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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 29283/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe Adeo Ostillio e dell'avv. Gianluca Ostillio, elettivamente domiciliata in Via
Polesine 10/a 74121 Taranto, presso lo studio dei difensori e pertanto presso il loro domicilio telematico e Email_1 Email_2
- parte ricorrente - nei confronti di
(c. f. e p. iva ),), con il patrocinio dell'avv.ta Paola Alberta CP_1 P.IVA_1
Laterza, elettivamente domiciliata in Piazza Umberto I n.54 70121 Bari, presso lo studio della difenditrice
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
“A) Dichiari l'illegittimità della avvenuta escussione da parte di , mediante CP_1
vendita dei titoli che lo costituivano, del pegno costituito dalla ricorrente in suo favore il
12/12/2005 a garanzia dello scoperto di cassa di €.90.000,00 accordato dalla banca a
[...]
nel rapporto di c/c 5137815 che alla data di sua chiusura era a credito della CP_2 correntista per €.645.026,21, ed anche l'illegittimità dell'avvenuto introito da parte della della somma di €.117.042,05 ricavata dalla vendita dei titoli e posta a parziale rimborso CP_3
pagina 1 di 9 del maggior credito pretesamente vantato nei confronti della correntista, e quindi verso la garante.
B) Condanni al pagamento in favore della ricorrente della somma di CP_1
€.117.042,05, indebitamente fatta propria dalla banca convenuta per estinguere parzialmente il proprio solo preteso credito verso con gli interessi dalla messa in mora Controparte_2
al soddisfo.
C) Condanni la convenuta al pagamento delle spese di lite”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa deduzione, produzione e conclusione, istruttoria e di merito:
1) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_1
riferimento alla domanda di ripetizione di indebito ex art.2033 c.c. proposta dalla ricorrente;
2) in ogni caso rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente in quanto inammissibili, generiche e del tutto infondate in fatto e diritto, nonché sfornite di prova;
3) condannare la ricorrente al pagamento di spese e compenso di causa oltre accessori come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 30.7.2024 ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. e notificato alla resistente con il decreto di fissazione di udienza il successivo 18.10.2024,
[...]
ha convenuto in giudizio in relazione ad un Parte_1 Controparte_1
contratto di pegno su certificati rappresentativi di quote di un fondo di investimento del valore di € 100.000,00, costituito dalla stessa il 12.12.2005 in favore di garanzia dell'apertura credito di € 90.000,00 che la banca aveva Controparte_1
accordato a a valere sul rapporto di contro corrente n. Controparte_2
5137815. Tale rapporto di conto corrente, originariamente aperto nel 1990 tra
[...]
e l'odierna convenuta, del quale è poi divenuta titolare in CP_2 Parte_2
conseguenza di una riorganizzazione aziendale, è stato chiuso a seguito del recesso esercitato dalla Banca il 27.11.2015. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittima escussione del pegno e la conseguente condanna della convenuta alla pagina 2 di 9 restituzione di € 117.042,05, corrispondente alla somma ricavata dalla vendita dei titoli garantiti, fatta propria dalla banca convenuta per estinguere parzialmente il proprio preteso credito verso Controparte_4
2. A fondamento del ricorso proposto, ha dedotto che, al
[...] Parte_1
momento della chiusura del conto il 27.11.2015, la dichiarandosi CP_3
illegittimamente creditrice della somma di € 234.950,29 quale preteso saldo debitore del c/c 5137815, aveva richiesto alla correntista e alla garante odierna ricorrente il pagamento della suddetta somma, avvisando CONVERTINI che, in caso di mancato pagamento entro i cinque giorni successivi del debito garantito, avrebbe proceduto alla vendita dei titoli consegnati in garanzia, portando il ricavato a deconto del saldo passivo di conto della debitrice garantita. Non essendo intervenuto il pagamento da parte della garante nei termini indicati, aveva conseguentemente Controparte_1 proceduto alla vendita dei titoli in pegno ricavando la somma di € 117.042,05.
La ricorrente ha documentato che, successivamente, è intervenuta la sentenza n.
969/2023 del Tribunale di Bari che ha accertato che il conto corrente n. 5137815 alla data di chiusura del conto presentasse in realtà un saldo finale a credito della correntista pari a € 645.026,21, non interamente ripetibile stante la intervenuta prescrizione di interessi, spese e commissioni per € 74.613,66, e ha condannato la banca al pagamento in favore della attrice della somma finale di € Parte_2
570.412,55. La sentenza non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato (cfr. doc. “certificato passaggio in giudicato sent. 969-2023” parte ricorrente).
La ricorrente ha, pertanto, chiesto nel presente giudizio di dichiarare l'illegittimità della avvenuta escussione del pegno in quanto attuata sulla base di un'obbligazione inesistente e di condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. la alla Controparte_1 restituzione della somma di € 117.042,05, quale somma ricavata dalla vendita dei titoli costituiti in pegno ed indebitamente introitata dalla banca a soddisfazione di un'obbligazione pretesa, ma inesistente.
3. La causa è stata preceduta da tentativo di mediazione ai fini della procedibilità della domanda (cfr. doc. “attestato conclusione mediazione” parte ricorrente) conclusasi negativamente a seguito dell'incontro del 16.2.2018 al quale hanno preso parte sia he Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 9 4. La resistente i è costituita nel presente giudizio eccependo in via Controparte_1
preliminare la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire.
5. La resistente ha, poi, sostenuto di aver legittimamente escusso la garanzia prestata da n ragione del fatto che al momento del compimento dell'atto, quando Parte_1 il saldo di conto corrente garantito era passivo per € 234.950,29 e tale escussione non poteva essere valutata come illegittima a posteriori, e cioè a seguito di una pronuncia giudiziale di accertamento intervenuta in epoca ben successiva rispetto al momento di escussione della garanzia. ha inoltre documentato che alla data di Controparte_1 Parte_1
prestazione della garanzia rivestiva la carica di Amministratrice Unica della
[...]
di cui era socia al 50% e che la restante quota del 50% era detenuta CP_2
dal Sig. , attuale Amministratore Unico della e facente Persona_1 Parte_2 parte del medesimo gruppo familiare dell'odierna ricorrente (doc. 4 e 5 parte resistente).
La banca ha poi documentato di aver provveduto al pagamento in favore della
[...] dell'intero importo stabilito con la sentenza n. 969/2023 di condanna a suo Pt_2
carico, nell'ambito della quale il controvalore del pegno è stato considerato come una rimessa in conto eseguita dalla correntista (doc. 6 parte resistente). ha infine eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in Controparte_1
ordine alla richiesta restitutoria avanzata dalla ricorrente.
A sostegno di tale eccezione, la resistente ha infatti documentato che il soggetto che ha beneficiato della somma di cui viene chiesta la ripetizione ex art.2033 c.c. è stata la e non già la Parte_2 Controparte_1
In particolare, ha prodotto l'estratto conto della banca al Controparte_1
31.12.2015 nonché la CTU eseguita nel giudizio davanti al Tribunale di Bari, da cui emerge che:
- il pegno è stato escusso in data 28.12.2015 (valuta 24.12.2015);
- le somme di cui al realizzo (euro 80.791,22 ed euro 36.250,83) per un totale di euro 117.042,05, sono state accreditate con bonifico, quindi stornate e poi riaccreditate con medesima data e valuta per corretta indicazione della causale di pagina 4 di 9 accredito (“escussione pegno rilasciato in data 12.12.2005”) direttamente sul conto corrente della società garantita;
- il saldo finale a debito pari ad € 123.889,47 alla data del 31.12.2015 teneva conto dell'accredito della somma rinveniente dall'incameramento del pegno;
- in base alle risultanze della perizia eseguita nel giudizio davanti al Tribunale di
Bari (doc. 8 resistente) emerge come il conto, già da tempo girato a credito della correntista, alla data del 30.12.2015 - prima dell'incameramento del pegno - riporta un saldo a credito di euro 527.036,58, il quale risulta ulteriormente incrementato (diventando pari a euro 644.078,63) dall'operazione in avere di cui all'accredito delle somme avvenuto a seguito della escussione;
Sulla scorta di tali considerazioni, eccepisce di non poter essere Controparte_1
legittimamente chiamata a rispondere rispetto a una pretesa di carattere restitutorio che, per sua natura, deve essere rivolta nei confronti del soggetto che ha effettivamente ricevuto il pagamento, ossia che è quindi il reale soggetto Parte_2 legittimato passivo rispetto all'azione avanzata, in quanto unico beneficiario della somma contestata, introitato come maggior saldo finale a credito del correntista accertato nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Bari.
6. All'udienza di trattazione del 20.11.2022, preso atto dell'eccezione preliminare della resistente, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire prescritto dall'art. 281- undecies, comma 2, c.p.c. e visti gli artt. 164, commi 1 e 3 c.p.c. è stato disposto rinvio dell'udienza nel rispetto dei termini a comparire in ragione dell'avvenuta costituzione di parte resistente, la quale, tuttavia, non ha successivamente proposto difese integrative ulteriori.
7. La domanda di ripetizione avanzata da in relazione all'importo Parte_1 ricavato dall'escussione del pegno prestato dalla stessa deve essere rigettata siccome infondata per le ragioni di seguito esposte e previa riqualificazione della eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da parte resistente come deduzione di mancanza di titolarità da parte della convenuta del diritto di credito restitutorio vantato dalla resistente per i motivi e con le specificazioni di seguito esposte.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha correttamente allegato e documentato di essere creditrice di una somma pari a € 117.042,05, importo derivante dalla vendita, da parte pagina 5 di 9 della banca, dei titoli prestati dalla ricorrente a garanzia dello scoperto di cassa della
IRCOM METALLI s.r.l.
L'annotazione in conto di tale importo costituisce a tutti gli effetti un atto di pagamento e non un atto ripristinatorio della provvista, in quanto effettuata su un conto corrente già chiuso. L'attrice ha quindi infatti documentato che la data di escussione del pegno è il 28 dicembre 2015, mentre il conto corrente era stato chiuso il 27 novembre 2015 (doc. B parte ricorrente), con il conseguente effetto che tale operazione è andata al momento in cui è stata eseguita ad estinguere parte del presunto credito vantato dalla banca verso la correntista.
L'attrice ha quindi documentato che il saldo passivo del conto corrente oggetto degli estratti conto formati dalla banca era tuttavia frutto di addebiti illeciti, come accertato dalla sentenza n. 969/2023 del Tribunale di Bari passata in giudicato.
Di conseguenza il credito vantato dalla convenuta al momento dell'escussione del pegno è stato successivamente accertato e dichiarato insussistente con un accertamento giudiziale successivo al momento il pagamento è stato preteso ed eseguito.
La ricorrente ha quindi dedotto che il pagamento è stato eseguito senza titolo sulla base di un accertamento compiuto solo dopo l'escussione e il pagamento della garanzia, ma la valutazione sulla sussistenza di un titolo che legittimava l'escussione non può essere compiuta a posteriori, per effetto di una pronuncia giudiziale intervenuta in epoca ben successiva rispetto al momento di compimento dell'atto, ma deve essere compiuta con riguardo al momento nel quale l'atto è stato compiuto, allorquando l'odierna resistente vantava nei confronti della debitrice garantita un credito € 234.950,29.
Di conseguenza, la contestazione avanzata dalla parte ricorrente, nella parte in cui deduce la scorrettezza dell'operato della banca e la conseguente illegittimità dell'escussione della garanzia, risulta priva di fondamento. Ciò in quanto tale valutazione non può essere effettuata retroattivamente, ma deve essere riferita alle circostanze di fatto e diritto esistenti al momento dell'escussione.
Al momento dell'escussione, invero, ricorrevano i presupposti normativi e contrattuali per legittimare l'operato della banca, escludendo profili di illegittimità o pagina 6 di 9 di abuso, in assenza di un accertamento giudiziale contrario contestuale a tale atto. Di conseguenza non può ritenersi che l'escussione della garanzia sia stata compiuta da senza titolo. Controparte_1
D'altro canto deve rilevarsi come ia risultata un soggetto diverso Controparte_1
da quello che ha effettivamente ricevuto il pagamento preteso da n Parte_1
restituzione.
