Ordinanza cautelare 5 dicembre 2023
Sentenza 9 agosto 2024
Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/05/2025, n. 4604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4604 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04604/2025REG.PROV.COLL.
N. 08189/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8189 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Goti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Questura della Provincia di Pistoia, in persona del Questore pro tempore e il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, 9 agosto 2024, n. 1009 resa tra le parti, non notificata e concernente il decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione della Questura della Provincia di Pistoia e del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Questore di Pistoia ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo sul presupposto che non fosse stata dimostrata la sufficienza del reddito dell’istante.
3. Con appello notificato il 28 ottobre 2024 e depositato il 4 novembre successivo, il signor -OMISSIS- ha chiesto la riforma, previa istanza cautelare, della sentenza impugnata, affidando il proprio gravame ad un unico motivo di appello, con il quale, anche in chiave critica della sentenza impugnata, ripropone le doglianze dedotte con il ricorso di primo grado e lamenta:
“ 1) Violazione di legge di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 286/98 – eccesso di potere, vizio di motivazione ”: secondo l’appellante, erroneamente il Tar avrebbe rilevato che il ricorrente non aveva comprovato un reddito sufficiente, considerato che nella documentazione allegata all’atto introduttivo del giudizio di primo grado l’interessato aveva fornito la prova della congruità e autosufficienza di redditi provenienti da fonti lecite, con particolare riguardo ad un introito complessivo di € 9.150,00 relativo al periodo compreso tra gennaio e novembre 2022 e a retribuzioni da lavoro subordinato per complessivi € 3.967,00 relativamente al periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2021.
4. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 19 novembre 2024 e con ordinanza cautelare 25 novembre 2024, n 4444, la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, ritenendo sussistente il requisito del periculum in mora .
5. All’udienza del 6 maggio 2025, la causa è passata in decisione.
6 L’appello non può trovare accoglimento e la sentenza merita conferma, sebbene con diversa motivazione.
7. Il provvedimento impugnato in prime cure dà conto che, in risposta con comunicazione notificata il 10 gennaio 2023 recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e con la quale il Questore di Pistoia ha chiesto all’interessato di “ produrre la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2021, l’estratto contributivo INPS, la visura camerale, le fatture d’acquisto e le ricevute di vendita, nonché i pagamenti del modello F24 ”, il ricorrente “ non ha prodotto copie delle ricevute per le prestazioni effettuate, bensì il registro manuale dei corrispettivi relativo al periodo compreso tra gennaio e novembre 2022, indicante un introito complessivo di € 9.150 ” ed ha esibito in qualità di lavoratore dipendente “ un estratto conto previdenziale relativo al periodo compreso tra l’1 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2021, indicante che ha percepito retribuzioni per complessivi € 3.967,00 ”.
8. Secondo l’appellante, i redditi percepiti complessivamente nel biennio 2021-2022 (€ 3.967,00 da lavoro dipendente ed € 12.120,00 da lavoro autonomo, come da relativa dichiarazione presentata nel 2023 e prodotta in giudizio) sarebbero sufficienti a dimostrare il requisito per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
9. Osserva preliminarmente il Collegio che la giurisprudenza nella materia per cui è causa si è progressivamente attestata su posizioni che hanno “ concentrato la propria attenzione in senso sostanzialistico sul rapporto, anziché limitarsi a valutare la legittimità dell’atto impugnato, in particolar modo nei giudizi che hanno ad oggetto situazioni giuridiche di particolare rilievo della persona, nei quali possono emergere profili che devono trovare adeguata ponderazione, anche se documentati addirittura dopo l’adozione del diniego ”, tanto che “ la Sezione ha, da un lato, stabilito che gli elementi acquisiti “successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, non comportano l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto lo stesso è il risultato di una decisione maturata sulla base della valutazione delle circostanze di fatto e di diritto esistenti nel momento della sua adozione sulla scorta del principio del tempus regit actum”, precisando che “tuttavia, la specificità della questione al vaglio giurisdizionale, impone una valutazione più ampia sulla possibile rilevanza delle circostanze maturate in un momento successivo all’adozione dell’atto che, se pur non idonee a intaccare sfavorevolmente la valutazione amministrativa, tuttavia incidono significativamente sulla attuale situazione giuridica dell’appellante” e concludendo che “da tempo la giurisprudenza ha dato atto della trasformazione del processo amministrativo “da giudizio amministrativo sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata” (Adunanza Plenaria, 2011, n. 3 (Consiglio di Stato, Sezione III, 6 ottobre 2022, n. 8580) (Consiglio di Stato, Sezione III, 6 ottobre 2022, n. 8580).
11. Sempre in via preliminare, ricorda il Collegio che la Sezione ha stabilito, con argomentazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi, che “ la giurisprudenza amministrativa, in linea con le suesposte premesse, ha ribadito che il requisito reddituale minimo “costituisce condizione soggettiva non eludibile, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica; d'altra parte, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose”. (Consiglio di Stato, Sez. Terza, 02/11/2017, n. 5082 e 28/04/2017, n. 1971) ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 29 settembre 2022, n. 8378), pur precisando che “ questa Sezione ha già avuto modo di precisare che “il possesso di un reddito minimo corrispondente all'assegno sociale (al di fuori delle ipotesi in cui sia richiesto espressamente dalla legge, e cioè i casi del permesso di soggiorno CE e i casi di ricongiungimento familiare) rappresenta un criterio orientativo di valutazione e non un parametro rigido la cui mancanza sia automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dovendosi tener conto delle varie circostanze che di fatto concorrono a consentire il sostentamento dell'immigrato”(Consiglio di Stato, Sez. Terza, 18/10/2016, n. 4352) .
10. Calata la fattispecie in esame nell’alveo dei canoni ermeneutici così ricostruiti, ritiene il Collegio che nel caso per cui è causa, pur dovendosi ritenere le dichiarazioni dei redditi elementi sufficienti, unitamente ad altri, per supportare la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno (Consiglio di Stato, Sezione III, 6 ottobre 2022, n. 8580), l’interessato non abbia prodotto la documentazione richiesta dall’Amministrazione procedente per attestare il possesso reddituale richiesto (nell’atto impugnato in prime cure il Questore afferma tra l’altro che l’istante “ non ha prodotto copie delle ricevute per le prestazioni effettuate, bensì il registro manuale dei corrispettivi relativo al periodo compreso tra gennaio e novembre 2022, indicante un introito complessivo di € 9.150 ”).
A ciò si aggiunga, senza che neppure in questa sede l’appellante abbia mosso alcuna contestazione al riguardo, che non sembra superato il minimo del reddito previsto, atteso che il provvedimento impugnato attesta che, dai riscontri ottenuti dall’Anagrafe Tributaria, è emerso che “per i periodi di imposta 2021, 2022 e 2023, non esistono comunicati in F&C” (applicativo Fatture e Corrispettivi), né fatture di vendita o acquisto, né sono presenti corrispettivi (elenco dei ricavi conseguiti) nella Sezione Invii/Aggregati giornalieri ” e che “ dall’applicativo @Fattura, non risultano fattura emesse, mentre tra le fatture ricevute ne risulta una soltanto dell’anno 2022 emessa da un corriere e, anche in questa sezione, non sono presenti corrispettivi ”, con la conseguenza che non è stata dimostrata la sussistenza del requisito della capacità reddituale, che può essere riconosciuta soltanto laddove si tratti “ di uno scostamento non significativo dalla soglia pari all’ammontare dell’assegno sociale ” (Consiglio di Stato, cit.).
11. In base a tutte le considerazioni che precedono, l’appello va, dunque, respinto.
12. Sussistono, tuttavia, sufficienti motivi per compensare le spese del grado.
13. Ammette definitivamente l’appellante al patrocinio a spese dello Stato, confermando il decreto n. 241/2024.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 8189/2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ammette l’appellante al patrocinio a spese dello Stato, liquidando in suo favore la somma complessiva di € 1.500,00, oltre accessori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO