Decreto cautelare 3 dicembre 2019
Sentenza 8 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 10 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 08/02/2021, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2021
N. 00171/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01327/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mara Boffa e Giorgia Baldan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin e Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituitasi in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS-, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
- del -OMISSIS- con cui sono stati approvati gli atti della -OMISSIS- -OMISSIS- per la -OMISSIS- di n. 1 -OMISSIS- di -OMISSIS-presso il -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS- – -OMISSIS- per il -OMISSIS- -OMISSIS-/-OMISSIS- – -OMISSIS- (profilo: -OMISSIS-/01 – -OMISSIS-) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- del -OMISSIS-di costituzione della -OMISSIS-;
- del Bando di indizione della -OMISSIS- e del -OMISSIS- per la disciplina della -OMISSIS- dei -OMISSIS- di prima e -OMISSIS-ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in vigore fino al -OMISSIS-in forza di una interpretazione meramente letterale del diritto transitorio (e fatto salvo lo specifico motivo di doglianza al riguardo), nelle parti relative alle modalità di individuazione dei componenti della -OMISSIS-;
- dei verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e relativi allegati;
- del provvedimento rettorale -OMISSIS- con cui il -OMISSIS- non ha accolto l’istanza di annullamento in autotutela degli atti della -OMISSIS- presentata dalla Prof.ssa -OMISSIS-in data -OMISSIS-;
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto ivi compresi gli eventuali provvedimenti di nomina e di -OMISSIS- della Prof.ssa -OMISSIS- quale candidata risultata vincitrice della selezione;
con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, -OMISSIS- associato presso il -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, ha partecipato alla -OMISSIS-, bandita dall’-OMISSIS- con Decreto -OMISSIS- n. -OMISSIS-, per la -OMISSIS- di n. 1 -OMISSIS- di -OMISSIS-presso il -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS- – -OMISSIS- per il -OMISSIS- -OMISSIS-/-OMISSIS- – -OMISSIS- (profilo: -OMISSIS-/01 – -OMISSIS-) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
All’esito della procedura la ricorrente si è classificata al secondo posto con un punteggio totale di 71 punti (di cui 14 punti per il curriculum , le attività gestionali, organizzative e di servizio; -OMISSIS- punti per l’attività didattica e 45 punti per le pubblicazioni scientifiche e l’attività di ricerca), rispetto agli 80 punti conseguiti dalla prima classificata prof.ssa -OMISSIS--OMISSIS- (di cui 16 punti per il curriculum , le attività gestionali, organizzative e di servizio; 14 punti per l’attività didattica e 50 punti per le pubblicazioni scientifiche e l’attività di ricerca).
La ricorrente, ritenendo la procedura viziata sotto molteplici profili, ha presentato un’istanza di annullamento in autotutela degli atti concorsuali che è stata respinta con atto del -OMISSIS- -OMISSIS-.
Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti della procedura concorsuale con cinque motivi.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, della par condicio tra concorrenti, dell’art. 8 del -OMISSIS- -OMISSIS- per la disciplina della -OMISSIS- dei -OMISSIS- di prima e di seconda fascia, degli artt. 8 e 9 del bando di indizione della -OMISSIS- nonché il difetto di motivazione, la manifesta illogicità, l’irragionevolezza e la disparità di trattamento.
Con questo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità della procedura perché, come risulta dal verbale n. 1, la -OMISSIS- ha correttamente enucleato i criteri di valutazione dell’attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca nonché del curriculum vitae ed ha anche individuato, per ciascuno di questi macro – elementi, dei sotto elementi da valutare, senza tuttavia accompagnarli da sotto – parametri valutativi o sotto – punteggi necessari per collegare i giudizi espressi a parametri di carattere oggettivo e per comprendere l’ iter logico che ha condotto all’attribuzione del punteggio totale. In una selezione in cui trovano applicazione gli indicatori bibliometrici la predeterminazione dei punteggi sarebbe stata ancor più necessaria per comprendere il diverso peso attribuito dalla -OMISSIS- alle pubblicazioni sottoposte a valutazione (monografie, articoli, adeguatezza dell’apparato bibliografico di riferimento ecc.).