In tal senso, va pertanto esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla in quanto ritenuta fondata e dirimente ai fini della decisione, CP_3
benché nei termini e con le specificazioni che seguono.
A tal riguardo, è opportuno richiamare l'insegnamento granitico della giurisprudenza
- sia di merito che di legittimità - a stregua del quale qualora vi sia una scissione tra autore materiale e destinatario effettivo del pagamento, la legittimazione passiva è riferibile a colui sul quale si sono prodotte le conseguenze del pagamento indebito, a nulla rilevando che la prestazione sia stata ricevuta dall'adiectus solutionis causa1.
Così la Cassazione ha affermato che “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale,
è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante.
Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
28/02/2024, n. 5268).
Orbene, appare evidente che il soggetto giuridicamente obbligato alla restituzione di una somma indebitamente percepita sia colui che ne ha tratto effettivo beneficio, risultando irrilevante che tale somma sia transitata, anche momentaneamente, attraverso un terzo.
Tale principio di diritto è applicabile in via analogica alla presente controversia con una differenza in punto di legittimazione.
pagina 7 di 9 Infatti, mentre la giurisprudenza sopra richiamata si riferisce all'ipotesi di difetto di
“legittimazione passiva”, in quanto fa riferimento al caso del rappresentante che riceve la somma esclusivamente in ragione della propria qualità e al fine di adempiere al mandato conferito dal rappresentato, nel caso che ci occupa non si può parlare di difetto di “legittimazione passiva” in senso stretto, ma di difetto di titolarità passiva del diritto, in quanto la banca non opera quale rappresentante giuridico del correntista, bensì quale soggetto autonomo che agisce in base ad una volontà propria e discrezionale.
Come da giurisprudenza costante, la legittimazione ad agire o a resistere, al contrario della legittimazione intesa quale titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o non possa esercitarsi nei riguardi del convenuto, mentre la titolarità del diritto sostanziale attiene al merito della causa e alla fondatezza della domanda.
In definitiva, alla luce di quanto sopra, emerge come nel caso di specie venga in rilievo il difetto di titolarità lato passivo del diritto di credito e non quello di legittimazione passiva.
Infatti, trasposte tali considerazioni al caso oggetto del presente giudizio, è documentato che l'importo contestato risulti essere stato concretamente incassato non dalla banca, bensì dalla società garantita. Tale circostanza è confermata sia dall'estratto conto, dal quale emerge chiaramente che l'importo è stato imputato a deconto del presunto debito della società, sia dalla perizia espletata nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, la quale, nella rideterminazione del saldo finale attivo, considera l'escussione di tale somma come un'entrata effettiva nel patrimonio della società.
In definitiva, l'importo oggetto di contestazione si configura, dal punto di vista meramente contabile, come una posta transitoria nel conto della banca, ma concretamente risulta essere stato ricevuto quale posta attiva nel conto della società.
Pertanto, il soggetto che ha beneficiato della somma è la società garantita.
pagina 8 di 9 L'intermediario ricevente è, insomma, nulla più di un soggetto incaricato di ricevere un pagamento di cui beneficiario, in termini giuridici prima ancora che economici, è soltanto il correntista.
Ne consegue che non è soggetto titolare passivo rispetto alla Controparte_1 pretesa restitutoria della somma di € 117.042,05, avanzata dall'odierna ricorrente
Parte_1
8. Il ricorso deve, quindi, essere integralmente rigettato.
9. La ricorrente deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese processuali sostenute da che liquida in dispositivo Controparte_1
applicando i parametri medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per la fase decisoria tenuto conto del mancato deposito da parte resistente di scritti conclusivi.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente le domande proposte da nei confronti di Parte_1
siccome infondate;
Controparte_1
2) condanna a rimborsare in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio, che liquida in € 6.307,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 9 gennaio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Da ultimo, Trib. Palermo, sent. n. 2560/2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 29283/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe Adeo Ostillio e dell'avv. Gianluca Ostillio, elettivamente domiciliata in Via
Polesine 10/a 74121 Taranto, presso lo studio dei difensori e pertanto presso il loro domicilio telematico e Email_1 Email_2
- parte ricorrente - nei confronti di
(c. f. e p. iva ),), con il patrocinio dell'avv.ta Paola Alberta CP_1 P.IVA_1
Laterza, elettivamente domiciliata in Piazza Umberto I n.54 70121 Bari, presso lo studio della difenditrice
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
“A) Dichiari l'illegittimità della avvenuta escussione da parte di , mediante CP_1
vendita dei titoli che lo costituivano, del pegno costituito dalla ricorrente in suo favore il
12/12/2005 a garanzia dello scoperto di cassa di €.90.000,00 accordato dalla banca a
[...]
nel rapporto di c/c 5137815 che alla data di sua chiusura era a credito della CP_2 correntista per €.645.026,21, ed anche l'illegittimità dell'avvenuto introito da parte della della somma di €.117.042,05 ricavata dalla vendita dei titoli e posta a parziale rimborso CP_3
pagina 1 di 9 del maggior credito pretesamente vantato nei confronti della correntista, e quindi verso la garante.
B) Condanni al pagamento in favore della ricorrente della somma di CP_1
€.117.042,05, indebitamente fatta propria dalla banca convenuta per estinguere parzialmente il proprio solo preteso credito verso con gli interessi dalla messa in mora Controparte_2
al soddisfo.
C) Condanni la convenuta al pagamento delle spese di lite”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa deduzione, produzione e conclusione, istruttoria e di merito:
1) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_1
riferimento alla domanda di ripetizione di indebito ex art.2033 c.c. proposta dalla ricorrente;
2) in ogni caso rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente in quanto inammissibili, generiche e del tutto infondate in fatto e diritto, nonché sfornite di prova;
3) condannare la ricorrente al pagamento di spese e compenso di causa oltre accessori come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 30.7.2024 ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. e notificato alla resistente con il decreto di fissazione di udienza il successivo 18.10.2024,
[...]
ha convenuto in giudizio in relazione ad un Parte_1 Controparte_1
contratto di pegno su certificati rappresentativi di quote di un fondo di investimento del valore di € 100.000,00, costituito dalla stessa il 12.12.2005 in favore di garanzia dell'apertura credito di € 90.000,00 che la banca aveva Controparte_1
accordato a a valere sul rapporto di contro corrente n. Controparte_2
5137815. Tale rapporto di conto corrente, originariamente aperto nel 1990 tra
[...]
e l'odierna convenuta, del quale è poi divenuta titolare in CP_2 Parte_2
conseguenza di una riorganizzazione aziendale, è stato chiuso a seguito del recesso esercitato dalla Banca il 27.11.2015. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittima escussione del pegno e la conseguente condanna della convenuta alla pagina 2 di 9 restituzione di € 117.042,05, corrispondente alla somma ricavata dalla vendita dei titoli garantiti, fatta propria dalla banca convenuta per estinguere parzialmente il proprio preteso credito verso Controparte_4
2. A fondamento del ricorso proposto, ha dedotto che, al
[...] Parte_1
momento della chiusura del conto il 27.11.2015, la dichiarandosi CP_3
illegittimamente creditrice della somma di € 234.950,29 quale preteso saldo debitore del c/c 5137815, aveva richiesto alla correntista e alla garante odierna ricorrente il pagamento della suddetta somma, avvisando CONVERTINI che, in caso di mancato pagamento entro i cinque giorni successivi del debito garantito, avrebbe proceduto alla vendita dei titoli consegnati in garanzia, portando il ricavato a deconto del saldo passivo di conto della debitrice garantita. Non essendo intervenuto il pagamento da parte della garante nei termini indicati, aveva conseguentemente Controparte_1 proceduto alla vendita dei titoli in pegno ricavando la somma di € 117.042,05.
La ricorrente ha documentato che, successivamente, è intervenuta la sentenza n.
