Articolo 23 della Legge 6 marzo 1987, n. 74
Articolo 22Articolo 24
Versione
12 marzo 1987
Art. 23. 1. Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile , ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all' articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 , come sostituito dall'articolo 8 della presente legge.
2. I giudizi di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo le disposizioni processuali anteriormente vigenti.
3. L'impugnazione delle sentenze di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.
Entrata in vigore il 12 marzo 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente