Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , dr.ssa Maria Gallo , all'udienza di discussione del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel giudizio iscritto al n. RG 16184/2023 Lavoro tra rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso , dall'Avv. Parte_1
Francesco Roma e dall'Avv. Antonio Pagano e con questi elett.te dom.to in Frignano (CE) alla via Trieste n.18;
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l , sito in Napoli, alla Via Ponte della Controparte_1
Maddalena, n. 55,
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 13.9.2023 il ricorrente in epigrafe, premessa l'esistenza di plurimi contratti di lavoro a termine , ha convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica per il riconoscimento della cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e , previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente ha chiesto al Tribunale di :
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 4.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori antistatari.
A sostegno della domanda ha esposto di essere stato docente precario , attualmente in ruolo quale insegnante di sostegno , giusto contratto versato in atti , e di aver svolto , negli ultimi cinque anni, attività di supplenza annuale secondo il seguente prospetto temporale : per l'annualità 2015/2016 il ricorrente ha lavorato in forza di due contratti: il primo dall'08/01/2016 al 30/06/2016 ed il secondo dal 01/07/2016 al 31/08/2016 per un totale di 264 giorni;
per l'annualità 2016/2017 il ricorrente ha lavorato in forza di un contratto: dall'14/11/2016 al 30/06/2017 per un totale di 229 giorni;
per l'annualità 2017/2018 il ricorrente ha lavorato in forza di dieci contratti: il primo dal 31/10/2017 al 31/10/2017 ; il secondo dal 01/11/2017 al 29/11/2017; il terzo dal 30/11/2017 al 02/01/2018; il quarto dal 03/01/2018 al 31/01/2018; il quinto dal 01/02/2018 al 28/02/2018; il sesto dal 01/03/2018 al 29/03/2018; il settimo dal 30/03/2018 al 28/04/2018;
l'ottavo dal 29/04/2018 al 30/05/2018; il nono dal 31/05/2018 al 08/06/2018; il decimo dal 09/03/2018 al 13/06/2018; per un totale di 226 giorni;
per l'annualità 2018/2019 il ricorrente ha lavorato in forza di un contratto: dal
23/10/2018 al 30/06/2019 per un totale di 251 giorni;
per l'annualità 2019/2020 il ricorrente ha lavorato in forza di un contratto: dal
04/10/2018 al 30/06/2020 per un totale di 271 giorni;
per l'annualità 2020/2021 il ricorrente ha lavorato in forza di un contratto: dal
23/09/2020 al 30/06/2021 per un totale di 281 giorni;
per l'annualità 2021/2022 il ricorrente ha lavorato in forza di un contratto: dal
07/09/2021 al 30/06/2022 per un totale di 297 giorni;
per l'annualità 2022/2023 il ricorrente ha lavorato in forza di un contratto: dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per un totale di 292 giorni.
Ha dunque lamentato di non aver usufruito, nella vigenza dei detti contratti ( e come provato anche dagli statini paga del periodo prodotti ) , dell'erogazione della somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo delle competenze professionali, c.d. «Carta Elettronica del docente» prevista ai sensi della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121.
Ha evidenziato che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del D.P.C.M.
n. 32313 del 23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, e quelli dichiarati 3
inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. del 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, nonché quelli posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato.
Ha pertanto affermato l'illegittimità del trattamento adottato dal nei confronti degli CP_2 insegnanti precari a parità di mansioni, sottolineando altresì che sugli stessi gravano i medesimi obblighi formativi incombenti su tutti gli altri docenti, richiamando al riguardo il principio eurounitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, le norme della Carta
Costituzionale come interpretate dal giudice amministrativo ed altre disposizioni del diritto sovranazionale secondo l'esegesi offerta dalla giurisprudenza della CGUE.
Tanto premesso, eccepita la illegittimità della normativa nazionale laddove riconosce il diritto alla carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione ai soli docenti di ruolo, e richiamando, inoltre, l'orientamento espresso nella sentenza del Consiglio di Stato
n. 1842/2022, ha concluso nel modo sopra interamente riportato.
All'esito della rinotifica del ricorso , si è costituito tempestivamente il convenuto CP_1 che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, la prescrizione del credito;
nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda e ha concluso per il suo rigetto con vittoria di spese.
All'odierna udienza, sulla documentazione in atti ,disposta la formulazione di conteggi riepilogativi del numero di giorni di servizio osservati per ciascun anno scolastico , la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale, allegata agli atti del fascicolo telematico .
2) Va, preliminarmente, verificata la giurisdizione del Giudice ordinario.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
[...] [...]
derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, Controparte_3 alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n.
3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
3)Nel merito , la domanda è fondata per quanto di ragione;
merita accoglimento , pertanto, nei limiti segnati dalla presente pronuncia.
Va , infatti , esclusa - alla stregua dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità e di seguito richiamati- dal computo del dovuto l'annualità 2014/2015 (erroneamente indicata in ricorso come 2015/2016) in quanto essa è l'unica annualità in cui il servizio prestato ha avuto una durata breve ( ovvero 84 giorni, inferiore ai 180 giorni o con chiamata a 30/06
).
L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che
«l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente
(…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2,
l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015. 5
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente
e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co.
121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la 6
clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
L'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate.
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere 7
valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Va allora considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua
è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere la ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di 8
ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav.
n. 29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023.
Con la citata sentenza n. 29961/2023 la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine 9
decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
4)I suddetti presupposti , con esclusione dell'anno 2014-2015 , ricorrono tutti nella fattispecie in esame.
Ed infatti , parte ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio presso il
[...]
in forza di «plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di Controparte_1 didattiche» producendo i contratti di lavoro a tempo determinato nell'anno 2023/2024 ed in quello in corso. Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (incarichi annuali fino al 31.8) e co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n. 124/1999.
Il ricorrente, inoltre, risulta essere , ancora “interna al sistema delle docenze scolastiche” alla stregua del contratto di lavoro in corso e innanzi richiamato .
Le sue affermazioni hanno trovato riscontro nella documentazione acquisita al fascicolo, per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass. n.
29961/2023, spetta l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
e dunque per cinque annualità .
5)Risulta , infatti parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti in quanto nel caso in esame – tenuto conto che per il pubblico impiego privatizzato la prescrizione decorre anche in corso di rapporto – vigono i principi richiamati da Cass. Sez.
U-, Sentenza n. 36197 del 28/12/2023 secondo cui :
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
Il primo atto interruttivo della prescrizione risulta la messa in mora del 25.5.2023 .
Quindi, conclusivamente, la domanda va accolta nei limiti della prescrizione in parte compiuta e il convenuto va condannato all'assegnazione in favore del ricorrente CP_1 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle 10
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” relativamente agli anni scolastici a partire dal
2018/2019 e per quelli successivi per cinque annualità .
6)Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i minimi tariffari , come da dispositivo , tenendosi conto dell'esito del giudizio e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 , per la somma complessiva di € 2500,00;
b) Per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1 provvedere all'erogazione del suddetto beneficio , tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente , per l'importo complessivo di €
2500,00;
c)Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in CP_1 complessivi € 919,00 per compensi , oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA , come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli 23.1.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo