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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/09/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3299/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 3299 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MATTEO MIATTO e con l'Avv. MARCO SEPPI, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
contro
Controparte_1 contumace;
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, Parte_2 conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di in qualità di erede Parte_1 legittimo di ad ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti da Parte_2 Pt_2 per i fatti di causa;
ii. per l'effetto, condannare la
[...] Controparte_1
in solido con il , al pagamento in
[...] Controparte_2 favore di in qualità di erede legittimo di dei seguenti Parte_1 Parte_2 importi: − Euro 18.980,90 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
− Euro 161.536,70 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
e così di complessivi Euro 180.517,60, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali”; per parte convenuta: “
1. in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 CP_1 Controparte_1 Cont D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello Controparte_2 speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit., come desumibile da C.Cost n. 159/2022; 2. nel merito, dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice;
3. in ulteriore subordine, e in applicazione del diritto germanico in virtù di quanto disposto dall'articolo 62 L. n. 218/1995, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa;
4. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata secondo quanto dedotto nella narrativa che precede;
5. in ogni caso, disporre che ai sensi dell'articolo 43, comma 4 lettera b), DL. 36/2022 da quanto eventualmente dovuto a parte attrice devono essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore agisce in giudizio, in qualità di erede di deceduto il 19-4- Parte_2
2023, allegando che il de cuius, arruolato nel Reggimento Alpini di stanza a Trieste, insignito del ruolo di sergente maggiore, veniva catturato e reso prigioniero dalle truppe tedesche dopo il Proclama Badoglio, in particolare, in data 9-10-1943, per essere quindi trasportato presso il campo di prigionia Stammlager XVII-A di Kaisersteinbruch, ove rimaneva sino all'8-4-1945, costretto a lavori forzati con turni di lavoro massacranti e in condizioni inumane senza il rispetto dei diritti fondamentali.
Premesso quanto sopra, l'attore invoca l'applicazione dell'art. 43 D.L. n. 36/2022, conv. in l. n. 79/2022, altresì deducendo: la giurisdizione in capo al giudice italiano in applicazione dei principi statuiti da Corte costituzionale n. 238/2014 e dalla giurisprudenza di legittimità; il diritto al risarcimento del danno come comprovato nell'an
pag. 2/10 in ragione del documentato internamento in campo di prigionia, con determinazione in punto di quantum, in ordine ai danni patrimoniali, tenuto conto dell'art. 6 della
Convenzione dell'Aja del 18-10-1947 e dell'art. 34 della Convenzione di Ginevra del 27-
7-1929, sulla base del valore corrispondente al salario medio giornaliero di un lavoratore tedesco all'epoca (10,20 Reichsmark, ossia 102 lire giornaliere, attualizzate al 2020 pari ad euro 34,70 al giorno) per la durata della prigionia (547 giorni) e, quindi, per l'importo di euro 18.980,90, oltre interessi per il ritardo al tasso del 4% sulla somma annualmente rivalutata, e, quanto al danno non patrimoniale, con applicazione analogica dei criteri per ingiusta detenzione di cui alla l. n. 476/99 (euro 235,82 al giorno) con riferimento sia al periodo di prigionia, sia a quello relativo alle cure psichiatriche resesi necessarie dopo il rimpatrio, per complessivi 685 giorni e, quindi, per l'importo di euro 161.536,70, oltre rivalutazione e interessi.
2. Pur regolarmente evocata in giudizio, la Repubblica federale di Germania non si è costituita, parte attrice avendo documentato il rifiuto alla ricezione della notificazione in asserita applicazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna del 18-4-1961 e dell'art. 2 dell'Accordo bilaterale del 2-6-1961.
