Sentenza 22 luglio 2004
Massime • 1
In tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, la disposizione secondo la quale ("ex lege" 74/87) "l'appello è deciso in camera di consiglio" va interpretata nel senso che essa postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt.325 e 327 c.p.c. (costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio). Tuttavia, ove l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/07/2004, n. 13660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13660 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Gabriella - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. FORTE IZ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO AR, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA APOLLODORO 26, presso l'avvocato NDRI VENTURELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato CORRADO DE SIMONE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NZ IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VILLA ORAZIOLI 20, presso l'avvocato VIVIANA VETTORELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato EDOARDO ORSINI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2747/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/02/2004 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente l'Avvocato DE SIMONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato ORSINI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Tribunale di Latina con sentenza del 23 agosto 2000, dichiarò la separazione personale dei coniugi AR DR e IO IN che avevano contratto matrimonio il 28 gennaio 1967 ed assegnò la casa coniugale alla moglie con cui convivevano ancora i due figli maggiorenni;
rigettò le domande di addebito all'altro coniugo proposte da ciascuno di essi,nonché la richiesta della DR di condanna del merito a corrisponderle un contributo al mantenimento proprio ed a quello di detti figli.
L'impugnazione della DR è stata dichiarata inammissibile dalla Corta di appello di Roma, con sentenza del 23 agosto 2000, in quanto l'appello era stato erroneamente introdotto con citazione notificata alla controparte e tuttavia tardivamente depositata con l'iscrizione a ruolo del processo, il 7 maggio 1999, dopo la scadenza in data 3 maggio 1999 del termine perentorio di cui all'art. 325 cod. proc. civ.: nel caso applicabile par essere stata la sentenza di primo grado alla stessa notificata l'1^ aprile 1999.
Per la cassazione di detta decisione AR DR ha proposto ricorso per S motivi;
cui resiste il IN con controricorso. La DR ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artfT342, 359, 165 e 739 cod. proc. civ. nonché 23 della legge 74 del 1987, si duole che la Corte di appello abbia affermato che l'impugnazione doveva essere proposta con ricorso senza considerare che nel caso il Tribunale aveva affrontato anche la problematica dello scioglimento della comunione relativa alla casa coniugale, posta formalmente dalla controparte e da essa ripresa nell'atto di appello;
e che, dunque, in tal caso avendo la causa per oggetto non soltanto domande inerenti alla separazione tra i coniugi, doveva svolgersi con il rito ordinario.
La censura è infondata.
La sentenza del Tribunale (che questa Corte può esaminare, essendo stato dedotto un error in procedendo) non ha affrontato questioni diverse da quelle proposte dalle parti, riguardanti esclusivamente la pronuncia della separazione ed i provvedimenti consequenziali (contributo al mantenimento della moglie e dei figli, nonché l'assegnazione della casa coniugale), perciò rientranti tutti nei "giudizi di separazione personale" indicati dall'art. 23 della legge 74 del 1987 e finalizzati non solo a conseguire la relativa pronuncia, ma contestualmente anche a dettare i provvedimenti riguardo ai figli ed a disciplinare i rapporti patrimoniali tra i coniugi medesimi: tra i quali quello relativo all'assegnazione della casa familiare, disciplinato dall'art. 155 soprattutto con riguardo all'ipotesi in cui ad uno dei coniugi vengano affidati i figli minori.
AR DR, con la quale convivevano i due figli maggiorenni BR e IZ NI, aveva chiesto, infatti, per tale ragione che detta abitazione fosse assegnata interamente a lei, mentre il merito, assumendo che l'immobile fosse divisibile e che il suo modesto reddito, costituito da una pensione di L.
1.300.000 mensili, lo costringeva a vivere nel garage di detta casa, ne aveva chiesto a sua volta l'assegnazione di una porzione. Per cui il Tribunale ha emesso statuizioni inerenti esclusivamente alla questione suddetta;
dando atto che la divisione dell'immobile, in base alle risultanze dell'espletata consulenza tecnica, non era strutturalmente possibile e neppure economicamente conveniente i ed assegnando la casa coniugale interamente alla ricorrente in applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il menzionato art. 155, stabilendo soltanto un "criterio preferenziale", consente al giudice di privilegiare il coniuge con cui convivano i figli maggiorenni non autosufficienti.
Vero e che i primi giudici hanno aggiunto che restava impregiudicato il diritto dei coniugi di chiedere nell'apposita sede la divisione dell'immobile in base alle regole dello scioglimento della comunione ed a quelle particolari di cui agli art. 192 e segg.; ma si e trattato di una considerazione ad abundantiam, inidonea a costituire capo autonomo della sentenza e rivolta a ribadire quanto già rilevato in una precedente ordinanza dell'istruttore (peraltro espressamente richiamata), che cioè in quella sede potessero porsi ed esaminarsi soltanto questioni relative al diritto personale di abitazione di cui all'art. 155 significativamente definito dalla sentenza "temporaneo".
il che è tanto palese che detto provvedimento è stato impugnato dalla sola DR, la quale, pur riferendo dell'ultronea, seppur irrilevante considerazione formulata dal primo giudice, che ha chiesto la riforma limitatamente alla mancata attribuzione di un assegno di mantenimento per se e per i figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti: costituente, dunque il solo thema decidendum (Cass. 9483/2000) realmente devoluto al giudice di appello. Per cui, non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 40, comma 3, cod. proc. civ., il relativo procedimento, quanto all'introduzione e alla trattazione, doveva svolgersi con il rito camerale.
Con il secondo motivo, AR DR, denunciando altra violazione delle medesime norme, nonché motivazione erronea, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il giudizio di appello contro le sentenza in tema di separazione personale debba proporsi con ricorso, senza considerare quanto invece già sostenuto da note sentenze della Corte di appello di Torino e della stessa Corte di appello di Roma, secondo cui: a)il riferimento alla Camera di consiglio contenuto nell'art. 23 riguarda il solo momento della decisione, senza modificare il regime delle forme di impugnazione previsto per i giudizi ordinari;
b) manca in ogni caso un intendimento del legislatore in termini contrari espliciti ed inequivoci, per cui lo stesso non può trarsi dalla disciplina delle impugnazioni, peraltro diversamente strutturate, relativa ai procedimenti di natura camerale di cui agli art. 739 e segg. cod. proc. civ.; c)anche la norma dell'art. 4 della legge sul divorzio è
assolutamente oscura e da essa non risulta che l'appello nei relativi giudizi debba proporsi con ricorso.
Con il terzo motivo, lamentando altra violazione delle norme in esame, addebita alla Corte di merito di non aver tenuto presente che l'avvenuta tempestiva notificazione del gravame alla controparte ne comportava l'ammissibilità e la pendenza " sulle quali non avrebbe potuto incidere la vicenda relativa all'iscrizione a ruolo;
e che doveva comunque applicarsi il principio della conversione degli atti nulli anche perché proprio in questo caso la controparte aveva ricevuto la notifica dell'atto di impugnazione tempestivamente ed in epoca addirittura antecedente alla data entro cui doveva avvenire il depositato: a differenza dell'ipotesi inversa, di gravame introdotto con ricorso, in cui il principio e pacificamente applicato dalla giurisprudenza malgrado il ritardo della notifica alla controparte. Con il quarto motivo, deducendo violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., si duole ancora che la tardiva iscrizione a ruolo sia stata esaminata dalla Corte di appello senza alcuna eccezione delle parti al riguardo, pur non trattandosi di questiona rilevabile di ufficio, come quelle attinenti alla tardiva proposizione dell'appello. Con il quinto motivo, deducendo violazione dell'art. 184 cod. proc. civ., lamenta che la Corte territoriale non l'abbia rimessa in termini per errore scusabile a causa della non felice formulazione della norma e delle difficoltà di individuazione del regime speciale da adottare in concreto per proporre l'impugnazione. I suesposti motivi da esaminare congiuntamente, sono infondati. in effetti dopo la legge 74 del 1983, il cui art. 23 dispone (1^ comma) che "fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'articolo 4 della legge 1^ dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'articolo 8
della presente legge", alcuni giudici di merito hanno ritenuto che nei suddetti giudizi nulla fosse mutato per la proposizione dell'appello che, in base alle argomentazioni svolte dalla ricorrente, avrebbe dovuto essere introdotto con il normale rito ordinario e con le forme previsti dagli art. 342 e segg. cod. proc. civ.. E tuttavia questa Corte, con giurisprudenza ormai del tutto consolidata, ha disatteso questa interpretazione della norma per le considerazioni che qui giova riassumere: 1) a seguito del suddetto richiamo contenuto nel menzionato art. 23 ("l'appello è deciso in Camera di consiglio"), l'appello contro le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo - che è notoriamente il ricorso - alla decisione in Camera di consiglio;
per cui la norma in esame configura, in relazione alla forma dell'atto di impugnazione, una deroga espressa al principio generale posto dall'art. 342 cod. proc. civ., che prevede la proposizione dell'appello con citazione;
2) in difetto di una disciplina generale del giudizio di appello secondo il rito camerale, non possono che trovare applicazione i principi regolatori dei singoli procedimenti di impugnazione da promuovere con ricorso, come - tra gli altri - quelli in materia di lavoro e di previdenza sociale (art. 433 cod. proc. civ.), di adozione (art. 17 della legge 184 del 1983), di locazione (art. 51 della legge 392 del 1978, che rinvia alle norme in tema di rito del lavoro); 3) in ciascuno di detti procedimenti, costituisce peraltro regola del tutto pacifica - enunciata specificamente con riferimento al procedimento del lavoro, ma rilevante per le considerazioni svolte anche "nei giudici di separazione personale" - che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui agli art. 325 e 327 c.p.c., stabilito per il gravame;
mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce un momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio;
4) e tuttavia, ove l'appello venga introdotto con citazione, anziché con ricorso, è da escluderne la nullità, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti viziati, sempre che il deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge posto che il richiamato principio di conservazione impone comunque che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, che in relazione alla fattispecie considerata vanno individuati (tra l'altro) nel suo tempestivo deposito in cancelleria, quale idonea manifestazione della volontà di impugnare (Cass. sez. un. 9331/1996;
5629/1996; 4876/1991).