969/2023 del Tribunale di Bari che ha accertato che il conto corrente n. 5137815 alla data di chiusura del conto presentasse in realtà un saldo finale a credito della correntista pari a € 645.026,21, non interamente ripetibile stante la intervenuta prescrizione di interessi, spese e commissioni per € 74.613,66, e ha condannato la banca al pagamento in favore della attrice della somma finale di € Parte_2
570.412,55. La sentenza non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato (cfr. doc. “certificato passaggio in giudicato sent. 969-2023” parte ricorrente).
La ricorrente ha, pertanto, chiesto nel presente giudizio di dichiarare l'illegittimità della avvenuta escussione del pegno in quanto attuata sulla base di un'obbligazione inesistente e di condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. la alla Controparte_1 restituzione della somma di € 117.042,05, quale somma ricavata dalla vendita dei titoli costituiti in pegno ed indebitamente introitata dalla banca a soddisfazione di un'obbligazione pretesa, ma inesistente.
3. La causa è stata preceduta da tentativo di mediazione ai fini della procedibilità della domanda (cfr. doc. “attestato conclusione mediazione” parte ricorrente) conclusasi negativamente a seguito dell'incontro del 16.2.2018 al quale hanno preso parte sia he Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 9 4. La resistente i è costituita nel presente giudizio eccependo in via Controparte_1
preliminare la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire.
5. La resistente ha, poi, sostenuto di aver legittimamente escusso la garanzia prestata da n ragione del fatto che al momento del compimento dell'atto, quando Parte_1 il saldo di conto corrente garantito era passivo per € 234.950,29 e tale escussione non poteva essere valutata come illegittima a posteriori, e cioè a seguito di una pronuncia giudiziale di accertamento intervenuta in epoca ben successiva rispetto al momento di escussione della garanzia. ha inoltre documentato che alla data di Controparte_1 Parte_1
prestazione della garanzia rivestiva la carica di Amministratrice Unica della
[...]
di cui era socia al 50% e che la restante quota del 50% era detenuta CP_2
dal Sig. , attuale Amministratore Unico della e facente Persona_1 Parte_2 parte del medesimo gruppo familiare dell'odierna ricorrente (doc. 4 e 5 parte resistente).
La banca ha poi documentato di aver provveduto al pagamento in favore della
[...] dell'intero importo stabilito con la sentenza n. 969/2023 di condanna a suo Pt_2
carico, nell'ambito della quale il controvalore del pegno è stato considerato come una rimessa in conto eseguita dalla correntista (doc. 6 parte resistente). ha infine eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in Controparte_1
ordine alla richiesta restitutoria avanzata dalla ricorrente.
A sostegno di tale eccezione, la resistente ha infatti documentato che il soggetto che ha beneficiato della somma di cui viene chiesta la ripetizione ex art.2033 c.c. è stata la e non già la Parte_2 Controparte_1
In particolare, ha prodotto l'estratto conto della banca al Controparte_1
31.12.2015 nonché la CTU eseguita nel giudizio davanti al Tribunale di Bari, da cui emerge che:
- il pegno è stato escusso in data 28.12.2015 (valuta 24.12.2015);
- le somme di cui al realizzo (euro 80.791,22 ed euro 36.250,83) per un totale di euro 117.042,05, sono state accreditate con bonifico, quindi stornate e poi riaccreditate con medesima data e valuta per corretta indicazione della causale di pagina 4 di 9 accredito (“escussione pegno rilasciato in data 12.12.2005”) direttamente sul conto corrente della società garantita;
- il saldo finale a debito pari ad € 123.889,47 alla data del 31.12.2015 teneva conto dell'accredito della somma rinveniente dall'incameramento del pegno;
- in base alle risultanze della perizia eseguita nel giudizio davanti al Tribunale di
Bari (doc. 8 resistente) emerge come il conto, già da tempo girato a credito della correntista, alla data del 30.12.2015 - prima dell'incameramento del pegno - riporta un saldo a credito di euro 527.036,58, il quale risulta ulteriormente incrementato (diventando pari a euro 644.078,63) dall'operazione in avere di cui all'accredito delle somme avvenuto a seguito della escussione;
Sulla scorta di tali considerazioni, eccepisce di non poter essere Controparte_1
legittimamente chiamata a rispondere rispetto a una pretesa di carattere restitutorio che, per sua natura, deve essere rivolta nei confronti del soggetto che ha effettivamente ricevuto il pagamento, ossia che è quindi il reale soggetto Parte_2 legittimato passivo rispetto all'azione avanzata, in quanto unico beneficiario della somma contestata, introitato come maggior saldo finale a credito del correntista accertato nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Bari.