3. Nel costituirsi in giudizio, il Controparte_2
- afferma la propria qualità di unico legittimato passivo con richiamo della disciplina di cui all'art. 43 D.L. n. 36/2022, nonché alla pronuncia C. Cost. n. 159/2023 in relazione alla ricostruzione quale ipotesi di “espromissione ex lege (art. 1272 cod.civ.) eccezionalmente a contenuto liberatorio”, asseritamente operativa sin dalla fase di cognizione;
- deduce la propria legittimazione a sollevare eccezione di prescrizione, con termine da individuarsi, ex artt. 2043 e 2947 c.c., in quello di quindici anni decorrente dalla data di liberazione dalla prigionia o, in alternativa, dalla data della pronuncia della Suprema
Corte Sez. Un. n. 5044/2004 (11-3-2004) o, ancora, dalla data di decesso del reo ex art. 2947, comma 3, c.c.;
- rileva ancora che la cattura -quest'ultima soltanto avvenuta in Italia atteso il successivo trasferimento in di soggetto militare non integrerebbe fattispecie CP_1 sottratta al principio internazionale di immunità degli Stati stranieri;
che dovrebbe inoltre pag. 3/10 trovare applicazione ex art. 62 l. n. 218/1995 il diritto tedesco;
- nel merito, sostiene il mancato assolvimento degli oneri probatori in specie in punto di quantum dei danni subiti, anche alla luce dei versamenti già effettuati dallo Stato italiano laddove in concreto corrisposti e, in difetto e nell'eventuale maturare della decadenza di cui all'art. 6 del D.P.R. 2043/1963 o all'art. 1 della l. n. 646/1996, invocando l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., con decurtazione, inoltre, delle somme percepite ex art. 1 l. n. 791/1980, come integrate dalla l. n. 94/1994; conclusivamente richiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della
; nel merito, il rigetto delle domande per prescrizione, Controparte_1 in subordine in applicazione dell'art. 62 l. n. 218/1995, in ulteriore subordine la detrazione delle somme eventualmente già percepite.
4. Depositate le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c., istruita a mezzo della documentazione versata agli atti dalle parti, la causa, previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusionali, è stata trattenuta in decisione come da ordinanza del 22-5-2025.
5. Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione pregiudiziale in punto di difetto di legittimazione della federale di Germania. CP_1
L'art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022 -intervenuto espressamente onde assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Controparte_1 reso esecutivo con D.P.R. n. 1263/1962, in forza del quale, all'art. 2, il Governo italiano si è impegnato a tenere “indenne la e le persone fisiche Controparte_1
e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette”- dispone che il pagamento delle somme liquidate per i danni di cui al comma 1 della medesima norma
(“danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945”) avvenga in via esclusiva a carico del c.d. Fondo ristori istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il rinvio è, in particolare, alle sentenze di accertamento e liquidazione dei suddetti pag. 4/10 danni (senza che quindi la sussistenza di un dispositivo di “condanna” nei confronti della sia assunta a presupposto formale necessario) emesse nell'ambito di CP_1 contenziosi già definiti o pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 36/2022 (da intendersi, quindi, nei rapporti con la Repubblica tedesca), nonché di quelli instaurati successivamente con previsione in tal caso della necessaria notificazione degli atti introduttivi “presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile”.
La norma prevede, inoltre, la facoltà, “sentita l'Avvocatura dello Stato” di
“definizione mediante transazione”.
La Corte costituzionale -investita di questione di legittimità costituzionale sollevata dall'Ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale di Roma concernente il comma 3 dell'art. 43 (nella parte in cui “statuisce che «In deroga all'art. 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti”) ha rilevato che la norma introduce
“una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova” (Corte CP_1 cost. n. 159/2023).
Da un lato, l'intervento espromittente non potrebbe, in ogni caso, far venire meno il diritto alla tutela giurisdizionale in fase di cognizione (anche) nei confronti della ai fini dell'accertamento degli illeciti civili integrati da crimini di guerra e CP_1 contro l'immunità; dall'altro lato, la disciplina di cui all'art. 43 cit. individua altresì nello
Stato italiano, destinatario del resto di notificazione, soggetto titolare di legittimazione passiva se non esclusiva (per l'ipotesi in cui la pronuncia di accertamento e liquidazione nei suoi confronti si reputasse comunque sufficiente ai fini dell'azione nei confronti del
Fondo) comunque autonoma in relazione alla qualità di espromittente oltre che di soggetto che ha assunto altresì obbligo espressamente e direttamente nei rapporti con i pag. 5/10 danneggiati. Non revocabile in dubbio appare, del resto, alla luce del tenore testuale della norma (“Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile.
Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per
l'esecuzione di tale incombente”) la qualità di parte necessaria quanto ai procedimenti successivamente instaurati (prospettandosi, anzi, l'eventuale superfluità ai fini dell'accesso al fondo della convocazione della seppur in ogni tempo evocabile CP_1 in giudizio in punto di accertamento), non potendo che concludersi, quindi, per la relativa autonoma legittimazione passiva.
Per completezza vale osservare che la superiore questione non appare comunque rivestire portata dirimente ai fini della possibilità in capo al di eccepire CP_2
l'intervenuta prescrizione tenuto conto, sotto il profilo sostanziale, che non dubitabile è comunque l'interesse in capo al ex art. 2939 c.c. (Cass. Sez. 3, 03/04/2025, n. CP_2
8837; Sez. 3, 07/03/2025, n. 6139) vieppiù in considerazione degli obblighi assunti direttamente nei rapporti con i soggetti danneggiati alla luce della disciplina di cui al D.L.
36/2022.
Conclusivamente, ferme le precisazioni di cui sopra, l'eccezione pregiudiziale di parte convenuta va disattesa.
6. Non possono, inoltre, trovare accoglimento le argomentazioni della difesa erariale in punto di applicazione del diritto germanico in quanto l'avvio della illecita deportazione così come quello della condotta (unitaria) produttiva di danno ingiusto ha avuto luogo sul territorio italiano, con conseguente applicazione della legge italiana ai sensi dell'art. 62 l.
n. 218/1995. (cfr. Corte d'appello Trento, n. 56/2025 dell'1-4-2025).
7. Venendo, dunque, all'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta dirimente è verificare se nel caso concreto la norma internazionale consuetudinaria (oltre che codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974; si veda ora anche l'art. 29 dello Statuto della
Corte penale internazionale) formatasi negli anni Sessanta del secolo scorso che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini internazionali possa operare con portata retroattiva e,
pag. 6/10 quindi, interessare anche il diritto al risarcimento per danni derivanti da condotte illecite commesse prima della formazione della norma medesima, qual è l'ipotesi per cui si procede in quanto la condotta illecita censurata si è in ogni caso esaurita nel corso dell'anno 1945.
Come sembra potersi evincere dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3,
08/02/2024, n. 3642), deve procedersi ad apprezzamento separato e autonomo con riguardo alla responsabilità penale e a quella civile, nel primo caso soltanto alla norma in tema di imprescrittibilità accompagnandosi altresì il principio di irretroattività oggetto di tutela costituzionale di cui all'art. 25 Cost.
La conclusione circa l'irretroattività del principio di imprescrittibilità con riferimento alla responsabilità penale (degli individui che si siano resi colpevoli di crimini di guerra o contro l'umanità) sembrerebbe invero altresì poter concorrere, in ragione della natura recettizia del rinvio di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. (Cass. Sez. 3, 27/07/2012, n.
13407), ad argomento a sostegno dell'esclusione di una siffatta retroattività anche con riguardo alla responsabilità risarcitoria dello Stato, seppur fatta salva in quest'ultimo caso la possibilità di una deroga atteso il rango ordinario dell'art. 11 disp. prelim.
A prescindere dall'effettiva irretroattività del principio di imprescrittibilità nell'ambito penale (cfr., seppur con riferimento a procedimenti di estradizione, Cass. Pen.
Sez. 6, n. 23262 del 03/05/2023; Sez. 6, n. 29951 del 30/06/2022), deve osservarsi che la correlazione fra i due ordinamenti dettata in punto di prescrizione dall'art. 2947 comma
3 c.c. non è tale da elidere la diversità ontologica e l'autonomia dell'illecito civile e dell'illecito penale (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 1479 del 18/02/1997, che in motivazione altresì precisa che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline”; cfr. anche Cass. pag. 7/10 Sez. 1, Sentenza n. 5009 del 02/03/2009; Sez. 3 Ordinanza n. 9883 del 13/04/2023). In particolare, è stato chiarito che, ai fini di cui all'art. 2947 c.c., il termine di prescrizione deve determinarsi al momento della commissione del fatto, con esclusione di interferenze con eventuali modifiche normative successive in sede penale (Cass. Sez. 3, 27/07/2012,
n. 13407: “l'art. 2947, c. 3, c.c., infatti, individua questo termine con la tecnica del rinvio recettizio, ma rimane operativo il principio dell'irretroattività della norma (art. 11 prel.), per cui - ai fini della determinazione di tale termine occorre aver riguardo al momento in cui il fatto illecito si è esaurito e non al momento della decisione, poiché è in quel primo momento che si cristallizza il termine prescrizionale”; Cass.