Da questi principi che il collegio deve ribadire, essendosi la ricorrente limitata a riproporre le considerazioni di cui la ricordata giurisprudenza ha dimostrato l'infondatezza, consegue che i termini sopra indicati sono osservati solo Quando prima della loro scadenza il ricorso o un atto equipollente sia stato depositato nella cancelleria del giudice adito;
per cui a nulla rileva la notificazione previamente effettuata all'appellato prima della scadenza di detto termine ove la citazione non venga depositata, nella cancelleria del giudice adito, entro i termini perentori di cui ai ricordati art. 325 e 327 cod. proc. civ., in quanto la convertibilità del relativo atto non può prescindere dal suo deposito entro il suddetto temine;
e, trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza sancita da norma di ordine pubblico, resta del pari irrilevante l'eventuale successiva accettazione del contraddittorio da parte del controinteressato, dovendo la stessa essere rilevata di ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 507/2003; 2185/2000;
11386/1999; 7495/1998).
Ed allora siccome nel caso concreto la ricorrente non ha contestato che la sentenza dei primi giudici sia stata notificata il 1 aprile 1999 e che il termine di 30 giorni di cui all'art. 325 cod. proc. civ. per il deposito del ricorso in appello, a causa di due giornate festive, scadeva il 3 maggio 1999, del tutto correttamente la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avendo accertato che la DR aveva depositato la citazione che la conteneva soltanto in data 7 maggio 1999, in coincidenza con l'iscrizione a ruolo della controversia: perciò a nulla rilevando che abbia rimarcato soltanto la tardività dell'iscrizione suddetta, essendo decisivo che il deposito dell'atto fosse stato compiuto dopo la scadenza del temine perentorio di cui si è detto, allorché dunque la sentenza di primo grado era già passata in giudicato. Per queste ragioni, va altresì esclusa l'applicabilità alla fattispecie dell'istituto della rimessione in termini, come già statuito da numerose decisioni di questa Corte, per un duplice ordine di considerazioni: per il primo in quanto detto istituto, previsto in materia di procedura penale, non può essere esteso al procedimento civile, in relazione al quale la rilevanza di un errore scusabile è ammessa in ipotesi puramente eccezionali (come quella di cui all'art. 294 cod. proc. civ. per il contumace), e peraltro sempre su richiesta della parte;
con la conseguenza di pervenire ad un'interpretazione estensiva non consentita in presenza di una norma eccezionale. Z, quindi, perché l'errore riconosciuto scusabile e quello che attiene all'inosservanza di un termine, stabilito a pena di decadenza, per caso fortuito o forza maggiore, mentre ove applicato nella fattispecie, finirebbe par escludere dal tutto la certezza dal diritto, potendo sempre essere concesso in presenza di una normativa suscettibile di una molteplicità di interpretazioni, fino all'intervento chiarificatore dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 367/1998; 4256/1997; 5259/1993). La quale, peraltro, allorquando la ricorrente ebbe a proporre appello avverso la sentenza di primo grado (notificatale - come s'è detto - il 1^ aprile 1999), già con numerose decisioni aveva fornito e ribadito l'interpretazione dell'art. 23 della legge 74/1987, che si è appena confermata in ordine al regine dell'appello avverso le sentenze sia di divorzio che di separazione. E la Corte Costituzionale (cfr. sent. 543/1989) aveva confermato la legittimità costituzionale della norma in questione.
Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta, infine, che la sentenza impugnata abbia violato le disposizioni degli art. 9l e 92 non provvedendo alla integrale compensazione delle spese processuali, pur in presenza di giusti motivi costituiti dalla ricordata difficoltà di individuazione del regine di impugnazione nella materia in esame. La censura è inammissibile.
In tema di regolamento dalle spese processuali, costituisce principio giurisprudenziale del tutto pacifico, che la relativa statuizione è sindacabile) in sede di legittimità, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ., le stessa vanissero posta a carico della parta totalmente vittoriosa;
per cui esula, da tale sindacato a rientra, invece, nel potere discrezionale dal giudice del merito, ex art. 92 cod. proc. civ., la valutazione dall'opportunità di compensare in tutto o in parta la spese di lite. Pertanto detto giudice non a tenuto a dare ragione con un'espressa motivazione sia dall'uso di detto potere nell'ipotesi di soccombenza reciproca e/o in quella della sussistenza di giusti motivi, sia dal mancato uso di tale facoltà;a la pronuncia di condanna alla spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.
Le spese dal giudizio seguono la soccombenza a si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del MA in complessive Euro 1.700,00 di cui Euro 1.600,00 per onorari di difesa, oltre IVA ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2004