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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/07/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola all'udienza di discussione del 2.07.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 1210/2025 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difesa dagli avv.ti Roberto Capasso e Marina Parte_1 Passariello E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.2.2025 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver depositato atto di dissenso nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1 In particolare, la parte opponente ha dedotto che il CTU ha sottostimato la gravità delle patologie di cui è affetta con particolare riferimento a quella osteoarticolare ed all'insufficienza venosa cronica agli arti inferiori. Invero, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. Orbene, il CTU, dott. , sulla scorta dell'esame obiettivo e Persona_1 dell'attento studio della documentazione medica in atti, nonché sulla base dell'anamnesi raccolta ha accertato che il periziando è affetto dalle seguenti patologie: “Esiti di pregressa (2013) tiroidectomia totale per iperplasia nodulare adenomatosa in terapia far- macologica sostitutiva ed ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in soggetto di anni 53, affetto da spondilodiscoartrosi cervicale e lombare a moderata espressività funzionale, note di bronchite cronica in fumatore, moderata insufficienza venosa cronica non complicata agli arti inferiori e sfumate note di nevrosi d'ansia”. Ha poi ritenuto che in considerazione del grado e della natura delle patologie e sulla scorta delle indicazioni contenute nelle tabelle approvate con D.M. 5.2.1992 (G.U. 26.2. 1992 supp. ord.) e tenendo presenti i criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.L. 23.11. 1988 n° 509, che le infermità invalidanti di cui sopra incidano, singolarmente, sulla capacità lavorativa del ricorrente nelle misure percentuali di seguito indicate: • esiti di pregressa (2013) tiroidectomia totale per iperplasia nodulare adenomatosa in terapia farmacologica sostitutiva = 15% (Codice analogo 1004); • ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico = 25% (Codice analogo 6441); • spondilodiscoartrosi cervicale e lombare a moderata espressività funzionale = 25% (Codici analoghi 7002, 7010); • note di bronchite cronica in fumatore = 20% (Codice analogo 6407); • moderata insufficienza venosa cronica non complicata agli arti inferiori 15% (Codice analogo 6445);
• sfumate note di nevrosi d'ansia non valutata in quanto, per la sua intrinseca valenza nosologica, costituente minorazione compresa nella fascia tra lo 0 ed il 10% e non concorrente, nel caso in esame, con altre minorazioni iscritte nelle fasce superiori. Le valutazioni compiute dal Ctu sono condivise dal Giudicante in quanto sorrette da valide e puntuali argomentazioni medico-legali fondate sulle risultanze dell'esame obiettivo. Infatti, con riferimento sia alla patologia osteoarticolare, che all'insufficienza venosa cronica agli arti inferiori il Ctu ha riscontrato in sede di esame obiettivo che la prima patologia sia a livello cervicale che lombosacrale è foriera di una limitazione funzionale di grado moderato, mentre la seconda patologia allo stato non ha determinato complicanze. Né la documentazione medica successivamente depositata nel presente giudizio denota un significativo aggravamento delle condizioni di salute della parte opponente, in quanto gli esiti della RM lombosacrale del 5.12.2024 appaiono sostanzialmente sovrapponibili a quelli della RM lombosacrale dell' 1.4.2022 in atti e già valutata dal CTU. Infine, in ordine all' apparato psichico si evidenzia che agli atti è stata prodotta un'unica certificazione del 13.09.2023, in cui è la stessa parte che riferisce di disturbi della memoria e deficit cognitivi ed in cui si rimanda ad ulteriori approfondimenti di neuroimaging e neuropsicologici, del tutto assenti nel caso di specie nei due anni successivi. In conclusione, in virtù di tutte le suesposte considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese della Ctu, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_1 Così deciso in Nola il 2.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola all'udienza di discussione del 2.07.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 1210/2025 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difesa dagli avv.ti Roberto Capasso e Marina Parte_1 Passariello E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.2.2025 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver depositato atto di dissenso nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1 In particolare, la parte opponente ha dedotto che il CTU ha sottostimato la gravità delle patologie di cui è affetta con particolare riferimento a quella osteoarticolare ed all'insufficienza venosa cronica agli arti inferiori. Invero, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. Orbene, il CTU, dott. , sulla scorta dell'esame obiettivo e Persona_1 dell'attento studio della documentazione medica in atti, nonché sulla base dell'anamnesi raccolta ha accertato che il periziando è affetto dalle seguenti patologie: “Esiti di pregressa (2013) tiroidectomia totale per iperplasia nodulare adenomatosa in terapia far- macologica sostitutiva ed ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in soggetto di anni 53, affetto da spondilodiscoartrosi cervicale e lombare a moderata espressività funzionale, note di bronchite cronica in fumatore, moderata insufficienza venosa cronica non complicata agli arti inferiori e sfumate note di nevrosi d'ansia”. Ha poi ritenuto che in considerazione del grado e della natura delle patologie e sulla scorta delle indicazioni contenute nelle tabelle approvate con D.M. 5.2.1992 (G.U. 26.2. 1992 supp. ord.) e tenendo presenti i criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.L. 23.11. 1988 n° 509, che le infermità invalidanti di cui sopra incidano, singolarmente, sulla capacità lavorativa del ricorrente nelle misure percentuali di seguito indicate: • esiti di pregressa (2013) tiroidectomia totale per iperplasia nodulare adenomatosa in terapia farmacologica sostitutiva = 15% (Codice analogo 1004); • ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico = 25% (Codice analogo 6441); • spondilodiscoartrosi cervicale e lombare a moderata espressività funzionale = 25% (Codici analoghi 7002, 7010); • note di bronchite cronica in fumatore = 20% (Codice analogo 6407); • moderata insufficienza venosa cronica non complicata agli arti inferiori 15% (Codice analogo 6445);
• sfumate note di nevrosi d'ansia non valutata in quanto, per la sua intrinseca valenza nosologica, costituente minorazione compresa nella fascia tra lo 0 ed il 10% e non concorrente, nel caso in esame, con altre minorazioni iscritte nelle fasce superiori. Le valutazioni compiute dal Ctu sono condivise dal Giudicante in quanto sorrette da valide e puntuali argomentazioni medico-legali fondate sulle risultanze dell'esame obiettivo. Infatti, con riferimento sia alla patologia osteoarticolare, che all'insufficienza venosa cronica agli arti inferiori il Ctu ha riscontrato in sede di esame obiettivo che la prima patologia sia a livello cervicale che lombosacrale è foriera di una limitazione funzionale di grado moderato, mentre la seconda patologia allo stato non ha determinato complicanze. Né la documentazione medica successivamente depositata nel presente giudizio denota un significativo aggravamento delle condizioni di salute della parte opponente, in quanto gli esiti della RM lombosacrale del 5.12.2024 appaiono sostanzialmente sovrapponibili a quelli della RM lombosacrale dell' 1.4.2022 in atti e già valutata dal CTU. Infine, in ordine all' apparato psichico si evidenzia che agli atti è stata prodotta un'unica certificazione del 13.09.2023, in cui è la stessa parte che riferisce di disturbi della memoria e deficit cognitivi ed in cui si rimanda ad ulteriori approfondimenti di neuroimaging e neuropsicologici, del tutto assenti nel caso di specie nei due anni successivi. In conclusione, in virtù di tutte le suesposte considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese della Ctu, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_1 Così deciso in Nola il 2.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola