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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2591/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2591 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Viterbo, alla via Parte_1 C.F._1
Aurelio Saffi n. 99, presso lo studio dell'avv. Fiammetta Cincinelli, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.ta in San Salvatore Telesino CP_1 C.F._2
(Bn), alla via Mannesi n. 5, presso lo studio dell'avv. Fabio Martone, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato ha chiesto al sopra intestato Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale con in relazione al matrimonio da loro CP_1
- Pagina 1 - contratto in AR AM (Bn) il 9.5.2015 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 3, parte II, serie A, anno 2015), dal quale sono nate due figlie, Per_1
(16.2.2019) e (24.6.2021). Per_2
La resistente si è costituta in giudizio, non opponendosi alla domanda di separazione.
Senonché, a seguito della prima udienza del 5.12.2024, il giudice delegato, con ordinanza di pari data, ha formulato, ai sensi dell'art. 473 bis.21, ult. co., c.p.c., una proposta conciliativa alle parti, le quali l'hanno accettata integralmente.
La proposta prevede che:
• venga dichiarata la separazione tra i coniugi, previa rinuncia alle rispettive domande di addebito;
• le figlie e vengano affidate ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
preferenziale presso la madre nella casa coniugale - da assegnare alla resistente - sita in
Vitulano (Bn), alla via San Pietro n. 23, e diritto di visita in favore del padre secondo la regolamentazione contenuta nel ricorso introduttivo;
• venga previsto a carico del ricorrente il versamento di un assegno mensile a titolo di mantenimento della prole, da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese, in misura pari ad € 550,00 (€ 275,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale Istat e
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Benevento e oltre diritto in favore della resistente di percepire per intero l'assegno unico universale;
• le parti rinuncino ad ogni altra domanda, difesa ed eccezione proposta nel presente giudizio e avente connessione solamente soggettiva con la lite;
• le spese di lite vengano interamente compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.
Orbene, le parti hanno accettato le pattuizioni sopra riportate e hanno congiuntamente chiesto di aggiungere le ulteriori seguenti condizioni:
• le parti rinunciano a coltivare il giudizio di querela di falso, intentato dal ricorrente contro la comparsa di costituzione della resistente;
• fino a quando non avverrà il materiale accredito dell'intero assegno unico universale, il verserà alla la quota parte dello stesso, che attualmente percepisce, in Pt_1 CP_1
aggiunta al mantenimento mensile stabilito dal Giudice delegato;
• il autorizza sin da ora il trasferimento delle figlie e unitamente Pt_1 Per_1 Per_2
alla moglie a partire dal prossimo mese di giugno 2025 in AR CP_1
AM o, comunque, in altro comune ubicato nelle vicinanze dei nonni materni presso altro immobile che sarà all'uopo comunicato dalla CP_1
- Pagina 2 - • al momento del trasferimento della resistente con le figlie come innanzi indicato, le parti ripartiranno la mobilia, gli arredi e le suppellettili, presenti allo stato nella casa coniugale, come di seguito:
- al rimarranno assegnate la cucina, nonché i beni inamovibili presenti Pt_1
nell'immobile;
- alla rimarranno assegnati, invece, diventandone titolare/proprietaria, la CP_1
camera da letto matrimoniale, la camera da letto delle bambine, tutti gli arredi, le suppellettili, gli elettrodomestici e ogni altro bene amovibile presente nello stesso, che la stessa sarà autorizzata a trasferire presso l'abitazione in cui andrà a vivere con le figlie.
Considerato che anche tali pattuizioni non sono contrarie agli interessi delle parti, della prole,
a norme imperative, all'ordine pubblico e al buono costume, esse, parimenti, possono essere recepite nella presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. pronunzia la separazione personale tra (n. a Benevento il Parte_2
3.7.1975) e (n. a Benevento il 5.4.1986), in relazione al matrimonio da loro CP_1
contratto in AR AM (Bn) il 9.5.2015, alle condizioni conciliate riportate in parte motiva;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR AM (Bn) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2015).
Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 4.2.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2591 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Viterbo, alla via Parte_1 C.F._1
Aurelio Saffi n. 99, presso lo studio dell'avv. Fiammetta Cincinelli, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.ta in San Salvatore Telesino CP_1 C.F._2
(Bn), alla via Mannesi n. 5, presso lo studio dell'avv. Fabio Martone, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato ha chiesto al sopra intestato Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale con in relazione al matrimonio da loro CP_1
- Pagina 1 - contratto in AR AM (Bn) il 9.5.2015 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 3, parte II, serie A, anno 2015), dal quale sono nate due figlie, Per_1
(16.2.2019) e (24.6.2021). Per_2
La resistente si è costituta in giudizio, non opponendosi alla domanda di separazione.
Senonché, a seguito della prima udienza del 5.12.2024, il giudice delegato, con ordinanza di pari data, ha formulato, ai sensi dell'art. 473 bis.21, ult. co., c.p.c., una proposta conciliativa alle parti, le quali l'hanno accettata integralmente.
La proposta prevede che:
• venga dichiarata la separazione tra i coniugi, previa rinuncia alle rispettive domande di addebito;
• le figlie e vengano affidate ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
preferenziale presso la madre nella casa coniugale - da assegnare alla resistente - sita in
Vitulano (Bn), alla via San Pietro n. 23, e diritto di visita in favore del padre secondo la regolamentazione contenuta nel ricorso introduttivo;
• venga previsto a carico del ricorrente il versamento di un assegno mensile a titolo di mantenimento della prole, da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese, in misura pari ad € 550,00 (€ 275,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale Istat e
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Benevento e oltre diritto in favore della resistente di percepire per intero l'assegno unico universale;
• le parti rinuncino ad ogni altra domanda, difesa ed eccezione proposta nel presente giudizio e avente connessione solamente soggettiva con la lite;
• le spese di lite vengano interamente compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.
Orbene, le parti hanno accettato le pattuizioni sopra riportate e hanno congiuntamente chiesto di aggiungere le ulteriori seguenti condizioni:
• le parti rinunciano a coltivare il giudizio di querela di falso, intentato dal ricorrente contro la comparsa di costituzione della resistente;
• fino a quando non avverrà il materiale accredito dell'intero assegno unico universale, il verserà alla la quota parte dello stesso, che attualmente percepisce, in Pt_1 CP_1
aggiunta al mantenimento mensile stabilito dal Giudice delegato;
• il autorizza sin da ora il trasferimento delle figlie e unitamente Pt_1 Per_1 Per_2
alla moglie a partire dal prossimo mese di giugno 2025 in AR CP_1
AM o, comunque, in altro comune ubicato nelle vicinanze dei nonni materni presso altro immobile che sarà all'uopo comunicato dalla CP_1
- Pagina 2 - • al momento del trasferimento della resistente con le figlie come innanzi indicato, le parti ripartiranno la mobilia, gli arredi e le suppellettili, presenti allo stato nella casa coniugale, come di seguito:
- al rimarranno assegnate la cucina, nonché i beni inamovibili presenti Pt_1
nell'immobile;
- alla rimarranno assegnati, invece, diventandone titolare/proprietaria, la CP_1
camera da letto matrimoniale, la camera da letto delle bambine, tutti gli arredi, le suppellettili, gli elettrodomestici e ogni altro bene amovibile presente nello stesso, che la stessa sarà autorizzata a trasferire presso l'abitazione in cui andrà a vivere con le figlie.
Considerato che anche tali pattuizioni non sono contrarie agli interessi delle parti, della prole,
a norme imperative, all'ordine pubblico e al buono costume, esse, parimenti, possono essere recepite nella presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. pronunzia la separazione personale tra (n. a Benevento il Parte_2
3.7.1975) e (n. a Benevento il 5.4.1986), in relazione al matrimonio da loro CP_1
contratto in AR AM (Bn) il 9.5.2015, alle condizioni conciliate riportate in parte motiva;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR AM (Bn) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2015).
Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 4.2.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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