Sez. 6, Ordinanza n. 6333 del 14/03/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 31378 del 06/12/2024).
Venendo al caso concreto, in quanto alla data di commissione della condotta il diritto al risarcimento del danno per l'illecito civile, pur corrispondente a crimine internazionale, era prescrittibile, l'introduzione successiva della norma in tema di imprescrittibilità non potrebbe investire direttamente la disciplina della prescrizione civile, né una deroga sembrerebbe potersi dedurre in via immediata dal principio sancito nell'ambito internazionale, acquisito in primis con espresso riguardo alla responsabilità penale.
Se resta ferma per il legislatore, atteso il rango ordinario dell'art. 11 disp. prelim., la possibilità di introdurre una deroga al principio di irretroattività, una siffatta deroga non emerge, tuttavia, dalla disciplina di cui all'art. 43 D.L. n. 36/2022, sia in quanto non consta alcuna previsione al riguardo, sia tenuto conto che, al contrario, la norma fa espressamente salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, con ciò presupponendo l'operatività dell'istituto.
Assunta, pertanto, la prescrittibilità, il termine di prescrizione va determinato alla luce del disposto di cui art. 2947, comma 3, c.c. in relazione a quello più lungo sancito per l'estinzione del reato -ossia, avuto riguardo alla disciplina vigente all'epoca e tenuto conto del massimo edittale di 15 anni quanto alla pena prevista (prima delle modifiche apportate dalla l. n. 228/2003) dall'art. 600 c.p. per il reato di riduzione in schiavitù cui le condotte de quibus devono essere ricondotte (non oggetto di allegazione sufficiente le pretese circostanze aggravanti)- in quello di quindici anni (dal momento che l'art. 157 c.p. disponeva, sino alle modifiche apportate dalla l. n. 251/2005, che “La prescrizione estingue il reato … 2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pag. 8/10 pena della reclusione non inferiore a dieci anni”).
Detto termine non potrebbe che intendersi irrimediabilmente decorso alla data di proposizione della domanda (22-12-2023) atteso il suo necessario computo dalla data di cessazione ella condotta illecita (8-4-1945). E vale anzi osservare come il diritto al risarcimento del danno risultava in realtà già prescritto al momento del formarsi della norma internazionale di imprescrittibilità quanto ai crimini di guerra e contro l'umanità.
Per completezza si rileva che alcune pronunce di merito (Tribunale Venezia, 9-5-
2025) hanno diversamente individuato il dies a quo ai fini del computo del termine di prescrizione nella data di ratifica (a mezzo del D.P.R. n. 1263/1962 e della l. n. 404/1963) degli Accordi di Bonn del 2-6-1961, con cui l'ordinamento interno ha previsto meccanismi indennitari in favore degli internati militari.
La Suprema Corte (n. 3642/2024 cit.) ha ritenuto peraltro di poter individuare il dies
a quo rilevante ai fini di cui all'art. 2935 c.c. nella pronuncia di legittimità n. 5044/2004, che per prima ha escluso l'operatività dell'immunità dalla giurisdizione civile dello Stato straniero in presenza di comportamenti di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, secondo assunto che sembra, tuttavia, porsi in contrasto con il consolidato e risalente orientamento che individua, invece, nel mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale un impedimento di mero fatto, irrilevante ai fini di cui all'art. 2935 c.c. (Cass. Sez. 1,
07/05/1996, n. 4235).
Anche ciò a prescindere e anche in ipotesi di una diversa individuazione del dies a quo rispetto alla data di consumazione della condotta, alla luce di quanto sopra il termine di prescrizione ai fini di causa sarebbe in ogni caso inutilmente decorso alla data di proposizione della domanda.
Il diritto al risarcimento del danno è, pertanto, prescritto, con conseguente necessario rigetto della domanda e contestuale assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
8. La novità e la controvertibilità delle questioni, nonché la sussistenza di plurimi orientamenti giustificano ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
pag. 9/10 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, 12/09/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3299/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 3299 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MATTEO MIATTO e con l'Avv. MARCO SEPPI, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
contro
Controparte_1 contumace;
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, Parte_2 conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di in qualità di erede Parte_1 legittimo di ad ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti da Parte_2 Pt_2 per i fatti di causa;
ii. per l'effetto, condannare la
[...] Controparte_1
in solido con il , al pagamento in
[...] Controparte_2 favore di in qualità di erede legittimo di dei seguenti Parte_1 Parte_2 importi: − Euro 18.980,90 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
− Euro 161.536,70 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
e così di complessivi Euro 180.517,60, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali”; per parte convenuta: “
1. in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 CP_1 Controparte_1 Cont D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello Controparte_2 speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit., come desumibile da C.Cost n. 159/2022; 2. nel merito, dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice;
3. in ulteriore subordine, e in applicazione del diritto germanico in virtù di quanto disposto dall'articolo 62 L. n. 218/1995, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa;
4. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata secondo quanto dedotto nella narrativa che precede;
5. in ogni caso, disporre che ai sensi dell'articolo 43, comma 4 lettera b), DL. 36/2022 da quanto eventualmente dovuto a parte attrice devono essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore agisce in giudizio, in qualità di erede di deceduto il 19-4- Parte_2
2023, allegando che il de cuius, arruolato nel Reggimento Alpini di stanza a Trieste, insignito del ruolo di sergente maggiore, veniva catturato e reso prigioniero dalle truppe tedesche dopo il Proclama Badoglio, in particolare, in data 9-10-1943, per essere quindi trasportato presso il campo di prigionia Stammlager XVII-A di Kaisersteinbruch, ove rimaneva sino all'8-4-1945, costretto a lavori forzati con turni di lavoro massacranti e in condizioni inumane senza il rispetto dei diritti fondamentali.
Premesso quanto sopra, l'attore invoca l'applicazione dell'art. 43 D.L. n. 36/2022, conv. in l. n. 79/2022, altresì deducendo: la giurisdizione in capo al giudice italiano in applicazione dei principi statuiti da Corte costituzionale n. 238/2014 e dalla giurisprudenza di legittimità; il diritto al risarcimento del danno come comprovato nell'an
pag. 2/10 in ragione del documentato internamento in campo di prigionia, con determinazione in punto di quantum, in ordine ai danni patrimoniali, tenuto conto dell'art. 6 della
Convenzione dell'Aja del 18-10-1947 e dell'art. 34 della Convenzione di Ginevra del 27-
7-1929, sulla base del valore corrispondente al salario medio giornaliero di un lavoratore tedesco all'epoca (10,20 Reichsmark, ossia 102 lire giornaliere, attualizzate al 2020 pari ad euro 34,70 al giorno) per la durata della prigionia (547 giorni) e, quindi, per l'importo di euro 18.980,90, oltre interessi per il ritardo al tasso del 4% sulla somma annualmente rivalutata, e, quanto al danno non patrimoniale, con applicazione analogica dei criteri per ingiusta detenzione di cui alla l. n. 476/99 (euro 235,82 al giorno) con riferimento sia al periodo di prigionia, sia a quello relativo alle cure psichiatriche resesi necessarie dopo il rimpatrio, per complessivi 685 giorni e, quindi, per l'importo di euro 161.536,70, oltre rivalutazione e interessi.
2. Pur regolarmente evocata in giudizio, la Repubblica federale di Germania non si è costituita, parte attrice avendo documentato il rifiuto alla ricezione della notificazione in asserita applicazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna del 18-4-1961 e dell'art. 2 dell'Accordo bilaterale del 2-6-1961.
