Sentenza 19 ottobre 2010
Massime • 1
Si ha concorso di reati tra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima.
Commentario • 1
- 1. Inconciliabilità tra sentenze irrevocabili: precisazioni sul concettoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 agosto 2022
Come deve essere inteso il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 630) Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte d'Appello di Salerno dichiarava inammissibile una istanza di revisione avanzata in relazione ad una sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Vibo Valentia, divenuta irrevocabile, in seguito al rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'imputato, deciso con sentenza della Prima Sezione Penale n. 37162 del 2019; la decisione irrevocabile aveva condannato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2010, n. 40906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40906 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2010 |
Testo completo
40906 / 10
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 19/10/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente SENTENZA Dott. ANDREA COLONNESE N. 1513 Dott. ON BEVERE
- Consigliere -
REGISTRO GENERALE Dott. GENNARO MARASCA
- Consigliere - N. 23314/2010
- Rel. Consigliere - Dott. MAURIZIO FUMO
- Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) ER ON N. IL 13/09/1984
avverso l'ordinanza n. 2646/2009 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 23/12/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor Avv.;
A) FATTO, RICORSO, SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il TdR di Milano, con ordinanza del 23.12.2009, ha confermato l'occ a carico di PE
IO, indagato con riferimento ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, alcune delle quali clandestine e del relativo munizionamento, ricettazione delle predette armi, ricettazione di una motocicletta marca Yamaha mod. 1100.
Il Collegio cautelare ha ritenuto che l'indagato avesse aderito a una associazione di
'ndrangheta, considerata, per c.d., la "prosecuzione" del clan LI, attivo nella medesima zona del milanese (Buccinasco e dintorni) fino a qualche tempo prima.
Il TdR, condividendo l'assunto del GIP, come espresso nell'occ, ha ritenuto di individuare nella condotta del ricorrente atteggiamenti sintomatici della sua adesione a una struttura malavitosa di stampo mafioso, nonché il suo concorso nelle fattispecie criminose sopra indicate, finalizzate, per altro, all'agevolazione della attività del sodalizio criminoso.
Ricorre per cassazione il difensore e deduce:
a) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 416 bis cp, 125,192, 273, 178, 291, 309 cpp, per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione mafiosa , nonché inefficacia della misura e motivazione meramente apparente. Il TdR ritiene che la societas sceleris nella quale avrebbe militato il PE sia la "prosecuzione" del clan RO-LI. Ebbene la esistenza di tale clan dovrebbe essere provata sulla base della sentenza di condanna di LI SQ, sentenza che tuttavia sembrerebbe non esistente in atti (le istanze volte a ottenere tale attestazione sono rimaste inevase),
b) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 416, 125, 192, 273, insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui sopra e comunque del coinvolgimento del ricorrente, nonché mancanza e illogicità manifesta della motivazione. Se pur fosse data per certa la esistenza del clan RO-LI, si deve subito rilevare che all'epoca in cui detta struttura mafiosa sarebbe stata operante il PE era poco più di un neonato. Il TdR presume di desumere il coinvolgimento dell'indagato dal fatto che egli è socio della Edil Company. In realtà il
Collegio cautelare presume, senza alcun aggancio fattuale, che il PE sia un mero prestanome di RO AT, laddove esiste prova dell'effettiva proprietà di quote sociali. Il fatto che l'indagato si presentasse, sul lavoro, a terzi col nome di
RO, non sta a significare che ne volesse spendere il presunto prestigio criminale, ma solo che voleva sottolineare la continuità tra la vecchia e la nuova proprietà della ditta. Al proposito le dichiarazioni di NE e LO, cui il TdR attribuisce valore sintomatico, sono, in realtà, ininfluenti. Il PE risulta uno dei tanti calabresi che ha
よ lavorato nel settore dei cantieri edili. Anche l'episodio della mancata assunzione del lavoro offertogli da FA, lungi dall'essere indicativo della sua natura mafiosa, sta a significare l'esatto contrario. Il TdR attribuisce tale condotta a motivi prudenziali, ma la scelta interpretativa è arbitraria e comunque non motivata.
Le stesse dichiarazioni di ON CO, cui il Collegio cautelare attribuisce grande valore indiziario, sono del tutto irrilevanti per il PE, atteso che lo stesso non fa mai il nome di questo indagato. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni di IO e ON, i quali non riferiscono fatti, ma sensazioni e loro opinioni (gli stessi "pensavano" che sarebbe stato bene non inimicarsi talune famiglie) e per le dichiarazioni di GH RI (il quale ebbe a riferire che l'indagato era il factotum di RO AT). E' infatti evidente che il PE era solo il giovane e inesperto parente e socio del predetto.
Il provvedimento che si impugna in effetti elude qualsiasi concreta indicazione di effettivo coinvolgimento nel sodalizio criminoso del PE, la cui genealogica, come indicata dal TdR è oltretutto errata (egli non è nipote dell'ergastolano LI
IC, ma di LI CH, non gravato da precedenti di stampo mafioso). PE per altro non è indagato di reati sintomatici di mafisoità (estorsioni ecc.), ma nel presente procedimento, per reati in tema di armi e per ricettazione, reati non collegati funzionalmente alla ipotesi associativa.
c) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 10,12,14 I. 497/74, 3, 23 I. 110/75,
648 cp, 125, 192, 273 cpp, insussistenza di gravi indizi con riferimento ai residui reati. Il fatto che sia emersa una relazione di PE con il box nel quale erano custodite le armi è del tutto irrilevante, atteso che ciò si riferisce ad epoca successiva la sequestro delle stesse (20.5.2008, mentre la presenza di PE in loco venne riscontrata solo il 14.6 dello stesso anno). Si tratta per altro di un incontro tra il predetto, RO IC e ZO in un bar di Assago. Valore poi contrario a quello che gli attribuisce il TdR ha la circostanza, evidenziata da una conversazione intercettata, e consistente nel fatto che il PE non aveva il telecomando del box. Né ha valore indiziario il fatto che la presenza di PE in Assago sia stata provata (a seguito della traccia lasciata dal suo telefono cellulare) il 29.4.2008, atteso che la sede della Edil Company è nel limitrofo comune di Buccinasco, "servito" dalla medesima
"cellula" di telefonia mobile. Quanto alla ricettazione della moto, il TdR non tiene in conto alcuno le dichiarazioni del ZO, che confessò di averla rubata da solo. La momentanea disponibilità del mezzo da parte di PE, in mancanza di consapevolezza della origine illecita dello stesso, non è indicativa della sua partecipazione al delitto ex art 648 cp,
d) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 15, 81, 648 cp, atteso il rapporto di specialità necessaria che lega i delitti di detenzione e porto di armi clandestine al delitto di ricettazione. In realtà solo una pistola risulta non avere natura di arma alterata o clandestina, ma anche in questo caso, della consapevolezza in capo al ricorrente della sua origine delittuosa non vi è prova,
e) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 274, 275, 292, 309 cpp circa la presunzione di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere nonché circa la individuazione dei criteri indicativi della sussistenza delle esigenze cautelari dell'inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione del reato, mancanza della fissazione della data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere e mancanza di motivazione suoi predetti punti,
f) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274, 291, 309 cpp circa la sussistenza dell'esigenza cautelare costituita dal pericolo di fuga non essendo stato il relativo pencolo prospettato dal PM. Nel caso in esame, va rilevato che il PE si rese latitante dopo la emissione del provvedimento cautelare, ma di tale situazione
(inesistente ovviamente al momento della richiesta della misura stessa), il TdR avrebbe potuto tener conto solo se comunque il GIP avesse effettuato il giudizio prognostico in relazione ad esso.
In data 1.10.2010 sono stati depositati motivi nuovi con i quali si fa riferimento a documentazione entrata a far parte del fascicolo processuale dopo la proposizione del ricorso, vale a dire: la sentenza 30.6.2010 di questa sezione, che ha annullato con rinvio e con riferimento all'addebito del reato associativo l'occ a carico del coindagato
RO ES, il verbale di costituzione in carcere del PE e verbale riassuntivo dell'interrogatorio di garanzia dallo stesso reso, copia di biglietti da visita
Edil Company, stato di famiglia di RO AT (tale ultimo documento al fine di dimostrare che LI NA, moglie di RO AT, ha tre figli minori e che quindi il fatto che PE la abbia accompagnata al carcere per consentirle di colloquiare col marito detenuto non è indizio di appartenenza del ricorrente alla presunta associazione mafiosa).
B) DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima censura è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Il ricorrente affaccia una mera ipotesi di mancanza in atti della sentenza relativa alla condanna di LI SQ, quasi volesse rimettere a questo Collegio di legittimità il controllo, la ricerca e l'acquisizione del documento. E' di tutta evidenza che non è possibile avanzare una censura con modalità meramente congetturali.
Ciò a voler tacere del fatto che la esistenza del clan di 'ndrangheta cui il TdR ritiene sia associato il PE viene dedotta anche da elementi ulteriori, oltre a quello
"documentale", sul quale il ricorrente, col primo motivo, ha appuntato la sua attenzione
(vedasi in seguito).
Ebbene le SSUU di questa Corte hanno avuto modo di chiarire (sent. 25932 del 2008, ric. Ivanov, RV 239699) che, in tema di misure cautelari, l'omessa o tardiva trasmissione di atti al TdR non determina, di per sé, l'automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo. Se dunque pur corrispondesse al vero che tale documento manchi agli atti, non per questo sarebbe impossibile procedere alla predetta verifica secondo il noto criterio della "prova di resistenza".
La seconda censura è infondata. Il fatto che, quando il clan RO-LI era operativo, il PE fosse un bambino in tenera età è del tutto irrilevante, atteso che il TdR sostiene che la nuova struttura malavitosa non si identifica con quella precedente, ma ne è la "prosecuzione".
Tanto premesso, va subito notato che il ricorso propone una lettura "atomistica" degli elementi vagliati dal TdR e ritenuti, nella globale valutazione degli stessi, sintomatici tanto della esistenza del clan, quanto della appartenenza del PE ad esso.
Tale (ri-)lettura tuttavia non è consentita in quanto, specie in tema di delitti associativi, la prova dell'esistenza dell'affectio societatis deve essere desunta per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate, ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa di per sé della partecipazione dell'imputato/indagato alla societas sceleris (ASN 199701525-RV 209105).
Insomma, l'attendibilità degli indizi, in tema di misure cautelari, non può essere valutata in astratto, né può essere rapportata alle conclusioni, logicamente infinite, che sono compatibili con i fatti noti, ma deve essere riferita alle diverse "storie" alternative che emergano eventualmente dal confronto delle prospettazioni delle parti coinvolte (ASN 199502471-RV 203391). E tra tali "storie" il giudicante individua e giustifica quella che, in base agli elementi raccolti e alla sua interpretazione, ritiene la più ragionevole/probabile.
Conseguentemente, quando tale ricostruzione appare suffragata da un coerente apparato argomentativo, non appare lecito opporle una, sia pur non incredibile, ricostruzione alternativa degli eventi.
Orbene, il TdR ha di fatto posto al centro della sua attenzione innanzitutto le parole delle persone che, secondo l'accusa, erano rimaste "schiacciate" dall'operato della ipotizzata consorteria mafiosa.
In particolare sono state considerate le dichiarazioni del GH per il quale il PE era nientemeno che il factotum di RO AT. Ebbene l'espressione ha un suo preciso significato quando riferita a persona che si assume inserita in una struttura mafiosa e non può essere considerata l'equivalente di "segretario", "uomo di fiducia" ecc.
I RO, per altro, sono indicati nel provvedimento del TdR (che riporta le parole intercettate del ON) come persone che lanciavano bombe, che vogliono il lavoro con prepotenza, persone che, se arrestate, dovrebbero rimanere "dentro".
Se dunque questa era la fama dei RO, non può ritenersi né illogico né arbitrario l'assunto del Collegio cautelare, che interpreta il fatto che il PE si presentasse come RO come una manifestazione sintomatica della spendita del nome di persone che incutono timore in zona, persone che è meglio non inimicarsi.
Sulla base di tali presupposti, il TdR dà una lettura delle parole di NE, RI LO e CH (imprenditori edili), i quali hanno affermato di aver rinunziato a lavorare in Buccinasco e zone limitrofe (per non dover avere a che fare con i RO), oppure hanno dovuto accontentarli e compiacerli ("i RO dovevano lavorare lì...il movimento terra doveva essere fatto dai padroncini calabresi... io contro certa gente non mi metto a fare i decreti ingiuntivi: ho due figli e tengo famiglid' ecc.). Ebbene l'impresa dei RO era la Edil Company, nella quale il PE, pur giovanissimo
(23 anni), entra e assume la carica di amministratore. Ciò è quello che il TdR sostanzialmente mette in rilievo, mentre è del tutto secondario, nell'economia della motivazione, se il predetto fosse un mero prestanome (si ricordi che era factotum) o un reale titolare di quote.
Sulla base di tali premesse (fondate su fatti storici non contestati) il Tribunale milanese attribuisce valenza sintomatica anche al rifiuto di PE di accettare incarichi dal Modaffari, atteso che l'offerta giunge nel luglio 2008, dopo l'arresto di
RO IC, AT e IO.
Se a ciò si aggiunge che il TdR ipotizza in capo a PE il ruolo di (sia pur non unico) custode di armi micidiali e di una moto di provenienza furtiva (vedasi infra), si giunge agevolmente alla conclusione che il Collegio cautelare non ha né violato norme di legge, né operato salti logici nel percorso espositivo del convincimento raggiunto circa la esistenza della societas sceleris e della appartenenza alla stessa dell'indagato. Anche la terza censura è infondata.
Il TdR pone in evidenza che il cellulare di PE "aggancia la cellula" che opera su Assago proprio mentre, in quella stessa località, il ZO sta introducendo nel box la moto rubata;
in quello stesso box nel quale era anche custodito un arsenale. Il PE viene notato in loco anche successivamente, viene visto far uso della moto, viene ricercato da RO IC il quale è convinto (sia pure errando) che lo stesso abbia il telecomando che apre il portello del box.
Al proposito vale la pena di ricordare che GH attribuisce la funzione di factotum sia al PE che al ZO. In questa ottica, il fatto che il predetto RO abbia ricercato il telecomando presso il primo piuttosto che presso il secondo può ragionevolmente essere interpretato (e ciò implicitamente fa il TdR) come un elemento indicativo della "intercambiabilità" dei due soggetti.
Il sequestro delle armi era già avvenuto, ma gli interessati ne erano all'oscuro. Anche in questo caso, la lettura integrata e non parcellizzata degli elementi raccolti consente al TdR di operare, senza offendere la logica e la comune esperienza, una ricostruzione degli avvenimenti, che ha il pregio di collocare ciascuna tessera del mosaico indiziario in una posizione in cui appare compatibile con le altre. La cesura sub d) è manifestamente infondata, atteso che la ricettazione è una ipotesi ampia e generale di ricezione di cose provenienti da delitto;
se tali cose consistono in armi alterate, non si vede come la previa alterazione possa porsi in rapporto di specialità con il delitto ex art 648 cp. Diversamente ragionando, si finirebbe per rendere inapplicabile il concorso formale ex art 81 cp.
D'altronde la giurisprudenza, da circa 20 anni, è ferma su tale assunto, avendo ritenuto (vedasi, tra le più risalenti: ASN 198904700-RV 180936) che se il delitto presupposto della ricettazione di un'arma si identifica nella "clandestinizzazione", opera di terzo, dell'arma stessa, è certamente ravvisabile concorso di reati e non rapporto di specialità fra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione della stessa. Tale rapporto infatti è insussistente sia per la diversa obiettività giuridica delle fattispecie, sia per il diverso contenuto normativo dei due precetti in presunto conflitto.
