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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 721 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021, e vertente tra
- in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e rappresentate e difese Parte_1 dall'Avv. Ennio Abonante in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in San
Lucido, Via Don Minzoni n. 8;
- appellanti contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Morcavallo in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Luigi
Fera n. 23;
- appellata
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata il 29-10-2020 n. 1856, nell'ambito della causa n. 5189/2014 R.G.A.C., il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, decidendo sulla opposizione proposta dalla società in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, nonchè dalla Parte_1
personalmente, con atto di citazione ritualmente notificato, a decreto ingiuntivo n. 1220/2014 emesso dal medesimo Tribunale, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1
della somma di €uro 34.187,26, oltre interessi e spese di procedura, derivante da fatture di consumi di fornitura di energia elettrica da agosto
2012 a marzo 2013 relativi ad un'attività di lavanderia industriale sita in
Amantea. , ne statuiva il rigetto, con conseguente Per_1 Per_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta decisione proponevano appello, con atto di citazione ritualmente notificato il 19-4-2021, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Pt_1
censurandone le statuizioni con essa adottate per i motivi in
[...]
esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
L'appellata si costituiva in giudizio come da Controparte_1
comparsa in atti, per contestare la fondatezza del gravame e chiederne il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione, una volta provvedutosi in ordine alle richieste preliminari delle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza collegiale dell'11-6-2024, datosi atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società appellante
[...]
e della personalmente Parte_1 Parte_1
quale socio illimitatamente responsabile, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con successivo decreto presidenziale del 24-7-2025, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nei termini prescritti dal codice di procedura civile, veniva fissata l'udienza del 23-9-2025 ai fini dell'adozione del provvedimento di estinzione.
In esito a detta ultima udienza, di cui era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
Risulta dagli atti di causa che, a seguito della interruzione del presente giudizio di appello dichiarata da questa Corte all'udienza dell'11-6-
2024, a seguito dell'avvenuta sottoposizione della società e del socio illimitatamente responsabile appellanti a procedura fallimentare, non interveniva più successivamente né la prosecuzione volontaria del giudizio ad opera della parte interessata dall'evento interruttivo nelle forme di cui all'art. 302 c.p.c., né alcun atto di riassunzione altrimenti volto a riattivare il corso del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina la ricorrenza dei presupposti normativi per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio a' termini del combinato disposto di cui agli artt. 305 e 307, comma 3, del codice di rito, non risultando alcuna delle parti cui spettava di proseguire ovvero di riassumere il giudizio avervi provveduto entro il prescritto il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione.
S'impone, pertanto, l'adozione di una pronuncia dichiarativa della estinzione del presente giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre
2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 721 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021, e vertente tra
- in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e rappresentate e difese Parte_1 dall'Avv. Ennio Abonante in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in San
Lucido, Via Don Minzoni n. 8;
- appellanti contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Morcavallo in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Luigi
Fera n. 23;
- appellata
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata il 29-10-2020 n. 1856, nell'ambito della causa n. 5189/2014 R.G.A.C., il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, decidendo sulla opposizione proposta dalla società in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, nonchè dalla Parte_1
personalmente, con atto di citazione ritualmente notificato, a decreto ingiuntivo n. 1220/2014 emesso dal medesimo Tribunale, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1
della somma di €uro 34.187,26, oltre interessi e spese di procedura, derivante da fatture di consumi di fornitura di energia elettrica da agosto
2012 a marzo 2013 relativi ad un'attività di lavanderia industriale sita in
Amantea. , ne statuiva il rigetto, con conseguente Per_1 Per_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta decisione proponevano appello, con atto di citazione ritualmente notificato il 19-4-2021, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Pt_1
censurandone le statuizioni con essa adottate per i motivi in
[...]
esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
L'appellata si costituiva in giudizio come da Controparte_1
comparsa in atti, per contestare la fondatezza del gravame e chiederne il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione, una volta provvedutosi in ordine alle richieste preliminari delle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza collegiale dell'11-6-2024, datosi atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società appellante
[...]
e della personalmente Parte_1 Parte_1
quale socio illimitatamente responsabile, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con successivo decreto presidenziale del 24-7-2025, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nei termini prescritti dal codice di procedura civile, veniva fissata l'udienza del 23-9-2025 ai fini dell'adozione del provvedimento di estinzione.
In esito a detta ultima udienza, di cui era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
Risulta dagli atti di causa che, a seguito della interruzione del presente giudizio di appello dichiarata da questa Corte all'udienza dell'11-6-
2024, a seguito dell'avvenuta sottoposizione della società e del socio illimitatamente responsabile appellanti a procedura fallimentare, non interveniva più successivamente né la prosecuzione volontaria del giudizio ad opera della parte interessata dall'evento interruttivo nelle forme di cui all'art. 302 c.p.c., né alcun atto di riassunzione altrimenti volto a riattivare il corso del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina la ricorrenza dei presupposti normativi per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio a' termini del combinato disposto di cui agli artt. 305 e 307, comma 3, del codice di rito, non risultando alcuna delle parti cui spettava di proseguire ovvero di riassumere il giudizio avervi provveduto entro il prescritto il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione.
S'impone, pertanto, l'adozione di una pronuncia dichiarativa della estinzione del presente giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre
2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)