La ricorrente prosegue deducendo l’assenza del momento della valutazione comparativa richiesta dall’art. 8 del bando, per cui dal giudizio complessivo non è dato evincere le ragioni per le quali sono stati attribuiti ai macro elementi di valutazione i punteggi numerici assegnati.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli articoli 8 e 9 del bando di indizione della -OMISSIS-, la contraddittorietà, l’illogicità, l’irragionevolezza, il difetto di motivazione e di istruttoria nonché la disparità di trattamento, e lo sviamento perché, con riguardo al proprio curriculum e, in particolare, al criterio relativo all’esperienza “ maturata dai candidati nell’ambito del settore scientifico - disciplinare, nonché alle attività svolte anche a livello internazionale, presso -OMISSIS- e altri enti di ricerca italiani e stranieri ” non sono stati oggetto di adeguata valutazione la qualità di -OMISSIS- per numerosi anni del collegio dei docenti del dottorato in diritto internazionale, di diritto privato, e il ruolo di supervisore di diversi dottorandi di ricerca, nonché la partecipazione a diverse commissioni per l’accesso ai corsi di dottorato e per gli esami finali di dottorati di ricerca, ed a commissioni per il reclutamento di -OMISSIS- associati e ricercatori; inoltre sono stati solo menzionati ma non valutati i convegni di rilevanza nazionale e internazionale in cui ha preso parte in qualità di relatore o come -OMISSIS- della segreteria; parimenti menzionati ma non valutati sono i progetti di ricerca a cui ha partecipato, mentre non è stata neppure menzionata la partecipazione all’associazione per scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi.
Inoltre, prosegue la ricorrente, dal confronto tra l’attività didattica svolta dalla stessa e quella svolta dalla controinteressata, risulta illogica l’attribuzione rispettivamente di -OMISSIS- e di 14 punti, così come risulta illogica l’attribuzione rispettivamente di 14 e 16 punti per il curriculum , e non è chiaro l’ iter motivazionale che ha condotto ad esprimere il giudizio complessivo sulle pubblicazioni.
E’ infatti necessario tener conto – si sottolinea - che la ricorrente vanta sei anni in più di insegnamento, ha svolto attività didattica anche nell’ambito del corso del dottorato di ricerca -OMISSIS-, oltre che alla -OMISSIS-, alla -OMISSIS- di cui è -OMISSIS- e di-OMISSIS-, ed ha tenuto altresì lezioni presso l’-OMISSIS- di -OMISSIS- e presso l’-OMISSIS- di -OMISSIS- su invito, in tal caso, della -OMISSIS-ed è stata altresì referente per la -OMISSIS--OMISSIS- dei corsi di approfondimento in diritto civile svolti in collaborazione con la-OMISSIS-.
La ricorrente sottolinea inoltre di aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel -OMISSIS- con giudizio espresso all’unanimità, mentre la controinteressata ha conseguito tale titolo nel -OMISSIS- a maggioranza, e lamenta che non è stato dato adeguato riconoscimento alla sua partecipazione a comitati scientifici di riviste giuridiche.
A tali incongruenze, secondo la ricorrente, è conseguita l’ingiustificata attribuzione al proprio profilo di un punteggio inferiore a quello che avrebbe dovuto esserle riconosciuto.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, dell’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell’art. 7 del “ -OMISSIS- per la disciplina della -OMISSIS- dei -OMISSIS- di prima e
-OMISSIS-ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ” -OMISSIS- dell’art. 8 del bando di indizione della -OMISSIS-, dell’art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 20-OMISSIS-, n. 190, dell’aggiornamento per il 2017 al Piano nazionale anticorruzione di ANAC, del piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per il triennio 2018 - 2020 e delle “Azioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi nelle procedure concorsuali” di cui alla-OMISSIS-, nonché dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa. Con questo motivo la ricorrente deduce che la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi è stata posta in essere dai componenti della -OMISSIS- in modo difforme a quanto prescritto -OMISSIS- in attuazione della normativa nazionale, perché non è stata resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come si evince dalla mancanza di tali formalità dagli allegati del verbale n. 2.
