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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 05/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8847/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230005098 CONTRIBUTO SOGG 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Roma Capitale e ritualmente depositato presso questa Corte, la Sig.ra
Ricorrente_1, titolare dell'alloggio per uso turistico sito in Roma, Indirizzo_1, impugnava l'atto in oggetto, chiedendone l'annullamento previa sospensione.
La pretesa dell'Ente Impositore, contenuta nell'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 53230005098/2023, veniva emessa a seguito di "verifica d'ufficio e di incrocio con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", ai sensi del D.M. 11/11/2020. L'atto contestava una "infedele dichiarazione" per l'anno 2022, quantificando la discrepanza nella "TABELLA A - PROSPETTO PERNOTTAMENTI ACCERTATI" come segue: N. pernotti imponibili dichiarati: 161; N. pernotti risultanti dai dati dell'Agenzia delle Entrate: 228; Nominativo_1 pernotti accertati: 67
Sulla base di tale differenza, l'Ufficio liquidava un maggior contributo dovuto di € 234,50, applicando la sanzione per infedele dichiarazione pari all'80% dell'imposta, per € 187,60, oltre interessi e spese di notifica.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
1. Nullità dell'atto per l'incongruità e l'errore nelle date di protocollo e redazione dell'atto.
2. Infondatezza nel merito per inattendibilità dei dati posti alla base dell'accertamento. La ricorrente contestava la metodologia di accertamento, sostenendo che l'Ente avesse erroneamente utilizzato i dati provenienti dal portale "Alloggiatiweb" della Polizia di Stato. Si specificava che tale dato, come da D.M.
11/11/2020 e relative guide, si riferisce ai "Associazione_1" (giorni di permanenza presunti all'arrivo) e non ai pernottamenti effettivi e imponibili.
3. Gestione esclusiva tramite Società_1 e correttezza delle dichiarazioni. La ricorrente affermava che l'alloggio turistico nel 2022 "ha avuto solo ed esclusivamente soggiorni di ospiti intermediati dal portale Società_1". In virtù della convenzione operativa tra Roma Capitale e Società_1, il portale agisce da sostituto, incassando e riversando direttamente il contributo.
4. La ricorrente produceva le comunicazioni trimestrali GECOS, dalle quali emergeva la corretta indicazione dei pernotti gestiti da Società_1 nella categoria "esclusioni", come da istruzioni dello stesso portale GECOS.
Nello specifico, dichiarava 161 "Pernottamenti intermediati da Società_1" nel Q3 2022 e 98 nel Q4 2022, per un totale di 259 esclusioni.
5. La contribuente lamentava infine che l'atto non fornisse alcuna motivazione sul mancato riconoscimento delle notti indicate come escluse.
La ricorrente produceva inoltre gli estratti CSV di Società_1 e una loro elaborazione a comprova dei pernottamenti effettivi, concludendo per l'annullamento dell'atto e la vittoria delle spese.
Roma Capitale si costituiva in giudizio con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso:
A) sul vizio procedurale, l'Ente affermava che lo stesso era da ricomprendere in un "mero errore formale", dovuto a procedure interne, che non ha inciso in alcun modo sul diritto di difesa del contribuente, il quale ha potuto pienamente comprendere l'atto e impugnarlo.
B) sulla carenza di motivazione respingeva la censura, affermando che l'atto indicava chiaramente i presupposti di fatto e di diritto.
C) sulla legittimità delle banche dati l'Ente confermava che l'accertamento si basa sull'incrocio tra i dati dichiarati dal contribuente su GECOS e quelli comunicati dal contribuente stesso alla Questura (portale
Alloggiatiweb), resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. L'Ente produceva la schermata "GECOS dati
Questura 2022", da cui risultavano 139 "Tot. Giorni presunti" per il Q3 e 89 per il Q4, per un totale di 228 pernotti presunti.
D) sull'obbligo dichiarativo e Società_1 l'Ente chiariva che, sebbene Società_1 versi il contributo, "Resta in capo al gestore della struttura l'obbligo di comunicazione trimestrale". La normativa (Art. 180 D.L. 34/2020 e Art. 4
Regolamento DAC n. 87/2022) qualifica il gestore come "responsabile del pagamento del contributo", tenuto a tutti gli adempimenti dichiarativi.
Nelle proprie conclusioni, l'Ente, preso atto delle difese, si dichiarava "disponibile a revisionare l'atto portando in deduzione dell'evaso i pernotti esclusi, intermediati da Società_1". Chiedeva, tuttavia, la conferma della
"sanzione al minimo edittale di 50 euro per la mancata registrazione di tali pernottamenti".
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità dell'atto impugnato per l'incongruità tra la data di notifica (01/11/2023), la data della relata (30/10/2023) e la data di protocollo (30/11/2023), è infondata. Trattasi di un "mero errore formale", verosimilmente riconducibile a disallineamenti nelle procedure di generazione massiva, protocollazione e notifica degli atti. Nel diritto tributario, la nullità di un atto per vizi procedurali è sancita solo ove questi ledano il diritto di difesa del contribuente o siano espressamente comminati dalla legge. Nel caso di specie, la ricorrente ha: a) Incontestabilmente ricevuto l'atto; b) Compreso pienamente la pretesa, sia nell'an che nel quantum;
c) Esercitato tempestivamente e in modo esaustivo il proprio diritto di difesa, depositando un ricorso completo e articolato. Il vizio lamentato non ha prodotto alcun vulnus al contraddittorio e deve pertanto ritenersi sanato, in applicazione del principio generale di raggiungimento dello scopo. L'eccezione è pertanto respinta.
Nel merito va rilevato che l'avviso di accertamento è stato notificato alla ricorrente in data 01/11/2023, ovvero quando l'Ente impositore era a conoscenza della sola Comunicazione GECOS relativa al III Trimestre 2022
(per 161 pernotti esclusi), presentata il 13/10/2022. Le comunicazioni relative al II Trimestre 2022 (0 pernotti)
e al IV Trimestre 2022 (98 pernotti esclusi) sono state presentate dalla ricorrente solo in data 20/11/2023 e, cioè successivamente alla notifica dell'atto impugnato.
Di conseguenza, l'operato dell'Ufficio, al momento dell'emissione dell'atto, appare legittimo. A fronte di una dichiarazione (per l'anno 2022) palesemente incompleta, avendo la contribuente omesso la presentazione delle comunicazioni Q2 e Q4 nei termini di legge, l'Ente ha correttamente proceduto ad accertamento induttivo.
In assenza di una tempestiva e completa dichiarazione, l'Ente ha legittimamente utilizzato i dati a sua disposizione, ovvero quelli provenienti dalla Questura (Alloggiatiweb) e resi disponibili dall'Agenzia delle
Entrate, ai sensi del D.M. 11/11/2020. Tali dati riportavano 139 giorni presunti per il Q3 e 89 per il Q4, per un totale di 228 pernotti.
La censura della ricorrente sull'inidoneità del dato "presunto" è pertanto superata tenuto conto che è stata la sua stessa omissione dichiarativa a legittimare l'uso di tale dato presuntivo da parte dell'Ufficio.
Benché legittima, la pretesa sostanziale si è rivelata infondata in sede processuale.
La ricorrente, sebbene tardivamente, ha assolto al proprio onere probatorio in giudizio, dimostrando (tramite la produzione delle comunicazioni Q2/Q4 e, soprattutto, tramite gli elenchi CSV di Società_1) che la totalità dei pernottamenti è stata gestita da Società_1.
La corrispondenza tra i dati dichiarati (259 esclusioni) e i dati effettivi desumibili dall'allegato 12 (258 pernotti)
è quasi totale e comprova l'assunto della ricorrente.
È pacifico e non contestato che, in virtù della convenzione operativa, l'Ente ha già ricevuto (o avrebbe dovuto ricevere) il contributo direttamente da Società_1. Non può, pertanto, richiederlo una seconda volta alla ricorrente.
La stessa Roma Capitale, nelle sue controdeduzioni, si è dichiarata "disponibile a revisionare l'atto portando in deduzione dell'evaso i pernotti esclusi".
