norma di cui all'art. 110 cod. pen. appare pur sempre ancorata a precisi riferimenti normativi" (v.
pagg. 56 e 57). E a tal riguardo non si ravvisano ragioni per discostarsi dai principi affermati da tale recente pronuncia. Il terzo profilo della censura è inammissibile in quanto attiene a censura di fatto, quale la valutazione della prova, sottratta al sindacato di legittimità.
Il difensore del Fogliano con il quarto motivo del relativo ricorso ha denunciato "Mancanza fisica di motivazione in ordine all'epoca del commesso reato, anche in relazione ai motivi di impugnazione (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.151, 157, 158, 174 cod. pen., 7 D.L. 13/5/1991, n. 152 e 429, lett.
c) cod. proc. pen.)" deducendo omessa motivazione in ordine alla richiesta, avanzata con il terzo motivo di appello, di collocare i fatti entro il 1989.
Il terzo motivo di appello era inammissibile perché generico. Invero con il terzo motivo di appello l'impugnante ha chiesto l'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 416 bis cod. pen. e la limitazione al solo reato di favoreggiamento con collocazione dei fatti entro il 1989, assumendo soltanto che tutti i collaboratori facevano riferimento ad epoca precedente, senza alcuna specificazione ulteriore.
Ora il difetto di specificità comporta - a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) in riferimento all'art. 581, lett. c) cod. proc. pen. - la inammissibilità del motivo, dichiarabile in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 591; per cui irrilevante diviene la dedotta censura di omessa motivazione.
Il predetto difensore con il quarto motivo relativo al ricorso del IA e con il quinto motivo relativo al ricorso del GL ha lamentato "Erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 15, 319, 378 cod. pen. e 649 cod. proc. pen.) - Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, anche in relazione ai motivi di impugnazione (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 319, 378 cod. pen. e 649 cod. proc. pen.)", deducendo che i decidenti avevano ritenuto la sussistenza del concorso formale tra l'ipotesi del concorso in associazione di stampo mafioso e la corruzione per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio con il sostenere che fra le due incriminazioni sussistesse un rapporto di specialità reciproca, mentre non appariva conforme a giustizia punire due volte un soggetto per aver tenuto un unico comportamento materiale poiché il principio del ne bis in idem sostanziale aveva portata generale.
La censura è manifestamente infondata per il semplice rilievo che i giudici del merito di primo e secondo grado hanno ritenuto la continuazione tra i due reati e non il concorso formale. Lo stesso difensore con il quinto motivo relativo al ricorso del IA e con il sesto motivo relativo al ricorso del GL ha denunciato "Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, anche in relazione ai motivi di impugnazione (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 bis cod. pen)", sostenendo che: 1) la
Corte di merito non aveva motivato sulla richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991; 2) la pena inflitta appariva eccessiva a seguito del diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, il dimostrato encomiabile "curriculum vitae" e senza riferimento alla vita e alla condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al reato, elementi questi che avrebbero consentito - previo giudizio di prevalenza - di contenere la pena nel minimo assoluto edittale da dichiararsi interamente condonato o, in subordine, o da condizionalmente sospendere ai sensi dell'art. 163 cod. pen. Il primo profilo della censura è manifestamente infondato poiché la Corte di Appello per il GL a pag. 54 della sentenza impugnata ha enunciato la ragione del diniego della esclusione della citata aggravante;
e correttamente nulla ha detto la stessa Corte per il IA, atteso che dal suo atto di appello non risulta la richiesta di esclusione della detta aggravante.
Il secondo profilo della censura attiene a valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità in presenza di una motivazione con la quale si enuncia la ragione del diniego delle attenuanti generiche.
Con il sesto motivo il difensore del IA ha denunciato "Erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 438 e 442 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 16/12/1999, n. 479) - Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, anche in relazione ai motivi di impugnazione (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 438 e 442 cod. proc. pen.)", assumendo che assolutamente pretestuosa ed infondata era la motivazione con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della diminuente per la scelta del rito, non essendovi dubbio che il giudice avrebbe potuto definire il processo allo stato degli atti, ed il diniego non si giustificava anche alla luce della nuova formulazione del giudizio abbreviato.
Ora, la decisione relativa alla definibilità del processo sulla base degli atti implica una valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità. Peraltro nella sentenza impugnata è dato rilevare che è stato disposto un confronto tra il dichiarante LO RO e l'imputato IA in data 8/4/1994 (v. pag. 32 del provvedimento impugnato) e pertanto ai fini della decisione sono state valutate le dichiarazioni rese dall'imputato in tale ulteriore atto istruttorio dibattimentale.
Inoltre le notificazioni del rito abbreviato, intervenute successivamente al giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza del Tribunale di Catania in data 27 febbraio 1997, non possono trovare applicazione sia perché va applicata la legge del tempo trattandosi di norme di natura processuale e sia perché in via transitoria il rito abbreviato poteva essere chiesto nel giudizio di primo grado: e pertanto il giudice dell'appello doveva soltanto verificare, così come ha verificato, se il giudizio di primo grado poteva essere definito allo stato degli atti. Pertanto anche i ricorsi del IA e del GL vanno rigettati. Al rigetto dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 OTTOBRE 2003.