D'altra parte, non si è mai dubitato che il concorso sia configurabile anche fra la
"clandestinizzazione" (art. 23, terzo comma, seconda ipotesi, legge 18 aprile 1975 n.
110), la detenzione e il porto dell'arma resa clandestina (art. 23, II e III comma, prima ipotesi, legge cit.), poiché anche detti reati hanno fisionomie giuridiche diverse, avendo il primo come oggetto l'azione in sé di rendere clandestina l'arma e il secondo e il terzo le azioni successive del detenere e del portare l'arma, che, per essere stata "clandestinizzata", imprime a dette azioni una particolare connotazione di pericolosità rispetto alle medesime azioni aventi per oggetto un'arma non privata dei segni di identificazione.
Per altro, si è addirittura ritenuto (ASN 200933581-RV 245229) che il possesso di un'arma clandestina integri di per sé la prova del delitto di ricettazione, essendo l'abrasione della matricola chiaramente finalizzata a impedirne l'identificazione; ciò dimostra, secondo tale giurisprudenza, in mancanza di elementi contrari, tanto il proposito di occultamento da parte del possessore, quanto la consapevolezza dello stesso della provenienza illecita dell'arma. Manifestamente infondate sono anche le ultime due censure.
Invero, quanto alla adeguatezza, il III comma dell'art 275 del codice di rito inequivocabilmente ricollega, come unica misura adeguata, la custodia carceraria ai cc.dd. "delitti di mafia". Al giudice, in altre parole, si chiede di verificare unicamente se sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti ex art 416 bis cp, ai delitti commessi avvalendosi delle struttura mafiosa, o infine ai delitti consumati per giovare a detta struttura. Una volta che a tale quesito il giudice ha dato risposta positiva, consegue che deve essere -necessariamente- applicata la custodia intra moenia (regola), salvo che non emergano positivi elementi dai quali possa desumersi l'assenza di esigenze cautelari (eccezione). Ciò che è presunto è dunque lo status di soggetto pericoloso dell'indagato/imputato di tali delitti. A tale presunzione si collega una valutazione legale di adeguatezza della misura carceraria, con l'unica eccezione di una (ragionevolmente ipotizzabile) mancanza di esigenze cautelari.
Tale mancanza, tuttavia, data la particolare natura dei "delitti di mafia", è stata individuata dalla giurisprudenza di legittimità (es. ASN 2007000305-RV 235367) nella rescissione del legame che unisce l'associato all'associazione e comunque in quei facta concludentia che rendano inipotizzabile che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo alla struttura malavitosa.
Quanto al fatto che la misura cautelare applicata avrebbe dovuto scongiurare anche esigenze cautelari diverse da quelle legate alla presunta pericolosità sociale del PE, va osservato, innanzitutto che pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga e pericolo di reiterazione del reato (vale a dire i tre requisiti che, ai sensi dell'art. 274 cpp, condizionano il potere di disporre la misura cautelare) non devono necessariamente concorrere per legittimare detto provvedimento (ASN 199300937-
RV 194729).
Così, evidentemente, la fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova appare necessaria solo quando la misura sia applicata esclusivamente al fine di tutelare la suddetta esigenza, ma non lo è nel caso in cui la misura sia disposta anche a tutela delle altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 cpp, essendo inutile fissare un termine di durata quando la misura cautelare deve continuare ad essere applicata per la salvaguardia delle altre esigenze cautelari (ASN 200707582-RV 236094). Nel caso in esame, se il pericolo di fuga -per le ragioni illustrate nel ricorso e anche per il successivo comportamento del PE, che, come premesso, si è costituito- si deve fondatamente ritenere insussistente, non si vede come ciò possa riflettersi sulle altre esigenze che la misura cautelare mira a garantire e, dunque, sulla misura cautelare stessa.
Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Deve farsi luogo alle comunicazioni ex art. 94 disp. att. cpp
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. cpp
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 19 ottobre 2010.-
Il presidente- Andrea Colonnese
Амо на Совис L'estensore- RI Fumo esuji
Depositata in Cancelleria Roma, li 18 NOV. 2010
Funzionario Głudiziario EL LANZUISE
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