Nell’ambito di questo motivo la ricorrente evidenzia anche la mancata dichiarazione, da parte di componenti della -OMISSIS-, della dichiarazione di potenziali conflitti di interessi, che ove resa avrebbe messo in luce gli stretti legami che intercorrono tra la controinteressata prof.ssa -OMISSIS--OMISSIS- e la -OMISSIS- della -OMISSIS- prof.ssa -OMISSIS-, posto che entrambe fanno parte del medesimo gruppo di studio di-OMISSIS- on -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- e hanno partecipato insieme in veste di discussant a numerosi convegni, anche in virtù di reciproci inviti, e fanno parte del-OMISSIS- (la controinteressata fa parte del -OMISSIS- e successioni di cui sono condirettori gli altri commissari -OMISSIS- -OMISSIS-).
Inoltre, prosegue la ricorrente, la prof.ssa -OMISSIS- è stata -OMISSIS- del concorso in cui la controinteressata ha -OMISSIS- Un altro -OMISSIS- della -OMISSIS-, il prof. -OMISSIS- è -OMISSIS- del comitato scientifico del medesimo -OMISSIS- in cui la controinteressata è -OMISSIS-.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dei principi generali in materia di procedure selettive, degli articoli art. 1 e 6 - bis della legge n. 241 del 1990, dell’art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, dell’art. 51 cod. proc. civ., e del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, in quanto della -OMISSIS- fa parte come -OMISSIS- anche il prof. -OMISSIS-, su disegnazione del -OMISSIS-, -OMISSIS- la -OMISSIS- di -OMISSIS- del consiglio generale della -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- la quale opera in collaborazione con l’-OMISSIS- promuovendo bandi, attivando borse di studio e sostenendo i relativi progetti di ricerca anche come ente co-finanziatore. Ai sensi dell’art. 5 dello statuto il -OMISSIS- generale della -OMISSIS- approva i bilanci, determina i programmi e le priorità di tale -OMISSIS- e approva il documento programmatico pluriennale. Ne discende, secondo la ricorrente, che il prof. -OMISSIS- non avrebbe potuto far parte della -OMISSIS- in quanto -OMISSIS- una -OMISSIS- nell’-OMISSIS- politico decisionale della -OMISSIS-, che ha un interesse proprio nella selezione dei -OMISSIS- in quanto finanziatore di progetti di ricerca.
Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 190 del 20-OMISSIS-, dell’aggiornamento per il 2017 al Piano nazionale anticorruzione di ANAC e dell’atto di indirizzo adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’-OMISSIS- e della Ricerca (MIUR) il -OMISSIS-, dell’art. 13, comma 3, del -OMISSIS- in vigore dal 15 giugno 2019, il travisamento nonché la violazione della Carta Europea dei Ricercatori. Infatti, benché la -OMISSIS- sia stata nominata sotto la vigenza del precedente regolamento che non prevedeva l’obbligo di procedere al sorteggio dei componenti della -OMISSIS-, la regola del sorteggio avrebbe comunque dovuto essere rispettata in base alle raccomandazioni ANAC e del MIUR, con la conseguenza dell’illegittimità dell’intera procedura valutativa svolta da una -OMISSIS- illegittimamente composta.
Si è costituita in giudizio l’-OMISSIS- replicando puntualmente alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.
All’udienza del 2 dicembre 20-OMISSIS-, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancata predeterminazione da parte della -OMISSIS- di appositi sub criteri e sub pesi che rendano possibile ricostruire l’ iter logico seguito nell’attribuzione dei giudizi.
La censura non è fondata.
Nel caso in esame la -OMISSIS- nella prima seduta ha individuato i macro elementi ed i relativi criteri motivazionali secondo quanto previsto dal regolamento e il punteggio finale attribuito non ha carattere meramente numerico, circostanza questa che avrebbe effettivamente richiesto, come preteso dalla parte ricorrente, un’analitica predisposizione dei criteri e dei sub criteri, dei punteggi e dei sub pesi necessaria a rendere intellegibile le ragioni per le quali è stato ritenuto preferibile per ciascuna voce il profilo di una candidata anziché quello di un’altra.
Nel caso in esame il voto numerico finale complessivo attribuito a ciascun candidato costituisce l’esito di una valutazione esplicitata con motivazione espressa resa in forma discorsiva e letterale per ognuna delle voci ed infine nel giudizio complessivo.
Per ciascuna delle macro voci sono stati predisposti i criteri motivazionali, prevedendo che per la valutazione del curriculum vitae , comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso -OMISSIS- ed enti di ricerca italiani e stranieri, sarebbe stata data rilevanza all’esperienza maturata dai candidati nell’ambito del settore scientifico-disciplinare, nonché alle attività svolte anche a livello internazionale, presso -OMISSIS- e altri enti di ricerca italiani e stranieri. Per la valutazione dell’attività didattica svolta dai candidati sarebbero state valutate la continuità della stessa, la titolarità di corsi di insegnamento e loro rilevanza, nonché le esperienze didattiche maturate anche all’estero.
Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarebbero stati oggetto di valutazione l’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza di ciascuna pubblicazione; la congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di -OMISSIS- universitario di -OMISSIS-da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e la sua diffusione all’interno della comunità scientifica. A tale premessa segue un’analitica elencazione delle caratteristiche e degli aspetti delle pubblicazioni e delle attività di ricerca che sarebbero state oggetto di preferenza.
Per ciascuna di queste voci è stato svolto un esame articolato sulla base della documentazione allegata dai candidati, seguito da un giudizio reso in forma discorsiva (cfr. il verbale n. 3 di cui al doc. 6 allegato al ricorso).
Ad esempio, relativamente al curriculum , alle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio, la -OMISSIS- ha affermato di esprimere:
- con riguardo alla ricorrente: “ un giudizio più che positivo in relazione al curriculum della prof.ssa -OMISSIS- caratterizzato da una rilevante e progressiva esperienza maturata nell’ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza e anche da una proficua e intensa partecipazione alle attività universitarie e istituzionali, essendo -OMISSIS- del -OMISSIS- di -OMISSIS- della -OMISSIS- -OMISSIS-, e che si contraddistingue per attività di ricerca all’estero ”;
- con riguardo alla controinteressata: “ un giudizio molto positivo in relazione al curriculum della prof.ssa -OMISSIS--OMISSIS-, caratterizzato da una rilevante e progressiva esperienza maturata nell’ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza e anche da una proficua e intensa partecipazione alle attività universitarie e istituzionali -OMISSIS- Tale curriculum si contraddistingue per attività di ricerca sul piano internazionale e per la partecipazione a convegni all’estero ”;
Analoghi giudizi espliciti resi in forma discorsiva e letterale sono stati svolti per l’attività didattica, per le pubblicazioni scientifiche e l’attività di ricerca (cfr. il medesimo verbale n. 3 di cui al doc. 6 allegato al ricorso).
Al termine della valutazione delle singole voci in cui è stato attribuito un punteggio accompagnato da una motivazione sintetica dei giudizi già espressi nelle precedenti fasi di valutazione dei candidati, è stato reso il seguente giudizio complessivo, anch’esso esplicito ed in forma discorsiva e letterale (cfr. il verbale n. 4 di cui al doc. 7 allegato al ricorso):
- per la ricorrente: “ la candidata presenta un curriculum più che positivo e ha svolto attività istituzionali, gestionali e organizzative e di servizio da valutarsi anch’esse in modo più che positivo. L’attività didattica merita una valutazione positiva. Le pubblicazioni scientifiche e l’attività di ricerca sono di livello molto buono. II punteggio complessivo finale e pari a 71 punti ”;
-per la controinteressata: “ la candidata presenta un curriculum molto positivo e ha svolto attività istituzionali, gestionali e organizzative e di servizio da valutarsi anch’esse in modo molto positivo. L’attività didattica merita una valutazione più che positiva. Le pubblicazioni scientifiche e l’attività di ricerca sono di livello ottimo. II punteggio complessivo finale e pari a 80 punti ”.
Pertanto, posto che la questione della sufficienza ed adeguatezza della motivazione non può valutarsi in astratto, ma deve essere esaminata caso per caso, deve rilevarsi che nella procedura in esame la predisposizione di criteri motivazionali seguita dal ricorso costante a delle motivazioni esplicite rese in forma discorsiva e letterale per ciascuna voce, rende intellegibili quali siano gli elementi che la -OMISSIS- ha ritenuto oggetto di maggiore preferenza e quali siano invece, comparativamente, quelli ritenuti meno rilevanti.
Poiché i giudizi sono corredati da una motivazione, fanno riferimento ad elementi oggettivamente riscontrabili in base alle domande presentate (ad esempio la controinteressata è titolare dell’insegnamento di istituzioni di diritto privato e svolge attività didattica nell’ambito in un -OMISSIS- avendo assunto solo nello scorso anno accademico la titolarità di -OMISSIS-; altri esempi sono contenuti nelle difese dell’-OMISSIS-) che non sono oggetto di specifica contestazione, le censure di difetto di motivazione di cui al primo motivo si rivelano infondate.
Con un’ulteriore censura proposta nell’ambito del primo motivo la ricorrente lamenta che è stata omessa una valutazione comparativa tra le candidate.
La censura deve essere disattesa in quanto la valutazione comparativa che la -OMISSIS- esaminatrice è -OMISSIS- a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati, e dalla normativa vigente non si ricava che debbano in ogni caso essere esternate attraverso un’apposita motivazione le ragioni per le quali si ritiene di dover attribuire la prevalenza del profilo di un candidato piuttosto che di un altro. Una tale motivazione non è necessaria qualora, come nel caso di specie, dalla lettura degli atti della procedura già emergano gli elementi di giudizio valutati più favorevolmente per alcuni dei candidati, perché in tal caso la valutazione comparativa richiesta si riassume nel semplice raffronto dei giudizi già espressi sui singoli candidati. Solo quando i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, fattispecie che non ricorre nel caso in esame, la scelta della -OMISSIS- dovrebbe essere accompagnata da una motivazione che dia conto dell’avvenuta comparazione.
Il primo motivo è pertanto infondato.
Quanto esposto con riguardo al primo motivo evidenzia l’infondatezza anche delle censure proposte con il secondo motivo perché, come sopra chiarito, nel caso in esame i giudizi espressi sono stati trasfusi in motivazioni dalle quali emerge che gli aspetti salienti della documentazione allegata alla domanda dalle candidate è stata oggetto di valutazione per ciascuna delle voci. In tale contesto il diverso punteggio attribuito alle due concorrenti attiene a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità in mancanza della prova di macroscopiche incongruenze, o dell’omessa valutazione di elementi potenzialmente decisivi, evenienze che la ricorrente non dimostra essersi verificate.
L’-OMISSIS- nelle proprie difese analizza i giudizi espressi raffrontandoli ai singoli elementi di valutazione, dimostrando che i giudizi espressi risultano privi di profili di manifesta illogicità o irragionevolezza.
Peraltro deve essere anche evidenziato che gli elementi marginali e non decisivi oggetto di contestazione, riferiti a singole voci, per la loro oggettiva non particolare incidenza non risultano idonei a scalfire il giudizio finale della -OMISSIS- che ha espresso un significativo divario tra le due valutazioni (80/100 per la controinteressata; 71/100 per la ricorrente).
Il secondo motivo è pertanto infondato.
La prima censura del terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la mancata rituale comunicazione da parte dei commissari, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il modello reso disponibile dall’Ateneo, di eventuali situazioni di incompatibilità è infondata perché frutto di un equivoco. Come sottolineato dalla stessa parte ricorrente nella memoria depositata in giudizio in prossimità dell’udienza di merito, l’-OMISSIS- a seguito della domanda di acceso ha provveduto all’ostensione dei verbali privi degli allegati. In giudizio ha depositato invece i verbali nella forma integrale, dalla quale risultano le predette dichiarazioni. Pertanto la censura si rivela infondata in fatto.
Nel merito delle contestazioni mosse deve essere rilevato che, per giurisprudenza costante, si è affermato che non comporta l'obbligo di astensione di un -OMISSIS- della -OMISSIS- di concorso a posti di -OMISSIS- universitario la circostanza che un commissario e un candidato abbiano pubblicato insieme una o più opere o collaborino alle stesse riviste di settore, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrenti nella comunità scientifica, che rispondono alle esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca sempre più articolati e complessi. Altrimenti in taluni settori disciplinari diverrebbe estremamente difficile, se non impossibile, formare le commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti. Non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisce ipotesi d'incompatibilità ma soltanto quella in cui la comunanza di interessi economici o di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva, bensì motivata dalla conoscenza personale, mentre, al contrario, deve ritenersi sussistente una causa di incompatibilità - con conseguente obbligo di astensione - per il -OMISSIS- di una -OMISSIS- di concorso universitario ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria (cfr. -OMISSIS- di Stato, Sez. VI, 29 agosto 2017, n. 4105; -OMISSIS- di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865; -OMISSIS- di Stato, Sez. VI, 24 agosto 2018, n. 5050; -OMISSIS- di Stato, Sez. III, 17 gennaio 2020, n. 420).