Pertanto, il contributo di € 234,50 e i relativi interessi di € 7,42 non sono dovuti. L'atto deve essere annullato in parte qua.
L'annullamento dell'imposta non travolge automaticamente la sanzione. Quest'ultima, infatti, trova fondamento in una violazione autonoma e provata. L'obbligo di comunicazione (Art. 8) persiste anche se il versamento è effettuato da Società_1, come correttamente rilevato dall'Ente. L'Art. 4 del Regolamento qualifica la ricorrente come "Responsabile del pagamento del contributo", tenuta agli "ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento". La violazione di tale obbligo dichiarativo è palese.
L'Ente, nell'atto, ha irrogato la sanzione per "infedele dichiarazione" (Art. 11 comma 2). Tale qualificazione era corretta al momento dell'emissione, poiché, a fronte di 228 pernotti presunti, l'unica dichiarazione (Q3) per 161 notti era "infedele" per incompletezza (essendo omesse le altre).
In sede di giudizio, l'Ente stesso ha chiesto la conferma della sanzione "al minimo edittale di 50 euro" per la violazione degli obblighi di registrazione.
Il Collegio ritiene di dover confermare la sanzione, riqualificandola ai sensi dell'Art. 11, comma 3, del
Regolamento DAC n. 87/2022 e dell'Art. 4 del Regolamento Sanzioni, che prevede una sanzione minima per "omessa o infedele dichiarazione con versamento esatto del tributo" (essendo il tributo stato versato da
Società_1). Si ritiene equo, accogliendo la richiesta stessa dell'Ente, rideterminare la sanzione nell'importo minimo edittale di € 50,00.
L'esito della lite configura una soccombenza reciproca. Sussistono, pertanto, giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 41, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
accoglie parzialmente il ricorso. Annulla l'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 53230005098/2023 limitatamente al maggior contributo richiesto, pari a € 234,50 e ai relativi interessi, pari a € 7,42. Conferma
l'atto impugnato relativamente alla sanzione irrogata che ridetermina nell'importo minimo edittale di euro
50,00 per la violazione degli obblighi di comunicazione. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 14.11.2025.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8847/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230005098 CONTRIBUTO SOGG 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Roma Capitale e ritualmente depositato presso questa Corte, la Sig.ra
Ricorrente_1, titolare dell'alloggio per uso turistico sito in Roma, Indirizzo_1, impugnava l'atto in oggetto, chiedendone l'annullamento previa sospensione.
La pretesa dell'Ente Impositore, contenuta nell'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 53230005098/2023, veniva emessa a seguito di "verifica d'ufficio e di incrocio con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", ai sensi del D.M. 11/11/2020. L'atto contestava una "infedele dichiarazione" per l'anno 2022, quantificando la discrepanza nella "TABELLA A - PROSPETTO PERNOTTAMENTI ACCERTATI" come segue: N. pernotti imponibili dichiarati: 161; N. pernotti risultanti dai dati dell'Agenzia delle Entrate: 228; Nominativo_1 pernotti accertati: 67
Sulla base di tale differenza, l'Ufficio liquidava un maggior contributo dovuto di € 234,50, applicando la sanzione per infedele dichiarazione pari all'80% dell'imposta, per € 187,60, oltre interessi e spese di notifica.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
1. Nullità dell'atto per l'incongruità e l'errore nelle date di protocollo e redazione dell'atto.
2. Infondatezza nel merito per inattendibilità dei dati posti alla base dell'accertamento. La ricorrente contestava la metodologia di accertamento, sostenendo che l'Ente avesse erroneamente utilizzato i dati provenienti dal portale "Alloggiatiweb" della Polizia di Stato. Si specificava che tale dato, come da D.M.
11/11/2020 e relative guide, si riferisce ai "Associazione_1" (giorni di permanenza presunti all'arrivo) e non ai pernottamenti effettivi e imponibili.
3. Gestione esclusiva tramite Società_1 e correttezza delle dichiarazioni. La ricorrente affermava che l'alloggio turistico nel 2022 "ha avuto solo ed esclusivamente soggiorni di ospiti intermediati dal portale Società_1". In virtù della convenzione operativa tra Roma Capitale e Società_1, il portale agisce da sostituto, incassando e riversando direttamente il contributo.
4. La ricorrente produceva le comunicazioni trimestrali GECOS, dalle quali emergeva la corretta indicazione dei pernotti gestiti da Società_1 nella categoria "esclusioni", come da istruzioni dello stesso portale GECOS.
Nello specifico, dichiarava 161 "Pernottamenti intermediati da Società_1" nel Q3 2022 e 98 nel Q4 2022, per un totale di 259 esclusioni.
5. La contribuente lamentava infine che l'atto non fornisse alcuna motivazione sul mancato riconoscimento delle notti indicate come escluse.
La ricorrente produceva inoltre gli estratti CSV di Società_1 e una loro elaborazione a comprova dei pernottamenti effettivi, concludendo per l'annullamento dell'atto e la vittoria delle spese.
Roma Capitale si costituiva in giudizio con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso:
A) sul vizio procedurale, l'Ente affermava che lo stesso era da ricomprendere in un "mero errore formale", dovuto a procedure interne, che non ha inciso in alcun modo sul diritto di difesa del contribuente, il quale ha potuto pienamente comprendere l'atto e impugnarlo.
B) sulla carenza di motivazione respingeva la censura, affermando che l'atto indicava chiaramente i presupposti di fatto e di diritto.
C) sulla legittimità delle banche dati l'Ente confermava che l'accertamento si basa sull'incrocio tra i dati dichiarati dal contribuente su GECOS e quelli comunicati dal contribuente stesso alla Questura (portale
Alloggiatiweb), resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. L'Ente produceva la schermata "GECOS dati
Questura 2022", da cui risultavano 139 "Tot. Giorni presunti" per il Q3 e 89 per il Q4, per un totale di 228 pernotti presunti.
D) sull'obbligo dichiarativo e Società_1 l'Ente chiariva che, sebbene Società_1 versi il contributo, "Resta in capo al gestore della struttura l'obbligo di comunicazione trimestrale". La normativa (Art. 180 D.L. 34/2020 e Art. 4
Regolamento DAC n. 87/2022) qualifica il gestore come "responsabile del pagamento del contributo", tenuto a tutti gli adempimenti dichiarativi.
Nelle proprie conclusioni, l'Ente, preso atto delle difese, si dichiarava "disponibile a revisionare l'atto portando in deduzione dell'evaso i pernotti esclusi, intermediati da Società_1". Chiedeva, tuttavia, la conferma della
"sanzione al minimo edittale di 50 euro per la mancata registrazione di tali pernottamenti".
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità dell'atto impugnato per l'incongruità tra la data di notifica (01/11/2023), la data della relata (30/10/2023) e la data di protocollo (30/11/2023), è infondata. Trattasi di un "mero errore formale", verosimilmente riconducibile a disallineamenti nelle procedure di generazione massiva, protocollazione e notifica degli atti. Nel diritto tributario, la nullità di un atto per vizi procedurali è sancita solo ove questi ledano il diritto di difesa del contribuente o siano espressamente comminati dalla legge. Nel caso di specie, la ricorrente ha: a) Incontestabilmente ricevuto l'atto; b) Compreso pienamente la pretesa, sia nell'an che nel quantum;
c) Esercitato tempestivamente e in modo esaustivo il proprio diritto di difesa, depositando un ricorso completo e articolato. Il vizio lamentato non ha prodotto alcun vulnus al contraddittorio e deve pertanto ritenersi sanato, in applicazione del principio generale di raggiungimento dello scopo. L'eccezione è pertanto respinta.
Nel merito va rilevato che l'avviso di accertamento è stato notificato alla ricorrente in data 01/11/2023, ovvero quando l'Ente impositore era a conoscenza della sola Comunicazione GECOS relativa al III Trimestre 2022
(per 161 pernotti esclusi), presentata il 13/10/2022. Le comunicazioni relative al II Trimestre 2022 (0 pernotti)
e al IV Trimestre 2022 (98 pernotti esclusi) sono state presentate dalla ricorrente solo in data 20/11/2023 e, cioè successivamente alla notifica dell'atto impugnato.
Di conseguenza, l'operato dell'Ufficio, al momento dell'emissione dell'atto, appare legittimo. A fronte di una dichiarazione (per l'anno 2022) palesemente incompleta, avendo la contribuente omesso la presentazione delle comunicazioni Q2 e Q4 nei termini di legge, l'Ente ha correttamente proceduto ad accertamento induttivo.
In assenza di una tempestiva e completa dichiarazione, l'Ente ha legittimamente utilizzato i dati a sua disposizione, ovvero quelli provenienti dalla Questura (Alloggiatiweb) e resi disponibili dall'Agenzia delle
Entrate, ai sensi del D.M. 11/11/2020. Tali dati riportavano 139 giorni presunti per il Q3 e 89 per il Q4, per un totale di 228 pernotti.
La censura della ricorrente sull'inidoneità del dato "presunto" è pertanto superata tenuto conto che è stata la sua stessa omissione dichiarativa a legittimare l'uso di tale dato presuntivo da parte dell'Ufficio.
Benché legittima, la pretesa sostanziale si è rivelata infondata in sede processuale.
La ricorrente, sebbene tardivamente, ha assolto al proprio onere probatorio in giudizio, dimostrando (tramite la produzione delle comunicazioni Q2/Q4 e, soprattutto, tramite gli elenchi CSV di Società_1) che la totalità dei pernottamenti è stata gestita da Società_1.
La corrispondenza tra i dati dichiarati (259 esclusioni) e i dati effettivi desumibili dall'allegato 12 (258 pernotti)
è quasi totale e comprova l'assunto della ricorrente.
È pacifico e non contestato che, in virtù della convenzione operativa, l'Ente ha già ricevuto (o avrebbe dovuto ricevere) il contributo direttamente da Società_1. Non può, pertanto, richiederlo una seconda volta alla ricorrente.
La stessa Roma Capitale, nelle sue controdeduzioni, si è dichiarata "disponibile a revisionare l'atto portando in deduzione dell'evaso i pernotti esclusi".
Pertanto, il contributo di € 234,50 e i relativi interessi di € 7,42 non sono dovuti. L'atto deve essere annullato in parte qua.
L'annullamento dell'imposta non travolge automaticamente la sanzione. Quest'ultima, infatti, trova fondamento in una violazione autonoma e provata. L'obbligo di comunicazione (Art. 8) persiste anche se il versamento è effettuato da Società_1, come correttamente rilevato dall'Ente. L'Art. 4 del Regolamento qualifica la ricorrente come "Responsabile del pagamento del contributo", tenuta agli "ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento". La violazione di tale obbligo dichiarativo è palese.
L'Ente, nell'atto, ha irrogato la sanzione per "infedele dichiarazione" (Art. 11 comma 2). Tale qualificazione era corretta al momento dell'emissione, poiché, a fronte di 228 pernotti presunti, l'unica dichiarazione (Q3) per 161 notti era "infedele" per incompletezza (essendo omesse le altre).
In sede di giudizio, l'Ente stesso ha chiesto la conferma della sanzione "al minimo edittale di 50 euro" per la violazione degli obblighi di registrazione.
Il Collegio ritiene di dover confermare la sanzione, riqualificandola ai sensi dell'Art. 11, comma 3, del
Regolamento DAC n. 87/2022 e dell'Art. 4 del Regolamento Sanzioni, che prevede una sanzione minima per "omessa o infedele dichiarazione con versamento esatto del tributo" (essendo il tributo stato versato da
Società_1). Si ritiene equo, accogliendo la richiesta stessa dell'Ente, rideterminare la sanzione nell'importo minimo edittale di € 50,00.
L'esito della lite configura una soccombenza reciproca. Sussistono, pertanto, giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 41, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
accoglie parzialmente il ricorso. Annulla l'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 53230005098/2023 limitatamente al maggior contributo richiesto, pari a € 234,50 e ai relativi interessi, pari a € 7,42. Conferma
l'atto impugnato relativamente alla sanzione irrogata che ridetermina nell'importo minimo edittale di euro
50,00 per la violazione degli obblighi di comunicazione. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 14.11.2025.