6. All'udienza di trattazione del 20.11.2022, preso atto dell'eccezione preliminare della resistente, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire prescritto dall'art. 281- undecies, comma 2, c.p.c. e visti gli artt. 164, commi 1 e 3 c.p.c. è stato disposto rinvio dell'udienza nel rispetto dei termini a comparire in ragione dell'avvenuta costituzione di parte resistente, la quale, tuttavia, non ha successivamente proposto difese integrative ulteriori.
7. La domanda di ripetizione avanzata da in relazione all'importo Parte_1 ricavato dall'escussione del pegno prestato dalla stessa deve essere rigettata siccome infondata per le ragioni di seguito esposte e previa riqualificazione della eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da parte resistente come deduzione di mancanza di titolarità da parte della convenuta del diritto di credito restitutorio vantato dalla resistente per i motivi e con le specificazioni di seguito esposte.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha correttamente allegato e documentato di essere creditrice di una somma pari a € 117.042,05, importo derivante dalla vendita, da parte pagina 5 di 9 della banca, dei titoli prestati dalla ricorrente a garanzia dello scoperto di cassa della
IRCOM METALLI s.r.l.
L'annotazione in conto di tale importo costituisce a tutti gli effetti un atto di pagamento e non un atto ripristinatorio della provvista, in quanto effettuata su un conto corrente già chiuso. L'attrice ha quindi infatti documentato che la data di escussione del pegno è il 28 dicembre 2015, mentre il conto corrente era stato chiuso il 27 novembre 2015 (doc. B parte ricorrente), con il conseguente effetto che tale operazione è andata al momento in cui è stata eseguita ad estinguere parte del presunto credito vantato dalla banca verso la correntista.
L'attrice ha quindi documentato che il saldo passivo del conto corrente oggetto degli estratti conto formati dalla banca era tuttavia frutto di addebiti illeciti, come accertato dalla sentenza n. 969/2023 del Tribunale di Bari passata in giudicato.
Di conseguenza il credito vantato dalla convenuta al momento dell'escussione del pegno è stato successivamente accertato e dichiarato insussistente con un accertamento giudiziale successivo al momento il pagamento è stato preteso ed eseguito.
La ricorrente ha quindi dedotto che il pagamento è stato eseguito senza titolo sulla base di un accertamento compiuto solo dopo l'escussione e il pagamento della garanzia, ma la valutazione sulla sussistenza di un titolo che legittimava l'escussione non può essere compiuta a posteriori, per effetto di una pronuncia giudiziale intervenuta in epoca ben successiva rispetto al momento di compimento dell'atto, ma deve essere compiuta con riguardo al momento nel quale l'atto è stato compiuto, allorquando l'odierna resistente vantava nei confronti della debitrice garantita un credito € 234.950,29.
Di conseguenza, la contestazione avanzata dalla parte ricorrente, nella parte in cui deduce la scorrettezza dell'operato della banca e la conseguente illegittimità dell'escussione della garanzia, risulta priva di fondamento. Ciò in quanto tale valutazione non può essere effettuata retroattivamente, ma deve essere riferita alle circostanze di fatto e diritto esistenti al momento dell'escussione.
Al momento dell'escussione, invero, ricorrevano i presupposti normativi e contrattuali per legittimare l'operato della banca, escludendo profili di illegittimità o pagina 6 di 9 di abuso, in assenza di un accertamento giudiziale contrario contestuale a tale atto. Di conseguenza non può ritenersi che l'escussione della garanzia sia stata compiuta da senza titolo. Controparte_1
D'altro canto deve rilevarsi come ia risultata un soggetto diverso Controparte_1
da quello che ha effettivamente ricevuto il pagamento preteso da n Parte_1
restituzione.