3. Nel costituirsi in giudizio, il Controparte_2
- afferma la propria qualità di unico legittimato passivo con richiamo della disciplina di cui all'art. 43 D.L. n. 36/2022, nonché alla pronuncia C. Cost. n. 159/2023 in relazione alla ricostruzione quale ipotesi di “espromissione ex lege (art. 1272 cod.civ.) eccezionalmente a contenuto liberatorio”, asseritamente operativa sin dalla fase di cognizione;
- deduce la propria legittimazione a sollevare eccezione di prescrizione, con termine da individuarsi, ex artt. 2043 e 2947 c.c., in quello di quindici anni decorrente dalla data di liberazione dalla prigionia o, in alternativa, dalla data della pronuncia della Suprema
Corte Sez. Un. n. 5044/2004 (11-3-2004) o, ancora, dalla data di decesso del reo ex art. 2947, comma 3, c.c.;
- rileva ancora che la cattura -quest'ultima soltanto avvenuta in Italia atteso il successivo trasferimento in di soggetto militare non integrerebbe fattispecie CP_1 sottratta al principio internazionale di immunità degli Stati stranieri;
che dovrebbe inoltre pag. 3/10 trovare applicazione ex art. 62 l. n. 218/1995 il diritto tedesco;
- nel merito, sostiene il mancato assolvimento degli oneri probatori in specie in punto di quantum dei danni subiti, anche alla luce dei versamenti già effettuati dallo Stato italiano laddove in concreto corrisposti e, in difetto e nell'eventuale maturare della decadenza di cui all'art. 6 del D.P.R. 2043/1963 o all'art. 1 della l. n. 646/1996, invocando l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., con decurtazione, inoltre, delle somme percepite ex art. 1 l. n. 791/1980, come integrate dalla l. n. 94/1994; conclusivamente richiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della
; nel merito, il rigetto delle domande per prescrizione, Controparte_1 in subordine in applicazione dell'art. 62 l. n. 218/1995, in ulteriore subordine la detrazione delle somme eventualmente già percepite.
4. Depositate le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c., istruita a mezzo della documentazione versata agli atti dalle parti, la causa, previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusionali, è stata trattenuta in decisione come da ordinanza del 22-5-2025.
5. Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione pregiudiziale in punto di difetto di legittimazione della federale di Germania. CP_1
L'art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022 -intervenuto espressamente onde assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Controparte_1 reso esecutivo con D.P.R. n. 1263/1962, in forza del quale, all'art. 2, il Governo italiano si è impegnato a tenere “indenne la e le persone fisiche Controparte_1
e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette”- dispone che il pagamento delle somme liquidate per i danni di cui al comma 1 della medesima norma
(“danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945”) avvenga in via esclusiva a carico del c.d. Fondo ristori istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il rinvio è, in particolare, alle sentenze di accertamento e liquidazione dei suddetti pag. 4/10 danni (senza che quindi la sussistenza di un dispositivo di “condanna” nei confronti della sia assunta a presupposto formale necessario) emesse nell'ambito di CP_1 contenziosi già definiti o pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 36/2022 (da intendersi, quindi, nei rapporti con la Repubblica tedesca), nonché di quelli instaurati successivamente con previsione in tal caso della necessaria notificazione degli atti introduttivi “presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile”.
La norma prevede, inoltre, la facoltà, “sentita l'Avvocatura dello Stato” di
“definizione mediante transazione”.
La Corte costituzionale -investita di questione di legittimità costituzionale sollevata dall'Ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale di Roma concernente il comma 3 dell'art. 43 (nella parte in cui “statuisce che «In deroga all'art. 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti”) ha rilevato che la norma introduce
“una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova” (Corte CP_1 cost. n. 159/2023).
Da un lato, l'intervento espromittente non potrebbe, in ogni caso, far venire meno il diritto alla tutela giurisdizionale in fase di cognizione (anche) nei confronti della ai fini dell'accertamento degli illeciti civili integrati da crimini di guerra e CP_1 contro l'immunità; dall'altro lato, la disciplina di cui all'art. 43 cit. individua altresì nello
Stato italiano, destinatario del resto di notificazione, soggetto titolare di legittimazione passiva se non esclusiva (per l'ipotesi in cui la pronuncia di accertamento e liquidazione nei suoi confronti si reputasse comunque sufficiente ai fini dell'azione nei confronti del
Fondo) comunque autonoma in relazione alla qualità di espromittente oltre che di soggetto che ha assunto altresì obbligo espressamente e direttamente nei rapporti con i pag. 5/10 danneggiati. Non revocabile in dubbio appare, del resto, alla luce del tenore testuale della norma (“Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile.
Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per
l'esecuzione di tale incombente”) la qualità di parte necessaria quanto ai procedimenti successivamente instaurati (prospettandosi, anzi, l'eventuale superfluità ai fini dell'accesso al fondo della convocazione della seppur in ogni tempo evocabile CP_1 in giudizio in punto di accertamento), non potendo che concludersi, quindi, per la relativa autonoma legittimazione passiva.
Per completezza vale osservare che la superiore questione non appare comunque rivestire portata dirimente ai fini della possibilità in capo al di eccepire CP_2
l'intervenuta prescrizione tenuto conto, sotto il profilo sostanziale, che non dubitabile è comunque l'interesse in capo al ex art. 2939 c.c. (Cass. Sez. 3, 03/04/2025, n. CP_2
8837; Sez. 3, 07/03/2025, n. 6139) vieppiù in considerazione degli obblighi assunti direttamente nei rapporti con i soggetti danneggiati alla luce della disciplina di cui al D.L.
36/2022.
Conclusivamente, ferme le precisazioni di cui sopra, l'eccezione pregiudiziale di parte convenuta va disattesa.
6. Non possono, inoltre, trovare accoglimento le argomentazioni della difesa erariale in punto di applicazione del diritto germanico in quanto l'avvio della illecita deportazione così come quello della condotta (unitaria) produttiva di danno ingiusto ha avuto luogo sul territorio italiano, con conseguente applicazione della legge italiana ai sensi dell'art. 62 l.
n. 218/1995. (cfr. Corte d'appello Trento, n. 56/2025 dell'1-4-2025).
7. Venendo, dunque, all'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta dirimente è verificare se nel caso concreto la norma internazionale consuetudinaria (oltre che codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974; si veda ora anche l'art. 29 dello Statuto della
Corte penale internazionale) formatasi negli anni Sessanta del secolo scorso che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini internazionali possa operare con portata retroattiva e,
pag. 6/10 quindi, interessare anche il diritto al risarcimento per danni derivanti da condotte illecite commesse prima della formazione della norma medesima, qual è l'ipotesi per cui si procede in quanto la condotta illecita censurata si è in ogni caso esaurita nel corso dell'anno 1945.
Come sembra potersi evincere dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3,
08/02/2024, n. 3642), deve procedersi ad apprezzamento separato e autonomo con riguardo alla responsabilità penale e a quella civile, nel primo caso soltanto alla norma in tema di imprescrittibilità accompagnandosi altresì il principio di irretroattività oggetto di tutela costituzionale di cui all'art. 25 Cost.
La conclusione circa l'irretroattività del principio di imprescrittibilità con riferimento alla responsabilità penale (degli individui che si siano resi colpevoli di crimini di guerra o contro l'umanità) sembrerebbe invero altresì poter concorrere, in ragione della natura recettizia del rinvio di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. (Cass. Sez. 3, 27/07/2012, n.
13407), ad argomento a sostegno dell'esclusione di una siffatta retroattività anche con riguardo alla responsabilità risarcitoria dello Stato, seppur fatta salva in quest'ultimo caso la possibilità di una deroga atteso il rango ordinario dell'art. 11 disp. prelim.
A prescindere dall'effettiva irretroattività del principio di imprescrittibilità nell'ambito penale (cfr., seppur con riferimento a procedimenti di estradizione, Cass. Pen.
Sez. 6, n. 23262 del 03/05/2023; Sez. 6, n. 29951 del 30/06/2022), deve osservarsi che la correlazione fra i due ordinamenti dettata in punto di prescrizione dall'art. 2947 comma
3 c.c. non è tale da elidere la diversità ontologica e l'autonomia dell'illecito civile e dell'illecito penale (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 1479 del 18/02/1997, che in motivazione altresì precisa che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline”; cfr. anche Cass. pag. 7/10 Sez. 1, Sentenza n. 5009 del 02/03/2009; Sez. 3 Ordinanza n. 9883 del 13/04/2023). In particolare, è stato chiarito che, ai fini di cui all'art. 2947 c.c., il termine di prescrizione deve determinarsi al momento della commissione del fatto, con esclusione di interferenze con eventuali modifiche normative successive in sede penale (Cass. Sez. 3, 27/07/2012,
n. 13407: “l'art. 2947, c. 3, c.c., infatti, individua questo termine con la tecnica del rinvio recettizio, ma rimane operativo il principio dell'irretroattività della norma (art. 11 prel.), per cui - ai fini della determinazione di tale termine occorre aver riguardo al momento in cui il fatto illecito si è esaurito e non al momento della decisione, poiché è in quel primo momento che si cristallizza il termine prescrizionale”; Cass.
Sez. 6, Ordinanza n. 6333 del 14/03/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 31378 del 06/12/2024).
Venendo al caso concreto, in quanto alla data di commissione della condotta il diritto al risarcimento del danno per l'illecito civile, pur corrispondente a crimine internazionale, era prescrittibile, l'introduzione successiva della norma in tema di imprescrittibilità non potrebbe investire direttamente la disciplina della prescrizione civile, né una deroga sembrerebbe potersi dedurre in via immediata dal principio sancito nell'ambito internazionale, acquisito in primis con espresso riguardo alla responsabilità penale.
Se resta ferma per il legislatore, atteso il rango ordinario dell'art. 11 disp. prelim., la possibilità di introdurre una deroga al principio di irretroattività, una siffatta deroga non emerge, tuttavia, dalla disciplina di cui all'art. 43 D.L. n. 36/2022, sia in quanto non consta alcuna previsione al riguardo, sia tenuto conto che, al contrario, la norma fa espressamente salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, con ciò presupponendo l'operatività dell'istituto.
Assunta, pertanto, la prescrittibilità, il termine di prescrizione va determinato alla luce del disposto di cui art. 2947, comma 3, c.c. in relazione a quello più lungo sancito per l'estinzione del reato -ossia, avuto riguardo alla disciplina vigente all'epoca e tenuto conto del massimo edittale di 15 anni quanto alla pena prevista (prima delle modifiche apportate dalla l. n. 228/2003) dall'art. 600 c.p. per il reato di riduzione in schiavitù cui le condotte de quibus devono essere ricondotte (non oggetto di allegazione sufficiente le pretese circostanze aggravanti)- in quello di quindici anni (dal momento che l'art. 157 c.p. disponeva, sino alle modifiche apportate dalla l. n. 251/2005, che “La prescrizione estingue il reato … 2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pag. 8/10 pena della reclusione non inferiore a dieci anni”).
Detto termine non potrebbe che intendersi irrimediabilmente decorso alla data di proposizione della domanda (22-12-2023) atteso il suo necessario computo dalla data di cessazione ella condotta illecita (8-4-1945). E vale anzi osservare come il diritto al risarcimento del danno risultava in realtà già prescritto al momento del formarsi della norma internazionale di imprescrittibilità quanto ai crimini di guerra e contro l'umanità.
Per completezza si rileva che alcune pronunce di merito (Tribunale Venezia, 9-5-
2025) hanno diversamente individuato il dies a quo ai fini del computo del termine di prescrizione nella data di ratifica (a mezzo del D.P.R. n. 1263/1962 e della l. n. 404/1963) degli Accordi di Bonn del 2-6-1961, con cui l'ordinamento interno ha previsto meccanismi indennitari in favore degli internati militari.
La Suprema Corte (n. 3642/2024 cit.) ha ritenuto peraltro di poter individuare il dies
a quo rilevante ai fini di cui all'art. 2935 c.c. nella pronuncia di legittimità n. 5044/2004, che per prima ha escluso l'operatività dell'immunità dalla giurisdizione civile dello Stato straniero in presenza di comportamenti di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, secondo assunto che sembra, tuttavia, porsi in contrasto con il consolidato e risalente orientamento che individua, invece, nel mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale un impedimento di mero fatto, irrilevante ai fini di cui all'art. 2935 c.c. (Cass. Sez. 1,
07/05/1996, n. 4235).
Anche ciò a prescindere e anche in ipotesi di una diversa individuazione del dies a quo rispetto alla data di consumazione della condotta, alla luce di quanto sopra il termine di prescrizione ai fini di causa sarebbe in ogni caso inutilmente decorso alla data di proposizione della domanda.
Il diritto al risarcimento del danno è, pertanto, prescritto, con conseguente necessario rigetto della domanda e contestuale assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
8. La novità e la controvertibilità delle questioni, nonché la sussistenza di plurimi orientamenti giustificano ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
pag. 9/10 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, 12/09/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 10/10