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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5445/2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Malo (VI), Piazza A. De Gasperi Parte_1 C.F._1
n. 9, presso e nello studio dell'Avv. FABRIS ANNA MARIA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Padova (PD), Via Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Verdi n. 22, presso e nello studio dell'Avv. RUSSO LUIGI del Foro di Padova, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
pagina 1 di 5 “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Vicenza, rigettata ogni contraria domanda, istanza, o prova respinta e disattesa, così giudicare: nel merito,
- sia revocato il decreto ingiuntivo n. 1648/2022 – R.G. n. 4431/2022 del Tribunale di Vicenza, per essere la domanda di pagamento infondata in fatto e in diritto per le eccezioni dedotte in narrativa;
- in ogni caso accertare che nulla è dovuto da a , quale erede di Parte_1 Controparte_1 [...]
; Per_1
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via principale e nel merito:
- respingere tutte le domande formulate, anche in via riconvenzionale, da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- accertare che la pretesa fatta valere dall'odierna convenuta è fondata;
per l'effetto:
- confermare la debenza dell'importo di € 41.125,00 o della maggior/minor somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi successivamente maturati, spese e competenze del decreto ingiuntivo come liquidate, condannando parte attrice al relativo pagamento in favore della convenuta;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1648/2022 del 5.9.2022 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento della somma di € 41.125,00 oltre interessi e spese a titolo di restituzione del prestito che gli era stato erogato da , dante causa dell'ingiungente . esponeva: di essere ER Controparte_1 Parte_1
carente di legittimazione passiva perché il prestito era stato erogato a Parte_2
e che era poi carente di legittimazione attiva perché il
[...] Parte_1 Controparte_1
testamento del suo dante causa non risultava autentico;
che comunque il suddetto prestito era stato già restituito;
che il relativo credito sarebbe in ogni caso prescritto perché, mancando la pattuizione di un termine di restituzione, era immediatamente esigibile. chiedeva dunque la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, replicava: di essere erede di in forza di Controparte_1 ER
testamento olografo pubblicato e prodotto in causa;
che quest'ultimo aveva prestato € 40.000,00 sia a sia a per l'avvio della loro attività imprenditoriale, ma a loro personalmente;
Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 5 che la controparte aveva anche sottoscritto una scrittura privata di riconoscimento di debito e di promessa di pagamento;
che la prescrizione era stata interrotta dai pagamenti periodicamente effettuati da controparte, la quale anche in una serie di messaggi inoltrati tramite la piattaforma whatsapp aveva di fatto rinunciato ad avvalersi della prescrizione. chiedeva dunque il rigetto Controparte_1
dell'opposizione avversaria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata dall'ingiungente ai sensi dell'art. 648 c.p.c., mentre all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare precisava che i messaggi riportati dalla controparte riguardavano un altro Parte_1
prestito di € 600,00 che era in corso di restituzione in rate da € 200,00 ciascuna, veniva assunta la prova orale parzialmente ammessa e, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, vanno in primo luogo esaminate, nell'ordine logico in cui si impongono all'attenzione del giudicante, le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, vale a dire l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della controparte, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all'opponente medesimo e l'eccezione di prescrizione del credito monitoriamente azionato (con la doverosa precisazione che le eccezioni formulate in termini di difetto di “legittimazione” processuale, vanno prima riqualificate nei termini corretti di eccezioni nel merito di difetto di titolarità attiva e passiva della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio – cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016).
Ebbene, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di non è accoglibile, in quanto Controparte_1
spettava a che ha contestato la veridicità del testamento olografo con cui Parte_1 ER
ha costituito la predetta quale sua erede universale (doc. 2 fasc. mon.), dimostrarne Controparte_1
la falsità o non autenticità mediante la proposizione, anche incidentale, di un'azione di accertamento negativo nella quale esperire le opportune operazioni di verificazione (Cass. S.U. n. 12307/2015).
L'opponente invece si è limitato a una mera contestazione generica, che risulta poi espressamente rinunciata nella comparsa conclusionale.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva del medesimo non è parimenti accoglibile, Parte_1
pagina 3 di 5 in quanto la destinazione della somma mutuata all'avvio di un'attività imprenditoriale facente capo a un diverso soggetto giuridico ( non esclude in sè Controparte_2
che si sia obbligato personalmente alla restituzione del prestito un diverso soggetto, peraltro interessato all'operazione commerciale ( . E anzi tale circostanza risulta nel caso di specie proprio dalla Parte_1
scrittura privata sottoscritta e non disconosciuta dall'opponente (doc. 3 fasc. mon.), rispetto alla quale non è stata fornita alcuna prova contraria.
L'eccezione di prescrizione del credito monitorio è infine similmente infondata. La restituzione della somma mutuata doveva infatti avvenire entro quattro anni dalla sottoscrizione in data 20.7.2008 della scrittura privata in atti, e dunque in data 20.7.2012. Tanto si desume dalla formulazione dello stesso impegno di pagamento, ove leggesi: “interessi del 3,5% annui pagamento finale (anni 4)” (doc. 3 fasc. mon.) Prima della scadenza del decennio prescrizionale in data 20.7.2022, – in data Controparte_1
14.10.2021 – ha inviato alla controparte un'intimazione di pagamento, ricevuta in data 27.10.2021 (doc.
8 di parte convenuta). Tale doglianza attorea non può dunque trovare accoglimento.
Così superate le eccezioni preliminari, si osserva che la principale e unica difesa dell'opponente si incentra sull'affermazione della già avvenuta restituzione della somma mutuata. L'onere di provare tale asserito pagamento incombeva, come noto, sullo stesso E tale prova, a parere del Parte_1
giudicante, è stata raggiunta mediante l'escussione testimoniale della teste , la quale Testimone_1
ha riferito di aver assistito a conversazioni telefoniche tra e n Parte_1 Parte_2 Parte_3
cui anche questi ultimi affermavano che il prestito effettuato da per l'apertura dell'attività ER
imprenditoriale dell'odierno opponente era stato interamente restituito, nonché del teste Parte_3
il quale ha riferito che lo stesso gli aveva detto che il credito in questione era stato già ER
interamente saldato (cfr. verbale di udienza del 15.10.2024). E non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità né della prima teste, che riferisce de relato e non de relato actoris (Cass. n. 569/2015), né del secondo teste, le cui dichiarazioni da un lato sono coerenti con quanto in precedenza già attestato per iscritto (doc. 5 attoreo) e dall'altro lato non peccano di vaghezza - nonostante quanto denunciato dalla parte opposta nella propria comparsa conclusionale – in quanto riportano la precisa affermazione di circa la già avvenuta restituzione del prestito per cui è causa. Per contro, la teste ER
, intimata dalla parte opposta, non ha riportato alcuna circostanza contrastante con Testimone_2
l'ipotesi della già avvenuta restituzione del prestito medesimo (cfr. verbale di udienza del 2.5.2024),
pagina 4 di 5 ferma l'inutilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni da questa sì rese de relato actoris, in quanto apprese da (Cass. n. 4530/2025). Controparte_1
In sede di comparsa conclusionale la parte opposta sostiene infine che se la somma prestata di €
40.000,00 fosse stata davvero restituita, la controparte non avrebbe continuato a versare ratealmente importi di € 200,00 anche per il tramite di terzi (cfr. dichiarazione testimoniale di Testimone_2
in risposta al capitolo di prova n. 4 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta). Tale difesa non coglie tuttavia nel segno in quanto la prova dell'esistenza di ulteriori rapporti di credito tra Parte_1
e , cui potrebbero essere imputati i ridetti versamenti, emerge dagli stessi atti
[...] ER
prodotti da (cfr. doc. 8 attoreo). Controparte_1
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della parte opposta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000), cui deve aggiungersi la rifusione delle spese borsuali rappresentate dal contributo unificato, dalla marca da bollo e dalle spese di intimazione dei testimoni documentate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1648/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 5.9.2022;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
313,20 per esborsi e in € 7.616,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 23 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Malo (VI), Piazza A. De Gasperi Parte_1 C.F._1
n. 9, presso e nello studio dell'Avv. FABRIS ANNA MARIA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Padova (PD), Via Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Verdi n. 22, presso e nello studio dell'Avv. RUSSO LUIGI del Foro di Padova, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
pagina 1 di 5 “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Vicenza, rigettata ogni contraria domanda, istanza, o prova respinta e disattesa, così giudicare: nel merito,
- sia revocato il decreto ingiuntivo n. 1648/2022 – R.G. n. 4431/2022 del Tribunale di Vicenza, per essere la domanda di pagamento infondata in fatto e in diritto per le eccezioni dedotte in narrativa;
- in ogni caso accertare che nulla è dovuto da a , quale erede di Parte_1 Controparte_1 [...]
; Per_1
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via principale e nel merito:
- respingere tutte le domande formulate, anche in via riconvenzionale, da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- accertare che la pretesa fatta valere dall'odierna convenuta è fondata;
per l'effetto:
- confermare la debenza dell'importo di € 41.125,00 o della maggior/minor somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi successivamente maturati, spese e competenze del decreto ingiuntivo come liquidate, condannando parte attrice al relativo pagamento in favore della convenuta;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1648/2022 del 5.9.2022 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento della somma di € 41.125,00 oltre interessi e spese a titolo di restituzione del prestito che gli era stato erogato da , dante causa dell'ingiungente . esponeva: di essere ER Controparte_1 Parte_1
carente di legittimazione passiva perché il prestito era stato erogato a Parte_2
e che era poi carente di legittimazione attiva perché il
[...] Parte_1 Controparte_1
testamento del suo dante causa non risultava autentico;
che comunque il suddetto prestito era stato già restituito;
che il relativo credito sarebbe in ogni caso prescritto perché, mancando la pattuizione di un termine di restituzione, era immediatamente esigibile. chiedeva dunque la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, replicava: di essere erede di in forza di Controparte_1 ER
testamento olografo pubblicato e prodotto in causa;
che quest'ultimo aveva prestato € 40.000,00 sia a sia a per l'avvio della loro attività imprenditoriale, ma a loro personalmente;
Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 5 che la controparte aveva anche sottoscritto una scrittura privata di riconoscimento di debito e di promessa di pagamento;
che la prescrizione era stata interrotta dai pagamenti periodicamente effettuati da controparte, la quale anche in una serie di messaggi inoltrati tramite la piattaforma whatsapp aveva di fatto rinunciato ad avvalersi della prescrizione. chiedeva dunque il rigetto Controparte_1
dell'opposizione avversaria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata dall'ingiungente ai sensi dell'art. 648 c.p.c., mentre all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare precisava che i messaggi riportati dalla controparte riguardavano un altro Parte_1
prestito di € 600,00 che era in corso di restituzione in rate da € 200,00 ciascuna, veniva assunta la prova orale parzialmente ammessa e, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, vanno in primo luogo esaminate, nell'ordine logico in cui si impongono all'attenzione del giudicante, le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, vale a dire l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della controparte, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all'opponente medesimo e l'eccezione di prescrizione del credito monitoriamente azionato (con la doverosa precisazione che le eccezioni formulate in termini di difetto di “legittimazione” processuale, vanno prima riqualificate nei termini corretti di eccezioni nel merito di difetto di titolarità attiva e passiva della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio – cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016).
Ebbene, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di non è accoglibile, in quanto Controparte_1
spettava a che ha contestato la veridicità del testamento olografo con cui Parte_1 ER
ha costituito la predetta quale sua erede universale (doc. 2 fasc. mon.), dimostrarne Controparte_1
la falsità o non autenticità mediante la proposizione, anche incidentale, di un'azione di accertamento negativo nella quale esperire le opportune operazioni di verificazione (Cass. S.U. n. 12307/2015).
