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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/10/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1302/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro LE CO, all'esito dell'udienza del
14.10.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1302/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Gattini, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Italia n. 50
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1 CP_ Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: iscrizione alla gestione commercianti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 6 luglio 2023, Pt_1
ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentire accertare la
[...] non ricorrenza dei presupposti per la sua iscrizione alla gestione commercianti e per sentir quindi accertare la non debenza dei contributi previdenziali, delle sanzioni e degli interessi, pari ad € 2.839,63, richiestigli in pagamento con l'avviso di addebito n.
36820220022951107000 in relazione al periodo compreso tra il febbraio 2021 e il settembre
2021; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto che la richiesta di pagamento si CP_ fonda sulla pretesa di di iscriverlo alla gestione commercianti, nonostante la
[...]
– un tempo dedita al commercio all'ingrosso di guarnizioni oleodinamiche e articoli Parte_2
Pagina 1 di 4 tecnici inerenti – avesse abbandonato il precedente business e dal 2012 avesse modificato il proprio oggetto sociale per dedicarsi all'esercizio dell'attività immobiliare, consistente nella riscossione dei canoni di locazione di due immobili di proprietà: un appartamento a Ravenna e un fabbricato in Solaro. Ha evidenziato come tutte le incombenze relative alla gestione dei contratti di locazione fosse stata affidata al commercialista e tutti gli adempimenti contabili e amministrative fossero stati affidati a Parte_2
Ha evidenziato come, nell'adempimento del suo mandato di amministratore unico a far data
23.11.2020, egli si fosse limitato a dare esecuzione al contratto di società, assicurando il funzionamento dell'organismo sociale.
Ha infine dedotto che difettano, nel caso di specie, i requisiti della partecipazione personale al lavoro aziendale, l'abitualità e la prevalenza, essendo egli anche stato amministratore di
Parte_2
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, rilevando che il ricorrente è stato iscritto alla gestione commercianti nella sua qualità di amministratore unico della avente quale oggetto sociale la Parte_2 compravendita di beni immobili, la costruzione di edifici e la locazione immobiliare di beni propri, deducendo che il ricorrente si occupa della stipula dei contratti di locazione e del compimento di molteplici negozi giuridici, attende alla riscossione dei canoni di locazione, cura i rapporti con i conduttori, con l'amministratore del condominio e con le ditte preposte alla manutenzione degli immobili. Ha sottolineato pertanto come l'attività svolta dal ricorrente in seno alla esuli dal mero godimento di immobili e sia da lui svolta in via Parte_2 abituale e prevalente, tanto che egli non svolge alcun altra attività prevalente assoggettata a contribuzione.
Istruita la causa allo stato degli atti, all'odierna udienza – celebrata ai sensi dell'art. 127bis c.p.c. – al termine della discussione delle parti e all'esito della camera di consiglio, il
Giudice – assenti le parti – ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il ricorso è fondato deve pertanto essere accolto.
Come costantemente e puntualmente ribadito dalla Corte di legittimità, sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del
Pagina 2 di 4 contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
Ciò conferma l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v.
Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (vedi Cass., 14/02/2020, n.
3829; Cass., 14/05/2020, n. 8945).
Così brevemente enucleate le linee guida elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di iscrizione alla gestione commercianti del legale rappresentante di società, deve poi evidenziarsi che è rimesso al giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (cfr.
Cass. n. 8613 del 2017).
Tanto premesso, con segnato riferimento alla tematica della posizione dell'amministratore unico di una società immobiliare di gestione, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed
Pagina 3 di 4 alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione” (Cass., ordinanza n. 12981 del 24.5.2018).
Ora, nel caso di specie è documentale che dal 16.5.2012 svolge Parte_2 quale attività principale la compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, non ha lavoratori dipendenti e si avvale di un solo collaboratore (doc. 6 fasc. ric.); circostanza peraltro non contestata.
È inoltre documentale che la società, nel periodo oggetto dell'avviso di addebito, aveva in essere un unico contratto di locazione stipulato con e riguardante un immobile Parte_2 di sua proprietà sito in Solaro (docc. 7 e 8 fasc. ric.).
Non è certo il valore di acquisto dell'immobile ovvero il valore economico del canone di locazione a giustificare la natura commerciale dell'attività. Ciò che rileva, invece, è che benché iscritta nel settore terziario, non svolge nessuna attività di Parte_2 intermediazione immobiliare né di scambio o prestazione di servizi, risultando per contro documentale che l'attività si limiti alla riscossione dei canoni di immobili di proprietà.
In definitiva, in ragione di quanto esposto, nel caso di specie non risultano ricorrenti i presupposti per la iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, sicché la domanda di annullamento della pretesa di pagamento dei contributi relativi al periodo da febbraio 2021 e settembre 2021 deve essere accolta
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della decisione della stessa su mera base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che non ricorrono nella specie i presupposti per la iscrizione di nella gestione commercianti con riferimento al Parte_1 periodo febbraio 2021-settembre 2021 e dispone conseguentemente l'annullamento dell'avviso di addebito n. 36820220022951107000; CP_
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
1.400,00, oltre € 43,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 14 ottobre 2025 Il Giudice
LE CO
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro LE CO, all'esito dell'udienza del
14.10.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1302/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Gattini, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Italia n. 50
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1 CP_ Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: iscrizione alla gestione commercianti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 6 luglio 2023, Pt_1
ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentire accertare la
[...] non ricorrenza dei presupposti per la sua iscrizione alla gestione commercianti e per sentir quindi accertare la non debenza dei contributi previdenziali, delle sanzioni e degli interessi, pari ad € 2.839,63, richiestigli in pagamento con l'avviso di addebito n.
36820220022951107000 in relazione al periodo compreso tra il febbraio 2021 e il settembre
2021; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto che la richiesta di pagamento si CP_ fonda sulla pretesa di di iscriverlo alla gestione commercianti, nonostante la
[...]
– un tempo dedita al commercio all'ingrosso di guarnizioni oleodinamiche e articoli Parte_2
Pagina 1 di 4 tecnici inerenti – avesse abbandonato il precedente business e dal 2012 avesse modificato il proprio oggetto sociale per dedicarsi all'esercizio dell'attività immobiliare, consistente nella riscossione dei canoni di locazione di due immobili di proprietà: un appartamento a Ravenna e un fabbricato in Solaro. Ha evidenziato come tutte le incombenze relative alla gestione dei contratti di locazione fosse stata affidata al commercialista e tutti gli adempimenti contabili e amministrative fossero stati affidati a Parte_2
Ha evidenziato come, nell'adempimento del suo mandato di amministratore unico a far data
23.11.2020, egli si fosse limitato a dare esecuzione al contratto di società, assicurando il funzionamento dell'organismo sociale.
Ha infine dedotto che difettano, nel caso di specie, i requisiti della partecipazione personale al lavoro aziendale, l'abitualità e la prevalenza, essendo egli anche stato amministratore di
Parte_2
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, rilevando che il ricorrente è stato iscritto alla gestione commercianti nella sua qualità di amministratore unico della avente quale oggetto sociale la Parte_2 compravendita di beni immobili, la costruzione di edifici e la locazione immobiliare di beni propri, deducendo che il ricorrente si occupa della stipula dei contratti di locazione e del compimento di molteplici negozi giuridici, attende alla riscossione dei canoni di locazione, cura i rapporti con i conduttori, con l'amministratore del condominio e con le ditte preposte alla manutenzione degli immobili. Ha sottolineato pertanto come l'attività svolta dal ricorrente in seno alla esuli dal mero godimento di immobili e sia da lui svolta in via Parte_2 abituale e prevalente, tanto che egli non svolge alcun altra attività prevalente assoggettata a contribuzione.
Istruita la causa allo stato degli atti, all'odierna udienza – celebrata ai sensi dell'art. 127bis c.p.c. – al termine della discussione delle parti e all'esito della camera di consiglio, il
Giudice – assenti le parti – ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il ricorso è fondato deve pertanto essere accolto.
Come costantemente e puntualmente ribadito dalla Corte di legittimità, sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del
Pagina 2 di 4 contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
Ciò conferma l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v.
Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (vedi Cass., 14/02/2020, n.
3829; Cass., 14/05/2020, n. 8945).
Così brevemente enucleate le linee guida elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di iscrizione alla gestione commercianti del legale rappresentante di società, deve poi evidenziarsi che è rimesso al giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (cfr.
Cass. n. 8613 del 2017).
Tanto premesso, con segnato riferimento alla tematica della posizione dell'amministratore unico di una società immobiliare di gestione, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed
Pagina 3 di 4 alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione” (Cass., ordinanza n. 12981 del 24.5.2018).
Ora, nel caso di specie è documentale che dal 16.5.2012 svolge Parte_2 quale attività principale la compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, non ha lavoratori dipendenti e si avvale di un solo collaboratore (doc. 6 fasc. ric.); circostanza peraltro non contestata.
È inoltre documentale che la società, nel periodo oggetto dell'avviso di addebito, aveva in essere un unico contratto di locazione stipulato con e riguardante un immobile Parte_2 di sua proprietà sito in Solaro (docc. 7 e 8 fasc. ric.).
Non è certo il valore di acquisto dell'immobile ovvero il valore economico del canone di locazione a giustificare la natura commerciale dell'attività. Ciò che rileva, invece, è che benché iscritta nel settore terziario, non svolge nessuna attività di Parte_2 intermediazione immobiliare né di scambio o prestazione di servizi, risultando per contro documentale che l'attività si limiti alla riscossione dei canoni di immobili di proprietà.
In definitiva, in ragione di quanto esposto, nel caso di specie non risultano ricorrenti i presupposti per la iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, sicché la domanda di annullamento della pretesa di pagamento dei contributi relativi al periodo da febbraio 2021 e settembre 2021 deve essere accolta
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della decisione della stessa su mera base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che non ricorrono nella specie i presupposti per la iscrizione di nella gestione commercianti con riferimento al Parte_1 periodo febbraio 2021-settembre 2021 e dispone conseguentemente l'annullamento dell'avviso di addebito n. 36820220022951107000; CP_
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
1.400,00, oltre € 43,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 14 ottobre 2025 Il Giudice
LE CO
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