In tal senso, va pertanto esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla in quanto ritenuta fondata e dirimente ai fini della decisione, CP_3
benché nei termini e con le specificazioni che seguono.
A tal riguardo, è opportuno richiamare l'insegnamento granitico della giurisprudenza
- sia di merito che di legittimità - a stregua del quale qualora vi sia una scissione tra autore materiale e destinatario effettivo del pagamento, la legittimazione passiva è riferibile a colui sul quale si sono prodotte le conseguenze del pagamento indebito, a nulla rilevando che la prestazione sia stata ricevuta dall'adiectus solutionis causa1.
Così la Cassazione ha affermato che “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale,
è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante.
Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
28/02/2024, n. 5268).
Orbene, appare evidente che il soggetto giuridicamente obbligato alla restituzione di una somma indebitamente percepita sia colui che ne ha tratto effettivo beneficio, risultando irrilevante che tale somma sia transitata, anche momentaneamente, attraverso un terzo.
Tale principio di diritto è applicabile in via analogica alla presente controversia con una differenza in punto di legittimazione.
pagina 7 di 9 Infatti, mentre la giurisprudenza sopra richiamata si riferisce all'ipotesi di difetto di
“legittimazione passiva”, in quanto fa riferimento al caso del rappresentante che riceve la somma esclusivamente in ragione della propria qualità e al fine di adempiere al mandato conferito dal rappresentato, nel caso che ci occupa non si può parlare di difetto di “legittimazione passiva” in senso stretto, ma di difetto di titolarità passiva del diritto, in quanto la banca non opera quale rappresentante giuridico del correntista, bensì quale soggetto autonomo che agisce in base ad una volontà propria e discrezionale.
Come da giurisprudenza costante, la legittimazione ad agire o a resistere, al contrario della legittimazione intesa quale titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o non possa esercitarsi nei riguardi del convenuto, mentre la titolarità del diritto sostanziale attiene al merito della causa e alla fondatezza della domanda.
In definitiva, alla luce di quanto sopra, emerge come nel caso di specie venga in rilievo il difetto di titolarità lato passivo del diritto di credito e non quello di legittimazione passiva.
Infatti, trasposte tali considerazioni al caso oggetto del presente giudizio, è documentato che l'importo contestato risulti essere stato concretamente incassato non dalla banca, bensì dalla società garantita. Tale circostanza è confermata sia dall'estratto conto, dal quale emerge chiaramente che l'importo è stato imputato a deconto del presunto debito della società, sia dalla perizia espletata nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, la quale, nella rideterminazione del saldo finale attivo, considera l'escussione di tale somma come un'entrata effettiva nel patrimonio della società.
In definitiva, l'importo oggetto di contestazione si configura, dal punto di vista meramente contabile, come una posta transitoria nel conto della banca, ma concretamente risulta essere stato ricevuto quale posta attiva nel conto della società.
Pertanto, il soggetto che ha beneficiato della somma è la società garantita.
pagina 8 di 9 L'intermediario ricevente è, insomma, nulla più di un soggetto incaricato di ricevere un pagamento di cui beneficiario, in termini giuridici prima ancora che economici, è soltanto il correntista.
Ne consegue che non è soggetto titolare passivo rispetto alla Controparte_1 pretesa restitutoria della somma di € 117.042,05, avanzata dall'odierna ricorrente
Parte_1
8. Il ricorso deve, quindi, essere integralmente rigettato.
9. La ricorrente deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese processuali sostenute da che liquida in dispositivo Controparte_1
applicando i parametri medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per la fase decisoria tenuto conto del mancato deposito da parte resistente di scritti conclusivi.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente le domande proposte da nei confronti di Parte_1
siccome infondate;
Controparte_1
2) condanna a rimborsare in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio, che liquida in € 6.307,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 9 gennaio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Da ultimo, Trib. Palermo, sent. n. 2560/2024.