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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2042/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14387/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionle Isola C/5 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250019477344000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1416/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle ore 10.40
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.10020250019477344000, dell'importo di €.507,16, notificata in data 6.6.2025, relativa alla riscossione del mancato pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2020; ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento, cartelle o avvisi di accertamento, con conseguentemente prescrizione delle pretese azionate.
Si è costituita la Regione Campania, deducendo l'avvenuta notificazione dell'atto di accertamento, mediante spedizione postale del 09/06/2023, non consegnata per assenza destinatario con avviso di deposito lasciato in data 26/06/2023 e successiva compiuta giacenza 26/07/2023; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dedotto la legittimità del proprio operato e la propria estraneità alla prodromica fase di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, la Regione Campania ha documentato l'avvenuta notificazione del prodromico avviso di accertamento, perfezionatasi in data 26/7/2023 per compiuta giacenza e mancato ritiro da parte del destinatario assente al momento del tentativo di consegna. Al riguardo, va ricordato che nella fattispecie trattasi di notificazione diretta a mezzo posta eseguita dall'Ente impositore;
ebbene, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito, trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.
175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile;
cfr. Cass., Sez.
5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Cass., Sez.
5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020). Dunque, non trova applicazione, nel caso di specie, il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021) con riferimento alle notificazioni eseguite a mezzo di servizio postale, secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n.
890 del 1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa»: trattasi infatti di procedura di notifica semplificata e diretta non soggetta ai principi applicabili alle notifiche di atti giudiziari.
L'avviso di accertamento è stato notificato entro il termine di decadenza, posto dalla legge al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per cui era dovuto il versamento (tassa anno 2020, quindi termine scadente il 31.12.2024); neppure successivamente all'accertamento (luglio 2023) è maturata la prescrizione triennale, atteso che la cartella è stata notificata il 6.6.2025. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto;
tenuto conto delle difficoltà interpretative della normativa, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giugice rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14387/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionle Isola C/5 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250019477344000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1416/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle ore 10.40
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.10020250019477344000, dell'importo di €.507,16, notificata in data 6.6.2025, relativa alla riscossione del mancato pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2020; ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento, cartelle o avvisi di accertamento, con conseguentemente prescrizione delle pretese azionate.
Si è costituita la Regione Campania, deducendo l'avvenuta notificazione dell'atto di accertamento, mediante spedizione postale del 09/06/2023, non consegnata per assenza destinatario con avviso di deposito lasciato in data 26/06/2023 e successiva compiuta giacenza 26/07/2023; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dedotto la legittimità del proprio operato e la propria estraneità alla prodromica fase di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, la Regione Campania ha documentato l'avvenuta notificazione del prodromico avviso di accertamento, perfezionatasi in data 26/7/2023 per compiuta giacenza e mancato ritiro da parte del destinatario assente al momento del tentativo di consegna. Al riguardo, va ricordato che nella fattispecie trattasi di notificazione diretta a mezzo posta eseguita dall'Ente impositore;
ebbene, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito, trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.
175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile;
cfr. Cass., Sez.
5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Cass., Sez.
5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020). Dunque, non trova applicazione, nel caso di specie, il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021) con riferimento alle notificazioni eseguite a mezzo di servizio postale, secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n.
890 del 1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa»: trattasi infatti di procedura di notifica semplificata e diretta non soggetta ai principi applicabili alle notifiche di atti giudiziari.
L'avviso di accertamento è stato notificato entro il termine di decadenza, posto dalla legge al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per cui era dovuto il versamento (tassa anno 2020, quindi termine scadente il 31.12.2024); neppure successivamente all'accertamento (luglio 2023) è maturata la prescrizione triennale, atteso che la cartella è stata notificata il 6.6.2025. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto;
tenuto conto delle difficoltà interpretative della normativa, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giugice rigetta il ricorso. Spese compensate.