L'opponente invece si è limitato a una mera contestazione generica, che risulta poi espressamente rinunciata nella comparsa conclusionale.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva del medesimo non è parimenti accoglibile, Parte_1
pagina 3 di 5 in quanto la destinazione della somma mutuata all'avvio di un'attività imprenditoriale facente capo a un diverso soggetto giuridico ( non esclude in sè Controparte_2
che si sia obbligato personalmente alla restituzione del prestito un diverso soggetto, peraltro interessato all'operazione commerciale ( . E anzi tale circostanza risulta nel caso di specie proprio dalla Parte_1
scrittura privata sottoscritta e non disconosciuta dall'opponente (doc. 3 fasc. mon.), rispetto alla quale non è stata fornita alcuna prova contraria.
L'eccezione di prescrizione del credito monitorio è infine similmente infondata. La restituzione della somma mutuata doveva infatti avvenire entro quattro anni dalla sottoscrizione in data 20.7.2008 della scrittura privata in atti, e dunque in data 20.7.2012. Tanto si desume dalla formulazione dello stesso impegno di pagamento, ove leggesi: “interessi del 3,5% annui pagamento finale (anni 4)” (doc. 3 fasc. mon.) Prima della scadenza del decennio prescrizionale in data 20.7.2022, – in data Controparte_1
14.10.2021 – ha inviato alla controparte un'intimazione di pagamento, ricevuta in data 27.10.2021 (doc.
8 di parte convenuta). Tale doglianza attorea non può dunque trovare accoglimento.
Così superate le eccezioni preliminari, si osserva che la principale e unica difesa dell'opponente si incentra sull'affermazione della già avvenuta restituzione della somma mutuata. L'onere di provare tale asserito pagamento incombeva, come noto, sullo stesso E tale prova, a parere del Parte_1
giudicante, è stata raggiunta mediante l'escussione testimoniale della teste , la quale Testimone_1
ha riferito di aver assistito a conversazioni telefoniche tra e n Parte_1 Parte_2 Parte_3
cui anche questi ultimi affermavano che il prestito effettuato da per l'apertura dell'attività ER
imprenditoriale dell'odierno opponente era stato interamente restituito, nonché del teste Parte_3
il quale ha riferito che lo stesso gli aveva detto che il credito in questione era stato già ER
interamente saldato (cfr. verbale di udienza del 15.10.2024). E non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità né della prima teste, che riferisce de relato e non de relato actoris (Cass. n. 569/2015), né del secondo teste, le cui dichiarazioni da un lato sono coerenti con quanto in precedenza già attestato per iscritto (doc. 5 attoreo) e dall'altro lato non peccano di vaghezza - nonostante quanto denunciato dalla parte opposta nella propria comparsa conclusionale – in quanto riportano la precisa affermazione di circa la già avvenuta restituzione del prestito per cui è causa. Per contro, la teste ER
, intimata dalla parte opposta, non ha riportato alcuna circostanza contrastante con Testimone_2
l'ipotesi della già avvenuta restituzione del prestito medesimo (cfr. verbale di udienza del 2.5.2024),
pagina 4 di 5 ferma l'inutilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni da questa sì rese de relato actoris, in quanto apprese da (Cass. n. 4530/2025). Controparte_1
In sede di comparsa conclusionale la parte opposta sostiene infine che se la somma prestata di €
40.000,00 fosse stata davvero restituita, la controparte non avrebbe continuato a versare ratealmente importi di € 200,00 anche per il tramite di terzi (cfr. dichiarazione testimoniale di Testimone_2
in risposta al capitolo di prova n. 4 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta). Tale difesa non coglie tuttavia nel segno in quanto la prova dell'esistenza di ulteriori rapporti di credito tra Parte_1
e , cui potrebbero essere imputati i ridetti versamenti, emerge dagli stessi atti
[...] ER
prodotti da (cfr. doc. 8 attoreo). Controparte_1
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della parte opposta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000), cui deve aggiungersi la rifusione delle spese borsuali rappresentate dal contributo unificato, dalla marca da bollo e dalle spese di intimazione dei testimoni documentate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1648/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 5.9.2022;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
313,20 per esborsi e in € 7.616,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 23 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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