Orbene, nel caso in esame nessuna delle circostanze dedotte nel ricorso (alcune delle quali riferibili alla stessa ricorrente posto che il prof. -OMISSIS- era -OMISSIS- della -OMISSIS- di concorso da associato vinto dalla ricorrente, ed è docente con la ricorrente del dottorato in diritto internazionale, diritto privato e diritto del lavoro al pari della ricorrente) assumono un rilievo ed un’intensità tale da giustificare un’incompatibilità o un obbligo di astensione dei commissari.
Il terzo motivo deve pertanto essere disatteso.
Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che uno dei componenti non poteva far parte della -OMISSIS- in quanto -OMISSIS- un incarico politico presso la -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, ed in tale qualità versa anche in una condizione di conflitto di interessi perché la -OMISSIS- concorre a finanziare progetti di ricerca e quindi ha un interesse proprio nel selezionare i docenti.
Tali doglianze si rivelano infondate ove si abbia riguardo alle seguenti circostanze: la -OMISSIS- bancaria è un’organizzazione senza scopo di lucro che opera per promuovere lo sviluppo sociale ed economico nelle province di -OMISSIS-, e quindi non è legata -OMISSIS- da un rapporto di derivazione né è stata costituita dalla stessa; il -OMISSIS- della -OMISSIS- è presente nella -OMISSIS- in qualità di -OMISSIS- cooptato designato da un ente no profit quale è l’-OMISSIS-; l’-OMISSIS- di cui fa parte, il -OMISSIS- generale della -OMISSIS-, è privo di poteri gestionali (la -OMISSIS- è infatti dotata di un consiglio di amministrazione). Da tali premesse risultano privi di fondamento entrambi i rilievi dedotti.
In primo luogo va osservato che non è ravvisabile una natura “politica” dell’incarico che comporti il divieto di far parte delle commissioni di concorso.
La giurisprudenza circa la configurazione della -OMISSIS- politica in tema di commissioni di concorso disciplinate dall'art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 165 del 2001 - che prevede quale causa ostativa alla nomina nelle commissioni l'essere titolare di " -OMISSIS- politica " - ha avuto modo infatti di precisare che “ per -OMISSIS- politica deve intendersi solo l'ufficio che postula la rappresentanza, in via organica e professionale, di interessi e valori direttamente riferibili ad una parte politica, e cioè, ad un partito, con la conseguenza che il divieto in esame va circoscritto ai soli titolari di cariche direttive all'interno dei partiti ” (cfr. -OMISSIS- di Stato, Sez. V, 27 luglio 2002, n. 4056; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater , 22 aprile 2008, n. 3367), fattispecie non configurabile nel caso in esame.
Non è ravvisabile neppure una situazione di conflitto di interessi di cui all’art. 51, comma 1, lett. c), in ragione dell’assenza di poteri decisori circa i finanziamenti in capo al -OMISSIS- della -OMISSIS- (il quale non è amministratore o gerente di un’associazione non riconosciuta, di una società o stabilimento che abbia interesse nella procedura).
Il quarto motivo pertanto non è fondato.
Con il quinto motivo la ricorrente lamenta che i componenti della -OMISSIS- non siano stati sorteggiati.
La censura deve essere disattesa perché la disciplina del reclutamento dei -OMISSIS- universitari è demandata al regolamento dell’Ateneo dall’art. 18 della legge n. 240 del 2010, e il regolamento -OMISSIS-vigente al momento in cui è stata formata la -OMISSIS- - a differenza di quello successivamente intervenuto - non prevedeva l’obbligatorietà del sorteggio. Un obbligo in tal senso nemmeno era previsto da altre disposizioni (tenuto conto della natura non vincolante delle raccomandazioni del MIUR).
La mancata effettuazione del sorteggio non integra pertanto alcuna illegittimità.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le peculiarità della controversia e delle vicende che vi hanno dato origine giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti nonostante l’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 2 dicembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.