Sentenza 18 febbraio 2010
Massime • 1
È inammissibile per mancanza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il provvedimento di correzione di errore materiale privo di pregiudizio per il ricorrente (nella specie: rettificazione della pena detentiva da "reclusione" ad "arresto"), a nulla rilevando che la correzione sia stata disposta da un giudice sprovvisto di competenza. (Nella specie, la Corte non ha ritenuto di applicare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, stante il rilievo giuridicamente esatto posto a base del ricorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2010, n. 10419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10419 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/02/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 546
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 27987/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA AL GI N. IL 22/03/1959;
avverso l'ordinanza n. 235/2009 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 17/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha richiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1. Con ordinanza in data 17.04.2009 il Gip presso il Tribunale di Milano procedeva, in esito a rituale procedura ex art. 130 c.p.p., alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 226/09, emessa il 29.01.2009 a carico di CE VA SE, rettificando in "arresto", anziché nell'erroneo termine reclusione, la specie della pena inflitta per il reato contravvenzionale di cui all'art. 660 c.p.. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto CE che motivava il gravame deducendo: vizio di incompetenza funzionale del Gip a pronunciare la disposta correzione, posto che contro la predetta sentenza era stato proposto appello.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso per concreta mancanza di interesse.
4. Il ricorso, pur teoricamente fondato (essendovi stata violazione dell'art. 130 c.p.p.), deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
Se è vero, infatti, che la competenza a procedere alla correzione di errore materiale spetta, in caso di impugnazione, al "giudice competente a conoscere dell'impugnazione" (ex art. 130 c.p.p., comma 1, ultima parte), è pur vero però -ed anzi assume preliminare ed assorbente rilievo- che per proporre impugnazione (nel caso, il proposto ricorso) occorre avervi interesse, ex art. 568 c.p.p., comma 4. È poi del tutto pacifico che l'interesse che deve sostenere l'impugnazione deve avere carattere strettamente concreto e giuridico, al fine di ottenere provvedimento più favorevole, non bastando interessi morali o meramente teorici. Orbene, ciò posto, risulta del tutto evidente come il CE non possa avere alcun interesse, nel senso anzidetto, a proporre il ricorso per l'annullamento dell'impugnato provvedimento. Esso, invero, da un lato è produttivo di situazione (peraltro conforme a legge) per lui più favorevole (riportando la sanzione dall'erronea reclusione al corretto arresto, pena edittalmente meno grave), dall'altro lo pone nella condizione di presentarsi al secondo grado di giudizio con la giusta sanzione, evitando disguidi ed equivoci che di certo egli non può avere legittimo interesse a perpetuare o procastinare. Infine - ed è argomento centrale- il ricorrente non può dolersi di pronuncia che egli non invoca come errata nel merito, ma che vorrebbe annullata, per essere poi ripronunciata negli stessi termini dal giudice superiore. È del tutto evidente, dunque, la mancanza di concreto interesse del CE al proposto ricorso, non essendo il provvedimento impugnato per lui in alcun modo pregiudizievole, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a). Deve seguire ex lege, in forza del disposto dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La particolarità del caso, che muove da considerazione del ricorrente in sè non errata, consente di non applicare la sanzione processuale del pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende (cfr. C. Cost. n. 186/2000) non versando egli in colpa nella determinazione dalla causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente CE VA SE al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010